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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 5/11/2014 n. 5696
E' legittimo il provvedimento di una stazione appaltante che ha richiesto per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, dei lavori per la demolizione di una barca porta, la qualificazione SOA OS23.

Non è illegittimo il provvedimento del commissario straordinario dell'autorità portuale che ha deliberato di approvare l'elenco delle imprese in possesso della categoria SOA OS 23 (comprendente la demolizione di opere in generale) da invitare a una procedura negoziata per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, di cui all'art. 125, c. 8 del codice dei contratti pubblici, dei lavori per la demolizione di una barca porta. Sebbene, infatti, la barca porta sia un galleggiante, costituito da strutture in acciaio al carbonio, destinata ad essere posta a chiusura di un bacino marittimo, costruita in modo da poter galleggiare o affondare in funzione della apertura o chiusura del bacino, al fine di valutare la legittimità del requisito di qualificazione richiesto deve essere considerato, in concreto, il tipo di lavoro oggetto dell'appalto. In pratica, all'impresa affidataria del lavoro è richiesto di demolire un manufatto composto da parti metalliche e da una zavorra in calcestruzzo; si tratta di una operazione ben diversa dalla demolizione di una vera e propria nave. Non è pertinente, pertanto, il parere dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici con il quale è stato sostenuto che la demolizione di una nave non può essere ricondotta ai lavori per cui è richiesta la qualificazione SOA OS23. E' corretta, dunque, la valutazione della stazione appaltante di non richiedere, quale requisito di partecipazione, il possesso della qualificazione SOA OG 7, riferita alle opere marittime e ai lavori di dragaggio, dovendosi ritenere che oggetto dell'appalto sia, piuttosto che un'opera marittima, una demolizione di opera, agevolmente riconducibile alla categoria specialistica OS 23.

Materia: appalti / disciplina

N. 05696/2014 REG.PROV.COLL.

 

N. 01719/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2014, proposto da:

Siomi S.r.l. , Rotrafer S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4;

 

contro

Autorità Portuale di Napoli, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Mese, con domicilio eletto presso Antonio Del Mese in Napoli, P.Le Pisacane - Autorità Portuale;

 

nei confronti di

Co.Fer.Met., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Messina, con domicilio eletto presso Antonio Messina in Napoli, viale Gramsci N. 19;

 

per l'annullamento

della delibera n.42/2014 con la quale il commissario straordinario dell'autorità portuale di Napoli, per l'affidamento dei lavori di demolizione della barca porta del bacino n.2, deliberava di approvare l'elenco delle 7 imprese in possesso della categoria OS23, class. I e degli atti connessi e consequenziali, compresa eventuale aggiudicazione e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Napoli e di Co.Fer.Met.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il provvedimento impugnato il commissario straordinario dell’autorità portuale ha deliberato di approvare l’elenco delle imprese in possesso della categoria OS 23 da invitare a una procedura negoziata per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, di cui all’articolo 125, comma 8 del codice dei contratti pubblici, dei lavori per la demolizione di una barca porta.

Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato all’autorità portuale il 21 marzo 2014, due imprese iscritte nell’albo dell’autorità portuale di Napoli, autorizzate a svolgere attività di demolizione navale in ambito portuale, chiedono l’annullamento degli atti di indizione della procedura negoziata per i seguenti motivi:

1. La barca porta da demolire è un galleggiante, come definito dall’articolo 136 del codice della navigazione, per cui la sua demolizione non sarebbe ricompresa tra le demolizioni edili, industriali o generiche di cui alla categoria specialistica OS 23, con conseguente illegittimità del requisito di qualificazione prescritto per la partecipazione alla procedura di affidamento;

2. Il regolamento per la disciplina delle attività industriali nel porto di Napoli, all’articolo 5 e all’articolo 3, prescrive che chiunque eserciti o intenda esercitare nell’ambito portuale un’attività, tra cui quelle di demolizione navale, debba essere iscritto nel registro introdotto dallo stesso regolamento, con conseguente illegittimità dell’invito a partecipare alla procedura nei confronti di imprese non iscritte nel suddetto registro.

3. L’importo di gara erroneamente sarebbe stato quantificato dalla stazione appaltante in euro 186.128, non essendosi tenuto conto che i rottami risultanti dalla demolizione hanno un valore commerciale; ne deriverebbe che l’importo dei lavori è stato sovrastimato, con conseguente illegittima applicazione di requisiti di qualificazione SOA prescritti per i soli lavori di importo superiore a EUR 150.000;

4. La procedura di cottimo fiduciario non sarebbe esperibile per i lavori di demolizione, essendo limitata, ai sensi dell’articolo 125 comma 6 del codice dei contratti pubblici, alle sole tipologie di lavori ivi espressamente indicate.

L’autorità portuale intimata si costituisce in giudizio con memoria depositata il 28 maggio 2014, esponendo che, in data 7 marzo 2014, la procedura in economia controversa è stata aggiudicata provvisoriamente all’impresa COFERMET; l’amministrazione resistente chiede il rigetto del ricorso, eccependo l’infondatezza di tutte le censure dedotte.

Si costituisce in giudizio anche la società COFERMET, aggiudicataria provvisoria dei lavori, che chiede il rigetto del ricorso.

Con memoria notificata all’amministrazione resistente e alla società aggiudicataria provvisoria, la ricorrente impugna anche il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto.

 

DIRITTO

Per ragioni logiche deve essere deciso per primo il motivo proposto per terzo nel ricorso con cui si impugna la procedura di affidamento.

Al riguardo deve essere premesso che, ai sensi dell’articolo 40 del codice dei contratti pubblici e dell’articolo 60 del regolamento di attuazione numero 207 del 2010, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a EUR 150.000 devono essere qualificati, secondo il sistema di classifica stabilito dal regolamento.

Le ricorrenti, al riguardo, pur non contestando di essere sprovviste del requisito di qualificazione SOA prescritto dalla norma, deducono l’illegittimità, nella fattispecie, della prescrizione di tale requisito.

Da tale illegittimità deriverebbe l’interesse al ricorso in quanto, se non fosse previsto alcun requisito di qualificazione SOA, esse potrebbero essere ammesse alla procedura.

Ad avviso delle ricorrenti, l’importo di gara erroneamente sarebbe stato quantificato dalla stazione appaltante in euro 186.128, non essendosi tenuto conto che i rottami risultanti dalla demolizione hanno un valore commerciale; ne deriverebbe che l’importo dei lavori è stato sovrastimato, con conseguente illegittima applicazione di requisiti di qualificazione SOA prescritti per i soli lavori di importo superiore a EUR 150.000.

A giudizio del Collegio la censura è infondata.

Contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la determinazione del valore dei lavori eseguita dalla stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, non può ritenersi manifestamente irragionevole, essendosi tenuto conto anche del corrispettivo ricavabile dalla vendita dei rottami metallici ed essendo stato considerato tale valore pari a EUR 22.950, con valutazione, anche sotto tale profilo non manifestamente illogica o irragionevole, dell’elevato degrado dei materiali metallici costituenti la barca porta da demolire.

Ne deriva che, stante la legittimità della determinazione del valore dei lavori e la conseguente necessità di qualificazione delle imprese interessate allo svolgimento degli stessi, le ricorrenti, prive della suddetta qualificazione, non avrebbero potuto essere ammesse alla procedura di affidamento, con conseguente inammissibilità delle censure dedotte con gli altri motivi di ricorso, per carenza di interesse.

Per completezza di trattazione, comunque, è opportuno accertare, seppure sinteticamente, l’infondatezza di tutti gli altri motivi dedotti con il ricorso.

Infondato è, infatti, anche il primo motivo di ricorso.

Non può ritenersi illegittima la previsione, per la partecipazione alla procedura di affidamento, del requisito di qualificazione di cui alla categoria SOA OS 23, comprendente la demolizione di opere in generale.

Sebbene la barca porta sia un galleggiante, costituito da strutture in acciaio al carbonio, destinata ad essere posta a chiusura di un bacino marittimo, costruita in modo da poter galleggiare o affondare in funzione della apertura o chiusura del bacino, al fine di valutare la legittimità del requisito di qualificazione richiesto deve essere considerato, in concreto, il tipo di lavoro oggetto dell’appalto.

In pratica, all’impresa affidataria del lavoro è richiesto di demolire un manufatto composto da parti metalliche e da una zavorra in calcestruzzo; si tratta di una operazione ben diversa dalla demolizione di una vera e propria nave. Non pertinente, pertanto, appare il richiamo, allegato dalla ricorrente, a un parere dell’autorità di vigilanza dei contratti pubblici con il quale è stato sostenuto che la demolizione di una nave non può essere ricondotta ai lavori per cui è richiesta la qualificazione SOA OS23.

Appare, dunque, corretta la valutazione della stazione appaltante di non richiedere, quale requisito di partecipazione, il possesso della qualificazione SOA OG 7, riferita alle opere marittime e ai lavori di dragaggio, dovendosi ritenere che oggetto dell’appalto sia, piuttosto che un’opera marittima, una demolizione di opera, agevolmente riconducibile alla categoria specialistica OS 23.

Anche il secondo motivo di impugnazione è privo di fondamento.

Se pure è vero che, in applicazione del regolamento portuale, i lavori nell’ambito del porto devono essere affidati a imprese iscritte nell’apposito registro, nella fattispecie l’impresa aggiudicataria provvisoria dell’appalto ha dimostrato di essere iscritta nel registro delle attività di cui all’articolo 68 del codice della navigazione e di essere, pertanto, abilitata a svolgere attività di demolizioni, in genere, nell’ambito della competenza dell’autorità portuale di Napoli.

Infondata, infine, deve ritenersi anche la censura dedotta con l’ultimo motivo.

Considerato, infatti, che l’articolo 125, comma 6 del codice dei contratti pubblici consente l’esecuzione in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, per i lavori di manutenzione di opere od impianti, non vi è ragione per escludere la legittimità dell’esecuzione, mediante tale procedura, anche dei lavori di demolizione, considerato che la demolizione della barca porta di cui si tratta rientra nelle opere di manutenzione di un bacino del porto di Napoli.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, in quanto completamente infondato.

Le spese processuali, peraltro, in ragione della complessità della normativa in questione, possono essere interamente compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola,     Presidente

Pierluigi Russo,          Consigliere

Antonio Andolfi,       Primo Referendario, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2014

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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