HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Puglia, Bari, sez. I, 17/5/2010 n. 1898
E' illegittima la costituzione da parte di una azienda sanitaria di una società interamente pubblica a cui è stata affidato in house lo svolgimento del servizio di pulizia ed ausiliariato presso le strutture ed i presidi di zona.

Il servizio di pulizia degli uffici e dei presidi ospedalieri non può essere considerato "strettamente necessario" al perseguimento delle finalità istituzionali dell'azienda sanitaria locale. La pulizia quotidiana dei locali è infatti strumentale al buon andamento di qualsivoglia ente o ufficio pubblico, nell'interesse di coloro che ivi lavorano e degli utenti che vi si recano, ai quali viene garantito il mantenimento di un ambiente salubre. I servizi di pulizie sono intrinsecamente comuni e generici, strumentali all'esercizio di qualunque attività pubblica o privata, erogabili da qualsiasi soggetto ed a favore di chiunque. Il loro affidamento costituisce un appalto di servizi ed è soggetto alle regole dettate dal Codice dei contratti pubblici e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, improntate alla tutela della concorrenza ed alla massima apertura dei mercati. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 3, c. 27, della l. n. 244 del 2007, è illegittima la costituzione da parte della Azienda sanitaria locale di una società interamente pubblica a cui è stata affidato, senza esperimento di gara, lo svolgimento del servizio di pulizia ed ausiliariato presso le strutture ed i presidi di zona, che resta in tal modo sottratto al mercato per gli anni a venire.

Materia: servizi pubblici / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)        

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da La Lucente s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Valla e Libera Valla, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Q. Sella, 36;

 

contro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35;

 

nei confronti di

Sanitaservice s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Antonucci e Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Manzoni, 5;

e con l'intervento di

Michelangelo De Cesare, Vincenzo La Tosa, Antonio Bonanese e Massimiliano Di Fonso, rappresentati e difesi dall’avv. Lucia Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Commissario straordinario n. 1073 del 14 aprile 2008, avente ad oggetto la costituzione della società Sanitaservice s.r.l. e delle successive delibere del Commissario straordinario n. 1475 e 1476 del 20 maggio 2008 di modifica dello statuto e di nomina dell’amministratore unico;

- delle delibere n. 2866 del 26 settembre 2008 n. 3168 del 13 ottobre 2008, di ulteriore modifica dello statuto societario;

- della delibera n. 3364 del 27 ottobre 2008 di affidamento alla Sanitaservice s.r.l., con decorrenza 1 novembre 2008, delle prestazioni di ausiliariato relative ai servizi sanitari, ai servizi socio-sanitari assistenziali, ai servizi istituzionali e ai servizi a questi ultimi strumentali;

- dell’atto costitutivo e dello statuto della Sanitaservice s.r.l.;

- della nota del 30 dicembre 2008, con cui l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente la proroga del contratto di pulizia dei suoi uffici e presidi della ex ASL FG/1 fino al 31 gennaio 2009 e l’affidamento diretto per il successivo periodo alla Sanitaservice s.r.l.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la relazione dell’amministratore unico della Sanitaservice s.r.l. del 24 novembre 2008;

- della delibera del Direttore generale n. 674 del 1 aprile 2009, avente ad oggetto l’affidamento alla Sanitaservice s.r.l. del servizio di “messa a disposizione del personale” per l’espletamento del servizio di pulizia, ausiliariato e portierato fino al 31 dicembre 2009, nonché della nota di comunicazione del 26 marzo 2009;

- della delibera del Direttore generale n. 1754 del 14 luglio 2009, recante modifiche ed integrazioni alla precedente delibera n. 674 del 1 aprile 2009;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, di Sanitaservice s.r.l. e di Michelangelo De Cesare, Vincenzo La Tosa, Antonio Bonanese e Massimiliano Di Fonso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla, Nino Matassa e Nicola Di Modugno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La società ricorrente, già appaltatrice del servizio di pulizia degli uffici e dei presidi della Azienda sanitaria di Foggia (in scadenza al 31 dicembre 2008), impugna la lunga sequenza di atti e delibere elencati in epigrafe, con i quali è stato disposto l’affidamento dei servizi di pulizia, ausiliariato e portierato alla Sanitaservice s.r.l., società unipersonale costituita ed interamente controllata dall’Azienda sanitaria foggiana, operante in regime di in house providing.

Con il ricorso originario e con i plurimi motivi aggiunti notificati in corso di causa, deduce censure così riassumibili:

- violazione dell’art. 81 del Trattato CE e dei principi comunitari in tema di concorrenza; violazione degli artt. 3, 117 e 97 della Costituzione; eccesso di potere;

- violazione del combinato disposto dell’art. 13 del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito con legge n. 248 del 2006) e dell’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007;

- violazione dell’art. 23bis del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito con legge n. 133 del 2008) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente e contraddittoria;

- violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 82 del 1994 e del decreto ministeriale n. 274 del 1997 in materia di imprese di pulizia; eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti ed irrazionalità manifesta;

- violazione del paragrafo 2 – lett. e) della Direttiva 1977/388/CE e del d. lgs. n. 235 del 2003;

- violazione dell’art. 18, secondo comma, del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito con legge n. 133 del 2008) ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta e sviamento;

- incompetenza, in relazione alla nota dell’Assessore regionale alla salute del 25.3.2009.

Si sono costituite l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e la Sanitaservice s.r.l., resistendo al gravame.

Hanno spiegato intervento ad opponendum i signori Michelangelo De Cesare, Vincenzo La Tosa, Antonio Bonanese e Massimiliano Di Fonso, rispettivamente in qualità di rappresentanti dei sindacati RdB CUB di Foggia, COSNIL Sanità Privata di Foggia, FP-CGIL di Foggia e USPPI.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

1. Preliminarmente, devono essere dichiarati irricevibili i documenti depositati nel corso della pubblica udienza del 16 dicembre 2009, in violazione del termine di legge, dal difensore dell’Azienda sanitaria, su cui parte ricorrente ha formulato espressa opposizione.

E’ conseguentemente respinta l’istanza di differimento, avanzata dal difensore dell’Azienda sanitaria proprio sulla base del contenuto della delibera regionale tardivamente prodotta in giudizio.

2. In rito, non possono accogliersi le eccezioni sollevate dalle parti resistenti in ordine alla tempestività ed ammissibilità dell’impugnativa.

2.1. Sotto il primo profilo, va rilevato che il ricorso originario è stato notificato in data 30 dicembre 2008 (al buio, secondo quanto affermato nello stesso atto introduttivo da parte ricorrente, che in quella fase ha affermato di non conoscere nel dettaglio le delibere impugnate e di averne avuto notizia solo verbalmente, in prossimità della conclusione dell’appalto di cui era affidataria). Solo con lettera inviata il 30 dicembre 2008, il Direttore generale dell’Azienda sanitaria ha reso noto a La Lucente s.p.a. che “quest’Amministrazione sta predisponendo gli atti per l’affidamento dei servizi in oggetto alla Sanitaservice s.r.l. (affidamento in house providing)”, precisando che i servizi di pulizia e sanificazione sarebbero stati gestiti dalla stessa La Lucente s.p.a. in prorogatio fino al 31 gennaio 2009 e dalla Sanitaservice s.r.l. a partire dal 1 febbraio 2009.

La ricorrente ha poi impugnato, mediante motivi aggiunti, le presupposte delibere commissariali n. 1073 del 14 aprile 2008 (costituzione della società Sanitaservice s.r.l.), n. 1475 e n.1476 del 20 maggio 2008 (modifica dello statuto e nomina dell’amministratore unico), n. 2866 del 26 settembre 2008 n. 3168 del 13 ottobre 2008 (ulteriore modifica dello statuto societario), n. 3364 del 27 ottobre 2008 (affidamento alla Sanitaservice s.r.l., con decorrenza 1 novembre 2008, delle prestazioni di ausiliariato relative ai servizi sanitari, ai servizi socio-sanitari assistenziali, ai servizi istituzionali e ai servizi a questi ultimi strumentali), affermando di aver appreso dell’esistenza e del contenuto di tutti i predetti provvedimenti solo dopo la citata comunicazione del 30 dicembre 2008, ovvero a seguito di deposito in giudizio.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che il termine per impugnare non possa farsi decorrere, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, dalla scadenza della pubblicazione delle delibere all’albo dell’Azienda sanitaria. Non vi è, infatti, alcuna norma di legge o di regolamento che prescriva tale adempimento di pubblicità a carico della Aziende sanitarie pugliesi, risultando implicitamente abrogata, ad opera dell’art. 5 della legge regionale della Puglia n. 10 del 2002, la previsione contenuta nell’art. 23, primo comma, della legge regionale n. 22 del 1994, che disponeva l’obbligatoria affissione di tutte le delibere all’albo pretorio presso la sede dell’ente entro trenta giorni dalla loro adozione (in questo senso Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5564).

Ed in ogni caso, avuto riguardo al concreto evolversi della vicenda qui in esame, deve riconoscersi che soltanto in seguito alla manifestazione di volontà espressa dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria il 30 dicembre 2008 le deliberazioni precedentemente assunte nel corso dell’anno (costituzione della società in house e modificazioni dello statuto) hanno assunto concreta ed effettiva lesività per gli interessi della società ricorrente, la quale opera nel settore delle pulizie e del servizio di pulizia era appaltatrice per la stessa Azienda sanitaria foggiana, fino al 31 dicembre 2008. In questo senso, merita adesione l’avviso espresso dalla giurisprudenza secondo cui non vi è onere di immediata impugnazione dell’atto di costituzione di una società pubblica potenzialmente affidataria, in base all’oggetto sociale, di una moltitudine di servizi, in quanto l’impresa che aspira a conseguire il servizio mediante gara ad evidenza pubblica subisce una concreta lesione solo nel momento dell’effettivo affidamento del servizio alla società pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007 n. 5281; Id., sez. VI, 27 dicembre 2006 n. 7950; Id., sez. V, 30 agosto 2006 n. 5072).

2.2. Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse.

La ricorrente La Lucente s.p.a. opera incontestabilmente nel settore delle pulizie ed è stata finanche appaltatrice dell’Azienda sanitaria di Foggia fino alla fine del 2008. Essa ha pertanto piena legittimazione a dolersi della costituzione da parte dell’ente di una società interamente pubblica cui viene affidato, senza esperimento di gara, lo svolgimento del servizio di pulizia ed ausiliariato presso le strutture ed i presidi di zona, che resta in tal modo sottratto al mercato per gli anni a venire.

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. L’Azienda sanitaria locale di Foggia, con l’impugnata delibera commissariale n. 1073 del 14 aprile 2008, ha deciso di costituire la Sanitaservice s.r.l., società unipersonale interamente controllata ed operante in regime di in house providing. Con le successive delibere (tutte impugnate), ha modificato lo statuto societario per adeguarlo ai principi in tema di affidamento in house affermati dalla giurisprudenza amministrativa e comunitaria ed a quelli contenuti nell’art. 23bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112.

Alla Sanitaservice s.r.l., in un primo momento, sono state direttamente affidate le prestazioni strumentali al servizio di emergenza ed urgenza, ovvero le attività di trasporto e di soccorso degli infermi, le attività di soccorritore, di autista soccorritore e, in via eccezionale, di infermiere, da svolgersi presso le postazioni “118” ed i punti di primo intervento operanti nell’ambito territoriale di competenza.

Sul finire del 2008, l’Azienda sanitaria di Foggia ha poi stabilito di avvalersi della Sanitaservice s.r.l. anche per l’espletamento delle “prestazioni di ausiliariato”, tra cui ha ricompreso l’attività di pulizia degli uffici dell’ente e dei presidi sanitari. Ha perciò preavvisato la ricorrente dell’imminente subentro nel servizio, a partire dal 1 febbraio 2009.

In pendenza di causa, l’Azienda sanitaria ha parzialmente corretto la propria decisione organizzativa, adottando la deliberazione 1 aprile 2009 n. 674 (gravata con motivi aggiunti), con cui ha disposto l’affidamento in via sperimentale alla Sanitaservice s.r.l. del servizio di “messa a disposizione del personale” per l’espletamento del servizio di pulizia, ausiliariato e portierato fino al 31 dicembre 2009. In sostanza, la delibera ha previsto che i dipendenti della Sanitaservice s.r.l. avrebbero svolto i propri compiti sotto la direzione ed il controllo gerarchico dei dirigenti e funzionari dell’Azienda sanitaria locale, che quest’ultima avrebbe procurato i materiali di pulizia e le attrezzature ed avrebbe corrisposto alla società il solo “rimborso” delle retribuzioni pagate ai dipendenti e degli oneri previdenziali ed assicurativi, preventivato in euro 5.222.563,84 annui.

Sennonché, dopo aver ricevuto lamentele e segnalazioni di disservizi dai direttori delle strutture ospedaliere e dei distretti socio-sanitari, l’Azienda sanitaria di Foggia è tornata sui propri passi e, con delibera n. 1754 del 14 luglio 2009 (impugnata dalla ricorrente con gli ultimi motivi aggiunti), ha testualmente stabilito “di modificare le modalità di svolgimento del servizio di pulizia … nel senso che, invece della messa a disposizione di personale, Sanitaservice assumerà l’obbligazione di risultato, assicurando personale, organizzazione, attrezzature e materiali al canone mensile di euro 479.697,63”, pari ad un costo annuo di euro 5.756.371,56.

In definitiva, con l’ultimo dei provvedimenti oggetto di gravame, il servizio di pulizia è stato a tutti gli effetti appaltato in via diretta alla Sanitaservice s.r.l., dietro pagamento di un corrispettivo fisso ed omnicomprensivo, con onere della società appaltatrice di organizzare autonomamente mezzi e personale per lo svolgimento della prestazione. Su siffatto modello di gestione del servizio deve concentrarsi lo scrutinio di legittimità.

3.2. Merita accoglimento il motivo con il quale la ricorrente La Lucente s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

La norma, rubricata “Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche”, dispone, al dichiarato fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, secondo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001 non possono costituire società aventi per oggetto “attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” né assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; resta viceversa ammessa la costituzione da parte delle Amministrazioni pubbliche di società che producono “servizi di interesse generale” ovvero che forniscono servizi di committenza.

La relazione al disegno di legge, dopo aver premesso che la creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è e rimane uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività, chiarisce che la ratio della norma è quella di “evitare forme di abuso” che comportino la sottrazione dell’agire amministrativo ai canoni della trasparenza e del controllo da parte degli enti pubblici e dell’opinione pubblica, ed inoltre di “tutelare la concorrenza e il mercato”.

In coerenza con gli obiettivi, la norma definisce il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all’oggetto sociale delle società e mira, da un canto, a rafforzare la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che operano per un’Amministrazione pubblica) ed attività di impresa di enti pubblici, dall’altro ad evitare che quest’ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto pubblico può normalmente godere. In questo senso si è recentemente espressa la Corte costituzionale, che ha ricondotto la disciplina in esame alla materia “tutela della concorrenza”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma – lett. e), della Costituzione ed ha affermato che siffatte limitazioni sono dirette “… ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi compiutamente identificati dal citato art. 3, comma 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza, quindi sono preordinate a scongiurare una commistione che il legislatore statale ha reputato pregiudizievole della concorrenza (sentenza n. 326 del 2008). Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con modalità non irragionevoli, siccome il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l’obbligo di dismettere le partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali.” (così Corte cost., sent. 8 maggio 2009 n. 148).

Il legislatore italiano si è così misurato con la crescente diffusione del cosiddetto in house providing, istituto di derivazione comunitaria, optando per una disciplina decisamente restrittiva della libertà delle Amministrazioni pubbliche di ricorrere agli strumenti del diritto societario e di irrompere nel mercato dei servizi attraverso proprie partecipate. Ispirata ad una vera e propria “presunzione” di pregiudizio al mercato concorrenziale, nei confronti delle Amministrazioni che svolgano attività imprenditoriale, la norma indurrà a rivedere alcune posizioni interpretative in tema di capacità generale di diritto privato degli enti pubblici, che oggi risulta positivamente limitata dal criterio della stretta necessarietà della forma societaria ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.

Si è già osservato, nella giurisprudenza contabile, che la legge finanziaria per il 2008 ha inteso circoscrivere il fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste, considerato una delle cause dell’incremento della spesa pubblica degli enti locali, al fine di prevenire il ricorso a strumenti elusivi delle discipline pubblicistiche in materia contrattuale o di finanza pubblica, e soprattutto per assicurarne un utilizzo correlato alle reali necessità degli enti (Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, 3 dicembre 2008 n. 33).

Le uniche tipologie di società partecipate di cui il legislatore espressamente consente la costituzione e il mantenimento sono, dunque, le società che svolgono attività strettamente necessarie (o addirittura “imprescindibili”, secondo l’espressione della Corte costituzionale) alle finalità istituzionali degli enti e le società che producono servizi di interesse generale. Se il ricorso allo strumento societario è consentito solo per attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali degli enti e per servizi d’interesse generale, la possibilità di costituire o mantenere una partecipazione societaria deve dunque essere verificata in relazione alle finalità che l’ente pubblico intenda con essa realizzare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.

Nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene di dover escludere che il servizio di pulizia degli uffici e dei presidi ospedalieri possa essere considerato “strettamente necessario” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Azienda sanitaria locale. La pulizia quotidiana dei locali è infatti strumentale al buon andamento di qualsivoglia ente o ufficio pubblico, nell’interesse di coloro che ivi lavorano e degli utenti che vi si recano, ai quali viene garantito il mantenimento di un ambiente salubre.

Non si ravvisano argomenti di segno contrario negli artt. 1 e 2 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), nel d. lgs. n. 502 del 1992 (riordino della sanità pubblica) e nell’art. 113, primo e terzo comma, del d. lgs. n. 112 del 1998 (conferimento allo Stato ed alle Regioni dei compiti in materia di tutela della salute umana).

Significativamente, nella premessa alla delibera commissariale n. 1073 del 14 aprile 2008, con cui è stata costituita la Sanitaservice s.r.l., la stessa Azienda sanitaria locale di Foggia ha operato una netta distinzione concettuale tra i servizi sanitari diretti alla tutela della salute (attività di soccorso e trasporto degli ammalati – servizio “118”) e quelli non sanitari, strumentali al buon funzionamento degli ospedali e dei distretti sanitari (ausiliariato, guardiania, giardinaggio, trasporti interni, logistica, smistamento e consegna della posta, pulizie). Mentre per i primi è destinata a non operare la preclusione imposta dall’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 e l’Amministrazione può legittimamente affidare il servizio ad una società interamente pubblica che operi in regime di in house providing, come affermato in una recente pronuncia di questa Sezione (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 11 agosto 2009 n. 2011), viceversa per i secondi risulta oggi illegittima una scelta gestionale, quale quella impugnata, che determini l’effetto di sottrarre i servizi al mercato concorrenziale, attribuendoli in via diretta ad un soggetto formalmente privatistico ma assoggettato al “controllo analogo” dell’Azienda sanitaria.

L’attività di pulizia degli immobili e degli uffici, tanto nell’ambito del servizio sanitario nazionale quanto in diversi contesti (enti locali, Amministrazioni statali, enti pubblici non economici), non può giammai risultare di per sé “strettamente necessaria” nel senso richiesto dalla norma, o addirittura “imprescindibile” nell’accezione più restrittiva accolta dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione alle “finalità istituzionali” dell’ente.

Secondo un dato di comune esperienza, i servizi di pulizie sono intrinsecamente comuni e generici, strumentali all’esercizio di qualunque attività pubblica o privata, erogabili da qualsiasi soggetto ed a favore di chiunque. Il loro affidamento costituisce un appalto di servizi ed è soggetto alle regole dettate dal Codice dei contratti pubblici e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, improntate alla tutela della concorrenza ed alla massima apertura dei mercati.

Dall’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 discende perciò il divieto per le Amministrazioni pubbliche di costituire società per l’effettuazione delle pulizie nei propri immobili ed uffici.

4. La fondatezza del motivo in esame comporta l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse della società ricorrente: sono perciò annullate la delibera n. 1754 del 14 luglio 2009 e tutte le altre deliberazioni antecedenti e presupposte, indicate in epigrafe, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la costituzione della Sanitaservice s.r.l. e l’approvazione del suo statuto, nella parte riguardante i servizi di pulizia.

Poiché la declaratoria di illegittimità colpisce la stessa costituzione della società in house, è possibile dichiarare assorbite le ulteriori censure, con cui la ricorrente ha contestato aspetti logicamente successivi (l’istruttoria sulla convenienza economica, la motivazione della scelta gestionale, la mancata trasmissione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il difetto di autorizzazione della Sanitaservice s.r.l. a svolgere l’attività di impresa di pulizie), in quanto dal loro accoglimento non potrebbe derivare un’utilità maggiore, avuto riguardo all’interesse azionato.

Sono invece improcedibili i motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione 1 aprile 2009 n. 674, con cui l’Azienda sanitaria aveva disposto l’affidamento in via sperimentale alla Sanitaservice s.r.l. del servizio di “messa a disposizione del personale” per l’espletamento del servizio di pulizia, ausiliariato e portierato, poiché tale forma di affidamento è stata presto superata per effetto della delibera n. 1754 del 14 luglio 2009.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, a carico dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e di Sanitaservice s.r.l., mentre possono essere compensate nei confronti degli intervenienti, che non hanno svolto difese.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e Sanitaservice s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, ciascuna per l’importo di euro 5.000 (cinquemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge. Compensa le spese nei confronti dei soggetti intervenuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l’intervento dei Signori:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

 Sentenza n. 1898/2010                    

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17 maggio 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici