REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
SERGIO CONTI Consigliere , relatore
MAURO PEDRON Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 6 luglio 2004
visto il ricorso 1059/2004 proposto da:
COOPSERVICE-SERVIZI DI FIDUCIA SC A RL, rappresentata e difesa da Coli Paolo con domicilio eletto in Brescia, via Solforino 26, presso Quecchia Giancarlo
Ricorrente
contro
A.S.M. BRESCIA SPA rappresentato e difeso da Salvadori Vito, con domicilio eletto in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 4 presso la propria sede AGSM VERONA S.P.A. non costituitasi in giudizio;
Resistente
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della richiesta di offerta 10.6.2004, n.2004/es/1604 - rda n. 71514, per appalto servizio di vigilanza centrale di Ponti S/Mincio, e degli atti connessi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
A.S.M. BRESCIA SPA
Udito il relatore Cons. SERGIO CONTI e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Rilevato che
in materia di pubblici servizi l'art. 33, comma secondo lett. d) del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 - nei testo sostituito dall'ari. 7 della 1. 21.7.2000 n. 205 - non attrae nella giurisdizione amministrativa esclusiva anche le controversie relative all'affidamento di appalti di servizi da parte di soggetti che, pur non tenuti all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica, abbiano scelto comunque di adottarlo (Cfr. Cass. Sez. Un. 20.1.2003 n. 17635)
il settore della produzione dell'energia elettrica - per effetto del D.lgs. 79199 - risulta liberalizzato, con la conseguenza che i meri produttori paiono porsi al di fuori dell'ambito di applicazione del D.lgs. 158/95;
il gravame, alla stregua delle suesposte considerazioni, pare, in questa fase di sommaria delibazione, inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
respinge la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 6 luglio 2004 |