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TAR Abruzzo, Sez. I, 8/10/2015 n. 678
Sull'accesso in materia ambientale ex art. 3 del d.lgs. n. 195/2005: differenze con la disciplina ex art. 22 del D.Lgs. n. 241/1990.

L'art. 3 del d.lgs. n. 195/2005, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella l. n. 241/1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, l'art. 3 del d.lgs. n. 195/2003 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Sotto il secondo, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22, l. n. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'amministrazione. Peraltro le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale. Pertanto, l'accesso alle informazioni ambientali è del tutto svincolato da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell'interesse del singolo, in quanto l'informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull'ambiente quale bene giuridico protetto dall'ordinamento, con l'unico limite delle richieste "estremamente generiche", posto che esse devono essere specificamente individuate con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all'art. 2, p.3, del d.lgs. n. 195/2005.

Materia: ambiente / accesso alle informazioni

N. 00678/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 00669/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima)

 ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2014, proposto da:

Maio Guglielmo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Bice Annalisa Pasqualone, Domenico Curigliano, con domicilio eletto presso Riccardo Avv. Lopardi in L'Aquila, Via A. De Gasperi, 67;

 

contro

Asl 01 Avezzano/Sulmona/L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alessandroni, con domicilio eletto presso Fabio Alessandroni in L'Aquila, Via Vittorio Veneto N.11;

 

nei confronti di

Mengozzi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Di Pardo, Massimiliano Brugnoletti, Maurizio Rencricca, con domicilio eletto presso Maurizio Avv. Rencricca in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 26; Di Nizio Eugenio Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Di Pardo, Massimiliano Brugnoletti, Maurizio Rencricca, con domicilio eletto presso Maurizio Avv. Rencricca in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 26;

 

per l'annullamento della nota prot. n. 0076729/14, con la quale l'asl n.1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha comunicato il non accoglimento dell'istanza di accesso a tutte le prime e quarte copie dei formulari emessi a partire dalla data di decorrenza del contratto con il rti Mengozzi-Di Nizio in quanto i dati richiesti non costituiscono informazioni ambientali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 195/2005

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 01 Avezzano/Sulmona/L'Aquila e di Mengozzi S.p.A. e di Di Nizio Eugenio Srl;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, Maio Guglielmo Srl, in persona del l.r. pro-tempore, impugnava la nota n. 76729 del 2014 con cui la Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila aveva rigettato la sua istanza di accesso avente ad oggetto le prime e le quarte copie dei formulari emessi dalla Asl stessa a partire dalla data di decorrenza del contratto per l’espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari stipulato con il Rti Mengozzi-Di Nizio. Parte ricorrente chiedeva, altresì, che il Tribunale condannasse l’Amministrazione resistente all’ostensione delle copie richieste.

 

Si costituivano in giudizio la Asl resistente e la controinteressata, deducendo l’infondatezza del ricorso.

 

Alla camera di consiglio del 23.9.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

2. Parte ricorrente ha chiesto alla Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila l’ostensione delle prime e delle quarte copie dei formulari emessi dalla Asl stessa a partire dalla data di decorrenza del contratto per l’espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari stipulato con il Rti Mengozzi-Di Nizio.

 

Parte ricorrente ha fondato questa istanza sull’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2005, trattandosi, a suo dire, di informazioni ambientali.

 

Per contro, la Asl resistente, con la nota gravata con il ricorso introduttivo, ha rigettato l’istanza di accesso, ritenendo che celasse in maniera surrettizia un intento ispettivo sull’attività svolta dall’Amministrazione.

 

Parte ricorrente ha chiesto, pertanto, all’adito Tribunale l’accertamento del suo diritto all’ostensione dei documenti richiesti, trattandosi appunto di informazioni ambientali, e la conseguente condanna della Asl resistente alla loro ostensione.

 

3. Oggetto dell’istanza di accesso, come si è detto, sono i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al servizio di trasporto dei rifiuti sanitari espletato dal Rti Mengozzi-Di Nizio per conto della Asl resistente.

 

Si tratta di stabilire, allora, se detti formulari – oggetto dell’istanza di accesso – afferiscano ad informazioni ambientali e il relativo accesso sia, pertanto, soggetto allo speciale regime previsto dal d.lgs. n. 195 del 2005.

 

Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella l. n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, l'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2003 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Sotto il secondo, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali” (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22, l. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'amministrazione. Peraltro le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale (ex multis, Cons. Stato, n. 2557 del 2014; Tar Reggio Calabria, n. 793 del 2014).

 

Pertanto, l'accesso alle informazioni ambientali è del tutto svincolato da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell'interesse del singolo, in quanto l'informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull'ambiente quale bene giuridico protetto dall'ordinamento, con l'unico limite delle richieste "estremamente generiche", posto che esse devono essere specificamente individuate con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all'art. 2, punto 3, del d.lgs. n. 195 del 2005 (Tar Palermo, n. 809 del 2014).

 

Per quanto concerne, in particolare, la nozione di “informazione ambientale”, l’art. 2 del d.lgs. n. 195 del 2005 stabilisce che per «informazione ambientale» si intende «qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

 

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

 

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

 

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

 

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

 

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

 

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)».

 

Tanto premesso, osserva il Collegio che i formulari oggetto dell’istanza di accesso della società ricorrente, come già chiarito dal Tar Abruzzo, sede di Pescara, con le sentenze nn. 56 e 57 del 2015, confermate in sede di appello dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4636e4637 del 2015, non possono considerarsi informazioni ambientali.

 

Ed invero, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, “Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni”.

 

Insomma, i “formulari” d’identificazione accompagnano “i rifiuti” e vengono compilati dal produttore, controfirmati dal trasportatore e dal destinatario, con l’indicazione dei codici Cer, identificativi dei rifiuti stessi.

 

Tali atti di accompagnamento dei rifiuti, dal produttore al destinatario, non hanno alcun valore certificativo della natura e della composizione del rifiuto trasportato, essendo una pura attestazione del privato, ai soli fini di monitorare il trasporto, senza alcuna informazione ambientale e/o analisi analitica degli stessi rifiuti (art. 258 cod. amb.). Trattasi di una forma di controllo interno e reciproco, ai fini della regolarità del trasporto.

 

L’informazione ambientale ha, invece, come si è visto, una sua delimitazione funzionale e non può essere utilizzata per scopi ulteriori, quale il voler sindacare in modo generalizzato l’attività dell’Amministrazione nel citato settore (Con. Stato, n. 24 del 2010).

 

Come già chiarito dal Tar Pescara, nel caso di specie, non è dato oggettivamente rinvenire il concreto interesse ambientale nè si comprende come i citati formulari possano soddisfare un tale interesse e la conoscenza ad esso strumentale e non risolversi in una forma di controllo generalizzato dell’azione amministrativa.

 

Peraltro, anche il Consiglio di Stato, con riferimento alla medesima fattispecie, ha rilevato “la domanda di accesso formulata dall’appellante non si fonda su una preoccupazione circa lo stato di matrici ambientali ma è volta all’acquisizione di informazioni che possono essere rilevanti per l’impresa per motivi concorrenziali e per acquisire dati commerciali riguardanti la concorrente, si deve ritenere corretto il diniego all’accesso formulato dall’Amministrazione resistente e ritenuto legittimo dal T.A.R. per l’Abruzzo con la sentenza appellata. Sebbene, infatti, i formulari dei quali si è chiesto l’accesso attengono al trasporto di rifiuti sanitari, che se non correttamente smaltiti possono arrecare pregiudizi all’ambiente, non per questo si può ammettere che il diritto di accesso disciplinato per il perseguimento di finalità ambientali possa essere utilizzato per finalità del tutto diverse (economico-patrimoniali) e con un inutile aggravio dell’attività dell’Amministrazione” (sent. n. 4636 del 2015).

 

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto infondato.

 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1000,00 per ciascuna delle parti costituite.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

Bruno Mollica, Presidente

 

Paolo Passoni, Consigliere

 

Lucia Gizzi, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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