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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 5/11/2014 n. 5692
E' legittimo il provvedimento con cui una regione ha confermato la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'attuale gestore del trasporto pubblico locale nonostante l'informativa ostativa antimafia.

E' legittimo il provvedimento con cui una regione riscontrando la richiesta del consorzio ricorrente di subentrare nel contratto di trasporto pubblico locale, ha confermato la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'attuale gestore colpito da informativa ostativa antimafia. L'amministrazione resistente ha, infatti, legittimamente applicato il c. 3º dell'art. 94 del d.lvo 159 nel 2011 che consente di non procedere alla revoca delle concessioni o al recesso dai contratti per forniture di beni e servizi con soggetti colpiti da interdittiva antimafia, qualora tali soggetti non siano sostituibili in tempi rapidi e la fornitura o il servizio siano essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico. Ha ritenuto, invero, che l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale svolto dall'impresa controinteressata avrebbe determinato un sicuro pregiudizio per l'interesse pubblico, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento definitivo del servizio, non essendo possibile sostituire immediatamente la concessionaria del servizio pubblico neanche per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara definitiva. L'amministrazione, con determinazione discrezionale non irragionevole, mostra di aver implicitamente valutato che anche una eventuale procedura ristretta per l'affidamento provvisorio del servizio ad altra impresa avrebbe richiesto un tempo incompatibile con le esigenze di continuità del servizio di trasporto pubblico locale.

Materia: trasporti / trasporto pubblico locale

N. 05692/2014 REG.PROV.COLL.

 

N. 04740/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4740 del 2013, proposto da:

Consorzio Casertano Mobilità, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Renditiso, Rosa Persico, Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso Erik Furno in Napoli, via Cesario Console, 3;

 

contro

Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria D'Elia, Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso Maria D'Elia in Napoli, via S.Lucia, 81;

 

nei confronti di

C.l.p. Sviluppo Industriale S.p.A., in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Luca Tozzi, Silvano Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, via Toledo N. 323;

 

per l'annullamento

del provvedimento n.573751/2013 con cui la regione Campania, riscontrando la richiesta del consorzio ricorrente di subentrare nel contratto di trasporto pubblico locale, ha confermato la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'attuale gestore colpito da informativa ostativa antimafia

 

Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Clp Sviluppo Industriale S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che, con il provvedimento impugnato, la regione Campania, pur avendo preso atto della informativa interdittiva antimafia a carico della società controinteressata, ha determinato, ai sensi dell’articolo 94 comma 3 del decreto legislativo 159 del 2011, di non dover procedere alla revoca dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in corso di svolgimento, rendendo noto, altresì, che è in corso di definizione la fase preliminare della gara pubblica per l’affidamento dei servizi controversi;

considerato che, con il ricorso principale, il consorzio ricorrente chiede l’annullamento del suddetto provvedimento, deducendo la violazione dell’articolo 94 del decreto legislativo 159 del 2011 e dell’articolo 140 del decreto legislativo 163 del 2006 che avrebbero consentito la sostituzione immediata dell’impresa interdetta con il consorzio ricorrente, 2º classificato nella procedura ristretta in esito alla quale il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato alla controinteressata, nelle more dell’espletamento di una gara pubblica;

ritenuto che l'art. 140 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con una disposizione avente natura eccezionale, individua un'ipotesi nella quale i contratti dell'Amministrazione pubblica possono essere affidati senza l'ulteriore svolgimento di una gara ad evidenza pubblica ed è quindi suscettibile esclusivamente di stretta interpretazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2260);

rilevato che l’articolo 140 del decreto legislativo 163 del 2006 è collocato dal codice dei contratti pubblici nel titolo 3º della parte 2ª, titolo contenente disposizioni per i soli contratti relativi ai lavori pubblici;

ritenuto che la norma recata dal suddetto articolo, proprio perché riferita esclusivamente ai contratti relativi ai lavori pubblici e in quanto norma di stretta interpretazione non sia applicabile ai contratti aventi ad oggetto prestazioni diverse dalla esecuzione di lavori pubblici, con particolare riferimento ai contratti per forniture o per prestazione di servizi;

ritenuto, pertanto, che la norma non possa disciplinare la fattispecie controversa, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;

ritenuto, inoltre, che nella fattispecie l’amministrazione resistente abbia legittimamente applicato il comma 3º dell’articolo 94 del decreto legislativo 159 nel 2011 che consente di non procedere alla revoca delle concessioni o al recesso dai contratti per forniture di beni e servizi con soggetti colpiti da interdittiva antimafia, qualora tali soggetti non siano sostituibili in tempi rapidi e la fornitura o il servizio siano essenziali per il perseguimento dell’interesse pubblico;

ritenuto, infatti, che l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale svolto dall’impresa controinteressata avrebbe determinato un sicuro pregiudizio per l’interesse pubblico, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’affidamento definitivo del servizio, gestito dalla controinteressata a titolo provvisorio e in regime di proroga, non essendo possibile sostituire immediatamente la concessionaria del servizio pubblico neanche per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara definitiva; l’Amministrazione, con determinazione discrezionale non irragionevole, mostra di aver implicitamente valutato che anche una eventuale procedura ristretta per l’affidamento provvisorio del servizio ad altra impresa avrebbe richiesto un tempo incompatibile con le esigenze di continuità del servizio di trasporto pubblico locale;

ritenuto, pertanto, di dover rigettare il ricorso principale, in quanto infondato;

ritenuto che il ricorso incidentale, con il quale si chiede l’esclusione della ricorrente principale dalla procedura ristretta a suo tempo espletata per l’affidamento provvisorio del servizio, sia inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato con il ricorso principale non presenta alcuna connessione con la gara precedentemente svolta per l’affidamento del servizio, gara che comunque non potrebbe essere impugnata dopo la scadenza dei termini di decadenza previsti dalla legge per la proposizione di un eventuale ricorso;

ritenuto che le spese processuali, in ragione della particolarità della vicenda contenziosa, debbano essere interamente compensate tra le parti costituite;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Rigetta il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola,     Presidente

Pierluigi Russo,          Consigliere

Antonio Andolfi,       Primo Referendario, Estensore

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2014

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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