HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, 15/1/2015 n. 7
Delibera 15 gennaio 2015, n. 7/2015/R/idr, recante: Avvio di procedimento per il riparto della tariffa e delle spese di riscossione tra i diversi gestori interessati nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente.

Materia: acqua / tariffe

DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015

 

7/2015/R/IDR

 

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO DELLA TARIFFA E DELLE SPESE DI RISCOSSIONE TRA I DIVERSI GESTORI INTERESSATI NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SIA GESTITO SEPARATAMENTE

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS

E IL SISTEMA IDRICO

 

Nella riunione del 15 gennaio 2015

 

VISTI:

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;

• il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);

• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

• il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l’articolo 7;

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrice il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);

• la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 465/2014/R/IDR, recante “Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 412/2013/R/IDR, per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico”;

• il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 665/2014/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”.

 

CONSIDERATO CHE:

• l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito, all’Autorità, “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

• l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

• l’articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95, dispone che l’Autorità “stabilisce e aggiorna (…) la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (…) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (…);

• l’articolo 10, comma 14, lettera g), del decreto legge 70/11 , oltre a prevedere da parte dell’Autorità l’emanazione di direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni, attribuisce alla medesima il compito di valutare “i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi”;

• l’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.P.C.M. 20 luglio 2012, ribadisce che tra le finalità della regolazione del settore idrico debba essere ricompresa la “gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario”;

• l’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

- “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (lettera c);

- “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (…), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);

• l’articolo 7, del decreto legge 133/2014, ampliando le citate funzioni di regolazione e controllo attribuite all’Autorità, ha modificato l’articolo 156 del d.lgs. 152 /06, prevedendo che:

- “qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto”, il quale provvede, successivamente alla riscossione, al riparto della tariffa tra i diversi gestori interessati “in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico”;

- “con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione”.

 

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

• con riferimento ai casi nei quali il servizio idrico integrato è gestito in maniera separata da diversi gestori e trova dunque applicazione il citato articolo 156 del d.lgs. 152/06, alcuni operatori e amministrazioni competenti hanno segnalato, all’Autorità, nel corso delle istruttorie relative ai procedimenti di approvazione delle tariffe, talune criticità connesse a:

- l’applicazione di criteri di riscossione molto differenti tra i diversi gestori;

- l’addebito di spese di riscossione variabili e non commisurate ai costi del servizio effettuato dal gestore del servizio di acquedotto;

- l’assenza di flussi informativi certi tra i gestori in relazione ai corrispettivi fatturati all’utente e ai volumi sottesi.

 

RITENUTO CHE:

• in considerazione della persistente frammentazione dell’organizzazione gestionale delle singole fasi che compongono il servizio idrico integrato, sia necessario definire, secondo criteri di efficienza, trasparenza e non discriminazione, il riparto tra i diversi gestori interessati;

• sia opportuno definire e uniformare i criteri per la riscossione e il riparto della tariffa applicata agli utenti tra i diversi gestori interessati nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente, con la finalità di perseguire, in particolare:

- l’efficienza allocativa, ovvero la minimizzazione delle distorsioni nell’allocazione delle risorse garantendo ai diversi gestori una tariffa cost reflective;

- l’efficienza produttiva, ovvero la massimizzazione delle performance dei gestori, a parità di input;

• sia opportuno definire apposite regole per il riparto delle obbligazioni contrattuali per la gestione dei flussi informativi tra i gestori del servizio di acquedotto, fognatura e/o depurazione, con particolare riguardo ai volumi fatturati in relazione ai diversi servizi

 

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per definire e uniformare i criteri per la riscossione e il riparto della tariffa tra i diversi gestori interessati nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente;

2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;

3. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sistemi Idrici (DSID);

4. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2015;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

 

15 gennaio 2015

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici