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TAR Toscana, Sez. II, 28/7/2004 n. 2833
Sui requisiti che debbono sussistere affinchè l'ente locale possa affidare "in house" un servizio pubblico ad una società partecipata dall'ente locale.

L'amministrazione pubblica può procedere all'affidamento "in house" di un servizio ad una società mista partecipata e/o costituita dall'ente titolare del servizio in presenza di specifiche e speciali condizioni quali: 1) la dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale del soggetto gestore rispetto all'amministrazione aggiudicatrice e, quindi, la possibilità di un effettivo controllo dell'amministrazione sul gestore del servizio equiparabile a quello esercitabile sui propri organi; 2) lo svolgimento dell'attività economica oggetto del servizio pubblico ad un livello dimensionale tale da risultare, in via di fatto, di prevalente e circoscritto beneficio dell'autorità controllante.
Pertanto, se la prevalenza del capitale pubblico locale nella società mista è presupposto necessario perché l'ente locale possa affidarle la gestione di un servizio pubblico, tuttavia, affinché si deroghi alla regola della gara pubblica, è necessaria altresì la sussistenza degli elementi sopraillustrati che in sostanza danno conto del fatto che il servizio non viene affidato ad un qualunque imprenditore operante sul mercato, ma, sotto l'abito formale di un soggetto terzo, ad una struttura commerciale che di fatto è un'emanazione dello stesso soggetto-amministrazione; in tal guisa, infatti, si realizza quell'affidamento "in house" ritenuto compatibile dalla Corte di giustizia con la tutela del principio fondamentale della libera concorrenza nel mercato.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - II^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso n. 1056/2002 proposto dalla DITTA ALFAROLI GIUSEPPE, in persona del titolare, con sede in Sovigliana - Vinci (FI), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pagliai e dall'avv. Leonardo Limberti, nello studio del primo domiciliata in Firenze, Piazza Bellosguardo n. 11;

 

contro

- il Comune di Vinci (FI), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bassi, in Firenze domiciliato nel suo studio in Viale Lavagnini 18;

 

e nei confronti

della Soc. Publiservizi S.p.a.,  in persona del presidente, con sede in Firenze, e della Soc. Publi.Sec. S.r.l., in persona del Presidente, con sede in Empoli, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Calugi e Paolo Golini, in Firenze domiciliate nel loro studio in Via Gino Capponi 25;

 

PER L ‘ANNULLAMENTO

della determinazione n. 392 del 28.12.2001 e n. 65 del 12.3.2002 con cui il dirigente del Servizio Lavori pubblici del Comune di Vinci ha dapprima disposto l'affidamento provvisorio per mesi due alla Publiambiente S.p.a. del servizio cimiteriale comunale ed in seguito lo ha prorogato per ulteriori mesi 2;

nonché per il risarcimento del danno

subito dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati ed ancora, a seguito dei motivi aggiunti,

 

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

della determinazione 140 del 16 maggio 2002 con cui il dirigente del servizio Lavori pubblici comunale ha confermato alla soc. Publi.Sec. S.r.l. di Empoli la gestione dei cimiteri e delle lampade votive per un biennio dal 16.5.2002 al 15.6.2004, nonché di ogni atto connesso;

nonché per il risarcimento dei danni

subiti dalla società ricorrente a causa del provvedimento impugnato.

Visto il ricorso ed i relativi motivi aggiunti con i rispettivi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Vinci, nonché della Soc. Publiservizi S.p.a. di Firenze e della Soc. Publi.Sec. S.r.l. di Empoli;

Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti in giudizio;

Visti tutti gli atti di causa;

Viste le ordinanze cautelari 15 maggio 2002 n. 602 e 16 luglio 2002 n. 831 con cui sono state respinte le istanze di sospensione dei provvedimenti impugnati con l'atto introduttivo e con i motivi aggiunti.

Relatore designato il Cons. Lydia A.O. Spiezia;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 giugno 2003, i difensori presenti per le parti secondo quanto risulta dal relativo verbale;

Visto il dispositivo di sentenza n. 64/2004 e pubblicato il 17 giugno 2004.

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue

 

FATTO E DIRITTO

1. Con delibera 17.12.2001 n. 55 il Consiglio Comunale di Vinci (FI), prendendo atto delle conclusioni esposte nella relazione tecnica predisposta dal Servizio Lavori Pubblici in ordine all'opportunità di affidare a terzi l'intera gestione dei 12 cimiteri in esercizio al fine di migliorare la qualità del servizio e ridurre i costi a carico dell'amministrazione, decise "di gestire il servizio tramite l'affidamento a terzi" ed incaricò l'Ufficio Tecnico, servizio 5, di adottare le "successive azioni necessarie per l'attuazione" di quanto deliberato.

Quindi il dirigente del Servizio n. 5, considerato che il Comune di Vinci è socio della Publiservizi S.p.a., con sede in Firenze, che - a sua volta - ha da tempo costituito la società di scopo Publiambiente S.p.a., che gestisce anche servizi cimiteriali (e rilevato che il costo annuo dell'intero servizio cimiteriale, computato a seguito delle trattative con la detta società, sarebbe stato inferiore a quello sostenuto da comuni limitrofi) decise di affidare alla Publiambiente S.p.a. l'intero servizio cimiteriale, compreso quello delle lampade votive che - invece - negli ultimi 15 anni era stato gestito (previa apposita licitazione privata) dalla ditta Alfaroli Giovanni con sede in Sovigliana - Vinci; per problemi di copertura finanziaria, comunque, la gestione cimiteriale fu affidata alla società di scopo partecipata dal Comune dapprima con delibera 28.12.2001 n. 392 per il periodo 15 gennaio - 15 marzo 2003 ed in seguito con delibera 12.3.2002 n. 65 per l'ulteriore periodo 15 marzo - 15 maggio 2002, dando contestualmente atto che la società affidataria era stata erroneamente indicata come Publiambiente S.p.a. anziché come Publi.Sec. S.r.l. di Empoli.

1.1. Avverso entrambe le determinazioni dirigenziali la ditta Alfaroli Giovanni, gestore uscente del servizio lampade votive, ha proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti vizi:

1 e 2) Violazione dell'art. 113 D.leg.vo 267/2000, dei principi nazionali e comunitari in materia di obblighi di evidenza pubblica a tutela della concorrenza e dell'art. 49e ss. e 59 e ss. del tratto C.E., nonché eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e sviamento, illogicità e contraddittorietà della motivazione (vizi lamentati sotto più profili alcuni dei quali in via subordinata).

Inoltre, sempre in via subordinata, vengono dedotte le seguenti censure:

3) Violazione dell'art 3 legge n. 241/1990 e dell'art. 113 D.leg.vo n. 267/2000, nonché eccesso di potere per vizi della motivazione, carenza dei presupposti e di istruttoria.

4) Violazione dell'art. 7 legge n. 241/1990.

5) In via ulteriormente subordinata, violazione della delibera consiliare 55 del 17.12.2000, nonché dell'art. 113 del D.leg.vo 267/2000.

La ricorrente, inoltre, chiede la condanna del Comune di Vinci al risarcimento dei danni subiti per effetto della perdita della possibilità di aggiudicazione del servizio a seguito di una pubblica gara, riservandosi di quantificarli in corso di causa ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in base ai criteri stabiliti dal giudice ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.leg.vo n. 80/1998.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vinci e le due società di servizi intimate chiedendo il rigetto del ricorso;

Con note di udienza la Publi.Sec. S.r.l. di Empoli, previa eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse e tardività dell'impugnazione, ha illustrato con ulteriori argomenti le proprie conclusioni per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare 15.5.2002 n. 602 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare.

1.2 Con successivo provvedimento 16.5.2002 n. 140 il dirigente del Servizio n. 5 - Lavori Pubblici ha, quindi, confermato alla Soc. Publi.Sec. S.r.l. di Empoli la gestione dei cimiteri comunali e delle lampade votive (secondo le norme del capitolato d'oneri allegato alla delibera medesima e fissando in euro 80.052,82 annui, oltre IVA, il corrispettivo omnicomprensivo da corrispondere alla società in questione), per un periodo di anni due dal 16 maggio 2002 al 15 maggio 2004.

Anche tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti, deducendo censure analoghe a quelle già formulate avverso le due precedenti determinazioni; nello stesso atto l'interessata ha altresì, replicato alle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sollevate da controparte.

Con memoria difensiva il Comune di Vinci, previa eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, ha chiesto il rigetto anche dei motivi aggiunti; con note di udienza del luglio 2002 la soc. Publi.Sec. S.r.l. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto notificati alle controparti nel domicilio eletto, e non nelle rispettivi sedi, confermando - per altro verso - le eccezioni di rito già formulate avverso l'atto introduttivo.

Con ordinanza cautelare 16 luglio 2002 n. 831 questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione della nuova determinazione impugnata per mancanza del danno grave.

Con memoria integrativa dell'ottobre 2002 il Comune resistente ha ulteriormente illustrato eccezioni e controdeduzioni; analogamente la ricorrente e la controinteressata hanno insistito nelle rispettive conclusioni di accoglimento e di rigetto del ricorso, con la precisazione - da parte della ricorrente - che il risarcimento del danno veniva quantificato in via equitativa - ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. - nella somma di euro 25.000,00 oppure in quello minore o maggiore ritenuta giusta, salva l'applicazione dell'art. 35, comma 2, del decreto leg.vo 80/1998 ai fini dell'individuazione da parte del giudice amministrativo dei criteri in base ai quali l'amministrazione deve proporre il pagamento di una somma di danaro a favore dell'avente titolo.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2004, uditi i difensori presenti per le parti ed acquisita la nota spese di lite redatta dal Comune di Vinci, la causa è passata in decisione.

Con dispositivo di sentenza adottato nella camera di consiglio in pari data, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 204/2000, e pubblicato il 17 giugno 2004 con il numero 64/2004, questa Sezione, pronunciando in via definitiva sul ricorso, lo ha accolto in parte e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati, mentre lo ha respinto per la domanda di risarcimento del danno; spese di lite compensate.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne le modalità seguite dal Comune di Vinci (FI) nell'affidare a terzi il servizio cimiteriale (nella sua intierezza), dandolo direttamente in gestione alla soc. Public.Sec. S.r.l. di Empoli, società a prevalente capitale pubblico (51% del pacchetto azionario) facente parte - tramite la soc. Publiambiente -del gruppo di società di scopo aventi come holding la soc. Publiservizi S.p.a. il cui capitale è detenuto per il 99% da numerosi enti locali (oltre 40) tra cui anche il Comune di Vinci, che partecipa alla medesima con una quota del 10,40%.

Vanno, peraltro, esaminate preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da entrambe le controparti sotto il profilo della carenza d'interesse e dalla sola controinteressata, società affidataria del servizio, con riguardo alla pretesa tardiva notifica dell'atto introduttivo.

Entrambe le eccezioni vanno disattese.

In primo luogo il ricorso, notificato il 22 aprile 2002, non risulta tardivo ai fini dell'impugnazione della determinazione dirigenziale del 28.12.2001, in quanto il termine iniziale per la decorrenza dei sessanta giorni non va posto al 24 gennaio 2002, primo giorno successivo all'avvenuto compimento del periodo di pubblicazione all'albo pretorio comunale della determinazione in questione.

Invero al caso di specie non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all'albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini dell'impugnazione) in quanto prescritta da apposita disposizione legislativa o regolamentare: infatti la detta pubblicazione, invocata dalla controinteressata, è prevista dall'art. 124 del decreto leg.vo n. 267/2000, testo unico su gli enti locali, per le delibere degli organi di governo dell'ente territoriale, quali Consiglio e Giunta municipali, e costituisce - tra l'altro - segmento procedurale il cui adempimento è preordinato - tra l'altro - a far conseguire l'esecutività all'atto stesso, mentre - come è noto - il quadro normativo non contempla tale genere di pubblicità per le determinazioni dirigenziali (vedi C.d.S., V, 25.2.2004, n. 762 e C.d.S., VI, 6.3.2003 ex multis); pertanto, poiché la ricorrente non era destinataria del provvedimento impugnato e questo non può essere ricompreso tra le delibere degli organi del vertice politico - amministrativo dell'ente locale né ha portata di atto generale, il termine per l'impugnazione dell'affidamento del servizio cimiteriale alla società controinteressata decorre dal momento dell'effettiva conoscenza ed, al riguardo, la stessa controinteressata non ha assolto l'onere di provare che la ricorrente avesse avuto una esaustiva notizia della determinazione impugnata in un momento anteriore di 60 giorni precedenti la proposizione dell'atto introduttivo.

Tra l'altro dall'esame degli atti non è emersa neanche la sussistenza di disposizioni regolamentari comunali che contemplino la pubblicazione all'albo pretorio per la determinazione di affidamento di un servizio pubblico; né potrebbe obiettarsi (come ha fatto la difesa della Publi.Sec. S.r.l.) che la ricorrente avrebbe dovuto, comunque, impugnare la presupposta delibera consiliare 17.12.2001 n. 55: è fuori discussione che quest'ultima si è limitata a disporre semplicemente che i servizi cimiteriali dovevano essere gestiti "tramite l'affidamento a terzi", incaricando l'Ufficio tecnico di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione del deliberato, mentre la ricorrente contesta soltanto il mancato esperimento della procedura di gara e, quindi, ha interesse ad impugnare la determinazione dirigenziale che, attuando la delibera consiliare, ha affidato direttamente il servizio cimiteriale alla società partecipata dal Comune.

2.2. Né appare condivisibile l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata sia dal Comune di Vinci che dalla controinteressata.

Al riguardo il Collegio ritiene sufficiente a configurare tale legittimazione, da un lato, la circostanza che la ditta già possedeva le risorse imprenditoriali necessarie per far fronte al servizio di lampade votive, visto che lo aveva già offerto per i precedenti 16 anni, e che per provvedere alle attività cimiteriali in senso stretto ed alla manutenzione delle aree cimiteriali non avrebbe avuto difficoltà a costituire un'associazione temporanea d'imprese (ove fosse stata indetta una gara per l'affidamento del servizio), mentre, per altro, non poteva costituire un ostacolo la circostanza che la ditta non opera nei settori interessati dal servizio in quanto, trattandosi di ditta individuale, la ricorrente può procedere alla modifica dell'attività d'impresa mediante una semplice comunicazione alla Camera di Commercio presso il cui albo è iscritta, da effettuarsi entro trenta giorni da quello in cui la modificazione si è verificata (vedi art. 18 D.P.R. n. 581/1995).

Va, pertanto, riconosciuta in capo alla ricorrente la legittimazione ad impugnare le determinazioni dirigenziali che disponevano l'affidamento diretto del servizio in questione.

2.3. Sempre in via preliminare va, inoltre, respinta anche l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti (proposti avverso la terza determinazione dirigenziale relativa allo svolgimento del servizio per il biennio maggio 2002 - maggio 2004) in quanto notificato al domicilio eletto dalle controparti, e non al loro domicilio effettivo.

Infatti, trattandosi di soggetti già intimati con l'atto introduttivo e regolarmente costituiti in giudizio, correttamente la ricorrente ha notificato nel domicilio eletto l'impugnazione del successivo provvedimento adottato in pendenza del ricorso tra le stesse parti e connesso all'oggetto del ricorso medesimo, in tal guisa rispettando la ratio dell'art. 1, comma 1, della legge n. 205/2000 che per esigenze di concentrazione e di snellezza ha introdotto la specifica facoltà di far confluire nel bacino del giudizio instaurato nel ricorso capofila le eventuali impugnazioni successive connesse; quindi, trattandosi di un unico giudizio, il ricorrente ben può notificare i motivi aggiunti al domicilio già eletto dalle controparti negli atti difensivi già depositati, risultando sul punto irrilevante la circostanza che - nel caso all'esame - la ricorrente ha rilasciato un autonomo mandato al difensore in quanto tale determinazione della parte rientra nell'ambito della sua autonomia decisionale e di per se stessa non è sufficiente per delineare l'instaurazione di un giudizio distinto da quello pendente tra le stesse parti; circostanza, peraltro, da escludersi in punto di fatto, in quanto i motivi aggiunti hanno preso lo stesso numero di registro generale dell'atto introduttivo.

3. Nel merito la controversia concerne in pratica il mancato esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica con riguardo alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Vinci affidata (fino al maggio 2004) dal dirigente del servizio Lavori pubblici alla Soc. Publi.Sec. S.r.l. di Empoli, in quanto società operativa partecipata (tramite la capofila Publiambiente) dalla holding Publiservizi il cui pacchetto azionario è posseduto dal Comune di Vinci per una quota pari a circa il 5%.

Quanto alla gestione dei servizi pubblici locali l'art. 113 del T.U. Enti Locali, D.leg.vo 267/2000 (nel testo vigente alla fine del 2001, epoca della prima determinazione dirigenziale impugnata) consentiva ai Comuni di potere scegliere tra più "forme" di esercizio tra le quali era menzionata anche la "società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati"; inoltre, secondo il pacifico orientamento del giudice amministrativo nazionale in consonanza con i principi fissati in tema di libera concorrenza dalla Corte di Giustizia C.E., di norma l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali deve comunque fare seguito all'espletamento di una procedura di gara pubblica secondo la regola fissata in materia di appalto di servizi dalla direttiva C.E. 93/38; in deroga si è ritenuto che l'amministrazione pubblica (soggetto aggiudicatore per definizione) possa procedere all'affidamento "diretto" del servizio ad una società mista partecipata e/o costituita dall'ente titolare del servizio (c.d. affidamento "in house" e cioè domestico) in presenza di specifiche e speciali condizioni (soggette a rigorosa verifica) quali: 1) la dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale del soggetto gestore rispetto all'amministrazione aggiudicatrice e, quindi, la possibilità di un effettivo controllo dell'amministrazione sul gestore del servizio equiparabile a quello esercitabile sui propri organi; 2) lo svolgimento dell'attività economica oggetto del servizio pubblico ad un livello dimensionale tale da risultare, in via di fatto, di prevalente e circoscritto beneficio dell'autorità controllante(vedi sul punto Corte di Giustizia C.E. sent. 18.11.1999 su causa 107/1998 Teckal S.r.l. - Comune di Viano ex multis).

Ma nel caso di specie, per l'affidamento del servizio cimiteriale alla Publi.Sec. S.r.l., né dai provvedimenti impugnati né dagli atti di causa è emersa la sussistenza delle illustrate condizioni: infatti, in primo luogo, le controparti non hanno fornito delucidazioni in ordine alle procedure ed alla casistica delle scelte gestionali della società gestore oggetto delle funzioni di controllo ed indirizzo esercitate e/o esercitabili dal Comune di Vinci che partecipa alla finanziaria capo gruppo insieme ad altri 40 comuni; delucidazioni quanto mai essenziali, tenuto conto che l'esiguità della partecipazione azionaria alla Publiservizi S.p.a., società finanziaria, ed il collegamento verticale tra questa e le società di scopo partecipate (tra cui la Publi.Sec. S.r.l. di Empoli) non lasciano dubbi circa la non sussistenza dell'ipotesi di dipendenza finanziaria e gestionale connessa ad una significativa e diretta partecipazione azionaria dell'amministrazione titolare del servizio nella società "controllata" - affidataria del medesimo in via diretta; quindi al collegio non sono stati offerti elementi di valutazione che inducano a ritenere presente in capo al Comune di Vinci un potere di direzione e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, come avverrebbe ove il soggetto societario prescelto fosse nient'altro che una "longa manus" dello stesso ente locale il cui obiettivo - quindi - non può che essere la realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza; è opportuno precisare che, sotto tale profilo, l'espresso riferimento (contenuto nelle premesse della prima determinazione impugnata) al possibile esercizio da parte del Comune di Vinci di funzioni di controllo e di indirizzo sulla società in questione è rimasta priva di concreti contenuti.

3.1 Né dagli atti di causa si è appurato che la Publi.sec. S.r.l. svolga la propria prevalente attività per il Comune di Vinci, atteso che dalla stessa dichiarazione del presidente - esibita dalla controinteressata - si rileva che l'attività prevalente viene svolta a favore di tutti i numerosi Comuni che (nell'ordine di circa 40 unità) hanno le varie quote della società, e non certo a beneficio preminente del Comune di Vinci la cui posizione - sotto il profilo della distribuzione dell'attività societaria - non può che essere congrua alla circostanza che alla holding Publiservizi partecipano alcune decine di enti locali.

Pertanto, se la prevalenza del capitale pubblico locale nella società mista (costituita o partecipata dall'ente titolare del servizio) è presupposto necessario perché l'ente locale possa affidarle la gestione di un servizio pubblico, tuttavia, affinché si deroghi alla regola della gara pubblica, è necessaria altresì la sussistenza degli elementi sopraillustrati che in sostanza - si ribadisce - danno conto del fatto che il servizio non viene affidato ad un qualunque imprenditore operante sul mercato, ma, sotto l'abito formale di un soggetto terzo, ad una struttura commerciale che di fatto è un'emanazione dello stesso soggetto-amministrazione; in tal guisa, infatti, si realizza quell'affidamento "in house" ritenuto compatibile dalla Corte di giustizia con la tutela del principio fondamentale della libera concorrenza nel mercato.

2.1 Pertanto, respinte le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso, alla luce delle esposte considerazioni appaiono fondate le censure di eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà della motivazione e violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di obblighi di evidenza pubblica, dedotte nell'ambito dell'articolato secondo motivo di ricorso.

In conseguenza, assorbito l'esame delle altre censure per economica processuale, gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno annullati.

4. Tuttavia, nonostante l'annullamento dei provvedimenti con i quali è stato disposto l'affidamento diretto dei servizi cimiteriali alla società controinteressata, il Collegio non ritiene sussistenti in capo alla ricorrente gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno subito per effetto dei detti provvedimenti:

Da un lato, infatti, in presenza del complesso quadro normativo di cui si controverte non appare plausibile ritenere sussistente l'elemento soggettivo della colpa nell'adozione delle determinazioni impuntate, mentre, sotto altro profilo, poiché la procedura concorsuale si deve ancora espletare ed a tale adempimento dovrà provvedere il Comune di Vinci a seguito dell'intervenuto annullamento del precedente affidamento diretto dei servizi cimiteriali in questa sede giurisdizionale, il collegio non ritiene che si sia verificata la lesione della chance di partecipare alla gara pubblica in capo alla ricorrente.

4. Concludendo, quindi in conformità al dispositivo di sentenza emesso ai sensi dell'art. 4 della legge n. 205/2000 e pubblicato il 17 giugno 2004 con il numero 64/2004, la Sezione, pronunciando sul ricorso, lo accoglie in parte e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, mentre lo respinge con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.

Poiché la complessità del quadro normativo, che disciplina l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ne rende non semplice la corretta applicazione sussistono giusti motivi per disporre il compensazione totale delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE in parte, e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, lo respinge per la domanda di risarcimento del danno.

Spese di lite compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 16 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Giuseppe Petruzzelli                    Presidente

Dott. Vincenzo Fiorentino                    Consigliere

D.ssa Lydia Ada Orsola Spiezia          Consigliere, est.

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Lydia Ada Orsola Spiezia

F.to Silvana Nannucci- Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 luglio 2004

Firenze, lì 28 luglio 2004

 

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Silvana Nannucci

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