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Corte Costituzionale, 30/1/2015 n. 7
Sull'illegittimità cost. dell'art. 13, c. 3, della l. R. autonoma Sardegna n.4/2014che dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house, IGEA spa, contestualmente soppressa , alla neocostituita Ag. regionale ARBAM.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, c. 3, della l. della R. autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione - ARBAM), che dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house, Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), contestualmente soppressa (art. 15), alla neocostituita Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM), in quanto viola il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso e si pone in contrasto con la disciplina statale della mobilità, riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost.. D'altro canto, la necessità di risorse umane da parte dell'ARBAM, derivante dall'assunzione di funzioni della soppressa società in house, non costituisce valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico, non potendo essa configurare una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico.

Materia: pubblica amministrazione / lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione - ARBAM), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 marzo 2014, depositato in cancelleria il 25 marzo 2014 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2014.

Udito nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 18-21 marzo 2014, depositato in cancelleria il successivo 25 marzo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2014, ha impugnato l’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione - ARBAM), per violazione degli artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

1.1.- Premette il ricorrente che, ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la Regione autonoma Sardegna gode di competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», e che tale competenza trova il proprio limite nella Costituzione, nei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

1.2.- La norma impugnata, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, disciplinerebbe una procedura di mobilità del personale a tempo indeterminato della Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), società in house della Regione autonoma Sardegna, verso l’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM).

Ciò sarebbe in contrasto, da un lato, con il principio costituzionale di accesso al pubblico impiego mediante concorso e, dall’altro, con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituenti per le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo medesimo, principi fondamentali; la norma censurata inciderebbe, in particolare, sull’istituto della mobilità, la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

La disposizione impugnata, infine, sarebbe in contrasto con l’art. 1, comma 563, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), in forza del quale la mobilità del personale non può comunque avvenire tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e quest’ultime.

2.- La Regione autonoma Sardegna non si è costituita in giudizio.

3.- All’udienza pubblica il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

 

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione - ARBAM), in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che «In sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA S.p.a. è trasferito all’ARBAM. Ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie; in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad personam riassorbibile».

Essa, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, violerebbe il principio dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso e si porrebbe in contrasto con la disciplina statale della mobilità, riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

2.- La questione è fondata sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 97, terzo comma, Cost.

La norma censurata dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house, Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), contestualmente soppressa (art. 15), alla neocostituita Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM). Agenzia, quest’ultima, da considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, in quanto «struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna», avente «personalità giuridica di diritto pubblico ed […] autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale» (art. 1, commi 2 e 3).

3.- È nota la copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo cui il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013; n. 212, n. 177 e n. 99 del 2012; n. 293 del 2009), cui si può derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del 2012; n. 310 del 2011; n. 9 del 2010; n. 293 e n. 215 del 2009; n. 81 del 2006).

Il principio della necessità del pubblico concorso è stato di recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all’amministrazione pubblica (sentenze n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del 2012; n. 310 e n. 299 del 2011; n. 267 del 2010).

Questa Corte ha ritenuto, infatti, che «il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost. (sentenza n. 62 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonché sentenza n. 267 del 2010)» (sentenza n. 227 del 2013).

D’altro canto, la necessità di risorse umane da parte dell’ARBAM, derivante dall’assunzione di funzioni della soppressa società in house, non costituisce valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico (sentenza n. 227 del 2013), non potendo essa configurare una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico.

4.- La fondatezza della questione di costituzionalità con riferimento all’art. 97, terzo comma, Cost. comporta l’assorbimento dell’ulteriore censura di violazione dell’art. 117 secondo comma, lettera l), Cost.

 

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione - ARBAM).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2015.

 

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

 

 

Note: Illegittimità della procedura di mobilità del personale da una società in house alla pubblica amministrazione
di Michele Nico

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