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Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, 1/3/2010 n.
Parere della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, 1 marzo 2010, sul conferimento delle reti al gestore del SII.

Materia: acqua / servizio idrico

 

Parere n.        del 1 marzo 2009       

 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Roberto Passino, presidente, del cons. Massimiliano Atelli, commissario, del dott. Guido Cace, commissario, e del dott. Sergio Cristofanelli, segretario verbalizzante;

VISTO l’art. 161, comma 4, lett. i), del d.lgs. n. 152 del 2006, a norma del quale la Commissione esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato;

VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 25 1.2010, con la quale l’AATO Provincia di Milano ha posto alcuni quesiti relativi alle modalità di riconoscimento del valore dei beni trasferiti al gestore, in particolare chiedendo se:

 

  1. il conferimento di beni di un ente locale ad un gestore, secondo il valore riconosciuto dal perito (art. 2342 e 2465 del codice civile) può determinare un aumento di capitale il cui conseguente ammortamento sia superiore alla quota capitale ed interessi relativi ai mutui accesi per la realizzazione delle stesse;
  2. in caso di risposta positiva al quesito precedente (con conseguente iscrizione nel capitale sociale della società dell’eventuale maggior valore riconosciuto dal perito), il gestore possa legittimamente finanziare la conseguente maggiore quota di ammortamento – come sopra calcolata – con attività non tariffate – previa autorizzazione preventiva delle stesse attività da parte dell’Autorità d’Ambito;
  3. in caso di risposta positiva al quesito precedente, la predetta autorizzazione debba essere preventiva al compimento dell’operazione straordinaria;
  4. l’Autorità d’Ambito, ai soli fini della revisione del Piano tariffario, possa determinare criteri uniformi ed omogenei di valorizzazione dei cespiti strumentali al servizio idrico integrato, sia posseduti dai comuni sia posseduti da società patrimoniali di cui all’art. 113 comma 13 TUEL sia posseduti da soggetti gestori privati, sul territorio di riferimento, al fine di riconoscere una adeguata remunerazione del capitale investito, nel rispetto dei criteri indicati in premessa.

 

RELATORE il cons. Massimiliano Atelli;

la Commissione

esprime il seguente parere.

 

1. E’ noto che, con sentenza n. 246 del 2009, la Corte costituzionale ha stabilito che l’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel riferirsi alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, che sono beni senza dubbio funzionali alla gestione del servizio idrico quale servizio pubblico locale, esclude in radice l’onerosità della concessione d’uso di tali infrastrutture al gestore del servizio.

Sul medesimo tema, la Corte dei conti, con parere n. 25 del 27.3.2009 della Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha dal canto suo precisato che <<il “servizio idrico integrato”,  costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, è organizzato, tramite le Autorità d’ambito territoriale ottimale, dagli enti locali, i quali mantengono – ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006 - la proprietà delle infrastrutture, secondo il noto principio di separazione tra proprietà delle reti e relativa gestione, confermato, da ultimo, dall’art. 23 bis comma 5 del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in L. n. 133/2008. >>.

Infine, secondo TAR Lombardia-Milano, sez. IV, sent. n. 4896 del 2009, ai sensi dell’art. 153, comma 1, del Testo unico ambientale “le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato”, e oggetto di affidamento, normativamente previsto, sono soltanto “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica” individuati dall’art. 143 citato.

Il conferimento di beni di un ente locale al gestore del SII deve dunque aver luogo, in base alla legislazione vigente, in concessione d’uso gratuita.

Ciò detto, la Commissione ritiene che le sole quote riferite ai beni concessi in uso che possono essere coperte con i proventi tariffari siano esclusivamente quelle derivanti dal rimborso dei mutui accesi dal comune proprio per la realizzazione di detti beni.

Quanto alle rivalutazioni monetarie delle immobilizzazioni, trattandosi semplicemente di un adeguamento del valore del bene ai prezzi di mercato, non comportano di fatto alcun incremento del cespite in termini reali e in termini di beneficio per l’utente. Pertanto, non possono concorrere ad aumentare il valore del capitale investito ai fini dell’ammortamento e della determinazione della remunerazione che deve essere assicurata dalla tariffa.

Infine, nel caso di cespiti realizzati da un gestore preesistente, e conferiti al subentrante, il cui valore storico non sia stato ancora ammortizzato, ma che sia stato aumentato da concreti interventi migliorativi, una soluzione non implausibile è quella di assicurare un flusso di cassa pari a quello percepito fino ad oggi dagli enti proprietari, generalmente pari agli ammortamenti sul valore storico e agli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la realizzazione degli stessi beni a patto che questi ultimi non superino la remunerazione del 7% consentita dal metodo.

 

 

2. Premessa la risposta negativa sullo specifico punto, si evidenzia che i ricavi conseguibili dal gestore per le cosiddette attività extra tariffa, in quanto derivanti dalla sua posizione di monopolista ed utilizzatore degli impianti e strutture funzionali del SII devono essere detratti dai costi operativi della gestione caratteristica destinati a confluire in tariffa. Ciò al fine di evitare che la gestione del servizio idrico finisca per sussidiare altre attività del gestore, ai fini della individuazione delle quali si richiama la classificazione di cui alla tab. 1 “Tassonomia delle attività distinte in base al regime regolatorio applicato” del regolamento di applicazione del SIVIRI adottato dalla Commissione con delibera n. 17/2009.

 

 

3. Alla luce della precedente risposta, il quesito n. 3 si intende assorbito.

 

 

4. Quanto al quesito n. 4, premesso che, come chiarito dal TAR Lombardia nella decisione sopra richiamata, il regime della concessione in uso gratuito non può valere anche per i cespiti di proprietà del gestore da questo utilizzati nell’ambito della gestione del servizio, per quanto concerne le società patrimoniali di cui all’art. 113, comma 13, d. lgs. 267/2000, va per completezza rappresentato che anche la Corte dei conti, con il già citato parere n. 25 del 27.3.2009 della Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha precisato che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare, e pertanto l’ente locale sarà tenuto a iscrivere nel proprio inventario, nella sezione relativa ai beni demaniali, tutto il patrimonio infrastrutturale relativo al servizio idrico integrato (es., impianti d'adduzione idrica, di smaltimento, di depurazione delle acque reflue, ecc.) di sua proprietà, provvedendo alle relative operazioni di classificazione, descrizione, codificazione e valutazione dei singoli cespiti patrimoniali.

Di qui, la conseguenza che – nel caso del servizio idrico integrato – non soltanto opera il principio della non separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico (nel senso che le due gestioni, quella delle reti e quella dell'erogazione, alla luce della sopravvenuta disciplina statale, potranno anche essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro, ma non potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e distinte: così Corte cost., sent. n. 307 del 2009), ma, a legislazione vigente, neppure appare ammissibile la costituzione di società che, indipendentemente dall’eventuale affidamento anche della gestione della rete, acquisiscano la proprietà di quest’ultima dagli enti locali soci.

 

 

 

Il Relatore

cons. Massimiliano Atelli       

 

Il Presidente

prof. ing. Roberto Passino

 

 

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