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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Calabria, 30/6/2010 n. 388
Servizio idrico integrato- contratto di fornitura all'ingrosso di acqua potabile-determinazione della tariffa.

Se un ente locale si trova in condizione di dover dipendere totalmente dalla società mista regionale, unico soggetto gestore del servizio idrico integrato, in quanto privo di alternative 'di mercato' od autorganizzative ed in considerazione dell'inesistenza di diverse soluzioni all'utilizzo di opere idriche gestite dalla società, esso rimane comunque tenuto a garantire ai propri cittadini l'erogazione dell'acqua potabile, rimanendone unico responsabile nei confronti degli stessi. In questi casi, tuttavia, il rapporto che si instaura con la società regionale ha natura propriamente contrattuale e non pubblicistica, con la conseguenza che i contenuti del relativo contratto di 'fornitura all'ingrosso' rimangono devoluti all'autonomia negoziale delle parti (art.1322 cod. civ.) e non possono essere unilateralmente imposti dal monopolista legale.
La disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è quindi precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale (Corte Costituzionale, 23 aprile 2010, n.142). Pertanto, va escluso che la determinazione della tariffa possa avvenire con modalità diverse da quelle indicate dai competenti organi statali o che, addirittura, possa essere rimessa ad una unilaterale determinazione del gestore unico regionale.

Materia: acqua / servizio idrico integrato

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai magistrati:

Dott. Franco FRANCESCHETTI Presidente

Dott. Giuseppe GINESTRA Consigliere

Prof. Dott. Vittorio CIRO’ CANDIANO Consigliere

Prof. Avv. Quirino LORELLI Consigliere, relatore

Dott. Natale LONGO Primo Referendario

Dott. Antonio DI STAZIO Referendario

nella camera di consiglio del 30 giugno 2010

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva;

VISTA la deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo".

VISTA la nota n. 4289 dell’11.05.2010 con la quale il Sindaco del Comune di Motta San Giovanni ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

VISTA l’ordinanza n°12/2010, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, Quirino Lorelli.

 

RITENUTO IN FATTO

Con nota n. 4289 dell’11.05.2010, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo il 19.05.2010 prot. n. 3171, il Sindaco del Comune di MOTTA SAN GIOVANNI ha promosso il parere di questa Sezione, in materia di affidamento di pubblici servizi, prospettando il seguente quesito:

“E’ conforme alle norme vigenti che un ente locale sottoscriva un contratto di fornitura di acqua potabile senza che la scelta del contraente sia stata effettuata con il sistema dell’evidenza pubblica pur se il contraente è una società pubblica partecipata a maggioranza dalla Regione e concessionaria, per l’erogazione dell’acqua potabile, della Regione Calabria?

E’ conforme alle norme vigenti che la durata di detto contratto sia stabilito in anni trenta e che il prezzo dell’acqua sia stabilito unilateralmente dalla società?”

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare va, nell’ordine, accertata l’ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito. Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere proviene direttamente dal Sindaco, il citato requisito sussiste.

Accanto alle condizioni soggettive devono poi sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l’attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete.

Si esclude anche che possa sussistere una questione di massima o di principio da rimettere alle Sezioni centrali della Corte dei conti, radicando, al contrario, il relativo potere decisorio presso la Sezione regionale del controllo. Tale radicamento discende dal fatto che la questione attiene specificamente al regime dei rapporti tra una società mista a capitale prevalente regionale e gli utenti intermedi del servizio rappresentati dai comuni della Calabria e dunque si rivela come questione prettamente inerente la gestione del servizio sul territorio regionale.

In considerazione delle norme involgenti la questione – art.822 ed 823 cod. civ., artt. 143 e segg. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – le quali disciplinano direttamente il demanio pubblico, è immanente la qualifica di contabilità pubblica della materia in esame, ancorché, per le considerazioni espresse nel prosieguo e sulla scorta del tenore letterale del quesito, lo stesso deve essere ritenuto inammissibile.

E’ fondamentale prendere le mosse, ai fini della questione sottoposta a questa Corte dei conti, dalle previsioni di diritto positivo che disciplinano l’acqua potabile quale bene pubblico assoggettato al regime giuridico di cui all’art.823 cod. civ.

Analogamente l’art.144 del D. Lgs. n.152/2006 prevede che “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche,

i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato”.

Nel rigettare un ricorso proposto proprio dalla Regione Calabria contro il citato d. lgs., la Corte costituzionale ha ricordato come “a) l’art. 144, comma 1, nel prevedere che «Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato», disciplina il regime proprietario delle acque, che è sicuramente riconducibile alla materia dell’ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; b) i successivi commi dell’art. 144 attengono a materie riconducibili all’ordinamento civile e alla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), perché disciplinano i criteri dell’uso delle acque, in relazione alla finalità di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra l’altro, «la vivibilità dell’ambiente»” (Corte costituzionale, 16 luglio 2009, n.246).

In ciò la Corte costituzionale individua una potestà legislativa esclusiva statale nel determinare sia il regime proprietario delle acque, sia i criteri dell’uso delle acque.

Sotto diverso profilo fondamentale si rivela la previsione dei commi 2 e 3 della disposizione che, per un verso, rinvia al criterio costituzionale di solidarietà e, per altro verso, impone la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Tali rinvii impongono che l’intera materia sia vista, anche negli aspetti prettamente contrattuali, quali quelli inerenti i rapporti di somministrazione di acqua ad uso potabile umano, in una ottica di salvaguardia delle posizioni soggettive singole ed alla luce del criterio di solidarietà, già introdotto nell’ordinamento positivo dalla legge 5 gennaio 1994, n.36. In merito a tale legge la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che “sotto la spinta di una serie di iniziative in ambito europeo (a cominciare dalla Carta europea dell'acqua, approvata il 16 maggio 1968 dal Consiglio d'Europa) e di direttive della Comunità europea, e della raggiunta consapevolezza della limitata disponibilità idrica, è emerso un maggiore interesse per la protezione delle acque. In particolare l'attenzione si è soffermata sull'acqua (bene primario della vita dell'uomo), configurata quale "risorsa" da salvaguardare, sui rischi da inquinamento, sugli sprechi e sulla tutela dell'ambiente, in un quadro complessivo caratterizzato dalla natura di diritto fondamentale a mantenere integro il patrimonio ambientale” (Corte costituzionale, n.259/1996) 1.

E’ dunque il limite dell’interesse generale – già fissato nella or richiamata sentenza della Corte costituzionale – quello cui fare riferimento ai fini dell’inquadramento giuridico del regime gestorio delle acque ad uso potabile umano, per come disciplinato nel prosieguo del d. lgs. n.152/2006. In particolare “l'interesse generale è alla base della qualificazione di pubblicità di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito; ma questo interesse è presupposto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie (specie in una proiezione verso il futuro), di uso dell'acqua, suscettibile, anche potenzialmente, di utilizzazione collimante con gli interessi generali. La nuova legge n.36 del 1994 ha accentuato lo spostamento del baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà” (Corte costituzionale, n.259/1996, cit.).

Appurato così che tutte le acque ‘superficiali e sotterranee’ appartengono, secondo il dettato del d.lgs. 152/2006, al demanio dello Stato e non di altri enti territoriali, secondo peraltro una ricostruzione già poggiante sulla lettera dell’art.822, comma 1 cod. civ., vi è poi che l’art.143 del D. Lgs. n.152/2006 stabilisce anche che “Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”, precisando ulteriormente che “Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile”.

E’ necessario ricordare come il regime dei beni demaniali sia espressamente disciplinato dall’art.823 cod. civ., secondo il quale “I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”.

Dalla norma discende immediatamente un regime di riserva di legge pei casi nei quali le acque – e come vedremo subito in appresso, anche gli acquedotti e le altre infrastrutture idriche – possano formare oggetto di diritto a favore di terzi, ivi inclusi, come nel caso che ci occupa, eventuali società miste in regime di diritto privato.

In altri termini solo ed esclusivamente una norma di legge e non una (mera) determinazione amministrativa od un atto amministrativo generale possono affidare a terzi diritti aventi ad oggetto le acque superficiali e sotterranee ovvero acquedotti ed impianti idrici. Inoltre rispetto ai dettami della legislazione statale a nulla possono valere, per le considerazioni espresse nella richiamata pronuncia della Corte costituzionale n.246/2009, eventuali difformi disposizioni regionali – specie se precedenti l’approvazione delle norme statali – atteso che  “La rilevata riconducibilità delle norme censurate ai titoli di competenza legislativa esclusiva statale sopra indicati vale anche a far ritenere insussistente la lamentata violazione dell’art.117, quarto e sesto comma, Cost. e del principio della leale collaborazione, perché esclude sia l’invocata competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali (art.117, quarto comma, Cost.) sia l’obbligo di prevedere strumenti di leale cooperazione con le Regioni, consentendo al legislatore statale di prevedere un potere regolamentare ministeriale (art.117, sesto comma, Cost.) 2” (Corte costituzionale n.246/2009, cit.).

Pertanto, ognuna delle questioni prospettate va risolta alla luce e sulla base dei dettami e delle previsioni in materia di forme di gestione, affidamenti, determinazione delle tariffe, contenute nel d. lgs. n.152/2006, rispetto alle quali, parimenti, devono essere raffrontati gli atti e le attività della Regione Calabria relativa all’affidamento ope legis alla società mista regionale, denominata Sorical s.p.a. degli impianti idrici.

Passando ad altro profilo della questione prospettata dal comune richiedente, appare necessario ricostruire sotto il profilo amministrativo le vicende, ormai decennali, che concernono i rapporti tra la Regione Calabria, la Sorical s.p.a. ed i comuni della Regione. La ricostruzione di tali rapporti, tuttavia, esclude che la richiesta formulata dal comune di Motta San Giovanni, nei termini letteralmente ivi esposti, possa essere ritenuta ammissibile, venendo ad inquadrarsi, sotto un profilo pregiudiziale, proprio nell’ambito di vicende disciplinate compiutamente dalle disposizioni in materia di regime delle risorse idriche, di cui al d. lgs. n.152/2006 e da quelle in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed al d.l. 25 settembre 2009, n.135, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della Legge 20 novembre 2009, n.166.

Pur in presenza della rilevata inammissibilità, discendente dal fatto che la richiesta viene a vertere solo sul contenuto di un atto convenzionale, nei termini di cui in appresso, ritiene comunque doveroso questa Corte, operare una ricostruzione normativa delle norme positive disciplinanti la gestione delle acque e degli acquedotti, quali beni demaniali pubblici.

L’art.147 del d. lgs. n.152/2006 stabilisce, quanto alla organizzazione del servizio, che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto di alcuni principi 3.

La Regione Calabria, sotto il vigore della previgente disciplina statale, aveva dettato “Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato”, adottando la legge regionale 3 ottobre 1997, n.10, pubblicata nel B.U. Calabria 9 ottobre 1997, n.102.

Tale legge regionale non è stata aggiornata dopo l’approvazione del d. lgs. n.152/2006 e del già richiamato D.L. n.135/2009.

L’art.1 della L.R. 10/1997 stabilisce dal canto suo che “4. Ai fini dell'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche», la Regione Calabria

promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

5. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio idrico integrato è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

In tale impianto legislativo regionale la Regione Calabria si è riservata funzioni e compiti prettamente programmatori, tra i quali, quello di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato (art.2, lett.g), ripratito con le province (art.3, lett.f) ed i comuni (art.4, lett.c) e di adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare (lett.h).

Ai comuni la legge regionale attribuisce, invece, in via esclusiva la “gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico; tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla legge n. 142 del 1990, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498” (cfr. art.4, comma 2 della L.R. n.10/1997).

Anche tale ultima attribuzione di competenze gestorie in via esclusiva ai comuni di cui alla or richiamata norma non risulta mai modificata o soppressa da successiva legislazione regionale.

Più in dettaglio l’organizzazione della gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle stesse, di cui all’art.38, lett.a) della L.R. 10/1997, risulta affidata ai Comuni ed alle Province ricompresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale che avrebbero dovuto provvedere entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge (art.41, comma 1 della L.R. 10/1997).

Venendo alla istituzione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), richiamati espressamente dall’art.147 del d. lgs. n.152/2006, l’art.38, commi 3 e 4 della L.R. n.10/1997, prevedono che:

“3. La Regione, previa ricognizione, trasferirà con apposita legge gli impianti di cui alla lett. b) del 1 comma del presente articolo4, e la relativa gestione, agli ambiti territoriali ottimali delimitati in modo definitivo con le modalità di cui al successivo articolo 395.

4. Per la organizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fatte salve le competenze di cui al successivo art. 40, la Regione delimita i seguenti cinque Ambiti Territoriali Ottimali subregionali, comprendenti, ciascuno, i Comuni di cui agli elenchi allegati alla presente legge con il n. 4, lett. A, B, C, D ed E:

- Ambito territoriale ottimale denominato «Calabria 1 - Cosenza»

- Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 2 - Catanzaro»

- Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 3 - Crotone»

- Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 4 - Vibo Valentia»

- Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 5 - Reggio Calabria»

Su tale sistema si innestavano le Autorità d’Ambito di cui all’art.148 del d. lgs. n.152/2008, secondo il quale “1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1”.

Le Autorità d’Ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, deliberano la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del T.U.E.L., provvedendo, altresì, alla aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del T.U.E.L., secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia. (art.150 del d. lgs. n.152/2006).

Sempre secondo tale ultima disposizione la gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del T.U.EL., o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del T.U.E.L., purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.

I soggetti affidatari gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.

Tuttavia il comma 186-bis dell’art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, inserito dal D.L. 25 gennaio 2010 n.2, come convertito dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n.42, ha stabilito che “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

A questo punto, stante l’abolizione de futuro ed entro il marzo 2011 delle Autorità d’Ambito, viene rimessa ad una apposita legge regionale l’individuazione dei nuovi soggetti cui attribuire le funzioni di dette Autorità, le quali, come appena sopra ricordato, dovevano provvedere alla aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni comunitarie. La Regione Calabria, allo stato, non ha istituito (e quindi non può sopprimere) le Autorità d’Ambito, sicché il sistema regionale, stante la mancata attuazione di gran parte del disposto del d. lgs. n.152/2006, continua a poggiare sulle previsioni della L.R. 10/1997. Sulla così ricostruita struttura normativa relativa alla individuazione del soggetto pubblico deputato allo svolgimento della/delle gare per l’aggiudicazione del servizio idrico integrato, si innestano alcune previsioni legislative ed amministrative tutte peculiari alla Regione Calabria che prendono le mosse dalla costituzione ope legis della società mista regionale che interessa e dall’affidamento a questa nell’anno 2003 degli acquedotti regionali, con una serie di deliberazioni della Giunta regionale.

L’art.40 della L.R. n.10/1997 stabilì che “1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e), della legge n.142 del 1990, a costituire una società mista a prevalente capitale pubblico, per garantire su tutto il territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, comma 1 e 2, e 10, comma 7, della legge n.36 del 1994 nonché dagli articoli 3 e 10 della legge n.183 del 1989.

2. Alla società mista di cui al comma precedente sarà affidata la gestione di tutte le opere idriche di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 38, nonché la realizzazione e gestione delle ulteriori opere idriche di integrazione e le necessarie riconversioni, ivi compresi l'esecuzione ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera diversa da quelle espressamente indicate nell'articolo 27 della legge n. 36 del 1994.

3. Alla società mista di cui al comma 1 partecipano gli enti locali e, nell'ambito della quota pubblica di capitale, enti ed istituzioni di diritto pubblico. In tal caso la Regione deve comunque mantenere la maggioranza del capitale sociale.”

Va precisato che la previsione della partecipazione alla s.p.a. mista degli enti locali è rimasta lettera morta, poiché, a tutt’oggi, il capitale azionario è detenuto dalla Regione Calabria, con 7.169.000 azioni ordinarie del valore di un euro ciascuna e da un soggetto privato con 6.231.000 azioni ordinarie.

L’oggetto sociale recita che risultano affidate alla s.p.a. tutte le opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione, trasferite alla Regione ai sensi dell’art.6 della legge n.183/1976, nonché la realizzazione delle ulteriori opere di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall’ex Casmez; la realizzazione e gestione delle ulteriori opere idriche di integrazione e le necessarie riconversioni, ivi compresi l’esecuzione ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera diversa da quelle espressamente indicate nell’art.27 della legge n.36/1994, nonché all’assistenza tecnico operativa agli A.T.O. e, ove non costituiti, ai soggetti sostitutivi previsti dalla normativa.

Per il conseguimento dello scopo sociale la società mista viene abilitata nell’atto costitutivo, in via propria o mediante affidamento a terzi per mezzo di procedure ad evidenza pubblica, a provvedere alla progettazione e realizzazione di opere idriche rientranti nella competenza della Regione; alla gestione delle opere secondo le modalità contenute nella convenzione di gestione definita con la Regione stessa, nonché alla programmazione, finanziamento, esecuzione ed esercizio delle opere relative; alla stipula di ogni atto giuridico attinente alla realizzazione e gestione delle opere idriche ivi compresi la convenzione di gestione e gli atti relativi.

In esecuzione della deliberazione di Giunta regionale della Calabria n.804 dell’11 settembre 2002, confermata dalla successiva deliberazione di G.R. n.1006 del 4 novembre 2002, veniva stipulato, il successivo 26 febbraio 2003, l’atto notarile di costituzione della s.p.a. Con successiva deliberazione di G.R. n.408 del 27 maggio 2003 veniva autorizzato il dirigente del Dipartimento regionale ai lavori pubblici alla stipula della convenzione tra la Regione Calabria e la s.p.a. in questione per l’affidamento in gestione a quest’ultima degli acquedotti regionali “e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili”. Il 13 giugno 2003 con atto notarile veniva stipulata la convenzione di affidamento degli acquedotti tra la Regione Calabria e la società mista (nel testo approvato l’anno prima con la deliberazione di G.R. n.804/2002). Al comma 5 dell’articolo 8 si stabilisce il prezzo di 0,25 euro a metro cubo per le acque erogate a sollevamento e di 0,15 euro di quelle erogate a gravità. Nel comma successivo si decide che la società “per i primi cinque anni non si avvarrà di recuperare in tariffa gli investimenti effettuati” e che negli anni successivi “si applicherà il metodo tariffario in vigore”. Al comma sette si definisce che “a partire dal 6° anno di gestione si applicherà la tariffa determinata secondo il metodo normalizzato”.

Tuttavia ai fini che qui interessano, da intendersi limitati ai quesiti di cui al parere richiesto dal comune di Motta San Giovanni, assume rilievo l’oggetto della suddetta convenzione generale del 13-6-2003 (art.2), poiché è pacifico che laddove un comune non intenda approvvigionarsi di acqua potabile per uso umano presso il gestore, in quanto proprietario di reti acquedottistiche, di proprie sorgive ed impianti di captazione ed adduzione, un problema di rapporti obbligatori tra il gestore ed il comune nemmeno viene a sorgere.

In altri termini, l’art.2 della convenzione del 13.06.2003 delimita le opere e gli impianti trasferiti alla società a quelle di proprietà della Regione o ad essa trasferite, tenendone fuori gli acquedotti a gestione comunale e, comunque, altri impianti di proprietà degli enti locali 6.

Analogamente risulta delimitato convenzionalmente pure l’oggetto del servizio di fornitura idropotabile che riguardava (e riguarda) solo le utenze già servite dal complesso degli acquedotti regionali e quelle (future), ma in virtù di specifici accordi e sempre limitatamente alle opere idriche gestite dalla società.

In altri termini, con la convenzione del 13 giugno 2003 (ed il successivo accordo integrativo, approvato con deliberazione di G.R. n.335 del 18 maggio 2004) la Regione Calabria ha trasferito al soggetto gestore non solo il proprio sistema acquedottistico – pervenutole dalla Casmez o realizzato con fondi regionali – ma anche il complesso delle utenze “all’ingrosso”, cioè relative alla somministrazione di acqua ad uso potabile dalla Regione stessa ai Comuni i quali poi provvedevano (e provvedono) alla distribuzione presso gli utenti finali a mezzo delle proprie reti di distribuzione (acquedotti e condotte municipali).

Con la medesima convenzione dunque la Regione Calabria ha trasferito alla società partecipata da essa stessa al 51%, la gestione – ma non la proprietà – delle ‘reti’ e, contestualmente, anche la gestione del ‘servizio’ di fornitura idropotabile all’ingrosso. Tale affidamento, va ripetuto, trova la propria fonte unicamente nell’art.40 della L.R. n.10/1997, norma mai abrogata ancorché il successivo d. lgs. n.152/2006 e le successive norme di esso modificative, prevedessero che i servizi idrici fossero organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni e che dovesse essere l'Autorità d'ambito ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del T.U.E.L., secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.

Peraltro, proprio in materia di affidamento del servizio idrico integrato va ricordato anche che l’art.15 del D.L. 15 settembre 2009, come convertito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n.166 ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, prevedendo che “1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio”.

Alla luce della surrichiamata normativa appare evidente che l’intero sistema regionale, anche a seguito del rigetto del ricorso promosso dalla Regione Calabria innanzi alla Corte costituzionale contro il d. lgs. 152/2006, richiede una totale rivisitazione ed adeguamento alla normativa statale e comunitaria, non rimanendo a tutt’oggi definiti i soggetti gestori del servizio idrico integrato, nei termini di cui agli artt.150 e segg. del richiamato d. lgs. Stanti tali previsioni legislative e sotto tale diverso profilo, la prospettazione in diritto sollevata dal Comune di Motta San Giovanni, concernente la legittimità di affidamenti diretti, si rivela inammissibile, non essendo il Comune soggetto legittimato a disporre l’affidamento del servizio idrico integrato.

In questa sede, quindi, non può venire in questione la problematica della legittimità e regolarità dell’affidamento del servizio idrico integrato, né quella della compatibilità con l’ordinamento comunitario di un unico e solo soggetto (privato) che gestisce contemporaneamente la rete e provvede anche alla somministrazione dell’acqua e nemmeno quello della individuazione del soggetto competente, in mancanza degli ATO e delle Autorità d’ambito, ad affidare il servizio idrico integrato, ma quello, ben più limitato, della eventuale obbligatorietà del contratto di fornitura tra un comune e la società mista regionale, nei termini indicati dalla richiesta di parere.

In questi termini la questione va risolta innanzitutto alla luce dell’obbligo in capo al comune di rendere all’utenza finale il servizio di somministrazione di acqua ad uso idropotabile attraverso reti di distribuzione efficienti e sicure.

Non v’è dubbio così che tale dovere insista in via principale sui comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà e che tale obbligo sia poi stato trasferito anche sul gestore del servizio idrico integrato, ove questo esista e sia stato individuato in conformità agli obblighi di cui al d. lgs. n.152/2006, cosa che non solo non viene rilevata dal Comune di Motta San Giovanni, ma che, non risulta sia mai avvenuta nella Regione Calabria.

Chiarita così l’essenzialità del servizio da rendersi agli utenti finali – siccome coinvolgente diversi diritto costituzionalmente tutelati in capo ai singoli, quali il diritto all’integrità fisica ed alla vita, nonché quello alla salute – e precisato ulteriormente che non può trattarsi di un diritto economicamente condizionato, al pari di alcuni altri pure connessi al regime dei servizi pubblici (es. il diritto alle comunicazioni telefoniche, quello agli approvvigionamenti elettrici, quello all’utilizzo di autostrade), resta da definire il nodo di quello che - impropriamente - il comune richiedente definisce procedura di “scelta del contraente”. Anche sotto tale ulteriore profilo la richiesta di parere si rivela inammissibile.

La questione attiene, come ormai è chiaro, alla organizzazione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile all’interno del comune e quella, ancor precedente, dell’obbligatorietà della stipula di un contratto di fornitura all’ingrosso tra i comuni ed il gestore regionale. Sotto il primo profilo, come già in precedenza ricordato, ove un comune sia autonomamente in grado di approvvigionarsi di acqua ad uso potabile utilizzando proprie fonti, sorgive, invasi, vasche ecc., il problema non sussiste, atteso che il medesimo ente può provvedere alla organizzazione e successiva gestione del servizio autonomamente.

Analogamente il problema non si pone – e dunque non può esservi obbligo di stipula di convenzione di approvvigionamento con una società partecipata della regione – allorché più enti pubblici locali, attraverso forme convenzionali o consortili intendano organizzare e gestire autonomamente e con mezzi propri l’intero ciclo del servizio (dalla captazione, alla adduzione, al trasferimento, alla potabilizzazione, alla distribuzione finale). Tale possibilità, infatti, origina in Calabria dalla mancata individuazione degli ATO, delle Autorità d’ambito e del soggetto unico gestore per ambito, nonché, più in generale, dal principio per il quale l’organizzazione delle funzioni amministrative rimane sempre rimessa al titolare della funzione stessa, cioè, nel caso di specie, l’ente locale.

Peraltro, proprio questa Sezione regionale di controllo ha sollevato perplessità in ordine alla adozione di deliberazioni di Giunta regionale in materia di affidamento di servizi pubblici di esclusiva competenza dell’ente locale (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, del. N.5/2010 del 15 gennaio 2010, recante “Referto sul rendiconto generale della Regione Calabria, esercizio finanziario 2008”).

Diversa è l’ipotesi in cui – come deve presumersi sia nel caso del comune di Motta San Giovanni – vi sia un unico soggetto in regime di monopolio legale che gestisce l’unico impianto di fornitura al comune e questo non abbia possibilità di ricorrere a gestori alternativi, ma tale questione non è stata prospettata dal comune richiedente. In ogni caso questa Corte non può esimersi dal ricordare, ancora una volta, come, ferma restando la facoltà dell’ente locale di provvedere de futuro ad una propria organizzazione del servizio, fondata sempre sul principio della necessaria proprietà pubblica degli acquedotti comunali, non sarebbe dato all’ente locale interrompere le forniture idriche potabili ai propri cittadini nell’attesa di futuri nuovi assetti organizzativi o gestionali.

Se l’ente locale si trova in condizione di dover dipendere totalmente dalla società regionale, in quanto privo di alternative ‘di mercato’ od autorganizzative ed in considerazione dell’inesistenza di diverse soluzioni all’utilizzo di opere idriche gestite dalla società, esso rimane comunque tenuto a garantire ai propri cittadini l’erogazione dell’acqua potabile, rimanendone unico responsabile nei confronti degli stessi. In questi casi, tuttavia, il rapporto che si instaura con la società regionale ha natura propriamente contrattuale e non pubblicistica, con la conseguenza che i contenuti del relativo contratto di ‘fornitura all’ingrosso’ rimangono devoluti all’autonomia negoziale delle parti (art.1322 cod. civ.) e non possono essere unilateralmente imposti dal monopolista legale.

Tale approccio è risolutivo anche della prima parte del secondo quesito prospettato, atteso che la materia della contabilità pubblica, che limita l’ambito operativo e decisionale delle Sezioni regionali di controllo ai fini della resa dei pareri di cui alla legge n.131/2003, non può spingersi sino all’analisi del contenuto della volontà espressa dalle parti in atti di diritto privato, ma va limitata ai soli casi in cui vengano in questione procedure di affidamento di servizi pubblici sulla scorta dei principi comunitari e nazionali.

Infatti, è nella libera determinazione delle parti quella di fissare convenzionalmente e concordemente la durata degli effetti di ciascun contratto, nei limiti in cui tale termine non impatti con disposizioni cogenti di legge.

D’altro canto, la stipula di quella che impropriamente viene chiamata ‘convenzione’ dal comune richiedente, non equivale ad un affidamento del servizio idrico ai sensi di cui al T.U.E.L., attività questa rimessa all’Autorità d’ambito e non al singolo ente locale, bensì alla stipula di un contratto di somministrazione, retto dalle previsioni di cui agli artt.1559 e segg. cod. civ., seppur tale contratto risulti necessitato nell’an dal regime di monopolio legale del gestore unico regionale; in riferimento a tali specie di contratti l’art.1569 cod. civ. rinvia espressamente ad un accordo tra le parti quanto alla durata della somministrazione.

Ancorché, quindi, la richiesta di parere nella parte relativa a valutazioni interpretative della volontà delle parti in atti negoziali – eventualmente di competenza del giudice naturale, chiamato a pronunciarsi su istanza di uno dei contraenti – sia da ritenersi inammissibile, questa Corte non può sottacere che alcun contratto o ‘convenzione’ potrebbe contenere statuizioni che costituiscono il mezzo per eludere l’applicazione di norme imperative (art.1344 cod. civ.).

Pertanto alcun contratto o convenzione, ancorché proposto, prospettato o indicato da un soggetto ope legis gestore di un servizio pubblico, potrebbe recare contenuti diversi da quelli di cui agli artt.822 e segg. cod. civ, al d. lgs. n.152/2006, al d. lgs. n.267/2000, al d.l. n.112/2008, al d.l. n.135/2009, cioè dalle norme imperative in materia di demanio e beni demaniali, acque e gestione del servizio idrico.

D’altro canto, sui contenuti di un contratto di fornitura o somministrazione di un bene demaniale, quale l’acqua (in ordine al cui regime si è gia argomentato in precedenza), si innestano gli obblighi di diritto pubblico inerenti la qualità, quantità, la determinazione della tariffa, gli obblighi di servizio universale ecc., che vengono a discendere oltre che da norme di rango primario (il d. lgs. n.152/2006) dalla carta dei servizi. Tali previsioni operano una integrazione c.d. ‘legale’ delle condizioni contrattuali che, se deteriori, ne rimangono automaticamente modificate in melius.

In ogni caso, anche al contratto di fornitura all’ingrosso deve ritenersi applicabile il sistema di garanzie di cui al D.p.c.m. 27 gennaio 1994, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n.43, recante “Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici” 7.

Anche la relativa parte del quesito formulato dal Comune di Motta San Giovanni dunque deve essere ritenuta inammissibile, stante il regime di libera scelta delle (migliori e più efficienti) forme organizzative del servizio di erogazione di acqua ad uso idropotabile in capo ad ogni ente locale, nel rispetto indifferibile dell’obbligatorietà per quest’ultimo di somministrazione dell’acqua agli utenti finali.

Tale situazione di inammissibilità caratterizza anche l’ultima parte del quesito proposto dal Comune di Motta San Giovanni, laddove fa riferimento alla possibilità di determinazione unilaterale del prezzo dell’acqua da parte del gestore, al cui riguardo va richiamato semplicemente il contenuto dell’art.154 del d. lgs. n.152/2006, secondo il quale il servizio idrico è reso in regime di tariffa e non di prezzo.

A questo proposito va ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza 4 febbraio 2010, n.29, ha ricordato come “il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della tariffa di tale servizio, persegue l’obiettivo – oltre che di tutelare l’ambiente – di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario. In particolare, l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 elenca minutamente, a tal fine, gli elementi della tariffa, stabilendo che questa «costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio». Sempre allo stesso fine, il comma 2 dello stesso art. 154, evocato a parametro interposto, stabilisce – come pure si è visto – che «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio […] definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua»” 8.

Analogamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile 2010, n.142, ha poi precisato che “la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale” 9.

Sulla scorta di tale ricostruzione da parte della Corte costituzionale, va quindi escluso che la determinazione della tariffa possa avvenire con modalità diverse da quelle indicate dai competenti organi statali o che, addirittura, possa essere rimessa ad una unilaterale determinazione del gestore unico regionale e tali ovvie considerazioni escludono ulteriormente che la materia possa essere oggetto di parere, stante la natura di norme imperative delle relative disposizioni del d. lgs. 152/2006.

 

Per questi motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

 

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile, nei termini di cui in motivazione, il parere richiesto dal Comune di Motta San Giovanni.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria al Sindaco del Comune di Motta San Giovanni Così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2010

Il Relatore Il Presidente

F.to Quirino LORELLI F.to Franco FRANCESCHETTI

 

Depositata in Segreteria

il 30 GIUGNO 2010

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr.ssa Elena RUSSO

 

1 Continua la Corte costituzionale con espresso riferimento al principio di solidarietà richiamando “la esigenza avvertita dallo stesso legislatore di un maggiore intervento pubblico concentrato sull'intero settore dell'uso delle acque, sottoposto al metodo della programmazione, della vigilanza e dei controlli, collegato ad una iniziale dichiarazione di principio, generale e programmatica (art.1, comma 1, della legge n.36 del 1994), di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo. Tale dichiarazione è accompagnata dalla qualificazione di "risorsa salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà". Questa finalità di salvaguardia viene, subito dopo, in modo espresso riconnessa al diritto fondamentale dell'uomo all'integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche (art.1, commi 2 e 3, della legge n.36 del 1994).

2 Precisa poi la Corte costituzionale che “Con riferimento, infine, alla dedotta violazione dell’art. 118 Cost., l’affermazione della ricorrente, secondo cui le norme censurate, in quanto di dettaglio, comportano violazione del riparto costituzionale delle funzioni amministrative, non è fondata, perché la disciplina in esame non attribuisce funzioni amministrative, ma, in attuazione della legge di delegazione, si limita a precisare – nell’ambito delle sopra indicate competenze legislative esclusive dello Stato – i «criteri di gestione del servizio idrico», cui le Regioni e gli altri enti interessati devono attenersi, senza che abbia alcun rilievo la generalità o la specificità di detti criteri”.

3 Cfr.art. 147(omissis)…..

“a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.”

4 Opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall'ex Casmez.

5 Art. 39

Modifica degli Ambiti Territoriali.

1. Alle modifiche della delimitazione di cui al precedente articolo 38, che risultassero

necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte

programmatiche regionali, provvede il Consiglio Regionale con propria delibera su

proposta della Giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le Autorità di Bacino

interessate.

2. Le Amministrazioni provinciali e le Autorità di bacino debbono esprimere i propri pareri

ed osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale, il parere

si considera favorevolmente espresso.

6 Più esattamente l’art.2 della convenzione affida alla società mista regionale

a) “la gestione di tutte le opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione trasferite alla Regione ai sensi dell’art.6 della legge 2 maggio 1976, n.183, nonché delle relative condotte di collegamento, ad eccezione di quelle di avvicinamento, agli acquedotti a gestione comunale o consortile” riportati nei verbali di consistenza all’atto delle consegne.

b) “il completamento e la successiva gestione, allorché il trasferimento avrà avuto luogo, di quelle ulteriori opere idriche ad uso idropotabile il cui trasferimento è ancora in via di perfezionamento da parte del Ministero LL. PP. (Commissario ad acta e successiva gestione ministeriale)

c) “la realizzazione e successiva gestione di ulteriori opere idriche ad uso idropotabile di integrazione, riconversione e completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera diversa da quelle indicate all’art.27 della legge n.36/1994, in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore ai sensi dei complementi di programmazione relativi alla misura 1.1. asse 1 “Risorse naturali” ecc.

d) “lo svolgimento, a mezzo delle opere e delle infrastrutture di cui ai precedenti punti, del servizio di fornitura idropotabile “all’ingrosso” alle utenze già oggi servite dal complesso degli acquedotti regionali, eventualmente integrate dalle nuove utenze che, in forza di specifici accordi e/o di estensioni dell’attuale complesso di opere idriche gestite, potranno essere servite”.

7 Come, peraltro, espressamente ricordato nella deliberazione di G.R. n.822/2009

8 Su questi presupposti la Corte Costituzionale censura una legge regionale la quale “– nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal suddetto decreto ministeriale di cui al citato comma 2 dell’art. 154 - attribuisce alla tariffa del servizio idrico della sola Regione Emilia-Romagna una struttura del tutto peculiare, potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, cosí da porla in contrasto con il parametro interposto e con la indicata ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l’uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa. La disposizione censurata víola, perciò, l’evocato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.”.

9 “La norma censurata reca una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, facendo «salvi» e dichiarando «approvati», «ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all’articolo 51 della L.R. n. 26/2003, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1», gli atti di determinazione della tariffa delle Autorità d’àmbito e i piani d’àmbito già adottati; i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell’art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006 – come visto piú volte – attribuiscono, invece, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» e all’Autorità d’àmbito la determinazione della tariffa di base.

Come già piú volte osservato, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ne consegue l’illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, perché essa interviene in settori, quelli della tariffa del servizio idrico integrato e della pianificazione d’àmbito, la cui disciplina è preclusa alla Regione”.

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