N. 12488/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10414/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10414 del 2014, proposto da:
Irtel Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Tarullo, con domicilio eletto presso Stefano Tarullo in Roma, Via Vincenzo Cardarelli n. 9;
contro
Comune di Capranica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Angeletti, con domicilio eletto presso Federico Bailo in Roma, Via C. Fracassini n. 18;
nei confronti di
Tre Esse Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- della determina del Comune di Capranica n. 20/EF del 28.05.14, recante l'affidamento alla controinteressata Tre Esse Italia s.r.l. della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.07.2014 - 31.12.2015;
- per quanto occorrer possa:
a) della nota comunale n. 6658 del 23 luglio 2014;
b) della delibera di Giunta Municipale n. 72 del 23 aprile 2014;
c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo o comunque connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capranica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 29 luglio 2014 e depositato il successivo 31 luglio 2014, la ricorrente impugna la determina con cui, in data 28 maggio 2014, il Comune di Capranica ha disposto l’affidamento alla società Tre Esse Italia della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto dell’Ente per il periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2015, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;
- con atto depositato in data 2 agosto 2014 si è costituito il Comune di Capranica, il quale – nel contempo – ha eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, affermando che l’interesse a ricorrere della società Irtel “resterebbe paralizzato dalla delibera di Giunta Municipale n. 72 del 23 aprile 2014” con cui era stato deliberato “di procedere ad un nuovo affidamento” ad un soggetto diverso, già resa nota alla stessa Irtel con nota del 19 maggio 2014 nonché pubblicata nell’Albo Pretorio, e sostenuto la correttezza del proprio operato, richiamando, tra l’altro, il principio di rotazione;
- alla camera di consiglio del 24 settembre 2014 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare;
- con memoria prodotta in data 22 ottobre 2014 la ricorrente ha replicato ai rilievi dell’Amministrazione resistente, evidenziando che “non aveva alcun interesse” a gravare la delibera di G.M. n. 72 del 2014, “potendo fondatamente confidare in una sua partecipazione alla procedura di nuovo affidamento”, e sostenendo che l’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 “non menziona minimamente il principio di rotazione”;
- all’udienza pubblica del 20 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto – in via preliminare – che le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, sollevate dalla parte resistente, siano infondate, atteso che:
- la delibera di G.M. n. 72 del 2014 – per come formulata – va correttamente intesa come esternazione da parte dell’Amministrazione della volontà di non procedere alla conferma del concessionario nella gestione del servizio. E’ in questi termini, infatti, che chiaramente depone il contenuto dispositivo del provvedimento, da identificare essenzialmente con la decisione “di non avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3 del capitolato di appalto in materia di durata dell’appalto”, mentre all’espressione – nel medesimo provvedimento riportata - “di procedere per i motivi in premessa ad un nuovo affidamento a soggetto diverso dall’attuale concessionario” non può che essere riconosciuto mero carattere “consequenziale”, nel senso di necessità dell’attivazione di una idonea procedura per la scelta del nuovo concessionario, senza che da ciò possa – comunque – anche implicitamente desumersi la volontà di escludere da quest’ultima la ricorrente, anche per ragionevoli esigenze di rispetto delle prescrizioni di legge. In altri termini, la delibera de qua deve, dunque, essere correttamente considerata come una decisione assunta essenzialmente per fornire riscontro alla richiesta della ricorrente di “nuovo affidamento” ma – in nessun modo – assume di per sì carattere preclusivo all’eventuale partecipazione della stessa ricorrente alla procedura di selezione, divenuta ormai necessaria ai fini dell’individuazione di un nuovo “concessionario”, e ciò anche in ragione della mancanza di qualsiasi richiamo e/o riferimento nel provvedimento al principio di rotazione, invocato dal Comune di Capranica nella memoria prodotta, oltre che dell’impossibilità di ritenere il suddetto principio comunque operante o altrimenti desumibile, atteso che – al riguardo – l’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 è del tutto silente, a differenza di quanto – invece – statuito dal legislatore in altre prescrizioni del medesimo decreto (individuabili – come opportunamente segnalato anche dalla ricorrente – negli art. 57, comma 6, art. 59, comma 7, art. 125, commi 8 e 11); - in definitiva, vanno condivisi i rilievi della ricorrente circa la sussistenza dell’interesse all’annullamento della determina del 28 maggio 2014, di affidamento della gestione del servizio alla società Tre Esse Italia, la quale si rivela come l’unico atto lesivo della situazione giuridica soggettiva vantata dalla predetta;
- da ciò necessariamente conseguono la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso;
Ritenuto che – ciò premesso - il ricorso sia fondato, in quanto:
- come concordemente affermato anche dalle parti in causa, nel caso di specie si tratta della concessione di un pubblico servizio;
- al riguardo, l’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 – dopo aver previsto, al comma 1, che “salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi” - espressamente stabilisce, al successivo comma 3, che “la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”;
- come chiarito anche dalla giurisprudenza, la circostanza che si tratti, dunque, della concessione di beni o servizi pubblici non esime l’ente locale dall’obbligo di dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario, la quale si pone come un indiscusso strumento di garanzia dell’ingresso al mercato, della parità di trattamento, del principio di non discriminazione e della trasparenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento. Ciò – del resto – trova conferma anche nel rilievo che, anche a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non può che essere preso atto dell’indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale della fattispecie, con consequenziale obbligo dall’attivazione di una procedura competitiva in caso sia di affidamento di un appalto che di concessione di servizio o di bene pubblico (in virtù del al quale va, tra l’altro, riconosciuta la posizione soggettiva qualificata delle c.d. “imprese di settore” - cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3250; TAR Toscana, Firenze, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 162; TAR Basilicata, Potenza, 12 maggio 2007, n. 366);
- ciò detto, nel caso di specie sussistono le condizioni per affermare che il Comune di Capranica non ha operato nel rispetto della su indicata prescrizione, atteso che la stessa Amministrazione afferma di aver proceduto ad una mera “indagine informale” e, comunque, si astiene dal fornire qualsiasi elemento di prova atto a dare conto che la scelta nel nuovo concessionario sia avvenuta in esito ad un’effettiva selezione tra gli operatori del settore, in osservanza dei su indicati principi;
Ritenuto che tanto sia sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate;
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore della ricorrente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10414/2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina del Comune di Capranica n. 20/EF del 28 maggio 2014, meglio indicata in epigrafe.
Condanna il Comune di Capranica al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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