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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 30/3/2005 n. 2784
E' legittimo l'affidamento diretto del servizio di gestione dei parcheggi ad una società a capitale interamente pubblico (in house providing) quando sussistono i presupposti indicati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalla normativa nazionale.

La Corte di Giustizia (Corte di giustizia C.E. 18 novembre 1999, causa C - 107/98; Corte di giustizia n. 349 - 8 maggio 2003), stabilisce che è legittimo l'affidamento di un servizio in house providing purchè l' Ente territoriale affidante eserciti sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e che, allo stesso tempo, quest'ultimo svolga la parte essenziale della propria attività insieme con l' ente o gli enti territoriali che lo controllano.
Deve determinarsi una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio, in un certo senso, resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operare in favore di questo.
Occorre, pertanto, verificare se i rapporti organizzativi e funzionali tra ente e società a capitale pubblico siano tali da realizzare in concreto questa reciproca assimilazione, esaminando l'atto costitutivo e dello statuto della società che descrivono la struttura organizzativa della compagine, nonchè i controlli e le modalità di gestione della medesima.
La legittimità della gestione "in house providing" resta, comunque, sensibile ad eventuali modifiche dell'assetto societario che possano far venir meno gli originari requisiti di affidamento: in tal caso, venendo meno le condizioni di un sistema di gestione che è meramente tollerato in sede comunitaria, la conseguenza non potrà essere che l'immediata decadenza dell'affidamento.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione - ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 6872/04 R.G. proposto da A.C.I. Italia, A.C.I. Consult – C.N.P. s.r.l., Compagnia Napoletana Parcheggi s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avvocato Paolo Di Martino ed elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Riviera di Chiaja n. 180, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Di Martino;

 

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Tarallo e Antonio Andreottola ed elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell’Avvocatura Municipale;

 

nonché nei confronti di

Napolipark s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Soprano ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Soprano;

 

nonché nei confronti di

A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Fiorenzo Liguori ed elettivamente domiciliata in Napoli, piazza della repubblica n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Fiorenzo Liguori;

           

per l’annullamento, previa emissione di idonee misure cautelari

a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 80 del 26.4.2004, avente ad oggetto “ Sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 2155 del 15.4.2004”;

b) dei seguenti atti presupposti: deliberazione della Giunta Comunale n. 1315 del 19.4.2004, avente ad oggetto “ Proposta al Consiglio – Sentenza della Sezione V Consiglio di Stato n. 2155 del 15.4.2004 - determinazioni consequenziali”;

c) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato, comunque lesivo degli interessi e dei diritti delle ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, della Napolipark s.r.l., nonché della A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore il Dott. Paolo Corciulo;

Uditi alla pubblica udienza del 17.11.2004 gli Avvocati di cui verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con convenzione n. 66238 del 14.4.1997 il Comune di Napoli affidava per quattro anni all’A.C.I. il servizio di gestione della sosta a pagamento in alcune zone residenziali, di particolare rilevanza urbanistica, a traffico limitato, oltre alla gestione dei parcheggi pubblici di superficie e quelli realizzati dalla società Mededil presso il Centro Direzionale.

L’art 3 della convenzione prevedeva l’obbligo per l’A.C.I. di costituire una specifica società a cui affidare i compiti di gestore operativo del servizio oggetto di affidamento, con l’impegno di cederne al Comune di Napoli almeno il 51% del capitale sociale al valore nominale, senza alcun sovrapprezzo.

Pertanto, in data 24.4.1997, l’A.C.I. Consulting e la C.N.P. s.p.a. – società entrambe interamente controllate dall’A.C.I. – costituivano la Compagnia Napoletana Parcheggi s.r.l. cui veniva affidato il ruolo di “gestore operativo” del servizio, così come previsto dalla citata convenzione.

Entro la scadenza del primo contratto, la Giunta Comunale di Napoli, con deliberazione n. 929 del 15.3.2001, proponeva il perfezionamento del passaggio della quota di controllo della Compagnia Napoletana Parcheggi s.r.l. al Comune con relativa trasformazione in società a partecipazione maggioritaria pubblica.

Al fine di consentire tale passaggio, il subcommissario prefettizio, con propria delibera n. 38 dell’8.4.2001, prorogava la convenzione di gestione del servizio tra l’A.C.I. ed il Comune per sei mesi e, quindi, fino al 31.10.2001.

Con deliberazione n. 2337 del 23.10.2001, la Giunta proponeva al Consiglio di acquisire la quota di controllo della Compagnia Napoletana Parcheggi s.r.l., evidenziando non solo come l’A.C.I. avesse dato piena esecuzione all’art. 3 della convezione, ma anche come l’acquisizione a titolo gratuito del 66% del capitale sociale della predetta società avrebbe comportato notevoli vantaggi, quali la conservazione dei livelli occupazionali, la continuità nella gestione del servizio, lo sfruttamento di avanzate tecnologie e di durevoli esperienze maturate nel settore di riferimento da parte della società in questione, risparmi sulle operazioni di cessione dei contratti, oltre al fatto per cui l’A.C.I., quale socio di minoranza, avrebbe comunque continuare a prestare la sua attività per lo svolgimento del servizio reso dalla società di gestione.

Con contestuale deliberazione n. 2339, la Giunta prorogava la convenzione di gestione del servizio in favore dell’A.C.I. fino al 30.4.2002.

Con deliberazione del 30.4.2002 n. 1535, la Giunta manifestava l’intenzione di costituire, ai sensi dell’art. 113 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, una nuova società tra il Comune di Napoli e l’Azienda Napoletana Mobilità – A.N.M. s.p.a., che veniva a formare oggetto di proposta al Consiglio con coeva deliberazione n. 1536: in tale provvedimento la costituzione della nuova società veniva giustificata con la necessità di realizzare una maggiore redditività per i servizi di gestione della sosta, oltre che di fornire una migliore regolamentazione dei fenomeni di occupazione delle aree di sosta a pagamento; la Giunta, inoltre, valutava non più soddisfacenti le modalità di gestione sinora adottate in convenzione con l’A.C.I., preferendo come proprio interlocutore l’A.N.M. s.p.a. a cagione del ruolo che detta società svolgeva nel settore del trasporto pubblico locale su gomma.

Mentre con deliberazione n. 1537 del 30.4.2002 la convenzione tra Comune di Napoli ed A.C.I. veniva ancora prorogata fino al 30.9.2002, la Giunta, con atto deliberativo n. 2693 del 19.7.2002 integrava l’originaria proposta al Consiglio n. 1536 del 30.4.2002  che veniva approvata dall’assemblea con deliberazione n. 272 del 30.8.2002.

Tale provvedimento veniva impugnato dall’A.C.I. innanzi al T.A.R. Campania che, con sentenza n. 4203/03 di questa Sezione, accoglieva il ricorso, decisione confermata in sede di appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 2155/04.

Con deliberazione n. 1315 del 19.4.2004, la Giunta Comunale, in esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, convalidava l’affidamento del servizio alla Napolipark s.r.l. in base alla nuova formulazione dell’art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, iniziativa che si concretizzava in una proposta che veniva accolta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 80 del 26.4.2004.

Infine, con deliberazione n. 2565 del 29.7.2004, la Giunta approvava lo schema di contratto regolativo dei rapporti tra il Comune e la Napolipark s.r.l. relativamente alla gestione del servizio della sosta a pagamento.

Avverso dette due ultime deliberazioni proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’A.C.I., l’A.C.I. Consult – C.N.P. s.r.l. e la Compagnia Napoletana Parcheggi s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Rilevavano le ricorrenti che la sentenza n. 4203/03 di questa Sezione, confermata in sede di appello, aveva comportato l’estinzione della Napolipark s.r.l., con conseguente illegittimità dell’affidamento operato ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 T.U.E.L. in favore di un soggetto ormai inesistente, senza che fosse nemmeno chiaro se la relativa efficacia fosse o meno operativa ex tunc.

L’A.C.I. contestava ancora la violazione della norma di cui all’art. 86 del Trattato  C.E., essendosi proceduto all’affidamento del servizio senza il previo esperimento di una gara, così come invece imposto dal principio generale comunitario in materia di concorrenza, né sussistendo nel caso concreto una situazione in cui si potesse legittimamente derogare a tale regola.

Con i successivi motivi di ricorso parte ricorrente proponeva alcune delle censure già presentate nell’ambito del giudizio relativo al precedente affidamento in favore della Napolipark s.r.l. e conclusosi con la ricordata sentenza n. 4203/03.

Si costituivano in giudizio il Comune di Napoli, la Napolipark s.r.l. e la A.N.M. s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, quest’ultima sollevando anche un’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, non potendo essere l’A.C.I. destinataria di un affidamento del servizio in house providing, sistema di gestione ormai legittimamente prescelto dall’Amministrazione per effetto della novella del 2003.

Alla camera di consiglio del 9.6.2004, la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.

All’udienza  di discussione del 17.11.2004, in vista della quale venivano presentate memorie conclusionali, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le società ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Comunale n. 1315 del 19.4.2004, nonché quella del Consiglio Comunale di Napoli n. 80 del 26.4.2004 con le quali, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 4203/03 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2155 della V Sezione, è stata nuovamente affidata alla società Napolipark s.r.l. la gestione del servizio del parcheggio pubblico a pagamento e ciò in base alla riproposizione e conferma delle precedenti deliberazioni consiliari n. 272 e n. 273 del 30.8.2002 con cui si era proceduto a suo tempo all’affidamento del servizio alla predetta società in applicazione dell’art. 113 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla difesa dell’Azienda Napoletana Mobilità – A.N.M. s.p.a., secondo cui, una volta che il Comune ha optato per il sistema di gestione in house providing, anche laddove fosse dichiarato illegittimo l’affidamento disposto con gli atti impugnati in favore della Napolipark s.r.l., nessuna utilità deriverebbe alle ricorrenti per effetto di una simile pronuncia, atteso che queste, non possedendo i requisiti per aspirare a tale forma di gestione, resterebbero comunque escluse da ogni possibilità di affidamento in tal senso.

L’eccezione è priva di pregio, atteso che in caso di annullamento dei provvedimenti impugnati, l’Amministrazione dovrebbe funditus occuparsi dell’affidamento del servizio, non potendo, pertanto, escludersi l’eventuale adozione di un modello gestionale che potrebbe consentire alle ricorrenti di aspirare all’affidamento, tenuto altresì conto della precedente soluzione – poi abbandonata - costituita dalla cessione gratuita della maggioranza delle quote della Compagnia Napoletana Parcheggi s.r.l.

Con il primo e secondo motivo di gravame parte ricorrente ha lamentato che il Comune di Napoli, tramite l’adozione dei provvedimenti impugnati, aveva affidato il servizio - ai sensi della nuova formulazione dell’art 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - in favore della Napolipark s.r.l., società, tuttavia, da ritenersi inesistente, in quanto cancellata dal mondo giuridico in un primo tempo dalla sentenza di questa Sezione n. 4203/03 e poi da quella n. 2155/04, resa in sede di appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato; né tale inesistenza sarebbe stata sanabile, come invece preteso dall’Amministrazione Comunale, per effetto della normativa sopravvenuta, posto che, in ogni caso, l’estinzione dalla Napolipark s.r.l. si era ormai verificata con efficacia ex tunc. 

Tali argomentazioni non sono condivisibili.

Al riguardo occorre preliminarmente esaminare quali siano stati gli effetti della decisione di questa Sezione n. 4203/03, nonché della sentenza resa in sede di appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato n. 2155/04 in merito al precedente affidamento del servizio in favore della Napolipark s.r.l..

Osserva il Collegio che dall’esame dei motivi di ricorso affrontati in primo grado, nonché dal tenore del dispositivo della relativa decisione l’intervento giurisdizionale deve ritenersi limitato all’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 272 e n. 273 del 30.8.2002, con cui si era proceduto all’affidamento diretto del servizio di gestione dei parcheggi in favore della Napolipark s.r.l. senza,quindi, il previo esperimento di un procedimento di selezione ad evidenza pubblica.

Quanto allo Statuto della neocostituita Napolipark s.r.l., questo non è stato investito da alcuna pronuncia espressa e ciò in coerenza con i limiti della giurisdizione amministrativa.

Tanto premesso, occorre chiedersi se sia applicabile al caso di specie quella giurisprudenza che sostiene essere nullo il contratto di appalto stipulato sulla base di un provvedimento di aggiudicazione illegittimo e, come tale, oggetto di annullamento (Consiglio di Stato VI Sezione 5.5.2003 n. 2332; T.A.R. Campania Napoli I Sezione 15 luglio 2003 n. 8237; T.A.R. Basilicata 29.11.2003 n. 1025; T.A.R. Calabria Catanzaro 10.11.2003 n. 3138).

A tale quesito occorre rendere una risposta negativa, trattandosi di situazioni tra loro radicalmente distinte; nel caso del contratto di appalto, infatti, si parla di nullità perché la stipulazione è avvenuta in violazione di norme imperative che disciplinano la scelta del contraente, con inevitabile travolgimento del rapporto consequenziale, mentre nell’ipotesi della costituzione di una società, il nesso eziologico sussistente tra il provvedimento amministrativo costitutivo e gli atti fondamentali della società appare meno stretto, essendo comunque stata data vita ad un nuovo ed autonomo soggetto; conferma di tale assunto deriva proprio dalla norma speciale in materia di nullità delle società di capitali (art.2332 c.c.) che, discostandosi dai principi generali, disciplina una forma di patologia meno grave e ciò, non solo circoscrivendo le ipotesi in cui questa può essere pronunciata, ma soprattutto introducendo un regime giuridico di salvezza degli atti medio tempore compiuti, oltre ad una specifica possibilità di sanatoria del soggetto stesso.

Tale disciplina di favore trova la propria ratio nell’esigenza di tutelare l’affidamento di quei soggetti terzi che siano venuti in contratto con la società poi colpita dalla pronuncia giudiziale di annullamento.

Ne consegue che, ai fini che qui interessano, seppur il vizio delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 272 e n. 273 del 30.8.2002, ha comportato profili invalidanti nei confronti della Napolipark s.r.l., tale situazione patologica negoziale è destinata ad operare entro i ristretti limiti  di cui all’art. 2332 c.c., con la conseguenza di poter senz’altro escludere che la predetta società possa essere considerata alla stregua di un soggetto inesistente: va, infatti, rilevato come il penultimo comma della richiamata disposizione codicistica, preveda che con la sentenza con cui si dichiara la nullità si debba provvedere alla nomina dei liquidatori, con ciò implicitamente confermando l’esistenza del soggetto.

Ne consegue che, stante l’esistenza della Napolipark s.r.l. come soggetto giuridico ed attesa la sua nullità “attenuata“ – da intendersi quasi in termini di “quasi annullabilità“– era ben possibile operarne una sanatoria attraverso lo jus superveniens costituito dalla nuova formulazione dell’art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000, come  sostituito dall’art. 14 del D.L. 269/03 conv. in L. n. 326/03 che consente l’affidamento dei servizi pubblici locali anche “a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”.

Del resto, che tra gli obiettivi della nuova normativa  vi fosse anche quello di introdurre una sanatoria delle pregresse situazioni gestionali, risulta confermato anche dall’art. 113, comma 15 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, come modificato dall’art. 4, comma 234 della legge 24.12.2003 n. 350 che dispone che “Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”.

In tal senso, il legislatore, mentre per gli affidamenti di servizi pubblici locali senza il previo esperimento di una gara ha voluto, più limitatamente, tollerarne la prosecuzione in via transitoria improrogabilmente fino  al 31.12.2006, per le precedenti forme di gestione affidate a società miste o a capitale interamente pubblico (in house providing), ha inteso introdurre una sorta di sanatoria retroattiva generale, consentendone la prosecuzione sine die, purchè queste si presentino in linea con i nuovi principi regolatori in materia (Consiglio di Stato V Sezione 19.2.2004 n. 679).

Va pertanto rilevato – e con ciò va respinto anche il terzo motivo di ricorso con cui erano stati sollevati dubbi in merito all’effettiva decorrenza dell’efficacia dell’affidamento – che questo, disposto ai sensi della nuova normativa, non può che avere efficacia ex nunc.

Occorre, pertanto, verificare in questa sede se le condizioni previste dal nuovo art. 113 sussistano.

Quanto al primo non può seriamente dubitarsi che si tratti di una società a capitale interamente pubblico, essendone attuali proprietari esclusivamente il Comune di Napoli e l’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a., quest’ultima a sua volta interamente appartenente al predetto ente locale.

Quanto agli ulteriori requisiti, il loro esame permette di affrontare congiuntamente il motivo in questione e quello successivo.

Con esso è stata dedotta la violazione dell’art. 86 del Trattato C.E. da parte della disposizione di cui all’art. 113, comma quinto, lettera c) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che in quanto contrastante con il principio comunitario in materia di concorrenza nell’affidamento di lavori servizi e forniture, non avrebbe potuto trovare alcuna applicazione nella fattispecie de qua, non ricorrendo nemmeno un’ipotesi eccezionale tale da consentire al legislatore nazionale di derogarvi.

Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che  la norma in esame, in base alla quale il Comune ha affidato in via diretta il servizio alla Napolipark s.r.l., costituisce espressione dell’immediato adeguamento da parte dell’ordinamento nazionale ai principi espressi in materia dalla Corte di Giustizia (Corte di giustizia C.E. 18 novembre 1999, causa C - 107/98; Corte di giustizia n. 349 - 8 maggio 2003), secondo cui è legittimo l’affidamento di un servizio in house providing purchè l' Ente territoriale affidante eserciti sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e che, allo stesso tempo, quest’ultimo svolga la parte essenziale della propria attività insieme con l' ente o gli enti territoriali che lo controllano.

Il soggetto gestore deve sostanzialmente essere configurato come una sorta di longa manus dell’affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all’apparato organizzativo di questo: deve, in altri termini, determinarsi una sorta di amministrazione “indiretta”, nella quale la gestione del servizio, in un certo senso, resta saldamente nelle mani dell’ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull’attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operare in favore di questo.

Si deve, dunque, verificare se i rapporti organizzativi e funzionali tra ente e società a capitale pubblico siano tali da realizzare in concreto questa reciproca assimilazione e tale indagine dovrà incentrarsi sull’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società che descrivono la struttura organizzativa della compagine, nonchè i controlli e le modalità di gestione della medesima.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l’Amministrazione comunale di Napoli abbia applicato la norma de qua in piena armonia con i principi comunitari; infatti, i due presupposti per potersi legittimamente procedere all’affidamento in house providing indicati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalla normativa nazionale appaiono pienamente sussistenti con riferimento alla società Napolipark s.r.l..

Quanto alla natura dell’attività prestata, dall’esame dell’oggetto sociale, come descritto nell’art. 3 dello statuto, emerge che la Napolipark s.r.l. si occupa dello studio, della gestione e della regolamentazione del traffico e della sosta ( ad esempio attraverso transennamenti, manutenzione della segnaletica stradale), nonché della rilevazione delle infrazioni e relativa rimozione dei veicoli, tutte attività che, in quanto  rientranti nei compiti istituzionali propri del Comune, non possono che a vantaggio di questo essere esclusivamente rivolte.

In riferimento, invece, alla sussistenza del secondo requisito, va rilevato come, sempre in base allo statuto societario, la Napolipark s.r.l. sia effettivamente sottoposta ad un penetrante controllo economico e gestionale da parte del Comune di Napoli.

Tale considerazione discende dalla composizione e nomina degli organi sociali e segnatamente dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione, cui, ai sensi dell’art. 14 dello statuto, sono riservati i principali compiti di conduzione della società, oltre che del collegio sindacale.

Quanto all’assemblea - cui spetta anche il potere di approvare il bilancio e la nota integrativa, oltre che quello di decidere sulla destinazione degli utili sociali, sullo  scioglimento e sulla liquidazione della società - questa è costituita dall’universalità dei soci (art. 9 dello statuto) i quali, al momento dell’affidamento del servizio, sono esclusivamente il Comune di Napoli e l’Azienda Napoletana Mobilità - A.N.M. s.p.a., con la conseguenza che l’ente concedente risulta nelle condizioni di poter controllare interamente la gestione societaria.

In riferimento al consiglio di amministrazione, l’art. 13 dello statuto, oltre a riservare al Comune di Napoli la nomina del Presidente (figura che, oltre ad avere la rappresentanza della società ex art 15, ha anche il compito di presiedere l’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 12), prevede anche che la scelta di uno o due componenti - a seconda se l’organo sia costituito rispettivamente da tre o cinque membri - sia riservata al medesimo ente locale, in modo così da garantigli la maggioranza anche nell’ambito di tale importante organo gestionale.

Infine, per quanto concerne il Collegio sindacale, l’art. 18 riserva al Comune la nomina di due componenti effettivi su tre, oltre ad un membro supplente.

Si deve, pertanto, concludere che, anche per quanto riguarda il controllo sulla società come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per l’affidamento “in house providing”, la struttura organizzativa della Napolipark s.r.l. appare tale da consentire al Comune di esercitare la più totale ingerenza e controllo sulla gestione nonché sull’andamento economico finanziario, analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un servizio gestito direttamente.

E’ tuttavia appena il caso di rilevare che la legittimità della gestione “in house providing” resta sempre sensibile ad eventuali modifiche dell’assetto societario (operate attraverso una modifica dell’oggetto sociale oppure dei rapporti tra organi societari ed ente pubblico di riferimento) che possano far venir meno gli originari requisiti di affidamento: in tal caso, venendo meno le condizioni di un sistema di gestione che è bene ricordare essere più che altro appena consentito, se non addirittura meramente tollerato in sede comunitaria, la conseguenza non potrà essere che l’immediata decadenza dell’affidamento.

Devono, infine, essere respinti i restanti motivi di ricorso che costituiscono la riproposizione di censure introdotte nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 4203/04, relativamente all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 113 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 in favore della società Napolipark s.r.l., quest’ultima all’epoca qualificata come società mista.

Infatti, tali profili di doglianza devono ritenersi ormai superati in quanto inconferenti rispetto al nuovo modello gestionale con cui l’Amministrazione ha deciso di affidare nuovamente ma a diverso titolo il servizio alla società Napolipark s.r.l., qualificata ora come società a capitale interamente pubblico.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, sussistendone giusti motivi.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Prima Sezione

- respinge il ricorso;

- spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22.12.2004 dai Magistrati

Giancarlo Coraggio                  Presidente

Luigi Domenico Nappi Consigliere

Paolo Corciulo             Primo Referendario, estensore

Il Presidente                            L’Estensore

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