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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 7/10/2015 n. 4705
Sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa per il ricorso esperito avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Regione in ordine all'atto di diffida alla copertura degli oneri relativi al servizio di trasporto pubblico locale.

Sussiste la giurisdizione amministrativa per il ricorso esperito avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Regione in ordine all'atto di diffida alla copertura degli oneri relativi al servizio di trasporto pubblico locale, in quanto si tratta di una controversia relativa all'esercizio di un potere amministrativo nella gestione di una concessione di servizio pubblico, che ricade quindi nella giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi, ex art. 133, c.1, lett. C, c.p.a. La sussistenza del potere, nella fattispecie programmatorio delle risorse finanziarie da destinare al servizio di trasporto pubblico, esclude che la posizione giuridica azionata abbia natura di diritto soggettivo, seppure, nell'ambito del potere di programmazione delle risorse, una quota di tali risorse finanziarie sia stata destinata dalla legge dello Stato alla specifica copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; la natura della posizione soggettiva, infatti, non dipende dal carattere vincolato o discrezionale del potere pubblico esercitato, bensì dalla configurazione del rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti; nel caso di specie, la pretesa dedotta in giudizio non deriva direttamente da un rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, bensì dal concreto esercizio del potere pubblico da parte dell'amministrazione regionale; esso dovrebbe tener conto, in sede di programmazione delle risorse da destinare al trasporto pubblico, di una quota indisponibile già vincolata dallo Stato; ne deriva che, nella specie, non si controverte della sussistenza di un diritto soggettivo al conseguimento di determinate somme, ma di un interesse legittimo pretensivo al corretto esercizio del potere di programmazione finanziaria.

Materia: trasporti / giurisdizione e competenza

N. 04705/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 01983/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

 ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2015, proposto da:

Ente Autonomo Volturno Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, Via Melisurgo, 4;

 

contro

Regione Campania in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Lidia Buondonno, Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso Lidia Buondonno in Napoli, Via S. Lucia,81 presso Avvoc.Reg.;

 

per l'accertamento

del silenzio inadempimento serbato dalla regione Campania in ordine all'atto stragiudiziale notificato il 27.2.2015 recante diffida alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il periodo 2011-2014, per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire dalla P.A. l’importo di euro 60.037.966,00 a titolo di contributi stanziati dallo Stato ai singoli enti regionali e per la condanna della Regione al pagamento di detto importo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

FATTO

La ricorrente Ente autonomo Volturno S.r.l., premesso di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale in Regione Campania, impugna il silenzio inadempimento serbato dalla regione Campania riguardo l’atto di diffida notificato dall’ente ricorrente alla Regione in data 25 e 27 febbraio 2015; chiede la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inadempimento della pubblica amministrazione intimata; chiede l’accertamento del diritto a conseguire dalla pubblica amministrazione resistente l’importo di euro 60.037.966 relativamente alle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 a titolo di contributi stanziati dallo Stato ai singoli enti regionali ai sensi della legge numero 47 del 2004, n. 58 del 2005, n. 296 del 2006; chiede, infine, la condanna della regione Campania al pagamento dell’importo di euro 60.037.966 ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa per i titoli e le causali sopra specificate.

 

L’ente ricorrente, con l’istanza rimasta inevasa, aveva chiesto la corresponsione dell’importo sopra indicato a titolo di copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale in sevizio presso le aziende di trasporto pubblico locale.

 

Infatti, con varie disposizioni, le leggi dello Stato avevano destinato alle regioni appositi trasferimenti negli anni compresi tra il 2004 e il 2007 al fine di assicurare alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico le risorse per i rinnovi contrattuali.

 

Tuttavia, con delibera di giunta regionale numero 964 del 2010, la regione Campania aveva stralciato dalle risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale le somme a tal fine conferite dallo Stato alla regione stessa.

 

La delibera era stata impugnata da vari soggetti ed è stata annullata con sentenza del Consiglio di Stato numero 6205 del 2014, in parziale riforma di due precedenti sentenze di questo Tribunale amministrativo regionale.

 

Ad avviso della ricorrente, sussisterebbe un vero e proprio diritto soggettivo alla corresponsione delle somme destinate dalle leggi statali alla copertura dei rinnovi contrattuali del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico.

 

La regione Campania si è costituita per eccepire, innanzitutto, il difetto di giurisdizione, sostenendo che l’importo richiesto deriverebbe da un contratto stipulato dall’amministrazione che, pertanto, agirebbe nell’ambito del diritto privato.

 

La Regione nega, comunque, l’illegittimità della propria condotta silente e afferma che la ricorrente, non avendo impugnato la delibera del 2010, avrebbe prestato ad essa acquiescenza.

 

Parte ricorrente replica che non è chiesto il pagamento di oneri derivanti da contratti, ma il conseguimento delle somme stanziate dallo Stato per coprire gli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro; la giurisdizione amministrativa sussisterebbe, trattandosi di pretese relative a rapporti di concessione di un pubblico servizio; in risposta all’eccezione di decadenza dall’impugnazione della delibera che ha negato la corresponsione delle somme richieste, la ricorrente ribadisce la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica azionata; nessuna discrezionalità, infatti, residuerebbe in capo all’amministrazione regionale nell’attribuire somme cui sarebbe stata impressa una specifica destinazione.

 

Alla camera di consiglio del 23 settembre 2015, il ricorso è trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Preliminarmente deve essere ritenuta sussistente la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa all’esercizio di un potere amministrativo nella gestione di una concessione di servizio pubblico, certamente ricadente, quindi, nella giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi, ex art. 133, c.1, lett. C, c.p.a.

 

La sussistenza del potere, nella fattispecie programmatorio delle risorse finanziarie da destinare al servizio di trasporto pubblico, esclude che la posizione giuridica azionata abbia natura di diritto soggettivo, seppure, nell’ambito del potere di programmazione delle risorse, una quota di tali risorse finanziarie sia stata destinata dalla legge dello Stato alla specifica copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; la natura della posizione soggettiva, infatti, non dipende dal carattere vincolato o discrezionale del potere pubblico esercitato, bensì dalla configurazione del rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti; nella fattispecie, la pretesa dedotta in giudizio non deriva direttamente da un rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, bensì dal concreto esercizio del potere pubblico da parte dell’amministrazione regionale; esso, secondo la prospettazione della parte ricorrente, dovrebbe tener conto, in sede di programmazione delle risorse da destinare al trasporto pubblico, di una quota indisponibile già vincolata dallo Stato; ne deriva che, nella fattispecie, non si controverte della sussistenza di un diritto soggettivo al conseguimento di determinate somme, ma di un interesse legittimo pretensivo al corretto esercizio del potere di programmazione finanziaria.

 

Trattandosi di un interesse legittimo, è stato eccepito dall’Amministrazione resistente che la lesione della posizione soggettiva dedotta in giudizio non dipenderebbe dalla condotta silente tenuta dalla pubblica amministrazione a fronte dell’istanza della ricorrente, quanto, piuttosto, dalla attuazione della delibera numero 964 del 2010 che ha stralciato, illegittimamente, dalle risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale le risorse statali già assegnate dalla legge dello Stato alle regioni, allo scopo di sostenere il rinnovo contrattuale del personale impiegato nel settore dei trasporti.

 

La delibera, ad avviso della Regione, non sarebbe stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente, con conseguente decadenza dal potere di azione processuale e inutilità della pronuncia richiesta.

 

La Regione riconosce che la delibera è stata annullata con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, ma sostiene che l’efficacia del giudicato non si estenderebbe oltre l’ambito soggettivo delle parti processuali.

 

Le eccezioni difensive sono prive di fondamento.

 

Anche ammesso che la delibera annullata non fosse un atto generale, i cui destinatari non fossero determinabili se non a posteriori, per cui l’efficacia della sentenza costitutiva di annullamento avrebbe dovuto essere limitata alle parti del giudizio impugnatorio, certamente non si può ritenere che l’interessata abbia prestato acquiescenza alla delibera stessa, precludendosi così di contestarne il contenuto.

 

La ricorrente, infatti, non risulta destinataria della richiamata delibera, né avrebbe potuto esserlo, poiché solo nell’anno 2012 ha incorporato le aziende di trasporto pubblico locale preesistenti, già concessionarie del servizio pubblico; pertanto, solo a far data dal 2012 la ricorrente risulta titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla corresponsione delle risorse di cui si tratta. Ne deriva che nel 2010 la ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare la delibera regionale sul trasporto pubblico locale, con conseguente inesistenza della figura giuridica dell’acquiescenza.

 

La questione della successione della incorporante nei rapporti giuridici delle società incorporate esula dalla presente trattazione, per la complessità delle tematiche giuridiche coinvolte, richiedendo, eventualmente, un approfondimento incompatibile con il rito camerale speciale sul silenzio inadempimento.

 

Quel che appare evidente è che l’istanza della ricorrente non avrebbe dovuto essere semplicemente ignorata dall’Amministrazione regionale, essendo stata dedotta una pretesa meritevole di una pronuncia espressa da parte della Amministrazione, incidendo su un giudicato riguardo la cui estensione la parte pubblica avrebbe dovuto espressamente prendere posizione.

 

L’istanza della ricorrente risulta, quindi, per lo meno idonea ad aprire un procedimento amministrativo, relativo alle modalità di attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6205/2014 nell’ambito della programmazione delle risorse per il finanziamento del piano dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.

 

Ne deriva l’illegittimità del silenzio regionale sulla istanza dell’ente ricorrente.

 

Di conseguenza, la domanda di accertamento dell’illegittimità della condotta silente dell’Amministrazione regionale deve essere accolta e, per l’effetto, va ritenuto congruo determinare in 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, il termine per la conclusione del procedimento avviato con l’istanza della ricorrente.

 

Il Collegio, al momento, non ritiene opportuna la nomina di un commissario ad acta per la definizione del procedimento amministrativo rimasto inevaso, fermo restando che tale adempimento potrà essere richiesto dalla parte interessata con istanza di esecuzione della presente sentenza, da notificare alla controparte, qualora se ne presenti la necessità.

 

Le connesse domande per l’accertamento del preteso diritto alla corresponsione delle somme per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale e per la conseguente condanna della parte resistente al pagamento di tali somme devono, invece, essere respinte, essendo stato chiarita la insussistenza di alcuna posizione giuridica di diritto soggettivo ed essendo preclusa, al giudice amministrativo, la possibilità di pronunciarsi sulla legittimità di un potere amministrativo, nella fattispecie programmatorio, nella parte in cui lo stesso non è stato ancora esercitato.

 

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti suindicati, con addebito alla parte pubblica, soccombente sulla domanda principale, delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione regionale resistente di pronunciarsi sull’istanza di cui al ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente sentenza o da quella, se precedente, di comunicazione della stessa per via amministrativa.

 

Condanna la Regione intimata a rimborsare alla ricorrente le spese processuali sostenute, liquidate in euro 1.500,00 oltre contributo unificato e altri accessori dovuti per legge.

 

Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della Segreteria e per via telematica, alla Procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

Cesare Mastrocola, Presidente

 

Carlo Dell'Olio, Consigliere

 

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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