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Corte di Cassazione, SS.UU., 21/7/2015 n. 15199
Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori.

Spetta al giudice ordinario la competenza giurisdizionale in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti qualora non risulti configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, senza che possa ritenersi sufficiente criterio di collegamento, per radicare la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori di una società per azioni, la totale - come nella specie - o maggioritaria partecipazione societaria dell'ente pubblico. Ai fini della devoluzione della controversia al giudice contabile devono, infatti, sussistere tre imprescindibili condizioni - l'essere la società a totale partecipazione pubblica; l'essere la sua destinazione statutaria volta ad operare in via esclusiva o prevalente in favore della P.A. partecipante; l'esistenza di un cd. "controllo analogo" sulla gestione societaria rispetto a quello che la P.A. sarebbe legittimata ad esercitare su di una propria articolazione interna - la legittimità della devoluzione della controversia al giudice contabile, condizioni nel caso di specie non interamente predicabili dalla Corte dei conti, considerato che la società Cinecittà Holding, costituita all'esito della trasformazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ex lege 202/1995 e successive integrazioni con capitale interamente pubblico, pur soggetta a pregnanti atti di indirizzo e vigilanza ed a pregnanti controlli sulla gestione societaria da parte del Ministero per le attività culturali e pur essendo soggetta al controllo della Corte dei conti ex art. 12 della l. 259 del 1958, non esercitava, per destinazione statutaria, un'attività esclusiva o prevalente in favore della P.A. partecipante, attività che, nella specie, non poteva che definirsi "di impresa", improntata cioè a parametri di economicità e di concorrenza non astratta.

Materia: società / partecipazione pubblica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

omissis

 

I FATTI

La sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti condannò, tra gli altri, gli odierni resistenti, nella rispettiva qualità di componente del consiglio di amministrazione e di consulente della s.p.a. Cinecittà Holding - società a totale partecipazione pubblica sottoposta a poteri di vigilanza del Ministero per i beni culturali -, al pagamento, in favore della predetta società, della somma di oltre 617 mila euro a titolo di danno erariale conseguente alla costituzione, mediante conferimento di 1 milione di euro, della s.p.a. Cinefund, società di gestione del risparmio istituita con finalità di associare capitale privato nel finanziamento di produzioni cinematografiche, che aveva subito rilevanti perdite.

 

La terza sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte annullò la pronuncia ritenendo il giudice contabile carente di giurisdizione nei confronti dell'amministratore L.F. e del consulente M.

 

La sentenza è stata impugnata dal P.G. contabile, che ne lamenta l'erroneità alla luce del conclamato ruolo della Cinecittà Holding di società strumentale del Ministero, ruolo predicabile alla luce di una serie univoca di indici, puntualmente elencati ai folii 9 e ss. dell'odierno ricorso.

 

Resistono con controricorso Michele L.F. e Michael M.

 

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, la Corte dei conti ha fatto puntuale applicazione della più recente e ormai consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite (Cass. n. 26806 del 2009; n. 519 del 2010; n. 14655 del 2011; n. 3692 del 2012; nn. 3038 e 7374 del 2013; n. 71 del 2014), a mente della quale deve ritenersi spettante al giudice ordinario la competenza giurisdizionale in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti qualora non risulti configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, senza che possa ritenersi sufficiente criterio di collegamento, per radicare la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori di una società per azioni, la totale - come nella specie - o maggioritaria partecipazione societaria dell'ente pubblico.

 

In particolare, con l'ordinanza n. 10299 del 2013, questa Corte ha subordinato all'esistenza di tre imprescindibili condizioni - l'essere la società a totale partecipazione pubblica; l'essere la sua destinazione statutaria volta ad operare in via esclusiva o prevalente in favore della P.A. partecipante; l'esistenza di un cd. "controllo analogo" sulla gestione societaria rispetto a quello che la P.A. sarebbe legittimata ad esercitare su di una propria articolazione interna - la legittimità della devoluzione della controversia al giudice contabile, condizioni nella specie ritenute, del tutto condivisibilmente, non interamente predicabili dalla Corte dei conti nel caso di specie, considerato che la società Cinecittà Holding, costituita all'esito della trasformazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ex lege 202/1995 e successive integrazioni con capitale interamente pubblico, pur soggetta a pregnanti atti di indirizzo e vigilanza ed a pregnanti controlli sulla gestione societaria da parte del Ministero per le attività culturali - puntualmente evocati da parte del P.G. ricorrente - e pur essendo soggetta al controllo della Corte dei conti ex art. 12 della legge 259 del 1958, non esercitava, per destinazione statutaria, un'attività esclusiva o prevalente in favore della P.A. partecipante, attività che, nella specie, non poteva che definirsi "di impresa", improntata cioè a parametri di economicità e di concorrenza non astratta.

 

Decisiva è correttamente apparsa, al giudice contabile, la circostanza per la quale la raccolta di investimenti privati da parte della società avrebbe dovuto essere lo strumento funzionale a conseguire i finanziamenti delle produzioni cinematografiche, così che la creazione della Cinefund e le finalità perseguite con tale operazione - posta in essere all'esito di una indagine di mercato condotta dall'odierno controricorrente M. nella veste di consulente esterno - non potevano che configurarsi come attività di impresa, poiché la costituzione di una società di gestione del risparmio rientrava a pieno titolo in una più complessa operazione destinata, da un canto, all'investimento in capitali di rischio nell'industria cinematografica, dall'altro, alla produzione di utili da ripartirsi tra gli investitori, privati e pubblico.

 

Il carattere chiaramente imprenditoriale dell'attività e delle finalità perseguite dalla società escludono tout court che, per esse, possa legittimamente discorrersi di attività amministrativa, onde l'accertamento della responsabilità degli amministratori non può che essere devoluta al giudice ordinario, non diversamente da quella del semplice consulente esterno M., come già correttamente ritenuto dal giudice contabile nella sentenza oggi impugnata dinanzi a questa Corte.

 

Il ricorso è pertanto rigettato.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Co deciso in Roma, il 2.12.2014

 

Depositato in cancelleria

Il 21 luglio 2015

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