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TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 17/11/2015 n. 1719
La competenza ad autorizzare il trasferimento dei locali di una farmacia resta assegnato alle aziende sanitarie.

L'art. 1, c. 4, l. 2 aprile 1968, n. 475, dispone che: "Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri...". L'art. 3, comma 1, della l.r. 9 aprile 1990 n. 18 attribuisce alle unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) la competenza relativa al trasferimento dei locali della farmacia all'interno della sede farmaceutica. L'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 prevede, tra l'altro, nuovi parametri ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni all'apertura di farmacie e attribuisce ai comuni l'individuazione delle sedi farmaceutiche. Nessuna delle norme contemplate nel decreto del 2012 riguarda le competenze previste dalle norme precedenti, sopra richiamate, relative al trasferimento dei locali delle farmacie nell'ambito della sede farmaceutica. Ne consegue che la competenza ad autorizzare il trasferimento dei locali resta assegnato alle aziende sanitarie.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

N. 01719/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 00272/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2014, proposto da Cipolla Emilia, Cipolla Francesca, nella qualità di legali rappresentanti della Farmacia Giancotti delle Dr.sse Emilia e Francesca Cipolla S.n.c. e Laregina Lidia, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Leopardi, Gustavo Bacigalupo, Stefano Lucidi e Luigi Crusco ed elettivamente domiciliate in Catanzaro, via Schipani n. 10, presso lo studio dell’avv. Maria Gemma Talerico;

 

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rita Iannini ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Michele Torcia n. 12/A, presso lo studio dell’avv. Elvira Ponte;

 

nei confronti di

- Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco in carica;

- Fazio Carlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Caratelli, Benedetto Carratelli e Lucio di Gioia e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

 

per l’annullamento

della deliberazione n. 3162 del 2 dicembre 2013 del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che ha autorizzato il trasferimento della Farmacia del Dr. Carlo Fazio, 2a sede urbana del Comune di Belvedere Marittimo, dai locali di Piazza del Popolo n. 2 ai locali siti in via G. Fiorillo snc;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di Cosenza e del dr. Carlo Fazio;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 704 del 22 aprile 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 16 ottobre 2015 il Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Il dott. Carlo Fazio, titolare della seconda sede farmaceutica del Comune di Belvedere Marittimo, in data 29 agosto 2013 ha richiesto all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza il trasferimento del proprio esercizio dagli attuali locali, siti in piazza del Popolo n. 2, in altri ubicati in Via G. Fiorillo (senza numero civico).

In esito al procedimento, sulla base anche del parere favorevole espresso dal Comune di Belvedere Marittimo, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria ha emesso deliberazione n. 3162 del 2 dicembre 2013 autorizzando “...il trasferimento dei locali della Farmacia Dr. Carlo Fazio, 2^ sede urbana del Comune di Belvedere Marittimo, dagli attuali locali situi in Piazza del Popolo n.2 ai locali siti in Via G. Fiorillo snc”.

Con ricorso notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al Comune di Belvedere Marittimo e al dott. Carlo Fazio, depositato nella Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria il 24 febbraio 2014, le dottoresse Emilia Cipolla, Francesca Cipolla, nella qualità di legali rappresentanti della Farmacia Giancotti delle Dr.sse Emilia e Francesca Cipolla S.n.c., titolari di farmacia sita nel Comune di Belvedere Marittimo, e la dottoressa Laregina Lidia, titolare di altra farmacia nello stesso Comune, hanno impugnato la deliberazione che ha autorizzato il trasferimento, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si è costituita l’Azienda sanitaria intimata, deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

Si è costituito, altresì, il dott. Carlo Fazio che, ricostruita la vicenda e contestate le deduzioni avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso, col favore delle spese di causa.

2. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2015, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.

3. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012 e incompetenza dell’organo dell’Azienda sanitaria.

Secondo le ricorrenti l’art. 11 del menzionato d.l. n. 1/2012 ha riservato ai comuni ogni potestà provvedimentale relativa all’istituzione, distribuzione e collocazione delle farmacie sul territorio, sottraendola alle autorità cui era precedentemente assegnata.

La censura è priva di fondamento.

L’art. 1, comma 4, legge 2 aprile 1968, n. 475 dispone che: “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri...”.

L’art. 3, comma 1, della l.r. 9 aprile 1990 n. 18 attribuisce alle unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) la competenza relativa al trasferimento dei locali della farmacia all’interno della sede farmaceutica.

L’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 prevede, tra l’altro, nuovi parametri ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni all’apertura di farmacie e attribuisce ai comuni l’individuazione delle sedi farmaceutiche. Nessuna delle norme contemplate nel decreto del 2012 riguarda le competenze previste dalle norme precedenti, sopra richiamate, relative al trasferimento dei locali delle farmacie nell’ambito della sede farmaceutica. Ne consegue che la competenza ad autorizzare il trasferimento dei locali resta assegnato alle aziende sanitarie (in questo senso, anche, Tar, Lombardia, Milano, sez. III 13 settembre 2012 n. 2313).

4. Con il secondo motivo vengono dedotti i vizi di eccesso di potere per sviamento ed errore sui presupposti, violazione della delibera n. 46 del 23 luglio 1998 del Consiglio comunale di Belvedere Marittimo.

Deducono le ricorrenti:

- alla stregua dell’ultima revisione ordinaria delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Provincia di Cosenza, il Comune di Belvedere Marittimo è ripartito in tre sedi farmaceutiche;

- nella prima sede farmaceutica, in cui è compresa la “Farmacia Giancotti delle Dr.sse Emilia e Francesca Cipolla S.n.c.”, si trova la via Fiorillo, nella quale il dott. Carlo Fazio intende trasferire la propria farmacia;

- l’elaborato tecnico su cui si basa l’istanza del dott. Fazio è errato, in quanto individua l’ingresso del locale nel quale effettuare il richiesto trasferimento in Contrada S. Antonio Abate, mentre nell’istanza presentata è indicata la via G. Fiorillo;

- la strada comunale S. Antonio Abate rientra nella sede di competenza della farmacia Giancotti;

- la confusione dell’attività istruttoria svolta è dimostrata dalla circostanza che l’apertura dei nuovi locali della farmacia del dott. Fazio, avvenuta il 23 dicembre 2013, ha avuto luogo, non nei locali autorizzati di via Fiorillo, ma in locali siti in via S. Antonio Abate n. 3;

- a nulla possono valere le precisazioni fatte dal Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo nella relazione annessa al parere favorevole trasmesso all’ASP secondo cui “...nell’elaborato planimetrico le linee di confine degli ambiti tagliano alcune Frazioni, Vie, Rioni, ecc., per cui le stesse, seppur citate interamente nell’elenco come appartenenti alle rispettive Sedi, parte dei fabbricati rientrano in altre Sedi...”;

- in realtà, sia la via Fiorillo sia il Rione S. Antonio Abate ricadono nell’area di pertinenza della prima sede farmaceutica;

- l’istanza del dott. Fazio avrebbe dovuto, comunque, essere rigettata per evitare il disservizio per i residenti nell’area in cui erano precedentemente ubicati i locali della farmacia, in una zona dove operano già altra due farmacie;

- il parere favorevole del Comune di Belvedere e il provvedimento dell’ASP sono in contrasto con gli interessi pubblici relativi all’assistenza farmaceutica dei residenti nella zona rimasta scoperta.

Tanto l’ASP quanto il dott. Fazio hanno dedotto l’infondatezza delle censure dedotte, rilevando che i locali in cui è stata trasferita la farmacia si trovano in area compresa nella seconda sede farmaceutica, vale a dire quella assegnata al dott. Fazio.

Rilevata l’incertezza della situazione e il contrasto delle parti sul punto, il Collegio, con ordinanza n. 704 del 22 aprile 2015, ha disposto verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., nominando quale verificatore il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario, al fine di:

- accertare, sulla base della documentazione in atti ovvero di quella formalmente acquisita dalle parti ovvero ancora acquisita presso gli uffici pubblici in cui essa si trovi, l’esatta delimitazione delle tre sedi farmaceutiche previste dalla vigente Pianta organica del Comune di Belvedere Marittimo;

- accertare, sulla scorta di quanto sopra, in quale sede farmaceutica si trovi l’immobile sito in via Fiorillo, cui si riferisce la deliberazione del Direttore Generale dell’ASP, oggetto di impugnazione, nonché i locali della Farmacia del dr. Carlo Fazio, che, a quanto risulta dagli atti, sono in effetti ubicati in via Sant’Antonio Abate n. 3;

Il Collegio, assegnato il termine di novanta giorni per il deposito della relazione corredata da rappresentazione grafica e fotografica, ha disposto la corresponsione al verificatore o al delegato un acconto sul compenso pari ad € 1.000,00, posto provvisoriamente a carico di parte ricorrente.

Il verificatore avv. Domenico Gullà, delegato dall’indicato Dirigente Generale, ha depositato la relazione.

Dalla verificazione, svolta in maniera approfondita e con ampiezza di indagini, è risultato, innanzi tutto, che, alla stregua della planimetria allegata alla deliberazione consiliare n. 46/1998, con cui è stata approvata la Pianta organica, l’immobile collocato in via Sant’Antonio Abate, in cui è stata trasferita la farmacia del dott. Fazio, risulta compresa nella seconda sede. Ciò, nonostante il fatto che dalla Pianta organica delle farmacie tanto via Fiorillo quanto il Rione S. Antonio Abate siano assegnate alla prima sede urbana (farmacia Giancotti),. Ciò, rileva il verificatore, è quanto risulta già nella nota del 25 ottobre 2013 inviata dal Comune di Belvedere Marittimo alla Commissione farmaceutica dell’Asp di Cosenza.

A maggior chiarimento il verificatore ha anche fatto presente le modificazioni della toponomastica cui è stato sottoposto il Rione S. Antonio Abate, nell’ambito del quale sono state individuate nove vie, tra cui via S. Antonio Abate, quella in cui si trova la farmacia del dott. Fazio.

Il verificatore, peraltro, ha prodotto delibera n. 917 del 22 maggio 2014 con cui il Direttore Generale dell’ASP di Cosenza ha autorizzato la variazione della ragione sociale della farmacia dott. Carlo Fazio, sostituendo la via G. Fiorillo snc con la via S. Antonio Abate n. 3. Questo a seguito di istanza del dott. Fazio, diretta a rappresentare la variazione della toponomastica, che aveva interessato anche la via in cui è allocato l’immobile in cui si trova la farmacia,.

Il Collegio ritiene che gli accertamenti compiuti dal verificatore forniscano un quadro chiaro della situazione fattuale, che, peraltro, corrisponde a quanto già acclarato dalla Commissione dell’ASP in sede di istruttoria, sulla base delle notizie fornite dal Comune.

Le argomentazioni esposte dalle ricorrenti nella memoria depositata il 14 settembre 2015 non paiono in grado di porre in dubbio l’esito dell’accertamento, basato, come detto, su dati obiettivi, riscontrabili mediante un raffronto con le notizie fornite dal Comune di Belvedere Marittimo

Può, quindi, concludersi che il trasferimento autorizzato ha avuto luogo in area compresa nella sede farmaceutica assegnato al dott. Fazio e che, quindi, sotto questo profilo, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure dedotte.

Quanto alle ulteriori censure con cui si rileva che l’istanza avrebbe dovuto, comunque, essere rigettata per evitare il disservizio che ne deriva ai residenti nell’area in cui erano precedentemente ubicati i locali della farmacia, esse sono inammissibili.

Esse, innanzi tutto, non pongono in rilievo profili di illegittimità correlati all’esistenza di vizi di eccesso di potere, sotto il profilo della manifesta illogicità o irrazionalità, ma, attenendo alla miglior cura degli interessi pubblici in questione, toccano il merito delle scelte discrezionali riservate alla pubblica amministrazione.

D’altra parte, le ricorrenti non possono vantare alcuna posizione soggettiva qualificata e differenziata in ordine all’interesse di cui intendono farsi portatrici. La titolarità di situazioni del genere è individuabile, al più, in capo ai cittadini residenti nell’area che, secondo quanto affermano le ricorrenti, dovrebbero subire il disservizio derivante dallo spostamento della farmacia.

5. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

Le spese della verificazione, da porre definitivamente a carico delle ricorrenti, sono liquidate come da separato decreto presidenziale.

Le spese del presente giudizio, da attribuire in favore delle parti costituite, vanno poste a carico delle ricorrenti e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore dell’ASP di Cosenza e del controinteressato dott. Carlo Fazio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Giovanni Iannini,       Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio,    Referendario

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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