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TAR Lazio, sez. II bis, 26/11/2015 n. 13390
Possono costituire indice di inattendibilità economica dell'offerta e falsare il libero gioco concorrenziale richiesto nelle gare pubbliche, i profili attinenti alla esatta determinazione dei costi del lavoro inferiore.

I profili attinenti alla esatta determinazione dei costi del lavoro inferiore può costituire indice di inattendibilità economica dell'offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare. Infatti, l'art. 86, c. 3 bis, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) prevede che "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".

Materia: appalti / disciplina

N. 13390/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 12542/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12542 del 2015, proposto da:

Soc. a r.l. Cardamone Group, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Troilo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

 

contro

Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;

 

nei confronti di

Soc.p.a. Siarc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Passeggiata di Ripetta N. 16;

 

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica, con utilizzo del centro di cottura sito in Rocca di Papa alla via Vecchia di Velletri snc, al fine di svolgere (non esclusivamente, ma prioritariamente) il servizio di mensa scolastica per gli aa.ss. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, in data 29 settembre 2015;

e della comunicazione prot. 24671 del 2015;

dei verbali della Commissione giudicatrice ed in particolare del verbale n. 6 dell’11 settembre 2015 nella parte in cui è stata ritenuta congrua l’offerta della controinteressata e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla medesima;

della nota prot. 23789 del 25 settembre 2015;

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il contratto ove sottoscritto tra le parti;

nonché ove occorra del bando e del disciplinare di gara;

nonché

per il subentro nel contratto eventualmente stipulato dalla Stazione appaltante ;

e con riserva di azioni risarcitorie;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa e della Soc.p.a. Siarc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante – avendo partecipato alla gara di cui si discute ed essendosi qualificata al secondo posto della graduatoria – contesta l’esito della medesima ed in particolare, per vari motivi di violazione di legge con riferimento agli artt. 86, 87, 88 ss. , d.lgs. n. 163 del 2006 e di eccesso di potere, con riferimento alla decisione con cui la Stazione appaltante ha ritenuto congrua e non affetta da anomalia l’offerta di parte controinteressata;

Rilevato che si costituivano per resistere l’Amministrazione e la Società aggiudicataria, rilevando, peraltro, che il servizio è allo stato in esecuzione, ma ancora il contratto non è stato stipulato;

Ritenuto che la causa può essere definita in forma semplificata, avendone dato il Collegio avviso alle parti in sede di camera di consiglio;

Ritenuto che il ricorso può essere deciso alla luce del disposto di cui all’art. 74 c.p.a., con riferimento ad un punto di diritto, poiché esso di appalesa manifestamente fondato;

Rilevato, infatti, che è incontestato che la controinteressata ha indicato tra le fila degli esecutori del servizio un direttore ed un dietista, impiegati ognuno per 35 ore settimanali (come confermato dalla medesima aggiudicataria in sede di discussione) a costo zero, in quanto, essendo essi già dipendenti della Società - asseritamente - non dovevano essere ricompresi come costo del servizio oggetto di appalto;

Rilevato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito, da ultimo con sentenza n. 4699 del 13 ottobre 2015, che i profili attinenti alla esatta determinazione dei costi del lavoro inferiore può costituire indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare;

Rilevato che, infatti, l’art. 86, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) prevede che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture»;

Ritenuto che, nella specie, il giudizio della Commissione risulta affetto da evidente illogicità ed irragionevolezza e carente sotto i profili della compiutezza del’istruttoria – e pertanto sotto tali profili è sindacabile da questo giudice - con riguardo alla mancata valutazione della carenza di indicazione del costo del direttore e del dietista – che seppur ‘interni’ alla Società – sono dichiaratamente destinati completamente allo svolgimento del servizio, non potendo dunque, ritenersi che il costo gravante sull’impresa sia sottratto dal computo dei costi del personale confluenti nel costo del servizio e dunque, necessari ai fini della formulazione compiuta e seria dell’offerta economica;

Ritenuto, a conferma di quanto sin qui evidenziato, che considerando idoneamente formulata l’offerta, potrebbe risultare facilmente falsato il libero gioco concorrenziale richiesto nelle gare pubbliche al fine dell’individuazione da parte della p.a. dell’offerta migliore; né, peraltro, la quantificazione di tali oneri, ai sensi del Codice, può essere incerta, né può tradursi nell’inclusione dei relativi costi in una voce ampia e generica come quella delle spese generali, senza alcuna ulteriore specificazione;

Ritenuto, peraltro, che tale elemento non appare, già ad un immediato esame, ininfluente in ragione dell’importo di gara e della rilevanza della prestazione richiesta per lo svolgimento del servizio ai due dipendenti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso può essere accolto per quanto sin qui evidenziato, potendosi assorbire gli altri motivi di ricorso per ragioni di economia processuale e di sinteticità alla luce dei principi di cui al c.p.a., non rilevando, peraltro, ai fini della decisione, la produzione, non contestata, del CCNL di settore;

Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione sarà tenuta ad una nuova valutazione dell’offerta di parte controinteressata alla luce dei principi sopra indicati;

Ritenuto, dunque, che il ricorso va accolto nei limiti sopra specificati, non essendovi allo stato i presupposti per l’aggiudicazione della gara alla Società istante, dovendo l’iter procedimentale riprendere dal momento della valutazione dell’anomalia da parte della Commissione e delle relative giustificazioni, al fine delle successive determinazioni da parte dell’Amministrazione;

Ritenuto che non vi è, dunque, motivo di procedere alla disamina dei provvedimenti gravati in via meramente subordinata;

Ritenuto, peraltro, che la fattispecie ha profili di particolarità che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati in via principale e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Lundini,    Presidente

Solveig Cogliani,        Consigliere, Estensore

Antonella Mangia,      Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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