Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente
All’On.le Angelino Alfano
Ministro dell’Interno
Piazza del Viminale n. 1
00184 Roma
All’On.le Graziano Del Rio
Sottosegretario alla P.C.M.
Palazzo Chigi
00187 Roma
e, p.c. Alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
c/o Ministero dell’Interno
00187 Roma
Oggetto: Applicazione dell’art.9, comma 4, del Decreto legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modifiche, dalla legge 23 giugno 2014 n.89 – Problematiche relative al rilascio del CIG ai Comuni non capoluogo di provincia.
Come è noto, per effetto della disposizione normativa indicata in oggetto, a far data dal 1° luglio 2014, “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni…, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, …. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.
L’Autorità ha realizzato le modifiche al sistema informativo in uso (SIMOG), al fine di una corretta applicazione della disposizione di cui trattasi, che tiene conto delle molteplici fattispecie nelle quali i Responsabili del Procedimento possono richiedere il CIG, prevedendo la possibilità di opporre dinieghi ‘selettivi’ alle richieste.
In tal senso, anche la clausola di salvaguardia, contenuta nell’art.50-bis ed inserita in sede di conversione del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, impone un’analisi selettiva delle richieste di CIG, avendo specificato che “le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione”.
Nel contempo, si è appreso che in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, tenutasi il 10/07/2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’intesa sancita tra il Governo e le Autonomie locali, è emersa la necessità di un percorso di preparazione e coinvolgimento di vari soggetti per l’applicazione della norma ed è stata manifestata l’esigenza di un posticipo nell’entrata in vigore del nuovo regime, al fine di consentire agli enti locali di avviare il percorso di attuazione del nuovo modello operativo.
In particolare, nell’ambito dell’intesa raggiunta è stato ritenuto fondamentale che “l’A.N.AC. conceda il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo che dal 1° luglio non abbiano potuto ricorrere con le attuali modalità previste, ancora in gran parte da attuare, alle acquisizioni suddette, a prescindere dalla tipologia e dal valore”.
Anche l’Autorità è a conoscenza delle problematiche manifestate dagli Enti locali ed è consapevole che il diniego nel rilascio dei CIG potrebbe avere un effetto negativo per l’intero comparto degli appalti pubblici; tuttavia non può esimersi dall’applicazione della disposizione vigente e, pertanto, senza un opportuno intervento normativo, deve opporre il diniego al rilascio dei CIG nei confronti di tutti i soggetti che non agiscano in ottemperanza alla norma.
Appare quindi urgente un intervento normativo che disponga la proroga dei termini così come definiti nell’intesa.
Raffaele Cantone
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