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TAR Puglia, Lecce, sez. II, 11/12/2006 n. 5845
Ha valenza di vizio procedimentale insanabile l'apertura delle buste contenenti la offerta tecnica prima della fissazione dei criteri di valutazione.

Ha valenza di vizio procedimentale insanabile (anche a prescindere dall'esame delle ricadute concrete sull'attribuzione del punteggio alle ditte offerenti, salva la prova della resistenza) la interversione delle operazioni di apertura delle buste contenenti la offerta tecnica rispetto alla fissazione dei criteri o subcriteri valutativi da parte dell'Organo tecnico chiamato ad elaborarli.
In tale evenienza, infatti, è fin troppo evidente che nella formulazione dei criteri valutativi i membri del Seggio di gara possono essere influenzati dalla conoscenza previa delle effettiva consistenza delle offerte delle ditte, sì da orientare la selezione e la stessa graduazione dei subcriteri tra i partecipanti in funzione della differente modulazione di ciascuna offerta, in modo da condizionare l'esito della gara.

Materia: appalti / gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce, Sezione Seconda

composto dai Signori Magistrati

dr. Antonio Cavallari presidente

dr. Giulio Castriota Scanderbeg componente est. dr.ssa Silvana Bini componente

ha pronunciato la seguente

 

sentenza

sul ricorso n. 553/2006 proposto da Detrasud srl, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria della Global by Flight spa, in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese in giudizio dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliate in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

 

contro

Azienda USL TA/1, in persona del Direttore generale legale rappresentante pt, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. F. Caricato ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Lecce alla via Zanardelli 60;

 

e nei confronti di

Elipaca Servizi e Lavori, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Caramia e dall’avv. Lazzari;

 

nonchè nei confronti

di Trasporti e Logistica Cifarelli srl, in proprio e quale capogruppo del costituendo TRI con la società F.lli Cifarelli srl, con la ditta Mestice Vittoria e con la ditta Cifarelli Filippo, in proprio e quali partecipanti all’omonimo RTI, tutte rappresentate e difese in giudizio dall’avv. Carlo Rella ed elettivamente domiciliate in Lecce al Vico storto carità vecchia n. 3;

 

per l'annullamento

 

dei verbali n. 1 e n. 2 del 4.11.2004 e del 2.12.2004 con cui il Seggio di gara ha ammesso la RTI Cifarelli e la ditta ELI.PA.CA. alle successive fasi della gara;

del verbale n. 1 del 21.4.2005 con cui la Commissione Tecnica prende atto della ammissione alla gara anche del RTI Cifarelli e della Ditta ELIPACA;

del verbale n. 3 del 4.5.2005 con cui la Commissione Tecnica procede alla specificazione dei criteri di valutazione contenuti nel capitolato speciale d’appalto ed alla predisposizione di ulteriori sottocriteri;

del verbale n. 7 del 30.6.2005 con cui la Commissione tecnica dopo aver esaminato la documentazione relativa all’offerta tecnica presentata dal RTI Cifarelli e dalla ditta Eli.Pa.Ca, ha ritenuto di dover acquisire da entrambe una serie di elementi integrativi;

del verbale n. 8 del 21.10.2005 con cui la Commissione Tecnica ha valutato le offerte tecniche delle ditte partecipanti ed ha attribuito il relativo punteggio;

del verbale n. 3 del 14.12.2005 con cui il Seggio di gara, dopo aver preso atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica alle offerte dei partecipanti ha attribuito i punteggi ed ha stilato la graduatoria definitiva;

in via derivata ed autonoma della delibera del Direttore Generale n. 390 del 14.3.2006 con cui la AUSL TA/1 ha aggiudicato l’appalto relativo al servizio di logistica, ritiro e consegna della corrispondenza e materiale vario, supporto al servizio di protocollo alla ditta Eli.Pa.Ca. servizi & Lavori srl;

nonchè ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della intimata AUSL nonchè della ditta Eli.Pa.Ca.;

Udito alla camera di consiglio del 18 ottobre 2006 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avv.ti Sticchi Damiani, Caricato, Lazzari, Caramia e Rella;

 

FATTO

Lamenta la società ricorrente che illegittimamente la AUSL TA/1 avrebbe ammesso alla gara, bandita per l’affidamento del servizio di “logistica, ritiro e consegna della corrispondenza e materiale vario, supporto al servizio di protocollo” le ditte RTI Cifarelli ed Elipaca. Deduce la ricorrente che dette ditte avrebbero omesso di produrre in sede di presentazione della offerta documentazione essenziale ai fini partecipativi e che illegittimamente il Seggio di gara le avrebbe ammesse alla integrazione, operazione peraltro compiuta in seduta non pubblica. Dalla esclusione delle suddette ditte, peraltro da decretare per altri puntuali motivi ( mancata esibizione di un certificato camerale abilitante al servizio di trasporto dei farmaci), sarebbe derivata, nella prospettazione della ricorrente la sicura aggiudicazione dell’appalto in suo favore, quale soggetto graduato al terzo posto di graduatoria finale.

Di qui i motivi di censura e la richiesta di annullamento per quanto di ragione degli atti gravati, con conseguenziale attribuzione dell’appalto in proprio favore. Con ulteriore motivo la ricorrente ha fatto valere poi la illegittimità dell’intera procedura di gara per aver la Commissione tecnica ( composta da due elementi già componenti il Seggio di gara) redatto i sottocriteri per l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche delle partecipanti dopo l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche.

Si è costituita in giudizio la intimata AUSL per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

Si è altresì costituita la controinteressata Eli.Pa.CA Servizi & Lavori srl, la quale ha altresì prodotto ricorso incidentale.

All’udienza pubblica del 18 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Tra i motivi di gravame parte ricorrente ha dedotto la illegittimità dei sottocriteri stilati dalla Commissione tecnica di gara nella seduta del 4 maggio 2005 al fine di graduare il punteggio previsto per ciascun criterio valutativo nell’ambito del capitolato speciale d’appalto. Parte ricorrente si duole del fatto che tali precisazioni, significativamente rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio a ciascuna offerta, siano state operate dalla predetta Commissione in epoca successiva all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica dei partecipanti, avvenuta in data 4 novembre 2005 ( v. verbale n. 1 di pari data, pag.5); e, ciò che è più grave, nella prospettazione di parte ricorrente è che a presenziare a tali operazioni di apertura delle buste contenenti la offerta tecnica dei partecipanti figurano il dottor Quero, nella veste di responsabile del procedimento e segretario verbalizzante nonchè nella veste di testimone il dottor Seclì, e cioè due dei soggetti chiamati poi a comporre quella stessa Commissione tecnica autrice dei suddetti sub-criteri.

In sostanza la società ricorrente lamenta la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio nelle operazioni di valutazione delle offerte dei ricorrenti posto che almeno due dei componenti la Commissione tecnica conoscevano (o comunque erano nelle condizioni di ricordare) i contenuti delle offerte tecniche dei partecipanti al momento in cui hanno contribuito ( come risulta dal citato verbale delle operazioni del 4 maggio 2005 ) alla redazione dei citati sub-criteri di valutazione delle offerte.

La censura è fondata.

E’ noto, in materia di gare pubbliche, l’orientamento costante della giurisprudenza che riconnette valenza di vizio procedimentale insanabile ( anche a prescindere dall’esame delle ricadute concrete sull’attribuzione del punteggio alle ditte offerenti, salva la prova della resistenza) alla interversione delle operazioni di apertura delle buste contenenti la offerta tecnica rispetto alla fissazione dei criteri o subcriteri valutativi da parte dell’Organo tecnico chiamato ad elaborarli.

In tale evenienza, infatti, è fin troppo evidente che nella formulazione dei criteri valutativi i membri del Seggio di gara possono essere influenzati dalla conoscenza previa delle effettiva consistenza delle offerte delle ditte, sì da orientare la selezione e la stessa graduazione dei subcriteri tra i partecipanti in funzione della differente modulazione di ciascuna offerta, in modo da condizionare l’esito della gara.

Si tratta evidentemente di fattispecie di pericolo, la cui ricorrenza rende di per sè viziata la procedura di gara, senza che – come detto- sia necessario ulteriormente investigare circa le ricadute positive o negative per ciascun partecipante di tale grave error procedendi in procedendo.

Nel caso all’esame, è pur vero che all’adempimento dei distinti incombenti ( apertura delle buste e redazione dei sub-criteri) hanno provveduto due diversi organi ( il Seggio di gara e la Commissione tecnica insediata per l’esame delle offerte sul piano tecnico) nondimeno, come si è anticipato di detta Commissione sono venuti a far parte due soggetti che hanno preso parte alle operazioni preliminari di apertura delle buste. Il che è sufficiente a parer del Collegio a ritenere la insanabile illegittimità delle operazioni di gara successive e quindi tutte le operazioni valutative operate sulle offerte dei partecipanti.

Peraltro, la gravità ed il carattere radicale del vizio riscontrato rende irrilevante l’esame dei motivi di ricorso dedotti in via principale dalla ricorrente con la finalità di veder per tal via soddisfatto il suo interesse alla aggiudicazione della gara; è evidente infatti che, a fronte del rilevato vizio genetico della procedura tutte le offerte prodotte ( e quindi anche quella della ricorrente) risultano esser state valutate sulla base di illegittimi subcriteri valutativi e non potrebbero per tal via essere idonee al conseguimento dell’interesse finale ( e cioè all’aggiudicazione della gara).

Considerazioni non diverse, fondate sul carattere radicale e assorbente del rilevato vizio procedimentale ( produttivo di effetti caducatori sull’intera procedura di gara e quindi satisfattivo del solo interesse alla rinnovazione della stessa), depongono per la declaratoria di inammissibilità della impugnazione incidentale, anch’essa orientata al soddisfacimento dell’interesse finale alla stabilizzazione della aggiudicazione già conseguita.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

 

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti gravati; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2006.

Antonio Cavallari -Presidente-

Giulio Castriota Scanderbeg –est.

 

Pubblicata l’11 dicembre 2006

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