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TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1/2/2016 n. 607
Sulla legittimità della determinazione di annullamento in autotutela della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto indetta per l'affidamento del servizio di supporto per la riscossione delle entrate tributarie.

E' legittima la determinazione di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto indetta per affidamento del servizio di supporto per la riscossione ordinaria e l'accertamento delle entrate tributarie nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, in quanto la determina d'indizione della gara de quo e l'aggiudicazione che ne è conseguita sono state effettivamente adottate in palese violazione sia delle norme del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, che delle disposizioni legislative di cui agli artt. 52, comma 5, della l. n. 446/1997, in materia di gestione, e 42, c. 2, lett. e) del TUEL. Tali norme richiedono, infatti, ai fini dell'esternalizzazione dei servizi di competenza dell'ente locale legislativamente affidati in gestione diretta, una previa deliberazione del Consiglio comunale, che, nel caso di specie, risulta assente. La delibera d'indizione della gara pubblica non risulta, cioè, preceduta da alcuna valutazione dell'organo di indirizzo politico finalizzata all'individuazione della forma di gestione ritenuta più congrua. E', invece, meritevole di accoglimento la richiesta di indennità (rectius risarcimento del danno) derivante dall'adozione di un atto legittimo, dovendosi riconoscere una responsabilità di natura precontrattuale della P.A. per la violazione delle regole di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative. Tale forma di responsabilità è ravvisabile per avere l'Amministrazione comunale coinvolto la società ricorrente in trattative sostanzialmente inutili in presenza, cioè, di una procedura palesemente illegittima, come tale, suscettibile di annullamento, rivelandosi la condotta del Comune indiscutibilmente negligente.

Materia: appalti / disciplina

N. 00607/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 04398/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4398 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Publiservizi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lamberti e Claudio Maria Lamberti, con domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Napoli, Via S. Pasquale a Chiaia, 55;

 

contro

Comune di Ercolano, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Soria, con domicilio eletto presso Sergio Soria in Napoli, Parco Comola Ricci n. 165;

 

nei confronti di

So.G.E.T. S.p.a.;

 

per l'annullamento

a) della Determinazione n. 2/09/199 in data 6.08.2015, numero di catalogazione 1414, a firma della dott. Paola Tallarino, Dirigente del Settore Finanze e Controllo del Comune di Ercolano, comunicata a mezzo pec in pari data, che annulla in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i., la determina dirigenziale n. 2/12/143, dell'8.06.2015, n. di catalogazione generale 997 del 12 giugno 2015, recante aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per affidamento del servizio di supporto per la riscossione ordinaria e l'accertamento delle entrate tributarie nonché del Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali nonché della procedura di gara indetta con determina dirigenziale n. 2/12/176, del 12.06.2014, catalogazione generale 1134 del 19 giugno 2014 - Cod. CIG n. 5795515246 GARA n. 5634197;

b) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto, tra i quali il provvedimento a firma della stessa Dirigente, in data 10.07.2015 prot. 35090, comunicato alla ricorrente a mezzo pec in data 13.07.2015, avente a oggetto comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela dei provvedimenti sub a; la nota del Segretario Generale prot. 34903, del 9.07.2015, quella del Vice-Segretario Generale prot. 38950 del 5.08.2015 nonché quella della dirigente del Settore Finanza e Controllo prot. 38432 del 31.07.2015 in quest'ultima richiamata; il Regolamento per la disciplina delle entrate del Comune di Ercolano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2002 e integrato con le delibere dell'indicato C.C. n. 44 del 22.05.2009 e n. 7 del 7.02.2010, in parte qua e nella contestata ipotesi che se ne ritenga non infondata l'applicazione che dello stesso viene operata nei provvedimenti impugnati;

e per il risarcimento in forma specifica consistente nell'accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente a essere dichiarata vincitrice della gara annullata e dell'obbligo dell'Amministrazione a sottoscrivere con la stessa il conseguente contratto di affidamento del servizio;

nonché, nella denegata ipotesi che l'indicata domanda si renda non accoglibile, per il risarcimento del danno per equivalente per ammontare comprensivo di danno emergente e lucro cessante (quale quantificato in corso di causa), pregiudizio curriculare e, comunque, da mancata qualificazione professionale della società ricorrente;

come da richiesta integrata con motivi aggiunti depositati il 6.11.2015;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente, aggiudicataria, impugna, unitamente agli atti presupposti, la determinazione di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto indetta per affidamento del servizio di supporto per la riscossione ordinaria e l'accertamento delle entrate tributarie nonché del Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

II. A supporto del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, del d.lgs. n. 163/2006, della l. 241/1990, con particolare riferimento all’art. 21 nonies, degli artt. 52, comma 5, del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 e 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, del d.lgs. 267/2000 e della direttiva CE 50/92 modificata dalla direttiva 97/52/CE nonché violazione e falsa applicazione del regolamento comunale per la disciplina delle entrate e/o sua illegittimita' in parte qua per irragionevolezza ed indebita interferenza del consiglio nell'attività di competenza dei dirigenti comunali;

b) eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, omesso esame di circostanze di dirimente rilievo, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e violazione dei principi in tema di esercizio dell'autotutela, trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, libera concorrenza ed esercizio dell’impresa e conservazione dei provvedimenti amministrativi.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 19.11.2015, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è infondato quanto all’esercizio del potere di autotutela, fondato quanto alla richiesta di un ristoro patrimoniale per lesione da fatto lecito dannoso che, presuppone, a monte, una responsabilità di natura precontrattuale.

VI. Quanto al legittimo esercizio del potere di annullamento di ufficio, condivide il Collegio le argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, costituenti adeguato supporto motivazionale della decisione assunta in via di autotutela.

VI.1. Invero, con riferimento all’illegittimità dell’atto ritirato, si osserva che la determina d’indizione della gara de quo e l’aggiudicazione che ne è conseguita sono state effettivamente adottate in palese violazione sia delle norme del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, e, precisamente dell’art. 6, concernente l’accertamento, che delle disposizioni legislative di cui agli artt. 52, comma 5, della l. n. 446/1997, in materia di gestione, e 42, comma 2, lett. e) del TUEL. Tali norme richiedono, infatti, ai fini dell’esternalizzazione dei servizi di competenza dell’ente locale legislativamente affidati in gestione diretta, una previa deliberazione del Consiglio comunale, che, nel caso di specie, risulta assente. La delibera d’indizione della gara pubblica non risulta, cioè, preceduta da alcuna valutazione dell’organo di indirizzo politico finalizzata all’individuazione della forma di gestione ritenuta più congrua.

VI.2. Dispongono, per quanto d’interesse, le disposizioni richiamate:

1) l’art. 6 del Regolamento citato: “La gestione di controllo dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente”;

2) l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale degli enti locali (di cui il citato regolamento costituisce esatta applicazione, come tale esente da vizi):

“I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate…”;

3) l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei consigli: “Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:… e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (comma 2, lett. e).

VI.3. Pertanto, come rettamente argomentato nella motivazione dell’atto di secondo grado:

“- il vizio de quo (indizione di gara d'appalto senza la preventiva autorizzazione del consiglio comunale) ha natura non solo formale, ma anche sostanziale atteso che, ai sensi del d.lgs. 446/1997 (e, in particolare, dell'art. 52, comma 5) spetta, certamente, al consiglio comunale individuare la migliore forma di gestione del servizio;

- la procedura viola, altresì, l'art. 42, comma 2, lett. e del TUEL che assegna, espressamente, alla competenza del consiglio comunale le deliberazioni in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";

- compete, invece, ai dirigenti, ex art. 107 del medesimo TUEL, la gestione amministrativa di detti servizi.

Statuisce, in particolare, tale norma, al comma 1: “Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.

VI.4. Come evidenziato nell’atto di annullamento in autotutela, “l'esternalizzazione del servizio in una delle varie forme possibili previste dalla legge, non si evince "in modo automatico dalla lettura sistematica delle norme regolamentari" così come sostenuto nella determina dirigenziale n. 2/12/176 d’indizione della gara ma implica una espressa volontà del Consiglio comunale che, come detto, nella fattispecie manca”.

VI.5. Né, può sostenersi, secondo quanto riferito da parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, che l’indizione della gara all’esame su decisione, esclusiva, del dirigente di settore, trovi la sua giustificazione “in esecuzione delle direttive di indirizzo gestionale, già impartite dal Consiglio Comunale con atto n° 41 del 29.09.2003 relativamente alla esternalizzazione dei servizi in questione, per un importo complessivo presunto di €. 1.875.000,00 (unmilioneottocentosettantacinquemila/00) per anni 5 (cinque)”, sul presupposto che tale atto sarebbe già stato richiamato in precedenti determine dirigenziali con le quali l’Amministrazione comunale ha indetto gare, aggiudicate alla SO.G.E.T. S.p.a. terza qualificata nell’odierna procedura, per l'espletamento di servizi uguali o analoghi a quelli oggetto della gara de qua.

VI.5.1. L’infondatezza dell’assunto deriva da due ordini di ragioni.

In primo luogo, non è ravvisabile la dedotta simmetria nell’ambito dell’oggetto delle procedure:

a) la determina dirigenziale 24.04.2009 n. 2/9/134 riguardava esclusivamente l’affidamento in concessione dei soli tributi comunali minori, pubblicità, diritti di pubbliche affissioni e COSAP, come specificati nella delibera consiliare n. 41/2003, nonché la tassa Rifiuti Solidi Urbani giornaliera;

b) la determina n. 2/9/322 del 9.07.2010 concerneva, invece, la riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta Comunale degli Immobili e la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. La relativa gara, in particolare, era stata espletata per assicurare la continuità del servizio in concomitanza dell'approssimarsi della scadenza (31.12.2010) dell'incarico conferito alla concessionaria nazionale Equitalia S.p.A.;

c) la determina dirigenziale n. 2/12/176 del 12.06.2015, da ultimo annullata in autotutela, attiene ad un diverso e nuovo affidamento, concernente, nello specifico, il servizio di "supporto" per la riscossione ordinaria e coattiva (S1) nonché quello per l'accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali (S2 e S3). Reca, pertanto, un oggetto più ampio rispetto a quello delle procedure richiamate, con ciò attuando una più incisiva esternalizzazione del servizio.

In secondo luogo, non può sottacersi che dall’analisi della richiamata delibera C.C. n. 41/2003, di presunta autorizzazione generalizzata del servizio di accertamento e riscossione tributi, non può non evincersi, invece, che la stessa avesse un oggetto peculiare e limitato, non utilmente evocabile per ulteriori e diversi affidamenti. Con la medesima delibera, invero, in osservanza dell’art. 10, comma 2, della l. n. 448/2001, da un lato, si procedeva alla rinegoziazione del contratto di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e, dall’altro, si disponeva contestualmente anche l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione della COSAP - Canone Occupazione Suolo Pubblico, permanente e temporanea, senza procedura ad evidenza pubblica e per anni 5 prorogabili, alla GESTOR S.p.a., già affidataria del primo servizio rinegoziato.

Disponeva, in proposito, l’art. 10, comma 2, della legge citata, abrogato dal comma 1 dell'art. 10, L. 6 agosto 2013, n. 97, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: “I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari”.

VI.6. Deve essere, a tal proposito, disattesa anche la censura dedotta con il primo motivo di ricorso.

VI.6.1. Sostiene parte ricorrente che, comunque, l’oggetto della gara sarebbe composito, comprendendo, ex art. 1 del disciplinare, sia servizi di supporto (S1) per la riscossione (Imposta Unica Comunale) che di affidamento “in concessione” (Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle affissioni pubbliche, canone occupazione suoli e aree pubbliche, S2, riscossione coattiva di ICI, TARSU, TARES, IUC e tutte le entrate tributarie e patrimoniali indicate, S3). Ora, a parere di parte ricorrente, per le attività di supporto, S1, non si ravviserebbe alcun trasferimento di funzioni -tanto che il Comune ne mantiene espressamente la titolarità- sicché non vi sarebbe alcuna necessità di autorizzazione consiliare mentre per le altre (S2 e S3), l’Amministrazione comunale avrebbe fatto sempre ricorso alla concessione del servizio a terzi, sino all’attualità, essendo, tra l’altro, allo stato, SO.G.E.T. S.p.a., un soggetto terzo, attuale gestore.

VI.6.2. Ora, a prescindere dalla dubbia ammissibilità del tentativo, strumentale, di frazionare idealmente l’oggetto dell’appalto, definito dalla stazione appaltante nell’esercizio della discrezionalità tecnica, ed esente, quanto a tale specifico profilo, da palesi vizi di irrazionalità, ritiene il Collegio, aderendo a quanto prospettato dalla difesa comunale, che, quanto al primo aspetto, anche i cosiddetti servizi di supporto all’accertamento e alla riscossione, per l’intrinseca estensione, rientrino nel concetto di affidamento a soggetto esterno, cd. esternalizzazione, che necessita, per le motivazioni già esposte, dell’autorizzazione consiliare. La permanenza della titolarità di funzioni pubbliche, legislativamente definite, in capo all’ente è profilo che caratterizza tutte le competenze amministrative, delle quali può essere delegato solo l’esercizio, più o meno ampio.

VI.6.3. E’, poi, irrilevante, quanto al secondo aspetto evidenziato, che, fino ad oggi, l’ente comunale abbia ripetutamente fatto ricorso, tra le varie forme di gestione, alla concessione del servizio a soggetti estranei all’Amministrazione seguendo il medesimo iter procedimentale: l’odierno sindacato è limitato agli atti oggetto del presente giudizio.

VI.7. Priva di pregio è, altresì, l’ulteriore censura, in subordine dedotta, con la quale parte ricorrente lamenta la violazione del principio di conservazione, nelle sue varie forme, siano esse la conferma o la convalida, dell’atto illegittimo (l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno, senza previa delibera consiliare), che meglio avrebbero tutelato l’interesse pubblico al buon andamento dell’azione amministrativa in presenza di documentate carenze della struttura organizzativa pubblica.

VI.8. Vero è che sarebbe stata possibile la convalida dell’atto viziato ricorrendo ad una autorizzazione ex post da parte dell’organo politico di indirizzo (art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990), ma tale scelta rientra nell’esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione, deputata all’individuazione delle forma di gestione ritenuta, tra le varie soluzioni previste dalla normativa vigente, più economica e funzionale al raggiungimento dell’interesse della collettività locale, senza che dall’omesso esercizio di tale potere possano desumersi palesi vizi d’irragionevolezza in presenza, comunque, dell’illegittimità della procedura e del provvedimento finale conclusivo, poi ritirato, i cui effetti sarebbero gravati sulla finanza pubblica.

VI.9. Con riferimento, infine, alla ricorrenza degli altri presupposti previsti per il legittimo esercizio del potere di autotutela, lo stesso provvedimento gravato motiva, condivisibilmente, in ordine alla ragionevolezza del termine, essendo “trascorsi appena 30 giorni” dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva e “in considerazione del fatto che, ad oggi, non risulta né avviato il servizio, né tanto meno stipulato il contratto di appalto”, e alla prevalenza dell’interesse pubblico.

Così argomenta, esaustivamente, il provvedimento gravato, come integrato, per relationem, dalla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio: “- in sede, di comparazione degli interessi in gioco, rispetto ad interessi privati del soggetto aggiudicatario (peraltro, di natura prettamente economica), risulta assolutamente preminente quello pubblico al ripristino della legalità violata (obiettivo assolutamente primario della p.a.), nonché a consentire all'organo (politico) competente, ovvero il consiglio comunale, di individuare, tra le varie soluzioni previste dalla normativa vigente in materia, la forma di gestione del servizio più efficace, efficiente ed economico” (gestione diretta, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione).

Quanto all’interesse pubblico, non va sottaciuto che l'atto oggetto di autotutela avrebbe prodotto un danno permanente per l'amministrazione consistente nell'esborso di danaro pubblico senza idoneo titolo con ingiustificato vantaggio per la società ricorrente.

VI.10. Deve, pertanto concludersi per la legittimità del provvedimento in autotutela, de quo, la cui adozione è stata subordinata: “ad una idonea motivazione circa la natura e la gravità delle anomalie verificatesi nonché alla sussistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione non coincidente con il mero ripristino della legalità violata; alla comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato oltre che alla ragionevole durata del tempo intercorso tra l'atto illegittimo e la sua rimozione” (Cons. St., sez. IV, 21.09.2015, n. 4379).

VII. E’, invece, meritevole di accoglimento la richiesta di indennità (rectius risarcimento del danno) derivante dall’adozione di un atto legittimo, dovendosi riconoscere una responsabilità di natura precontrattuale della P.A. per la violazione delle regole di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative. Tale forma di responsabilità è ravvisabile per avere l’Amministrazione comunale coinvolto la società ricorrente in trattative sostanzialmente inutili in presenza, cioè, di una procedura palesemente illegittima, come tale, suscettibile di annullamento, rivelandosi la condotta del Comune indiscutibilmente negligente.

“La responsabilità precontrattuale della p.a. è configurabile in presenza di affidamenti suscitati nell'impresa da provvedimenti poi rimossi, potendo il privato aver confidato nella possibilità di diventare affidatario e, ancor più (in ipotesi di aggiudicazione revocata) nella disponibilità di un titolo che la abilitava ad accedere alla stipula del contratto” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II 17 agosto 2015 n. 1092; Cons. di St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748).

Si è, infatti, osservato che: “la responsabilità precontrattuale è una responsabilità da comportamento, non da provvedimento, che incide non già sull'interesse legittimo pretensivo all'aggiudicazione, ma sul diritto di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali e, pertanto, sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell'altrui scorrettezza. In sostanza, anche i soggetti pubblici, sia nell'ambito di trattative negoziali condotte senza procedura di evidenza pubblica, sia nell'ambito di procedure di gara, sono tenuti ad improntare la propria condotta al canone di buona fede e correttezza scolpito nell'art. 1337 c.c., omettendo di determinare nella controparte privata affidamenti ingiustificati ovvero di tradire, senza giusta causa, affidamenti legittimamente ingenerati” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 28 luglio 2015, n. 1238).

“Dette regole, "di validità" e "di condotta", operano su piani distinti: non è necessaria la violazione delle regole di validità per aversi responsabilità precontrattuale e, viceversa, la inosservanza delle regole di condotta può non determinare l'invalidità della procedura di affidamento” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 2 settembre 2015 n. 1918). Invero, “la responsabilità precontrattuale della P.A. non è responsabilità da provvedimento, ma responsabilità da comportamento, per la quale non rileva la legittimità del provvedimento adottato nella procedura ad evidenza pubblica, ma la correttezza del comportamento tenuto durante le trattative e la formazione del contratto” (Cassazione civile sez. I, 12 maggio 2015 n. 9636).

VII.1. Ciò posto, “in caso di responsabilità precontrattuale della p.a., non può essere richiesto il danno da esecuzione del contratto (che non vi è stato), né il danno curriculare, il quale presuppone l'aggiudicazione e l'esecuzione della prestazione contrattuale, attenendo entrambi all'interesse positivo. In favore della società danneggiata, pertanto, può essere riconosciuto soltanto il danno emergente costituito dalle spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara, ove non sia fornito alcun principio di prova in ordine al lucro cessante (tale prova avrebbe dovuto essere data, quantomeno, attraverso l'allegazione di proposte contrattuali sfumate a causa dell'impegno richiesto dalla partecipazione alla gara successivamente annullata)”.

L'affidamento deluso, in questo caso, che è ben altra cosa dall'utile di impresa non concretamente realizzato, attesa l’illegittimità della procedura, può e deve essere riconosciuto, nei limiti del cd. interesse negativo, “da intendersi come interesse a non investire inutilmente tempo e risorse economiche, partecipando a trattative destinate a rilevarsi inutili a causa del comportamento scorretto della controparte” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 2 settembre 2015, n. 1918).

VII.2. “Al danno emergente da liquidarsi in caso di accertata responsabilità precontrattuale della p.a. devono essere aggiunti gli importi della rivalutazione e gli interessi legali sulla somma rivalutata. Avendo tale somma natura risarcitoria e costituendo un debito di valore, la rivalutazione dovrà essere computata a partire dal concretizzarsi dell'evento dannoso, consistente nella definitiva perdita delle somme investite per effetto del provvedimento di auto annullamento” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008).

VII.3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto quanto alla domanda di annullamento del provvedimento di ritiro, in autotutela, dell'aggiudicazione e accolto limitatamente alla domanda d’indennizzo, rectius di risarcimento per il danno subito a seguito dell’adozione dell’atto lecito, concretandosi una responsabilità di tipo aquiliano avente natura precontrattuale.

VIII. Tanto premesso, il Collegio ritiene equo, valutate tutte le circostanze di fatto e i presupposti di diritto, quantificare l’ammontare del risarcimento, nei limiti dell’interesse negativo, nella misura pari al doppio del valore del C.U., somma dovuta dal momento dell’avverarsi del fatto dannoso, ovvero dalla data dell’adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio (6.08.2015), sul cui ammontare vanno, pertanto, calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

IX. Attesa la parziale soccombenza dell’Amministrazione intimata, sono poste a carico della stessa anche una quota parte delle spese e competenze di giudizio, da liquidarsi, in via equitativa, in favore di parte ricorrente, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo respinge, quanto alla domanda di annullamento del provvedimento gravato;

b) accoglie la domanda di risarcimento del danno condannando l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della medesima parte ricorrente, in via equitativa, della somma di €. 12.000,00 (dodicimila/00);

c) condanna, altresì, la medesima Amministrazione comunale alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate, pro quota, in €. 4.000,00 (quattromila/00), oltre C.P.A. e I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi,         Presidente

Pierluigi Russo,          Consigliere

Gabriella Caprini,       Consigliere, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2016

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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