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TAR Puglia, Bari, sez. III, 8/7/2010 n. 2911
Sull'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori, nel caso in cui la casa familiare sia costituita da alloggio IACP.

A fronte del provvedimento del giudice civile di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori, lo IACP deve provvedere alla regolarizzazione della posizione di quest'ultimo stipulando il contratto di locazione con lo stesso previa verifica dell'assenza di condizioni ostative.
La voltura del contratto presuppone un accertamento da parte dell'ente dei requisiti del nuovo assegnatario con conseguente sorgere di una autonoma posizione di conduttore in favore dello stesso. Tale aspetto induce quindi a ritenere che il contratto stipulato con il coniuge assegnatario dell'abitazione familiare faccia sorgere in capo allo stesso una posizione che, sebbene derivata dall'assegnazione originaria all'altro coniuge, diviene tuttavia, in virtù del provvedimento del giudice, dei successivi provvedimenti dell'ente e del contratto, assolutamente autonoma e svincolata dalla precedente.
Pertanto, nel caso di specie, il giudice ha rienuto che, la voltura del contratto, non può essere negata dall'ente sulla base della asserita vigenza del precedente rapporto con l'originario assegnatario essendo tale assegnazione venuta meno per effetto della stipula del contratto con la coniuge dello stesso affidataria della prole e della casa familiare.

Materia: edilizia ed urbanistica / edilizia residenziale pubblica

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2008, proposto da:

A. D. C., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;

 

contro

I.A.C.P. Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Colangelo, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Colangelo in Bari, via F. Crispi 85/A, presso l’Avvocatura IACP;

 

nei confronti di

G. C., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Onofrio Delle Foglie, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Onofrio Delle Foglie in Modugno, via X Marzo 110/B;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto in data 18/9/2008, a firma del Dirigente del Settore Amministrativo, con il quale è stata rigettata l’istanza di voltura del contratto di locazione relativo all’alloggio di edilizia residenziale pubblica attualmente occupato dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ I.A.C.P. Provincia di Bari;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Cannale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Alberto Bagnoli, Rosa Colangelo e Giuseppe Delle Foglie, quest'ultimo su delega di Antonio Onofrio Delle Foglie;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe A.D.C. ha impugnato il provvedimento con il quale l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari ha respinto l’istanza di voltura in suo favore del contratto di locazione.

Il ricorrente ha esposto di abitare fin dal 1986 nell’alloggio popolare in questione, assegnato all’epoca al padre G. C., con decreto del 12.12.1988, quale abitazione della famiglia; a seguito della separazione intervenuta tra i genitori nel 1992 il Tribunale civile di Bari aveva stabilito l’assegnazione della casa coniugale alla madre C. O. e, in esecuzione del disposto del Tribunale, l’IACP aveva stipulato un nuovo contratto di locazione con quest’ultima.

 

In data 8.5.2006 la sig.ra O. era deceduta e il ricorrente, quale figlio convivente, aveva presentato istanza per la voltura del contratto, respinta dall’istituto sul presupposto della mancanza delle condizioni per la voltura e, in particolare, del decesso del legittimo assegnatario G. C., tuttora in vita; quest’ultimo peraltro aveva richiesto la disponibilità dell’alloggio non essendo mai decaduto dall’assegnazione.

 

A sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 15, 2 , 19 L.R. Puglia n. 54/84, eccesso di potere per travisamento ed erronea presupposizione, in quanto l’art. 15 citato, rubricato “subentro nella domanda e nell’assegnazione”, dispone che in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, ed infatti nel caso di specie l’ente aveva stipulato nuovo contratto di locazione con la moglie affidataria della casa coniugale sulla base del provvedimento del giudice civile, di tal che era venuta meno l’assegnazione in favore di G. C.; del pari la legge prevede il subentro del figlio convivente nell’assegnazione in caso di decesso del genitore, come era avvenuto.

Si sono costituiti l’IACP e G. C.chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 15/2009 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 10.6.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Con l’unico articolato motivo di impugnazione, infatti, il ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione degli artt. 15, 2 e 19 della L.R. Puglia n. 54/84, e l’eccesso di potere per travisamento ed erronea presupposizione, evidenziando che l’art. 15 citato, rubricato “subentro nella domanda e nell’assegnazione”, dispone che in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Così è avvenuto nel caso di specie, in cui l’ente, dopo la separazione giudiziale tra i coniugi C., ha stipulato nuovo contratto di locazione con la moglie affidataria della casa coniugale sulla base del provvedimento del giudice civile.

Secondo il comma 7 dell’art. 15 “al momento della voltura del contratto, l' ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio”.

Dalla ricognizione del tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie si evince quindi che, a fronte del provvedimento del giudice civile di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori, l’IACP provvede alla regolarizzazione della posizione di quest’ultimo stipulando il contratto di locazione con lo stesso previa verifica dell’assenza di condizioni ostative.

La voltura presuppone, pertanto, un accertamento da parte dell’ente dei requisiti del nuovo assegnatario con conseguente sorgere di una autonoma posizione di conduttore in favore dello stesso.

Tale aspetto induce quindi a ritenere che il contratto stipulato con il coniuge assegnatario dell’abitazione familiare faccia sorgere in capo allo stesso una posizione che, sebbene derivata dall’assegnazione originaria all’altro coniuge, diviene tuttavia, in virtù del provvedimento del giudice, dei successivi provvedimenti dell’ente e del contratto, assolutamente autonoma e svincolata dalla precedente.

In tal senso si è, del resto, orientata anche la giurisprudenza, di legittimità e di merito, affermando in primo luogo, nella sentenza citata dallo stesso ricorrente avente ad oggetto la medesima ipotesi presa in esame anche dalla legge della regione Lombardia, che “L'art. 14 l.reg. Lombardia n. 91-92 del 1983, disponendo che, in caso di separazione giudiziale tra i coniugi, all'assegnatario subentra nell'assegnazione il coniuge, se il diritto di abitare l'alloggio gli sia stato attribuito dal giudice, estende automaticamente ai rapporti di locazione di immobili di e.r.p. la stessa disciplina prevista dal diritto comune in tema di locazione, con la conseguenza che l'originario assegnatario, a seguito del provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato, perde la qualifica di assegnatario” (Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14741).

A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta rilevando che l’art. 14 citato, riproducendo il contenuto dell’art. 6 L. n. 392 del 1978, dispone espressamente che "in caso di separazione giudiziale fra i coniugi ... all'assegnatario subentra nell'assegnazione il coniuge, se il diritto di abitare nell'alloggio assegnato sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo"; ne consegue la cessazione del rapporto di assegnazione precedente anche in assenza di un atto formale.

Tali affermazioni sono altrettanto valide nel caso in esame, in quanto anche l’art. 15 L.R. Puglia 54/84 dispone, con previsione sovrapponibile a quella della legge lombarda e dell’art. 6 L. 392/78, che in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Nello stesso senso si è espressa anche, in pronunce più risalenti, la giurisprudenza di merito, affermando che ove la casa familiare sia costituita da alloggio IACP assegnato dall'istituto in godimento ad uno dei coniugi, il provvedimento del presidente del tribunale di assegnazione del medesimo ex art. 155 c.c. al coniuge non assegnatario IACP (come l'eventuale pattuizione al riguardo in sede di separazione consensuale) non incide sulla validità dell'atto amministrativo di assegnazione del godimento ai sensi della normativa in materia di edilizia economica e popolare, ma vi sovrappone un titolo autonomo in favore del coniuge affidatario della prole minore, parzialmente incompatibile con la posizione del coniuge non affidatario, con la conseguenza che il primo può conservare l'aspettativa avente ad oggetto l'acquisto della proprietà (mediante l'esercizio del riscatto), mentre il secondo acquista la facoltà di godimento dell'immobile stesso (in quel caso è stato ritenuto che i figli di primo letto del coniuge non affidatario della prole fossero stati privati, con il provvedimento di assegnazione ex art. 155 c.c. all'altro coniuge, del diritto di continuare a risiedere nella casa familiare) (Tribunale Torino, 17 giugno 1987).

 

Alla luce di tali considerazioni deve quindi ritenersi che la voltura del contratto, richiesta dal ricorrente ai sensi degli artt. 15 e 2 della L.R. 54/84, non possa essere negata dall’ente sulla base della asserita vigenza del precedente rapporto con l’originario assegnatario, il controinteressato G. C., essendo tale assegnazione venuta meno per effetto della stipula del contratto con la coniuge dello stesso affidataria della prole e della casa familiare.

Il provvedimento impugnato risulta quindi affetto dai vizi denunciati, con conseguente accoglimento del ricorso.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL SEGRETARIO

 

 

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