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Consiglio di Stato, Sez. III, 5/10/2015 n. 4638
Sulla legittimità dell'annullamento di una gara in quanto autonomamente indetta dall'ASL senza la previa autorizzazione della centrale di committenza regionale.

E' legittima la delibera con la quale il direttore generale dell'ASL ha annullato d'ufficio la precedente delibera con la quale era stata bandita la gara di "Global service per fornitura di servizi di pulizia e sanificazione - servizi integrati di assett management - ausiliariato - servizio OSS - servizio di preparazione e distribuzione degli antiblastici - conduzione, gestione e manutenzione impianti tecnologici avanzati - servizi di archiviazione", in quanto autonomamente indetta dall'Azienda sanitaria senza la previa autorizzazione della centrale di committenza regionale, in violazione della legge regionale.

Materia: appalti / autotutela

 

N. 04638/2015REG.PROV.COLL.

 

N. 04623/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4623 del 2015, proposto da:

C.S.I. - Consorzio Servizio Integrati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;

 

contro

Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, n.c.;

 

nei confronti di

Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto in Roma, Via Arenula, n. 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, n. 1227 del 23 febbraio 2015, resa tra le parti, concernente l’annullamento in autotutela di gara di "Global service" per la fornitura di servizi vari.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.) S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il consigliere Dante D'Alessio e udito, per la parte appellante, l’avvocato Giancarlo Viglione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- C.S.I. - Consorzio Servizio Integrati, di seguito C.S.I., ha impugnato davanti al T.A.R. per la Campania la delibera, n. 986 del 20 ottobre 2014, con la quale il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord ha annullato d'ufficio la precedente delibera n. 793 dell'11 agosto 2014, con la quale era stata bandita la gara di “Global service per fornitura di servizi di pulizia e sanificazione – servizi integrati di assett management – ausiliariato – servizio OSS – servizio di preparazione e distribuzione degli antiblastici – conduzione, gestione e manutenzione impianti tecnologici avanzati – servizi di archiviazione”, nonché la nota con la quale la Società Regionale per la Sanità, So.Re.Sa., in data 12 settembre 2014, aveva invitato l’ASL ad annullare in autotutela la delibera con la quale era stata indetta la gara in questione.

2.- Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, con sentenza n. 1227 del 23 febbraio 2015

ha respinto il ricorso.

2.1.- Secondo il T.A.R., infatti, «la determinazione di annullare d’ufficio la gara per l’affidamento del “global service” è stata … chiaramente manifestata e la motivazione dell’esercizio dell’autotutela è agevolmente rinvenibile nella richiamata nota di So.re.sa. Infatti, nell’atto d’impulso fatto pervenire da quest’ultima è innanzitutto evidenziata l’illegittimità della procedura, in quanto autonomamente indetta dall’Azienda sanitaria senza la previa autorizzazione della centrale di committenza regionale, in violazione dell’art. 6, comma 15 bis, della legge regionale n. 28 del 24 dicembre 2003 (come successivamente modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 4 del 2011, n. 3 del 2012, n. 5 del 2013). Nella stessa nota è anche indicata la finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica sottesa alla normativa in tema di spending rewiev, che dà adeguatamente ragione dell’interesse pubblico presidiato dalla segnalata legislazione regionale».

2.2.- Il T.A.R. ha ritenuto poi infondato anche il secondo motivo del ricorso secondo il quale, avendo l’ASL Napoli 2 Nord partecipato alla procedura indetta dalla Regione Campania per il finanziamento, con fondi strutturali europei, di interventi in tema di fonti alternative di energia e di efficientamento energetico degli edifici pubblici, l’autorizzazione della centrale di committenza regionale non era necessaria o, comunque, era già stata implicitamente assentita con l’approvazione del progetto ad opera dell’Amministrazione regionale, rispetto alla quale So.Re.Sa. si pone come società strumentale inhouse.

3.- C.S.I. ha appellato l’indicata decisione ritenendola erronea.

3.1.- Con il primo motivo l’appellante ha sostenuto che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto di disattendere la prospettazione di un assorbimento, da parte della Regione, del potere autorizzatorio della sua società in house So.Re.Sa., in ragione della mancanza di identità tra l’oggetto dell’intervento ammesso a finanziamento e quello posto a base della gara.

Mentre proprio la procedura avviata per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico prevedeva l’espletamento di una procedura di selezione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell’intervento proposto e, a tal fine, l’ASL Napoli 2 Nord aveva autorizzato la procedura di gara per la selezione del soggetto a cui affidare il Global Service che aveva per oggetto anche la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e alternative per il contenimento ed efficientamento della domanda energetica.

Quindi, ai fini della partecipazione alla procedura per ottenere il finanziamento, l’ASL aveva presentato una procedura di Global Service all’interno della quale doveva essere affidata anche l’esecuzione del progetto di efficientamento energetico oggetto del finanziamento.

3.2.- L’appellante ha poi aggiunto che, una volta riconosciuto il finanziamento, la Regione, al fine di procedere all’erogazione della prima quota del finanziamento, aveva richiesto tutta una serie di atti e l’ASL, nel corrispondere alla richiesta, aveva trasmesso, fra l’altro, anche l’autorizzazione all’avvio della procedura per la selezione del soggetto cui affidare il Global Service, con il chiarimento che l’intervento per il quale si era ottenuto il finanziamento era parte integrante del Global Service.

Secondo l’appellante non si può quindi sostenere che la Regione non abbia esaminato prima ed autorizzato poi il Global Service di cui è causa.

3.3.- In tale quadro, ha poi sostenuto l’appellante, non può considerarsi rilevante nemmeno la differenza tra l’importo della procedura di Global service e l’importo del finanziamento per la realizzazione dell’efficientamento energetico.

4.- Il motivo non è fondato.

La concessione da parte della Regione del finanziamento per la realizzazione, con fondi strutturali europei, di interventi in tema di fonti alternative di energia e di efficientamento energetico degli edifici pubblici (e l’autorizzazione all’esecuzione dei relativi interventi) non poteva includere, infatti, alcuna autorizzazione a svolgere, in deroga alla legislazione regionale, una procedura di gara che aveva tutt’altro oggetto e che includeva solo per una piccola frazione anche gli interventi di efficientamento energetico oggetto del finanziamento.

In particolare, come emerge dagli atti, a fronte di una spesa complessiva per il Global Service, che riguardava servizi che in misura ampiamente prevalente non avevano alcun riferimento con gli interventi necessari per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, di € 237.628.613,80, oltre IVA, la spesa stimata dall’ASL (ed inclusa nel Global Service) per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico prevedeva costi per € 6.018.069, 98 (con un contributo ammesso a finanziamento di € 4.500.000).

4.1.- Come ha correttamente ritenuto il T.A.R., la valutazione positiva del progetto presentato ai fini dell’erogazione del contributo per l’efficientamento energetico non escludeva pertanto che lo svolgimento della gara, volta all’individuazione dell’operatore economico deputato alla realizzazione del Global Service avvenisse nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa, a cominciare dalla necessaria acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’art. 6, comma 15 bis, della legge regionale n. 28 del 2003.

5.- Con il secondo motivo l’appellante C.S.I. ha sostenuto che la sentenza è erronea anche nella parte in cui ha affermato che, pur volendo ipotizzare una sorta di autorizzazione implicita rilasciata dalla Regione con l’approvazione del progetto ammesso a finanziamento, quest’ultima potrebbe al più limitarsi ai soli interventi di efficientamento energetico ma giammai estendersi a tutti gli altri, eterogenei servizi inclusi nel global service.

Mentre, secondo l’appellante, la Regione, all’esito dell’istruttoria, ha approvato la procedura per l’esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento ed ha quindi ritenuta legittima l’intera procedura di Global Service e non il solo la procedura riguardante il progetto ammesso a finanziamento

6.- Anche tale motivo non è fondato.

L’autorizzazione regionale, come si è già detto, emessa nella procedura avviata per la concessione di un finanziamento per l’efficientamento energetico, non poteva, infatti, che riguardare le modalità per l’esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento.

Non può invece, ritenersi, come vorrebbe l’appellante, che l’autorizzazione concessa per l’esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento includa anche lo svolgimento di una procedura di gara per l’esecuzione di servizi che nulla hanno a che fare con la procedura esaminata.

7.- Inconferente, ai fini della valutazione della legittimità degli atti impugnati, è poi il richiamo operato dall’appellante all’art. 9 del d.l. n. 69 del 2013, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, che impone alle amministrazioni di dare precedenza nella trattazione degli affari di loro competenza ai procedimenti ed agli atti relativi alle attività connesse all’utilizzazione dei fondi strutturali europei.

8.- In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di € 5.000,00 in favore dell’Amministrazione resistente per le spese e competenze del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo,       Presidente

Carlo Deodato,           Consigliere

Salvatore Cacace,       Consigliere

Dante D'Alessio,        Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli,           Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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