HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Lazio, sez. I ter, 23/2/2015 n. 3136
Sulla insussistenza della giurisdizione del g.a. per atti di assunzione di personale adottati da una società partecipata da enti pubblici (fattispecie riguardante la Co.TRA.L. s.p.a.).

Secondo il dettato dell'art. 7, c. 1, c.p.a., la giurisdizione generale di legittimità del g.a. sussiste di fronte ad un atto che sia adottato: a) da una Pubblica Amministrazione; b) nell'esercizio di un potere amministrativo. Non vi è dubbio che la Co.Tra.L. S.p.A. non rientra nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c.2, del d.lgs. n. 165/2001. Essa è, infatti, una società per azioni di diritto privato, non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata con capitali pubblici e di essere soggetta a varie forme di controllo ed indirizzi pubblici. Proprio per tale sua natura, la Co.Tra.L. non esercita potere amministrativo. In ragione di quanto appena evidenziato, rispetto alla Co.Tra.L. S.p.A. non può assumere alcuna rilevanza la previsione di cui all'art. 7, c. 2, c.p.a., che estende la portata della giurisdizione amministrativa nei confronti dei soggetti che siano comunque 'equiparati' alle pubbliche amministrazioni, attesa proprio la non equiparazione di Co.Tra.L. alle pubbliche amministrazioni, stante la sua natura di S.p.A.. Ciò è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Inoltre, non varrebbe a far attrarre la giurisdizione dinanzi al g.a. la circostanza che nella specie si ricadrebbe nella materia del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. In proposito l'art. 63, c. 4, del citato d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al g.a. la giurisdizione per "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". Anche in questo caso verrebbe a mancare il requisito soggettivo della qualificazione come pubblica amministrazione del soggetto i cui atti vengono censurati, senza contare che qui si contesta la mancata assunzione del ricorrente come dirigente e, perciò, in sostanza il mancato conferimento di incarico dirigenziale e che proprio rispetto a tali atti la giurisdizione del g.a. recede comunque di fronte a quella del giudice ordinario. Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione, atteso che nella specie la giurisdizione va riconosciuta in capo al giudice ordinario.

Materia: società / partecipazione pubblica

N. 03136/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 07536/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7536 del 2013, proposto da:

Cortesini Paolo, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Calò, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana n. 5;

 

contro

Co.Tra.L S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

- della deliberazione n. 24 del 29.4.2013, conosciuta solo successivamente, nella parte in cui, revocate le deliberazioni relative alla “macrostruttura” aziendale ed approvato un modello di “macrostruttura operativa provvisoria”, il C.d.A. della Co.Tra.L S.p.A. ha disposto la revoca delle precedenti deliberazioni nn. 75/12, n. 141/12 e 7/13, relative alla selezione, per posizione dirigenziale, vinta dal ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, compresi, ove occorra, il verbale dell’Assemblea ordinaria della Co.Tra.L S.p.A. in data 17.4.2013 e le note dell’Amministratore delegato di detta società PU13051514222 e PU13070818015 prive di data;

nonché, in via subordinata, per la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo dovuto al ricorrente, per il caso di revoca dei provvedimenti amministrativi riguardanti la selezione dallo stesso vinta.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Co.Tra.L S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1 - Con delibera del C.d.A. n. 22 dell’1.3.2012, la Co.Tra.L S.p.A. ha adottato il Piano industriale 2013-2015, con la previsione anche di un articolato schema di macrostruttura, nel cui ambito ha previsto il reclutamento di tre risorse dirigenziali, destinate a rivestire i ruoli di responsabile, rispettivamente, delle aree Ingegneria, Legale e Gare e Contratti.

Conseguentemente, con proposta deliberativa posta al punto n. 7 dell’O.d.G. del C.d.A. nella seduta del 25.6.2012, la Co.Tra.L ha manifestato l’intenzione di procedere al reclutamento delle tre risorse dirigenziali sopra indicate, anche in considerazione del recente venir meno di un pari numero di dirigenti.

Nell’esercizio del controllo analogo preventivo di cui all’art. 5 del Regolamento approvato con D.G.R. n. 507 del 28.10.2011, la Direzione regionale Trasporti del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio ha espresso il proprio nulla osta al riguardo e, preso atto di ciò, con deliberazione n. 75 del 25.6.2012, il C.d.A. della Co.Tra.L S.p.A. ha conferito delega all’Amministratore delegato per la selezione di una società specializzata con l’incarico di individuare i candidati idonei a ricoprire le suindicate posizioni dirigenziali. Con nota prot. n. 321901 del 20.7.2012, la suddetta Direzione regionale ha rilasciato il proprio nulla osta, in sede di controllo analogo successivo ex art. 6 del Regolamento citato.

Il ricorrente è risultato vincitore della selezione relativa alla figura dirigenziale Acquisti, Gare e Contratti.

Con deliberazione n. 7 del 22.1.2013, il C.d.A. di Co.Tra.L ha determinato di procedere alla sua assunzione, dandovi mandato all’Amministratore delegato, successivamente all’acquisizione del successivo parere favorevole da parte del responsabile del controllo analogo, espresso con nota prot. n. 73792 del 22.2.2013.

Il ricorrente ha quindi sollecitato invano la propria assunzione, anche attraverso ripetuti formali atti di diffida rivolti alla Co.Tra.L S.p.A..

Con e-mail del 15.5.2013, detta Società ha trasmesso la propria nota PU13051514222, con la quale gli è stato comunicato: “il C.d.A. di COTRAL S.p.A., a fronte delle mutate strategie aziendali, con deliberazione n. 24 del 29.04.2013, nel revocare la macrostruttura della Società, rideterminandone l’assetto, ha altresì conseguentemente, ad ogni effetto, revocato le deliberazioni relative alle selezioni per posizioni dirigenziali in precedenza assunte. In particolare, sono state revocate anche le deliberazioni n. 75/12, n. 141/12 e n. 7/13 relative alla posizione di 'Responsabile Acquisti, Gare e Contratti.”.

Ciò conseguiva alla mancata approvazione del Piano industriale 2013-2015, da parte dell’Assemblea.

Il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, riscontrata con nota PU13070818015, ricevuta dal suo legale a mezzo PEC in data 8.7.2013, con la quale è stata fornita copia parziale della deliberazione di C.d.A. n. 24/13, nonché della deliberazione di Assemblea in data 17.4.2013.

2 - Avverso la delibera del C.d.A. n. 24/13, nella parte in cui, revocate le deliberazioni relative alla “macrostruttura” aziendale ed approvato un modello di “macrostruttura operativa provvisoria”, il C.d.A. della Co.Tra.L S.p.A. ha disposto la revoca delle precedenti deliberazioni nn. 75/12, n. 141/12 e 7/13, nonché gli atti connessi, specificamente indicati in epigrafe, è stato proposto il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza: violazione degli artt. 24 e 97 Cost. - violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/90 - violazione del Regolamento approvato con D.G.R. Lazio n. 507 del 28.10.2011 - eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione e sviamento.

2.1 - In subordine è stata proposta domanda di indennizzo.

3 - Si è costituita in giudizio unicamente l’intimata Co.Tra.L S.p.A., che ha prodotto documentazione, nonché memoria difensiva, resistendo alle censure di parte ricorrente.

4 - Nella pubblica udienza del 27.1.2015 il ricorso è stato introitato per la decisione.

4.1 - Nel corso della predetta udienza si è dato avviso alle parti della possibilità di porre a fondamento della decisione una questione di rito, sollevata d’ufficio, segnatamente il difetto di giurisdizione del giudice adito.

5 - Occorre al riguardo richiamare l’art. 7, comma 1, c.p.a., in base al quale: “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.

Secondo il dettato della citata disposizione normativa, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo sussiste di fronte ad un atto che sia adottato: a) da una Pubblica Amministrazione; b) nell’esercizio di un potere amministrativo.

In base alla previsione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, sono pubbliche amministrazioni “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

5.1 - Non vi è dubbio che la Co.Tra.L. S.p.A. non rientra nel richiamato elenco delle pubbliche amministrazioni.

Essa è, infatti, una società per azioni di diritto privato, non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata con capitali pubblici e di essere soggetta a varie forme di controllo ed indirizzi pubblici.

Proprio per tale sua natura, la Co.Tra.L. non esercita potere amministrativo.

5.2 - In ragione d quanto appena evidenziato, rispetto alla Co.Tra.L. S.p.A. non può assumere alcuna rilevanza la previsione di cui all’art. 7, comma 2, c.p.a., che estende la portata della giurisdizione amministrativa nei confronti dei soggetti che siano comunque ‘equiparati’ alle pubbliche amministrazioni, attesa proprio la non equiparazione di Co.Tra.L. alle pubbliche amministrazioni, stante la sua natura di S.p.A..

Ciò è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr., tra le altre, n. 28330/2011; 20.12.2007, n. 26811; 1.10.2003, n. 14672).

5.3 - Non varrebbe a far attrarre la giurisdizione dinanzi a questo giudice la circostanza che nella specie si ricadrebbe nella materia del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.

In proposito l’art. 63, comma 4, del citato d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione per “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Anche in questo caso verrebbe a mancare il requisito soggettivo della qualificazione come pubblica amministrazione del soggetto i cui atti vengono censurati, senza contare che qui si contesta la mancata assunzione del ricorrente come dirigente e, perciò, in sostanza il mancato conferimento di incarico dirigenziale e che proprio rispetto a tali atti la giurisdizione del giudice amministrativo recede comunque di fronte a quella del giudice ordinario.

6 - Deve concludersi che il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione, atteso che nella specie la giurisdizione va riconosciuta in capo al giudice ordinario.

6.1 - L’accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii, in forza del quale sono conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, se il presente giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

7 - Tenuto conto delle peculiarità della vicenda, sussistano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione;

- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015, con l’intervento dei Magistrati:

Carlo Taglienti,           Presidente FF

Roberto Proietti,         Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici