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TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 6/10/2014 n. 1601
Sugli oneri per la sicurezza nelle gare di appalto.

In tema di gare pubbliche, si distinguono due tipologie di oneri per la sicurezza: quelli per le c.d. "interferenze" (relativi a quei contatti rischiosi che possono prodursi tra il personale della stazione appaltante e quello dell'appaltatore o tra quello delle varie imprese che operano congiuntamente nel cantiere), i quali sono predeterminati dall'amministrazione e quelli da rischio c.d. "specifico" o "aziendale", che variano in rapporto alla qualità ed entità dell'offerta e che, normalmente, non sono predeterminabili dalla P.A.. Ritenuto che, specie nel settore delle forniture e degli appalti di servizi intellettuali (dove il rischio aziendale ha minore possibilità d'incidenza), il combinato disposto degli art. 86, c. 3-bis e 87, c. 4, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell'art. 26, c.6, D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non impone alle imprese partecipanti l'obbligo, a pena di esclusione, di indicare già in sede di offerta gli oneri per la sicurezza "aziendale", trattandosi di elementi che vanno viceversa specificati e verificati ai soli fini del giudizio di anomalia. E ciò a maggior ragione, in presenza di una dichiarazione di oneri pari a zero, ovvero quando queste siano comunque di entità talmente esigua da essere assimilabili a zero. Pertanto, nel caso di specie, in presenza di tali presupposti (presentazione da parte dell'aggiudicataria di una dichiarazione in cui si indica che gli oneri in questione sono pari a zero, mancata dimostrazione da parte della ricorrente di fattori di rischi nell'appalto tali da incidere sulla congruità dell'offerta, valutazione positiva di congruità da parte della stazione appaltante), la contestata misura espulsiva appare frutto di un'impostazione esclusivamente formalistica, che non risponde né all'interesse sostanziale dell'amministrazione, né alle esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori, in presenza, peraltro, di una richiesta dichiarazione, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, "di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.lgs. n. 81/2008", che l'amministrazione si riserva di verificare.

Materia: appalti / disciplina

N. 01601/2014 REG.PROV.COLL.

 

N. 01443/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2014, proposto da:

Tecnolab Group, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Zottarelli, Giovanni Minelli, con domicilio eletto presso Maria Azzurra Amato in Catanzaro, via Lombardi N. 6;

 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto di Istruzione Secondaria Superioredi Cassano Allo Ionio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

 

nei confronti di

Calio' Informatica S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;

per l'annullamento

del provvedimento n 2976/14 di aggiudicazione definitiva gara d'appalto.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto di Istruzione Secondaria Superioredi Cassano Allo Ionio e di Calio' Informatica S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che la società ricorrente impugna l’aggiudicazione, in favore della controinteressata, di una gara per la fornitura di materiale informatico mediante cottimo fiduciario, indetta dall’Istituto di istruzione secondaria superiore di Cassano Ionio, dolendosi della mancata esclusione dell’aggiudicataria per non avere essa indicato, nell’offerta economica, l’importo relativo agli oneri di sicurezza per il rischio c.d. “aziendale”;

Rilevato che, secondo la tesi attorea, l’omessa esclusione viola il combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell’art. 26, comma 6, D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che impone tale onere essenziale, anche in carenza di un’espressa comminatoria contenuta nel bando di gara;

Ritenuto che, in tema di gare pubbliche, si distinguono due tipologie di oneri per la sicurezza: quelli per le c.d. “interferenze” (relativi a quei contatti rischiosi che possono prodursi tra il personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore o tra quello delle varie imprese che operano congiuntamente nel cantiere), i quali sono predeterminati dall’amministrazione e quelli da rischio c.d. “specifico” o “aziendale”, che variano in rapporto alla qualità ed entità dell’offerta e che, normalmente, non sono predeterminabili dalla P.A.;

Ritenuto che, specie nel settore delle forniture e degli appalti di servizi intellettuali (dove il rischio aziendale ha minore possibilità d’incidenza), il combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell’art. 26, comma 6, D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non impone alle imprese partecipanti l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare già in sede di offerta gli oneri per la sicurezza “aziendale”, trattandosi di elementi che vanno viceversa specificati e verificati ai soli fini del giudizio di anomalia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3056; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 18 aprile 2104 n. 1001). E ciò a maggior ragione, in presenza di una dichiarazione di oneri pari a zero, ovvero quando queste siano comunque di entità talmente esigua da essere assimilabili a zero (T.A.R. Lazio, Roma, 15 maggio 2014 n. 5146);

Osservato che, in presenza di tali presupposti (presentazione da parte dell’aggiudicataria di una dichiarazione in cui si indica che gli oneri in questione sono pari a zero, mancata dimostrazione da parte della ricorrente di fattori di rischi nell’appalto tali da incidere sulla congruità dell’offerta, valutazione positiva di congruità da parte della stazione appaltante), la contestata misura espulsiva apparirebbe frutto di un’impostazione esclusivamente formalistica, che non risponde né all’interesse sostanziale dell’amministrazione, né alle esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori, in presenza, peraltro, di una richiesta dichiarazione, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, “di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.lgs. n. 81/2008”, che l’amministrazione si riserva di verificare;

Ritenuta, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto sussistere i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata;

Ritenuto sussistere giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio, stante la sostanziale novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci,     Presidente

Nicola Durante,          Consigliere, Estensore

Francesco Tallaro,      Referendario

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2014

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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