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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, 15/1/2015 n. 6/2015/R/IDR
Delib. 15 gennaio 2015, n. 6, Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, con riunione del procedimento di cui alla deliber. 374/2014/R/idr e individuazione di un termine unico per ...

Materia: acqua / tariffe

DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015

 

6/2015/R/IDR

 

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO, CON RIUNIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 374/2014/R/IDR E INDIVIDUAZIONE DI UN TERMINE UNICO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS

E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 15 gennaio 2015

 

VISTI:

• la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);

• la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;

• la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;

• la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;

• il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);

• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21;

• il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l’articolo 7;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

• la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);

• la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);

• la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee

• guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);

• la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 374/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la promozione dell’efficienza della produzione del servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 374/2014/R/IDR);

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico”;

• la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante “Quadro strategico dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, per il quadriennio 2015-2018”.

 

CONSIDERATO CHE:

• la direttiva 2000/60/CE prevede, all’art. 9, che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;

• la Comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

• nella Comunicazione COM(2012)672, avente ad oggetto “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”, la Commissione rileva che “l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata limitata (…). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce ancora la norma in tutti gli Stati membri (…)”. Nella relazione si spiega che “se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali”, evidenziando poi che “l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti”;

• la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,

- “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”.

 

CONSIDERATO CHE:

• l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

• l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede, che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

• l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

• l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

- “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);

- “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);

- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”(lettera f).

• l’articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l’altro, l’obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all’Ente di governo dell’ambito, nonché le scadenze per l’approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall’ordinamento europeo, e del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/06.

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

• ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l’Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il metodo tariffario transitorio MTT ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;

• con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

• nella definizione dei sopracitati metodi tariffari l’Autorità ha informato la propria attività ai seguenti criteri: trasparenza e accountability (definendo una regolazione transitoria essenzialmente basata sulla puntuale identificazione delle voci di costo di cui tener conto nella determinazione delle tariffe), coerenza (introducendo una regolazione asimmetrica e innovativa ed esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi), efficienza ed efficacia (attraverso un meccanismo di Rolling Cap che tiene bloccati i costi ammissibili fino alla definizione di frontiere di efficienza operativa, ed ammette la possibilità che, a fronte di obiettivi specifici aggiuntivi, possa emergere una richiesta di oneri ulteriori).

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• l'Autorità, con deliberazione 374/2014/R/IDR, ha avviato un procedimento finalizzato ad una più specifica individuazione dei costi efficienti, completando la definizione di idonee frontiere o di adeguati parametri di efficienza operativa - ivi compresa l'efficienza del servizio di misura - per la determinazione dei costi riconosciuti ai fini tariffari, anche attraverso la prosecuzione delle già avviate attività di raccolta, sistematizzazione e valutazione di dati tecnici e gestionali;

• le diverse aree del Paese appaiono, ancora oggi, caratterizzate da situazioni gestionali e livelli di servizio estremamente eterogenei, con rilevanti effetti in termini di sostenibilità economica e sociale delle tariffe.

 

RITENUTO CHE:

• sia opportuno disporre la riunione del presente procedimento con quello avviato con deliberazione 374/2014/R/IDR, con contestuale individuazione di un termine unico per la conclusione del procedimento;

• sia necessario avviare un procedimento volto alla definizione, per il secondo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da:

- garantire la necessaria stabilità e coerenza del quadro regolatorio, integrando e sviluppando la regolazione asimmetrica e innovativa già adottata;

- promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, le misure di semplificazione, razionalizzazione delle gestioni, rivedendo le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario;

- assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, adottando strumenti regolatori finalizzati al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario nei diversi contesti territoriali;

- rafforzare l'approccio selettivo per obiettivi ed interventi richiesto alle Amministrazione competenti;

- implementare misure idonee alla promozione dell’efficienza nella produzione dei servizi;

- definire criteri e modalità per lo sviluppo di meccanismi pe favorire l’efficienza idrica e la misurazione dei consumi;

- accrescere l'efficacia nel ricorso al sistema dei finanziamenti, soprattutto in considerazione della rilevante entità della spesa per investimenti necessaria per mantenere in efficienza la rete infrastrutturale;

- perseguire una progressiva convergenza fra le diverse aree del Paese, caratterizzate da situazioni gestionali e livelli di servizio estremamente differenti, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali

 

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, disponendo, altresì, la riunione del presente procedimento con quello avviato con deliberazione 374/2014/R/IDR per la promozione dell’efficienza della produzione del servizio idrico integrato e prevedendo la correlata individuazione di un termine unico per la conclusione del procedimento;

2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;

3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2015;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

 

15 gennaio 2015 IL PRESIDENTE

 

Guido Bortoni

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