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Giudice di Pace in Enna, 4/4/2016 n. 258
Sull' illegittimità dell'inserimento da parte del soggetto gestore del servizio idrico della voce "partite pregresse".

E' illegittimo l'inserimento nelle bollette, da parte del soggetto gestore del servizio idrico (AcquaEnna), della voce "partite pregresse", in quanto le medesime si caratterizzano per l'assenza di qualsiasi indicazione idonea all'esplicitazione della voce "partite pregresse" nelle stesse indicata solo con la laconica indicazione "Conguaglio anni 2005-2010". Ciò comporta non solo la violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale in questione, ma anche del dettato di cui all'art. 31.2, All. A. della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, e di cui all'art. 10, All. A, della delibera della stessa Autorità n. 586/2012/R/IDR.

Materia: acqua / servizio idrico integrato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL GIUDICE DI PACE IN ENNA

nella persona del dott. Giuseppe Dante Maria Amico, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 258/15 Ruolo Generale avente per oggetto: "Condannatorio", promossa

 

DA

Greco Massimo, residente ed elettivamente domiciliato in Enna, c.da San Calogero s.n.c., C.F.: GRCMSM68C29C342M;

-ATTORE-

 

CONTRO

Aequaenna s.c.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ing. Bovis Stefano, P. IVA: 01087110860, elettivamente domiciliata in Enna, piazza Tremoglie n. 5, presso lo studio dell'avv. Fulvia Fazzi, che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTA-

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore: come in atto di citazione: "voglia il Sig. Giudice 1. Accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di utenza per la fornitura della risorsa idrica presso l'abitazione di Contrada San Calogero di Enna quale unico strumento regolatorio dei rapporti tra lo Scrivente e la convenuta Aequaenna s.c.p.a.; 2. Per l'effetto dichiarare illecito il comportamento della convenuta che in violazione delle regole sottese al contratto d'utenza e alle norme del Codice Civile ha minacciato la sospensione della fornitura per morosità; 3. Inibire alla convenuta di inserire ulteriori somme a titolo di "partite pregresse" nelle future fatturazioni senza una preventiva condivisione negoziale; 4. Accertare, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, l'assenza di causa nella controprestazione richiesta dalla convenuta; 5. Accertare, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, l’illiceità della pretesa economica per violazione dei principi di trasparenza, buona fede, legittimo affidamento ed irretroattività; 6. In virtu dei superiori accertamenti, condannare la convenuta alla ripetizione delle somme percepite indebitamente a titolo di partite pregresse; 7. In virtù degli accertamenti di cui sopra condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed eventuali onorari relativi al presente giudizio secondo il principio della soccombenza.” Per la convenuta: come nelle note conclusive: "Per tutto quanto dedotto ed eccepito si chiede il rigetto della domanda attrice siccome errata ed infondata.

 

Con vittoria di spese e compensi di lite.".

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore, premettendo di essere titolare del contratto di utenza n. 21876 del 13.11.1990, variato 01.12.1993, per la fornitura idrica dell'immobile di c.da San Calogero, in relazione al quale la convenuta era subentrata in data 01.08.2006, senza alcuna preventiva e formale comunicazione, a seguito dell'aggiudicazione della concessione del nuovo servizio idrico integrato per l'ambito territoriale di Enna, esponendo una panoramica normativa incentrata sulla legge n. 36/1994 e sul d. lgs. n. 152/2006, soffermandosi sulla relativa giurisdizione del Giudice ordinario - dovendosi, in particolare, ritenere la tariffa del servizio idrico integrato corrispettivo di una prestazione commerciale complessa -, deduce: che nella relativa fattura n. 2014254179 del 06.08.2014, Acquaenna s.c.p.a. aveva unilateralmentc inserito la voce "partite pregresse" per un importo di E. 4,62; che nella successiva fattura n. 2014276861 del 09.10.2014 la stessa voce ammontava ad E. 28,93; che la convenuta aveva esitato negativamente la comunicazione di esso Greco del 01.12.2014 di non versare il suddetto ultimo importo con la contestuale richiesta di chiarimenti, sottolineando che la stessa non interrompeva la procedura di recupero del credito, inclusa la procedura in essere per la sospensione della relativa fornitura per morosità; che con nota del 08.01.2015 esso attore, contestando quanto sopra, aveva, quindi, comunicato l'avvenuto pagamento di dette "partite pregresse" al solo fine di scongiurare un'improvvida interruzione della fornitura idrica, preannunciando azione legale; che nella successiva fattura n. 2015061966 del 22.01.2015 la convenuta aveva richiesto la somma di E. 7,14 nuovamente a titolo di "partite pregresse"; che il descritto comportamento di Acquaenna s.c.p.a. doveva ritenersi contrario ai dettami di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., considerata anche la modesta entità della voce delle fatture contestata, inserita nelle stesse in violazione di legge e senza una preventiva condivisione negoziale; che alla suddetta richiesta di chiarimenti di esso Greco del 01.12.2014 la convenuta aveva ricondotto la legittimità della voce "partite pregresse" alla determina del Commissario dell'ATO Idrico n. 5 Enna n. 86 del 23.05.2014 ad alla Deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 neppure allegate per relationem, per cui rimanevano ignote le ragioni della relativa pretesa economica, ivi compresi l'ammontare complessivo e le modalità di calcolo, in violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale in questione, comportandosi la convenuta come un concessionario di pubblico servizio sprovvisto di rapporti sinallagmatici di natura contrattuale con i singoli utenti finali; che la suddetta determina n. 86 del 23.05.2014, peraltro di difficile comprensione, non faceva peraltro alcun cenno alla "partite pregresse" riferite all'arco temporale 2005-2010, voce comunque illegittima per violazione del principio di irretroattività e come tale meritevole di essere disapplicata ex legge n. 2248/1865, all. E, art. 5, non potendosi, peraltro, scaricare sugli utenti finali eventuali disfunzioni programmatiche imputabili ad altri; che gli aumenti in questione, fittiziamente denominati conguagli, erano in realtà veri e propri aumenti tariffari, scollegati dal principio di sinallagmaticità.

 

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

 

La convenuta Acquaenna s.c.p.a., premettendo un panorama normativo - giurisprudenziale in ordine alla gestione del Servizio Idrico ed alla determinazione della tariffa idrica, contesta la domanda attorea deducendo: che le c.d. "partite pregresse" non erano conguagli sui consumi, bensì adeguamenti tariffari previsti e disciplinati da norme imperative sulla base di criteri normativi predefiniti, dunque non contestabili dall'utente ed autorizzati dall'Autorità d'Ambito nel rispetto delle modalità previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico Integrato (AEEGSI) nel rispetto dei principi riconosciuti dalla Corte Costituzionale, ed in particolare di quello di copertura dei costi con finalità di tutela dell'equilibrio economico - finanziario; che in ordine ai valori ed ai conguagli indicati in bolletta, vi erano le previsioni dell'Autorità di regolamentazione del settore di cui all'art. 10 della delibera 586/2012/R/IDR e all'art. 31 della delibera 643/2013/R/IDR; che essa convenuta non aveva minacciato alcunchè, ma si era limitata ad informare l'utente sulle conseguenze della morosità, fornendo i chiarimenti previsti.

 

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

 

Ciò detto, la domanda attorea è da ritenersi fondata e deve essere accolta come di seguito esposto.

 

Se nulla può essere disposto in ordine alla parte della domanda attorea relativa alla dedotta minacciata sospensione, da parte della convenuta, della fornitura idrica in questione, non risultando essersi la stessa concretizzata – con conseguente difetto in capo all'attore del requisito di cui all'art. 100 c.p.c. così come nulla può essere disposto, per la medesima ragione, con riferimento alla parte della domanda del Greco riferita all'eventuale comportamento futuro delta convenuta, l'esposta censura dell'operato di Acquaenna s.c.p.a. con riferimento alla questione delle c.d. "partite pregresse" merita, invece, accoglimento.

 

Le prodotte fatture Acquaenna s.c.p.a. nn. 2014254179 del 06.08.2014, 2014276861 del 09.10.2014 e 2015061966 del 22.01.2015, oggetto del presente giudizio, si caratterizzano per l’assenza di qualsiasi indicazione idonea all'esplicitazione della voce "Partite pregresse" nelle stesse indicata solo con la laconica indicazione "Conguaglio anni 2005-2010". Ciò comporta non solo la violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale in questione, ma anche del dettato di cui all'art. 31.2, All. A. della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, e di cui all'art. 10, All. A, della delibera della stessa Autorità n. 586/2012/R/IDR.

 

Alla luce delle superiori considerazioni e risultanze processuali, deve dichiararsi non dovuta la somma di E. 40,69 complessivamente indicata a titolo di partite pregresse "conguaglio anni 2005-2010" nelle fatture Acquaenna s.c.p.a. nn. 2014254179 del 06.08.2014, 2014276861 del 09.10.2014 e 2015061966 del 22.01.2015, oggetto di contestazione.

 

In applicazione del principio di soccombenza, la società convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attore, che si liquidano come da dispositivo.

 

 

P.Q.M.

Il Giudice di pace, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa rigettate, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, in accoglimento della domanda attorea, dichiara non dovuta la somma di E. 40,69 complessivamente indicata a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2010” nelle fatture Acquaenna s.c.p.a. nn. 2014254179 del 06.08.2014, 2014276861 del 09.10.2014 e 2015061966 del 22.01.2015.

 

Condanna, inoltre, la convenuta Acquaenna s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell’attore, che liquida in complessivi E. 47,95 a titolo di spese vive. Così deciso in Enna il 04 aprile 2016

 

Il Giudice di pace

-Dott. Giuseppe Dante Maria Amico

 

Depositato in cancelleria

il 4/04/2016

Articoli: I conguagli per partite pregresse
di Maria Palomba

Stop alla "partite pregresse" nel calcolo della tariffa idrica (Nota a sentenza Giudice di Pace di Enna n. 40 del 04/04/2016)
di Massimo Greco

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