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TAR Abruzzo, Sez. I, 18/6/2016 n. 380
Sulla necessità di indire una gara pubblica per l'affidamento alle cooperative sociali del servizio di manutenzione degli impianti idrici.

Un principio fondante dell'Unione Europea, è il divieto di violare le regole di concorrenza e di gara pubblica per appalti e/o concessioni conferiti da organismi di diritto pubblico comunitario (quale appunto, nel caso di specie, è Gran Sasso Acqua), con particolare riguardo ad importi, come nella specie, sopra la soglia europea. Pertanto, qualsiasi trattamento di favore da riservare a "progetti di avvio dei giovani associati in cooperative beneficiari di finanziamenti relativi alla nuova occupazione" (art. 5 L.R. 2/97) non può che passare attraverso l'esperimento di procedure di scelta pubblicistiche, pur se semplificate e/o riservate alla categoria sociale oggetto di ausilio o di incentivo; con l'ovvia intesa che eventuali divergenti previsioni di legge o di contratto restano assoggettate a doverosa disapplicazione (e conformazione) comunitaria, ove non risultino aliunde praticabili interpretazioni orientate.

Materia: acqua / disciplina

N. 00380/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 00165/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2016, proposto da:

Società Cooperativa Sociale Studio 85, rappresentata e difesa dagli avv. Marianna Antonelli, Paola De Santis, con domicilio eletto presso Paola De Santis in L'Aquila, viale Francesco Crispi 18;

 

contro

A.T.O. N. 1 Ente D'Ambito Aquilano Servizio Idrico Integrato, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile; Commissario Unico Straordinario, Presso A.T.O. N. 5 Ente D'Ambito Teramano Servizio Idrico Integrato, Ersi Abruzzo; Gran Sasso Acqua S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Gentile, Adriano Cavina, con domicilio eletto presso Avv. Rita Bucchiarone in L'Aquila, viale della Croce Rossa,50/B;

 

nei confronti di

Società Cooperativa Sociale Ambiente e Territorio;

per l'annullamento della delibera n.12 del 23/12/2013: "durata dell'affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato alla soc. gran sasso acqua s.p.a."

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.T.O. N. 1 Ente D'Ambito Aquilano Servizio Idrico Integrato e di Gran Sasso Acqua S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente è una cooperativa sociale, che dal 1996 svolge, nel comprensorio della provincia dell’Aquila, il servizio di gestione di alcuni impianti depurativi presenti nel territorio.

In particolare è risultata affidataria della manutenzione e depurazione idrica per vari comuni ricadenti nell’Ente d’ambito territoriale ottimale A.T.O. aquilano 1, attraverso apposite convenzioni senza gara fino al 2012, sottoscritte con i titolari p.t. del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), in particolare, prima con la COGERI ex ferriera L’Aquila (dal 1997 al 2004) e poi dal 2005 al 2012 con la Gran Sasso Acqua ex COGERI.

Per i periodi successivi, le convenzioni a favore della ricorrente sono scaturite in esito ad indizione di gara pubblica da parte di GSA (in particolare, periodo 21.5.2012/21.5.2013, poi periodo 12.7.2013/11.7.2014).

In seguito poi la medesima società cooperativa ha continuato a gestire la manutenzione dei vari impianti depurativi all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 1 aquilano, in virtù (così testualmente viene detto nel gravame) “di proroga tacita (enfasi non originaria) giusta nota della società affidante del 26.5.2015”. In effetti dal mese di luglio 2014 la ricorrente ha gestito il servizio in forza di proroga tacita accordata da GSA, “giustificata” dall’attesa di un parere medio tempore richiesto ad ANAC, sulla possibilità o meno di fare affidamenti diretti a società cooperative in luogo di gara pubblica (quesito che ANAC avrebbe riscontrato “informalmente” nel senso della doverosità della procedura di evidenza pubblica).

Come si vedrà, nel corso del giudizio è intervenuta a favore della ricorrente un’altra aggiudicazione annuale (proprio in esito alle procedure di gara qui avversate), come da comunicazione di Gran Sasso Acqua del 27 aprile 2016, circostanza che ha determinato parte ricorrente a rinunciare alla domanda di sospensiva, pur nell’affermata permanenza di interesse alla decisione di merito.

Va per completezza precisato che a sua volta Gran Sasso Acqua (società interamente controllata dai Comuni ricadenti nell’ATO n. 1) è titolare delle predette funzioni di organizzazione e gestione del servizio idrico nell’Ente d’ambito di riferimento, in virtù di convenzione con quest’ultimo stipulata in data 26.6.2003, con scadenza originariamente fissata al 31.12.2005, poi più volte prorogata, fino all’apposizione del termine del 31.12.2031, come da delibera ATO n. 12 del 23.12.2013, gravata nella presente sede per i motivi di seguito illustrati.

Più in particolare, con il ricorso in epigrafe, la predetta società ha impugnato:

-la delibera ATO 1 n. 12 del 23.12.2013, recante “durata dell’affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato alla Soc. Gran Sasso Acqua SPA” (con apposizione del termine ultimo del 31.12.2031 alla convenzione in corso, in applicazione del D.L. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012);

-l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento in economia del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di depurazione sollevamento fognario gestiti dalla Gran sasso Acqua Spa, nei comuni facenti parte del territorio ricadente nell’ambito territoriale ottimale n. 1 aquilano, riservato alle cooperative sociali di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) della l. n. 381 del 1991 (cooperative sociali di tipo b), pubblicato sulla GURI n. 8 del 22.1.2016;

-il disciplinare ed il capitolato relativi alla procedura consequenziale all’avviso esplorativo di cui al precedente punto.

In buona sostanza, il ricorso consta di due distinti capi di impugnativa.

Secondo l’ordine di priorità scelto dalla parte, viene in primis contestato l’affidamento in house del servizio idrico integrato a favore di GSA, disposto con delibera ATO del 23.12.2013, poiché il Commissario Unico Straordinario ex art. 1 comma 19 della L.R. 9/11 (titolare in via provvisoria delle funzioni demandate al costituendo ERSI-Ente regionale Servizio Idrico Integrato, con specifico riguardo all’affidamento del servizio idrico integrato, come disposto dall’art. 5 del regolamento regionale di esecuzione della L.R. 9/2011 -D.R. 16 gennaio 2013) avrebbe omesso di verificare l’effettiva compresenza dei requisiti europei sul controllo analogo di tale affidamento, in violazione dell’art. 34 comma 21 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge 221/2012 (secondo cui, in caso positivo, alle convenzioni in corso con gli organismi gestori si sarebbe dovuto indicare la data di scadenza delle convenzioni stesse, mentre in caso negativo, gli affidamenti sarebbero decaduti di diritto al 31.12.2013); di conseguenza, risulterebbe violato altresì il citato art. 5 del D.R. 16.1.2013 n. 1, che, come sopra visto, demanda per l’appunto al Commissario Unico Straordinario la forma di gestione di affidamento del servizio, previo parere dell’ASSI (Assemblea dei Sindaci per l’esercizio delle competenze assegnate agli Enti locali della provincia dell’Aquila), verificando i “requisiti per l’affidamento diretto in house del servizio idrico integrato”.

Più in particolare, lamenta la ricorrente che nel caso di specie il Commissario straordinario avrebbe prima espresso critiche agli organismi gestori in attività (fra i quali anche GSA) nella sua relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 sopra citato, salvo poi recepire in modo acritico il parere positivo delle Associazioni dei Comuni (ASSI), a sua volta viziato da genericità e da mancata assunzione di responsabilità (con espressa salvezza in quella sede “delle autonome valutazioni e definitive determinazioni dell’ente d’ambito/Ersi ai sensi di legge”).

L’interesse ad avversare il riconoscimento di società in house a Gran Sasso Acqua (di cui pure la ricorrente è una partner affidataria per la manutenzione di impianti) deriva dal fatto che, in caso di annullamento della delibera impugnata, la stessa ricorrente potrebbe partecipare a gara pubblica per ottenere –non più un semplice segmento manutentivo degli impianti- ma l’affidamento integrale, in luogo di GSA.del servizio idrico integrato, di cui assume avere gli occorrenti requisiti di capacità.

Il secondo capo di impugnativa riguarda invece l’ipotesi (subordinata) in cui il Tar dovesse disattendere il precedente petitum volto all’annullamento della delibera ATO di riconoscimento in capo a GSA dei requisiti di società in house, e di conseguente scadenza al 2031 della convenzione di detta società con l’ATO 1. In particolare, ove dovesse acclararsi la legittimità dell’impugnata delibera ATO del 23.12.2013, la ricorrente chiede che –in virtù di un asserito collegamento negoziale, che astringerebbe la sorte della convenzione-madre tra GSA ed ATO con quella derivata di gestione degli impianti fra GSA e la stessa società cooperativa ricorrente- venga riconosciuta, anche a tale convenzione derivata, una pari scadenza al 2031, con il dies ad quem allineato a quello relativo –per l’appunto- alla convenzione fra ATO e Gran Sasso Acqua. Quanto sopra, in applicazione della cosiddetta tutela delle gestioni esistenti prevista dall’art. 5 L.R. 2/97 e dall’art. 194 della L.R. 6/2005, oltre che dall’art. 11 della convenzione tra Gran Sasso Acqua e ATO 1. In buona sostanza, poiché al 23.12.2013 (data delibera ATO n. 12/2013) era in essere la convenzione tra la Gran Sasso Acqua SPA e la società cooperativa studio 85 (convenzione del 9.7.13), per via del collegamento negoziale di cui sopra, si sarebbe dovuto applicare lo stesso termine del 31.12.2031.

Connesso a tale petitum (volto ad ottenere un affidamento senza gara “di diritto” da parte di GSA, pari alla durata della convenzione fra la stessa GSA e l’ATO1) è poi la richiesta di annullamento dell’avviso esplorativo per affidamento in economia del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di depurazione e di sollevamento fognario gestiti dalla Gran Sasso Acqua nei comuni facenti parte dell’ambito territoriale ottimale 1 aquilano, riservato alle cooperative sociali di cui all’art. 1 lettera b) della legge n. 381 dell’8.11.1991 (cooperative sociali di tipo B), avviso al quale il 23.3.16 faceva seguito la pubblicazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto. Viene in particolare lamentata l’illegittimità della predetta lex specialis, in relazione al fatto che sarebbe stato ancora pendente il procedimento attivato da GSA con nota del 10.9.2015, circa la eventuale applicazione dell’art. 173 del d.leg.vo 152/06, inerente all’assorbimento del personale della cooperativa, e ciò in dichiarata “alternativa all’esperimento di una gara di evidenza pubblica per la gestione della manutenzione degli impianti depurativi”. Quanto sopra, sarebbe stato inoltre ribadito al massimo livello societario dal consiglio di amministrazione della GSA con delibera del 10.11.2015, che aveva rinviato la decisione sull’argomento “ad una successiva riunione del consiglio di amministrazione, previo un ulteriore approfondimento della materia”. Invece, nel pubblicare gli atti di gara fin dal 19.1.2016, GSA (tramite organo incompetente di un dirigente amministrativo che si sarebbe indebitamente alla volontà del consiglio di amministrazione) avrebbe di fatto chiuso la porta alla possibilità di assunzione diretta ex art. 173 del d.leg.vo 152/06, senza aspettare che il CDA definisse la pendente procedura valutativa, rimasta incompiuta.

Come accennato in apertura, nelle more delle processo, proprio in relazione agli sviluppi valutativi della procedura di gara impugnata (indetta da GSA), alla quale la soc. coop Studio 85 ha comunque inteso prudenzialmente partecipare, la stessa cooperativa è risultata poi vincitrice della gara per l’affidamento annuale del servizio di manutenzione degli impianti idrici gestiti dalla stazione appaltante, odierna resistente e/o controinteressata; tale circostanza ha determinato il venir meno del solo interesse alla misura cautelare, ma non anche di quello collegato alla definizione nel merito del gravame, nei sensi ripetutamente sottolineati dalla ricorrente (a partire dalla memoria del 7.5.2016), “posto che la richiesta dell’attuale ricorrente va oltre l’aggiudicazione annuale a seguito della gara (gara peraltro illegittima per tutte le ragioni diffusamente spiegate nel ricorso), ma è volta ad ottenere in via principale l’annullamento della delibera dell’ATO 1 n. 12 del 23.12.2013; in via subordinata l’apposizione del termine del 31.12.2031 alla convenzione tra Gran Sasso Acqua SPA e Studio 85 del 9.7.2013 in essere alla data della delibera di cui sopra per via del collegamento negoziale tra le due Convenzioni meglio specificato nel corpo del ricorso, e comunque l’avviso esplorativo, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto già specificati (…)”.

Si sono costituiti in giudizio l’ATO n. 1 e la soc. Gran Sasso Acqua, che hanno in primis eccepito la tardività del gravame (sia sulla delibera ATO del 2013 che sull’avviso di gara del 19.1.2016) e comunque il difetto di interesse all’impugnativa sotto svariati profili. Nel merito, si deduce in contrario che la sussistenza in capo a GSA dei requisiti europei per l’affidamento in house sarebbe stata legittimamente accertata dal Commissario Straordinario, in virtù della motivata delibera ASSI (assemblea dei Sindaci per l’esercizio delle competenze assegnate agli enti locali della Provincia dell’Aquila, ex art. 20 L.R. 9/2001), come da verbale di seduta n. 8 del 10.12.2013, fermo restando che la scadenza al 31.12.2031 sarebbe stata in realtà già decisa a monte fin dal 2003, secondo le previsioni del Piano d’Ambito, con specifico riguardo alla delibera 8 del 18.6.2003 , con cui si prevedeva un periodo di gestione trentennale dal 2002 al 2031 (Piano d’Ambito condiviso dal Commissario Straordinario nella sua interezza, e quindi anche in relazione alla durata trentennale dell’affidamento a GSA, fin dalla deliberazione n. 2 dell’8.3.2012).

Né sussisterebbe alcuna incompatibilità fra la decisione commissariale di proseguire l’affidamento al 31.12.2031 ed il passaggio della relazione ex art. 34 comma 20 del d.l. 179/2012, ove si esprimevano alcune criticità operative sui gestori del SII nella Regione, trattandosi di rilievi che esulerebbero dalla tematica del’in house providing, e che comunque non riguarderebbero GSA, la quale invece –sempre nella stessa relazione- sarebbe risultata la migliore in assoluto delle sei gestioni regionali. In ogni caso il CUS avrebbe debitamente vagliato per tutte le gestioni la sussistenza dei presupposti per l’affidamento in house, alla luce delle conformazioni e dei correttivi operati nei rispettivi statuti, come anche emergerebbe dalle conclusioni della relazione specifica relativa all’ATO n. 1 aquilano allegata alla relazione del CUS, ma che la ricorrente avrebbe (non a caso) omesso di produrre.

Quanto poi al secondo petitum, si sostiene ex adverso che la ricorrente invocherebbe una estensione della durata dell’affidamento priva di copertura di legge, ed anzi in contrasto con il sistema di riferimento, come chiarito dall’ANAC con nota email del 16.6.2015, depositata in giudizio dalla difesa di GSA, secondo cui l’affidamento diretto alle cooperative sociali troverebbe un limite invalicabile nell’importo dell’affidamento che, se superiore alla soglia comunitaria (come nel caso di specie) impedirebbe di procedere a qualsivoglia automatico rinnovo dell’affidamento, imponendo l’indizione di una procedura di evidenza pubblica a tutela della concorrenza.

Relativamente poi ad asserite, premature interferenze della scelta di GSA di indire gara, rispetto a procedimenti ancora pendenti circa il possibile assorbimento di personale della cooperativa ricorrente, si deduce ex adverso che la selezione pubblica sarebbe stata già assunta in precedenza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2014, così che anche il delineato vizio di incompetenza non sussisterebbe affatto, visto che il dirigente procedente si sarebbe conformato alla volontà del CdA.

Con insistite memorie, la ricorrente ha replicato alle eccezioni in rito delle resistenti.

Circa la eccepita tardività dell’impugnativa avverso la delibera ATO 1 n. 12 del 23.12.2013, si sostiene che la soc. Coop Studio 85 sarebbe soggetto inciso da tale delibera (anche se ivi non esplicitamente contemplato), in quanto da anni esecutore del servizio di depurazione e conduzione degli impianti depurativi gestiti da GSA. Da ciò il patrono ricorrente inferisce che i termini per impugnare avrebbero dovuto decorrere dalla notifica individuale, mai avvenuta, ovvero dalla piena qualificata conoscenza dell’atto, che si sarebbe avuta solo a seguito di accesso ai documenti (rispetto al quale risulterebbe rispettato il termine decadenziale di trenta giorni).

Relativamente poi alle eccezioni di irricevibilità riferite all’invocata apposizione del termine al 31.12.2031 alla convenzione fra la ricorrente e GSA, si deduce che tale irricevibilità non potrebbe scaturire dalla conoscenza della nota del 10 settembre 2015, con cui GSA aveva sostenuto –già a quella data- l’impossibilità di un affidamento diretto; ciò in quanto in quella stessa sede sarebbe stata partecipata alla ricorrente la possibilità di applicare al personale della cooperativa l’art. 173 d.leg.vo 152/2006, in alternativa alla gara, tanto da far rimanere la società stessa in speranzosa attesa degli esiti di tale indagine, salvo poi –come lamentato nei motivi di ricorso- aver constatato l’anomala interruzione del procedimento, mediante l’indizione della procedura ad evidenza pubblica. Tale nota –al contrario di quanto ipotizzato dai resistenti- non sarebbe peraltro ricollegabile al verbale del CDA di Gran Sasso Acqua del 15.9.2014, visto che tale delibera si riferirebbe all’annualità 2014-2015 (“…che dovrà essere attivata antro 3 mesi dalla data della presente deliberazione …”), e non all’annualità 2016, che afferisce per l’appunto alla lex specialis qui impugnata. Sull’interesse (strumentale) all’impugnativa, la ricorrente ribadisce la sua aspirazione a poter partecipare a future gare per la gestione dell’intero servizio idrico integrato in luogo di GSA, nel caso in cui fosse riconosciuta la carenza in capo a GSA dei requisiti di società in house, senza che la legge –al contrario di quanto sostenuto ex adverso- imponga necessariamente l’affidamento in questione ad altra società in house. Sarebbe pertanto ben ipotizzabile un futuro affidamento alla ricorrente, ben provvista delle necessarie specializzazioni e capacità tecniche per la gestione autonoma e complessiva del servizio idrico, nonostante le insinuazioni dubitative delle controparti, come ben emergerebbe dal fatto che:

-la stessa GSA le ha affidato la gestione di gran parte (circa 32) degli impianti all’interno del territorio ricadente nell’ATO 1 aquilano;

-sin dalla prima convenzione con la CO.GE.RI., ex ferriera, la Studio 85 ha avuto l’affidamento dei lavori di gestione degli impianti;

-ha avuto direttamente l’affidamento della gestione degli impianti depurativi da parte di molti comuni ricadenti nel territorio aquilano;

-la studio 85 è risultata vincitrice di una selezione a livello regionale indetta dalla Regione Abruzzo nel 1996 per le cooperative singole od associate in grado di organizzare su un territorio omogeneo il servizio di depurazione (bando pubblico di selezione PTTA 94/96 interventi per la promozione di imprese di servizi nel campo della gestione di impianti di depurazione);

-a seguito della suddetta selezione pubblica, con atto deliberativo n. 3920 del 31.10.96, la società cooperativa sociale Studio 85 è risultata essere, per l’intero comprensorio della provincia dell’Aquila, in possesso dei requisiti di ammissibilità per fruire dei benefici per gli interventi sopra specificati.

Quanto poi alla delibera di approvazione del Piano d’Ambito del 2012 in cui –già da allora- si sarebbe fissata la data di scadenza al 31.12.2031 della convenzione fra Gran Sasso Acqua ed ATO, si confutano anche in questo caso le eccezioni di tardività del gravame, trattandosi di delibera non autonomamente lesiva e comunque “mai comunicata/notificata/pubblicata”, che la ricorrente avrebbe conosciuto solo in occasione dell’acquisizione della delibera 12/2013, perché in essa richiamata.

All’udienza dell’8.6.16 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

L’analitica illustrazione dei complessi fatti di causa consente al collegio un’agile trattazione in diritto delle tematiche in decisione.

Con i due principali capi di impugnativa, la ricorrente si grava in via prioritaria avverso l’apposizione del termine del 31.12.2031 operata nel 2013 nella convenzione in house providing fra Gran Sasso Acqua e ATO (ivi azionando l’interesse strumentale ad una gara pubblica che possa poi vederla aggiudicataria dell’intero servizio idrico integrato, in luogo della società intimata), mentre in subordine impugna la mancata apposizione del medesimo termine del 31.12.2031 a proprio favore, nella convenzione “accessoria” di manutenzione impianti che la stessa ricorrente intrattiene con Gran Sasso Acqua, sostenendo un collegamento negoziale fra la durata del servizio in house providing e la durata del servizio accessorio, che la società in house ormai da tempo affida alla stessa cooperativa ricorrente.

Il primo capo di impugnativa è irricevibile per tardività. A prescindere dalla problematica della necessità o meno di notifica individuale della delibera ATO n. 12 del 23.12.13, rileva nella fattispecie l’univoco disposto dell’art. 120 CPA (pur più volte citato dalla ricorrente a sostegno della presunta tempestività del gravame), con particolare riguardo al comma 2, ultimo periodo, ove si afferma che “il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto”. Ora, a prescindere dal fatto la convenzione in corso fra GSA ed ATO risale al 2003, pur se volta per volta oggetto di proroghe, è solo con la delibera ATO 12/13 oggetto di impugnativa che è stata introdotta nella convenzione stessa la scadenza (qui avversata) del 31.12.2031; pertanto –ai fini della disposizione processuale appena citata- la data della stipula contrattuale, rilevante per il decorso del termine semestrale può ben considerarsi quella del 23.12.2013, giorno in cui è stata adottata la delibera 12/2013 con cui la fattispecie (progressiva) convenzionale per il servizio idrico integrato ha trovato definizione con l’apposizione della data di scadenza. Ciò premesso, appare evidente come l’odierno ricorso (notificato il 1 aprile 2016) si manifesti sul punto irrimediabilmente tardivo, rispetto al decorso di sei mesi dalla data del 23.12.2013.

Quanto all’altro, subordinato, plesso impugnatorio con cui si invoca l’automatico allineamento temporale al 31.12.2031 della convenzione della ricorrente con GSA (sul presupposto che tale affidamento dovrebbe scaturire, senza gara, per il solo asserito collegamento – recte, parallelismo- negoziale con la convenzione “madre” tra GSA ed ATO 1), trattasi di petitum sostanziale palesemente infondato, che esonera il collegio dal vaglio delle complesse eccezioni in rito illustrate in motivazione.

Va in primo luogo disatteso l’assunto che tale regime di affidamento diretto, a favore della cooperativa ricorrente, sarebbe imposto dalle norme legislative citate nel ricorso. In particolare sia l’art. 8 della L.R. 2/97, sia l’art. 194 della L.R n. 6/2005, argomentano di una possibilità (e non di un obbligo) dell’ente e del gestore d’ambito di avvalersi, o comunque di tenere conto nella scelta dei soggetti ausiliari, dei progetti regionali di avvio dei giovani associati in cooperative, e ciò comunque senza neanche delineare affidamenti diretti, ben potendo postularsi simili avvalimenti mediante gare pubbliche, riservate a tali cooperative. Ma, soprattutto, le norme citate si riferiscono alle piccole e medie gestioni degli impianti idrici (“per la gestione degli impianti di depurazione , in particolare quelli di piccole o medie dimensioni…”, così testualmente sia l’art. 5 LR 2/97 che l’art. 194 L.R. 6/2005 citati), fattispecie estranea al caso di specie, ove rilevano, per stessa affermazione della ricorrente, gestioni manutentive estese e di grandi dimensioni, evidentemente al di fuori della portata prescrittiva delle norme invocate, mirate ad incentivare, nel settore di riferimento, l’occupazione di giovani ancora in via di affermazione, in cooperative che ancora non gestiscono una importante esperienza professionale.

Come meglio esposto in narrativa, la società coop studio 85, nel ritenersi qualificata ad assumere l’intera e diretta gestione d’ambito, in luogo di GSA- ha rivendicato esperienze di settore sostanzialmente analoghe alla titolarità del servizio idrico integrato, potendo vantare una mega.gestione di circa 32 impianti ricadenti nell’ATO 1, con pregresse titolarità autonome a favore di molti comuni della provincia aquilana. Situazioni all’evidenza divergenti da quelle ipotesi di favore, riservate dalle esposte norme regionali (quantomeno in modo prevalente e preferenziale) a realtà cooperative impegnate nella manutenzione di impianti modesti .

Ancora più in radice, rileva peraltro un principio di fondo, sul quale l’abile patrono ricorrente ha comprensibilmente glissato.

Trattasi in particolare di un principio fondante della stessa Unione Europea, vale a dire il divieto di violare le regole di concorrenza e di gara pubblica per appalti e/o concessioni conferiti da organismi di diritto pubblico comunitario (quale appunto è Gran Sasso Acqua), con particolare riguardo ad importi, come nella specie, sopra la soglia europea. Da ciò consegue che qualsiasi trattamento di favore da riservare a “progetti di avvio dei giovani associati in cooperative beneficiari di finanziamenti relativi alla nuova occupazione” (art. 5 L.R. 2/97) non può che passare attraverso l’esperimento di procedure di scelta pubblicistiche, pur se semplificate e/o riservate alla categoria sociale oggetto di ausilio o di incentivo; con l’ovvia intesa che eventuali divergenti previsioni di legge o di contratto restano assoggettate a doverosa disapplicazione (e conformazione) comunitaria, ove non risultino aliunde praticabili interpretazioni orientate.

Piuttosto –detto per inciso- desta non poche perplessità il modus operandi seguito da Gran Sasso Acqua, con riguardo al fatto di aver medio tempore proceduto al conferimento di “proroghe tacite” a favore della ricorrente (proroghe notoriamente nulle ex lege), in attesa del riscontro ad un quesito formulato all’ANC –dalla risposta piuttosto ovvia- circa la necessità o meno di gara pubblica per l’affidamento alle cooperative del servizio di manutenzione degli impianti idrici.

Nel delineato contesto, si palesano conseguentemente irrilevanti anche i richiami della ricorrente a presunte previsioni della convenzione tipo tra GSA e ATO n. 1, che avrebbero valorizzato la tesi del “collegamento negoziale” della convenzione principale con quella accessoria, fra il gestore d’ambito e le cooperative chiamate alla manutenzione degli impianti, fermo restando che i passaggi della convenzione stessa invocati nel gravame –per le ragioni in precedenza esposte- non risultano pertinenti al caso di specie, riferendosi alla tutela “delle cooperative di giovani beneficiarie di finanziamenti nazionali e regionali relative alla nuova occupazione, attualmente incaricate delle gestioni dei piccoli e medi depuratori” (laddove la ricorrente vanta per l’appunto gestioni ben più importanti e diffuse).

Pertanto, correttamente (e doverosamente) dal 2012 GSA indice gara pubblica annuale, per la scelta del partner, chiamato ad assicurare il servizio manutentivo degli impianti idrici.

Neanche colgono nel segno le doglianze più squisitamente procedimentali, mirate a rilevare asserite illegittimità negli atti di indizione dell’ultima selezione ad evidenza pubblica, in esito alla quale la ricorrente (nel corso del giudizio) è peraltro risultata aggiudicataria.

In primo luogo, al di là di quanto letteralmente affermato nella delibera del consiglio di amministrazione di GSA del 10.11.2015, invocata dalla ricorrente- la pendenza istruttoria circa la verifica di applicabilità dell’art. 173 del decreto legislativo 152/06 sull’assorbimento di personale della cooperativa, non può (e non poteva) determinare ritardi di sorta, da parte del gestore d’ambito, nell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti idrici. Dunque, un conto è l’eventuale ritardo in cui Gran Sasso Acqua potrebbe essere incorso nel valutare la sussistenza o meno dei presupposti applicativi dell’art. 173 del d.leg.vo 152/06 (questione del tutto estranea all’odierno thema decidendum), altro conto è la necessità di provvedere nel frattempo all’appalto di manutenzione-impianti, ovviamente secondo le regole comunitarie di concorrenza; necessità che per le annualità future potrebbe eventualmente venir meno, solo se e quando la procedura di assunzione di cui sopra dovesse terminare con buon esito.

In questo senso, si manifestano infondate anche le collegate doglianze circa asseriti vizi di incompetenza della determinazione dirigenziale di indizione della gara.

Per le ragioni prima esposte, non sussiste infatti alcuna interferenza del dirigente che ha formalizzato l’avviso pubblico, rispetto alle valutazioni in corso del Consiglio di Amministrazione di Gran Sasso Acqua sull’eventuale assorbimento di personale della cooperativa studio 85, atteso che –in pendenza della decisione sul punto della Struttura di vertice- restava indiscutibile ed ineludibile il dovere di GSA di attivarsi medio tempore (mediante la sua competente struttura dirigenziale), tramite l’indizione di procedure di evidenza pubblica per l’annualità di riferimento.

In buona sostanza, il doveroso ricorso alla gara non ha rappresentato alcun ostacolo alla prosecuzione dell’iter valutativo che il Consiglio di Amministrazione ha inteso intraprendere e che potrà dunque ben concludere per l’avvenire, a prescindere ovviamente da erronee (marginali) affermazioni della stessa delibera in ordine a presunti effetti sospensivi di tale ponderazione sulle future procedure di evidenza pubblica; trattasi infatti di affermazioni del tutto inidonee a radicare qualsiasi aspettativa di parte ricorrente, per il loro contrasto logico prima ancora che giuridico con l’ordinamento interno ed europeo.

Irrilevante si manifesta infine la critica di parte ricorrente (argomentata solo con memoria, in risposta alle deduzioni dei resistenti), secondo cui la gara –a tutto concedere- avrebbe dovuto esser riservata solo alle cooperative della Regione e non anche a quelle del restante territorio nazionale, ai sensi dell’art. 5 L.R. 2/97. Manca infatti qualsiasi interesse al rilievo censorio, visto che la procedura in questione è esitata con l’aggiudicazione definitiva a favore della cooperativa ricorrente, alla quale poco può ora importare la platea dei partecipanti.

In conclusione il ricorso va in parte dichiarato irricevibile ed in parte respinto.

Sussistono ragioni che consigliano la compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione;

Compensa le spese.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi,     Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese,     Consigliere

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2016

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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