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TAR Piemonte, Sez. II, 12/11/2015 n. 1571
Sull'interpretazione della normativa che ha previsto l'indizione di un bando di concorso straordinario per la copertura di nuove sedi farmaceutiche.

Non sussiste un obbligo di provvedere in capo all'amministrazione sull'istanza di revisione del numero delle farmacie presenti nel comune presentata dal titolare di una delle farmacie.



Il d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, ha previsto l'indizione di un bando di concorso straordinario per la copertura di nuove sedi farmaceutiche da individuarsi secondo nuovi e minori parametri demografici (una farmacia ogni 3300 abitanti). La normativa prevede una ricognizione del numero di abitanti presenti al 31.12.2010, appunto al fine di individuare quei comuni in cui deve realizzarsi l'ampliamento della pianta organica. Tuttavia, pur sussistendo un principio di revisione periodica delle piante organiche, e una prerogativa dei farmacisti interessati a sollecitare la rideterminazione delle piante organiche, eventualmente anche in diminuzione, l'insieme dei principi e delle disposizioni applicabili deve essere interpretato alla luce di complessive esigenze di coerenza del sistema in presenza dello specifico ed eccezionale evento del concorso straordinario.

Il sistema normativo ha distribuito le competenze di modo che, oggi, la revisione delle piante organiche delle farmacie compete ai comuni mentre, pacificamente, la gestione del concorso compete alla Regione, oltre tutto con la necessità di tenere conto di alcune iniziative a livello nazionale (predisposizione di una piattaforma nazionale) condizionanti l'andamento del concorso. Ex lege la revisione di organico al 31.12.2010 rappresentava il presupposto per l'individuazione dell'oggetto del concorso (numero e sedi messe a bando). Pertanto, nel caso di specie, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo "oggetto" non può essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una innumerevole serie di dati di fatto (popolazione di tutti i comuni che hanno, in attuazione della legge, provveduto all'ampliamento delle piante organiche); avallare una simile interpretazione significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendola ad una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale.

Benché il farmacista titolare di una sede possa chiedere la revisione in diminuzione delle piante organiche, ciò può avvenire solo quando la sede da sopprimere si libera; l'assunto ha l'ovvia finalità di non pregiudicare legittime esigenze di continuità di una attività imprenditoriale in essere. In presenza di sedi, ancorchè in esubero, tutte occupate, si porrebbe innanzitutto il problema di con quale criterio individuare la sede da sopprimere (tenuto altresì conto che la nuova normativa non presuppone più precise zonizzazioni) e, in ogni caso, l'astratta possibilità di soppressione comporterebbe che una attività imprenditoriale resti irrimediabilmente condizionata da imprevedibili andamenti demografici, del tutto a prescindere dal suo effettivo buon funzionamento. Deve quindi esserci una interpretazione della normativa che escluda fenomeni di variazione dei presupposti a concorso in atto. Pertanto è evidente che l'originaria previsione di periodica revisione ogni anno pari (che in ipotesi di tempestiva conclusione del concorso sarebbe caduta al 31.12.204 coordinandosi con la conclusione del concorso stesso) non possa che essere intesa come operante da momento successivo alla conclusione del concorso, come in effetti congegnata dal legislatore nell'originaria disciplina; in ogni caso, a fronte dell'eccezionale meccanismo del concorso straordinario, una sede messa a concorso non è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione (nel caso di specie, per di più, il ricorso è stato introdotto dopo che la sede era anche stata effettivamente assegnata), in quanto il suo inserimento nel bando di concorso già ha condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti. Ne consegue che, nel caso di specie, non sussiste un obbligo di provvedere in capo all'amministrazione.

Materia: servizio farmaceutico / pianta organica delle farmacie

N. 01571/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 00577/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 577 del 2015, proposto da:

Guido Gallo - Titolare della Farmacia Viana, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Quintino Lombardo, Silvia Cosmo, con domicilio eletto presso l’avv.to Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;

 

contro

Comune di Cossato, Ordine dei Farmacisti delle Province di Vercelli e Biella, Azienda Sanitaria Locale di Biella;

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso l’avv.to Giovanna Scollo in Torino, Via Meucci 1;

 

nei confronti di

Enrico Luoni, Pavan Marcella, non costituiti;

per la declaratoria d'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Comune di Cossato in violazione dell'obbligo di revisione del numero delle farmacie del suddetto comune entro il 31-12-2014; nonchè per la declaratoria dell'obbligo e la conseguente condanna del Comune di Cossato a provvedere a tale revisione, con soppressione della quinta sede farmaceutica soprannumeraria e vacante, in applicazione dell'art. 2 della L. 2-4-1968, n. 475, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera c) del D. L. 24-1-2012, n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24-3-2012, n. 27.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia tenuta dall’amministrazione sulla sua istanza di revisione del numero delle farmacie presenti nel Comune di Cossato, con conseguente condanna a provvedere a detta revisione.

Deduce parte ricorrente di essere titolare di una delle farmacie da tempo in esercizio presso il Comune di Cossato, confinante con la quinta sede farmaceutica, istituita dal Comune medesimo in applicazione del d.l. n. 1/2012.

Contesta parte ricorrente che, alla data del 31/12/2014, l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla revisione del numero delle farmacie, in applicazione della legge n. 475 del 1968, attività invece omessa pur a fronte di espressa istanza proposta sul punto da parte del ricorrente.

Chiede pertanto la condanna del Comune a provvedere in tal senso.

Si costituiva la sola Regione Piemonte contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

 

DIRITTO

Il d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, in attuazione di una complessiva politica di apertura della concorrenza anche in settori tradizionalmente protetti, ha previsto l’indizione di un bando di concorso straordinario per la copertura di nuove sedi farmaceutiche da individuarsi secondo nuovi e minori parametri demografici (una farmacia ogni 3300 abitanti anzicchè, come in precedenza, una farmacia ogni 4000 o 5000 abitanti). La normativa prevede una ricognizione del numero di abitanti presenti al 31.12.2010, appunto al fine di individuare quei comuni in cui deve realizzarsi l’ampliamento della pianta organica.

In attuazione della normativa il Comune di Cossato effettuava la ricognizione demografica ed istituiva la quinta sede farmaceutica, che veniva regolarmente inserita nel bando di concorso (Determinazione della Direzione Sanità n. 114/2012).

In data 2.12.2014 è stata approvata la graduatoria di merito ed avviata la procedura di interpello per consentire ai candidati di indicare la sede preferita. In data 4.7.2015 la dott.ssa Pavan ha accettato la sede in contestazione.

Il concorso straordinario, secondo le previsioni normative, avrebbe dovuto concludersi entro il marzo 2013 (quindi in tempi coerenti con la possibilità di una prima revisione della pianta organica nel dicembre 2014) ma, pacificamente per ragioni imputabili alla parte di competenza nazionale di gestione del medesimo, la tempistica si è prolungata nei tempi sopra riportati.

Ritiene il collegio che, pur sussistendo un principio di revisione periodica delle piante organiche, e riconoscendo normalmente il giudice d’appello una prerogativa dei farmacisti interessati a sollecitare la rideterminazione delle piante organiche, eventualmente anche in diminuzione, l’insieme dei principi e delle disposizioni applicabili deve essere interpretato alla luce di complessive esigenze di coerenza del sistema in presenza dello specifico ed eccezionale evento del concorso straordinario.

Il sistema normativo ha distribuito le competenze di modo che, oggi, la revisione delle piante organiche delle farmacie compete ai comuni mentre, pacificamente, la gestione del concorso compete alla Regione, oltre tutto con la necessità di tenere conto di alcune iniziative a livello nazionale (predisposizione di una piattaforma nazionale prevista dall’art. 12 septiesdecies del d.l. n. 95/2012) condizionanti l’andamento del concorso.

Ex lege la revisione di organico al 31.12.2010 rappresentava il presupposto per l’individuazione dell’oggetto del concorso (numero e sedi messe a bando).

Pare al collegio evidente che, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo “oggetto” non possa essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una innumerevole serie di dati di fatto (popolazione di tutti i Comuni che hanno, in attuazione della legge, provveduto all’ampliamento delle piante organiche); avallare una simile interpretazione significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendola ad una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale.

Per altro pare utile osservare che anche la giurisprudenza d’appello, invocata in ricorso, e che legittima il farmacista titolare di una sede a chiedere la revisione in diminuzione delle piante organiche, precisa che ciò può avvenire quando la sede da sopprimere si libera; l’assunto ha l’ovvia finalità di non pregiudicare legittime esigenze di continuità di una attività imprenditoriale in essere.

In presenza di sedi, ancorchè in esubero, tutte occupate, si porrebbe innanzitutto il problema di con quale criterio individuare la sede da sopprimere (tenuto altresì conto che la nuova normativa non presuppone più precise zonizzazioni) e, in ogni caso, l’astratta possibilità di soppressione comporterebbe che una attività imprenditoriale resti irrimediabilmente condizionata da imprevedibili andamenti demografici, del tutto a prescindere dal suo effettivo buon funzionamento.

Alla luce di siffatte considerazioni ritiene il collegio che, da un lato, si imponga una interpretazione della normativa che escluda fenomeni di variazione dei presupposti a concorso in atto; è quindi evidente che l’originaria previsione di periodica revisione ogni anno pari (che in ipotesi di tempestiva conclusione del concorso sarebbe caduta al 31.12.204 coordinandosi con la conclusione del concorso stesso) non possa che essere intesa come operante da momento successivo alla conclusione del concorso, come in effetti congegnata dal legislatore nell’originaria disciplina; in ogni caso, alla luce della ricordata giurisprudenza del giudice d’appello, non si potrà che ritenere che, a fronte dell’eccezionale meccanismo del concorso straordinario, una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione (nel caso di specie, per di più, il ricorso è stato introdotto dopo che la sede era anche stata effettivamente assegnata), in quanto il suo inserimento nel bando di concorso già ha condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti.

Non ritiene dunque il collegio che fosse configurabile nel caso di specie un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone,   Presidente

Savio Picone,  Primo Referendario

Paola Malanetto,        Primo Referendario, Estensore

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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