HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Corte di Cassazione, SS.UU., 24/3/2015 n. 5848
Sulla sussistenza della giurisdizione del g.o. nel caso particolare di danni cagionati ad una societa' divenuta in house nel corso della sua esistenza.

La verifica dei requisiti propri della societa' in house - la cui esistenza occorre sia consacrata nello statuto sociale e costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilita' esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della societa'- deve esser svolta avendo riguardo al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita. Ne consegue che, nel caso di specie, in cui sono in discussione comportamenti tenuti da soggetti privati i quali, nel momento in cui li realizzarono, non potevano essere ad alcun titolo considerati agenti pubblici ed il cui operato e' stato ipoteticamente fonte di danno per il patrimonio di una societa' avente anch'essa (a quel tempo) natura di soggetto privato, la giurisdizione della Corte dei conti non sarebbe neppure in astratto configurabile: tanto meno, quindi, se ne puo' trarre argomento per escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Materia: società / partecipazione pubblica

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f.

 

Dott. CICALA Mario - Presidente Sezione

 

Dott. RORDORF Renato - rel. Presidente Sezione

 

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

 

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

 

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

 

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

 

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

 

Dott. FRASCA Raffale - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

sul ricorso 12542-2014 proposto da:

 

OMISSIS

 

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6349/2010 del TRIBUNALE di VICENZA;

uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega orale dell'avvocato (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2015 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott. CICCOLO Pasquale, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

 

FATTO E DIRITTO

Premesso, in fatto, che:

 

- con atti notificati nell'agosto e settembre 2010 la societa' (OMISSIS) s.p.a. (in prosieguo indicata come (OMISSIS)) ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza i sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), i quali in anni compresi tra il 2003 ed il 2006 avevano ricoperto la carica di amministratori o di sindaci della societa';

 

- la societa' attrice, dopo aver narrato di una complessa operazione che aveva condotto all'acquisto, direttamente e tramite altre societa' partecipate, di un ramo di azienda denominato "Piattaforma di (OMISSIS)" con modalita' non corrette, a condizioni affatto sconvenienti ed in una situazione che avrebbe dovuto indurre a compere scelte diverse, ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni degli ex amministratori per mala gestio e degli ex sindaci per omesso controllo sull'operato dei medesimi amministratori;

 

- alcuni tra i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale assumendo che la societa' (OMISSIS), in quanto totalitariamente partecipata dal Comune di (OMISSIS), destinata allo svolgimento di servizi pubblici essenziali e sottoposta al penetrante controllo dell'ente pubblico partecipante, avrebbe i connotati di una societa' in house, onde l'azione di responsabilita' nei confronti dei suoi organi sarebbe esperibile solo dinanzi alla Corte dei conti ad opera del Procuratore della Repubblica presso detta corte;

 

- la societa' attrice ha quindi proposto alle sezioni unite di questa corte istanza per regolamento di giurisdizione a norma dell'articolo 41 c.p.c.;

 

- i sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorsi, insistendo nell'eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

 

- i sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), cosi' come la (OMISSIS) s.p.a. (terza chiamata in garanzia nel giudizio di merito) hanno del pari depositato controricorsi, ma dichiarando di non voler prendere posizione sul tema della giurisdizione;

 

- il Procuratore generale, muovendo dal presupposto che tra l'azione erariale proponibile dinanzi alla Corte dei conti e l'azione sociale di responsabilita' esperibile nei confronti degli organi di societa' a norma del codice civile non sussista un rapporto di esclusivita', bensi' di alternativita', onde l'eventuale interferenza reciproca tra le due azioni potrebbe riflettersi sulla loro proponibilita' ma non darebbe luogo ad una questione di giurisdizione, ha chiesto che il ricorso per regolamento sia dichiarato inammissibile;

 

- sono state depositate ulteriori memorie.

 

Considerato, in diritto, che:

- non puo' essere accolta la richiesta con cui il Procuratore generale vorrebbe fosse dichiarato inammissibile il proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, benche' sia vero - come il medesimo Procuratore generale sottolinea - che la giurisprudenza di questa sezioni unite e' ferma nel sostenere che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, onde l'eventuale interferenza che puo' determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilita' dell'azione (nonche' di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di giurisdizione (in tal senso, da ultimo, Sez. un n. 26659 del 2014, cui si rinvia per una piu' diffusa motivazione sul punto, nonche' per la citazione di ulteriori precedenti di ugual segno);

 

- nondimeno, una volta che la difesa di alcuni dei convenuti in giudizio dinanzi al tribunale abbia eccepito il difetto di giurisdizione di quel giudice, assumendo di essere in presenza di una situazione che comporterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice contabile, fondato o meno che sia tale assunto, una questione di giurisdizione risulta per cio' stesso posta e non potrebbe negarsi alla parte interessata il diritto di ottenere che le sezioni unite della Corte di cassazione la dirimano preventivamente, cosi' da evitare il protrarsi di qualsiasi possibile incertezza al riguardo nel corso successivo del giudizio;

 

- queste sezioni unite, pertanto, non possono esimersi dall'accertare se nel caso in esame il giudice adito sia o meno fornito di giurisdizione, dal momento che cio' e' contestato, e qualora tale accertamento si concludesse in senso positivo ogni eventuale questione d'interferenza con la giurisdizione concorrente di altro giudice investirebbe - allora si' - unicamente il tema della proponibilita' della domanda, che ovviamente resta estraneo al regolamento di giurisdizione;

 

- nel presente caso la questione di giurisdizione si pone, quindi, nei seguenti termini: se l'azione sociale di responsabilita' proposta nei confronti di amministratori e sindaci di una societa' per azioni partecipata da un ente pubblico territoriale, che per quel medesimo ente svolge servizi pubblici essenziali, competa o meno al giudice ordinario;

 

- non e' consentito mettere in dubbio che, almeno in via generale, competa al giudice ordinario la giurisdizione in ordine ad azioni di tal fatta, ancorche' la societa' danneggiata sia partecipata dallo Stato o da altri enti pubblici, bastando a tal riguardo osservare che tali societa' non si sottraggono alla disciplina dettata dal codice civile, se non espressamente derogata, come agevolmente puo' arguirsi dall'articolo 2449 c.c. e come anche in tempi piu' recenti e' confermato dall'espressa indicazione contenuta nel Decreto Legge n. 95 del 2012, articolo 4, comma 13 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135) secondo cui "per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque (alle societa' a partecipazione pubblica) la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali";

- com'e' noto, l'assoggettamento di siffatte societa' alle regole ed ai principi civilistici vigenti in materia ha comportato non solo l'ovvia affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle azioni sociali di responsabilita' esperibili a norma degli articoli 2392 e 2393 c.c., ma anche l'esclusione della giurisdizione della Corte di conti riguardo alle azioni per danno erariale intentate dal Procuratore della Repubblica presso detta corte nei confronti degli organi sociali cui venga addebitato di aver arrecato danno al patrimonio della societa', stante l'impossibilita' di configurare l'esistenza sia di un rapporto di servizio direttamente intercorrente tra i medesimi organi della societa' e la pubblica amministrazione sia di un danno erariale riferibile in via diretta al patrimonio dell'amministrazione medesima (si veda Sez. un. n. 26806 del 2009 e le numerose altre pronunce conformi che vi hanno fatto seguito);

e' altresi' noto che a diversa conclusione, quanto alla sussistenza della giurisdizione del giudice contabile, queste sezioni unite sono invece pervenute nel caso di analoghe iniziative processuali del procuratore contabile nei confronti degli organi delle cosiddette societa' in house providing, per tali intendendosi quelle le cui azioni non possono per statuto appartenere neppure in parte a soci privati, il cui oggetto sociale prevede un'attivita' da prestare prevalentemente in favore dell'ente pubblico partecipante e che, sempre in base ad apposite previsioni statutarie, sono assoggettate ad una minuziosa forma di controllo da parte del socio pubblico cosi' da implicare una subordinazione dei suoi organi amministrativi alla volonta' di quello al punto da renderle assimilabili ad una sua articolazione interna (si veda, per tutte, Sez. un. n. 26283 del 2013);

proprio all'orientamento che ravvisa la giurisdizione della Corte dei conti in materia di azioni di responsabilita' proposte nei confronti degli organi di societa' in house si riallaccia ora l'assunto dei controricorrenti, i quali contestano la giurisdizione del giudice ordinario sull'implicito presupposto che la giurisdizione del giudice contabile per i danni sofferti da societa' in house avrebbe un carattere esclusivo, di modo che, una volta affermata quella, non residuerebbe spazio per postulare anche la giurisdizione in materia del tribunale civile;

s'e' gia' sopra accennato all'orientamento secondo il quale la giurisdizione penale e civile, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale: se ne potrebbe dedurre che la surriferita tesi dei controricorrenti non coglie nel segno, appunto perche' non e' sufficiente che, in una determinata situazione, sia ravvisabile la giurisdizione della Corte dei conti per escludere che sussista anche la giurisdizione del tribunale civile;

se cio' e' vero, in via generale, ci si potrebbe nondimeno chiedere se, nel particolare caso di danni cagionati ad una societa' in house, gli specifici argomenti che hanno condotto queste sezioni unite ad affermare la giurisdizione della Corte dei conti nelle azioni di responsabilita' promosse nei confronti degli organi sociali responsabili di quei danni - implicanti l'inesistenza, almeno a questo fine, di un vero e proprio rapporto di alterita' soggettiva tra la societa' partecipata e l'ente pubblico partecipante - non debbano al tempo stesso portare, sul piano logico, ad escludere la possibilita' di una (eventualmente concorrente) giurisdizione del giudice ordinario investito da un'azione sociale di responsabilita' per i medesimi fatti;

ma una simile indagine, nel caso di specie, si rivela superflua: per l'assorbente ragione che la (OMISSIS), se pure e' divenuta una societa' in house nel corso della sua esistenza, di certo non lo era al tempo in cui i suoi amministratori e sindaci hanno tenuto i comportamenti dai quali scaturirebbe la responsabilita' loro imputata nel giudizio di cui trattasi ne' al tempo in cui si e' verificato il pregiudizio patrimoniale cui l'azione risarcitoria tende a porre rimedio;

le vicende di cui si discute in causa risalgono, infatti, ad anni compresi tra il 2003 ed il 2006 e dalla documentazione allegata al ricorso (con i numeri a 52 a 58) si evince che solo a partire dal 3 febbraio 2009 sono state introdotte nello statuto della (OMISSIS) clausole implicanti il divieto di cessione delle azioni a soggetti privati e l'attribuzione al socio pubblico di poteri di controllo analogo a quello che esso esercita sulle proprie articolazioni interne (previsioni poi venute meno a seguito di ulteriori modifiche statutarie deliberate il 14 ottobre 2013);

stando cosi' le cose, non puo' non richiamarsi il principio, gia' in passato enunciato da queste sezioni unite, secondo cui la verifica dei requisiti propri della societa' in house - la cui esistenza occorre sia consacrata nello statuto sociale e costituisce, come detto, il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilita' esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della societa' - deve esser svolta avendo riguardo al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (cfr. Sez. un. n. 27993 del 2013 e n. 7177 del 2014, alle cui motivazioni di rinvia);

 

ne discende che nel caso in esame, in cui sono in discussione comportamenti tenuti da soggetti privati i quali, nel momento in cui li realizzarono, non potevano essere ad alcun titolo considerati agenti pubblici ed il cui operato e' stato ipoteticamente fonte di danno per il patrimonio di una societa' avente anch'essa (a quel tempo) natura di soggetto privato, la giurisdizione della Corte dei conti non sarebbe neppure in astratto configurabile: tanto meno, quindi, se ne puo' trarre argomento per escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;

 

- sulle spese del presente regolamento provvedere il Tribunale di Vicenza nel decidere il merito della causa;

 

P.Q.M.

La corte dichiara che il giudice ordinario ha giurisdizione in ordine alla vicenda per cui e' causa e gli demanda di provvedere anche sulle spese del presente regolamento.

Così deciso, in Roma, il 10 marzo 2015.

 

Depositato in cancelleria

il 24 marzo 2015

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici