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TAR Lombardia, Brescia sez. I, 14/7/2016 n. 509
Sulla legittimità di una deliberazione comunale relativa alla cessazione dell'efficacia della convenzione stipulata con il gestore del servizio di illuminazione pubblica.

E' legittima la deliberazione del consiglio comunale, relativa alla cessazione dell'efficacia della convenzione stipulata con Enel Sole, con prosecuzione della gestione fino all'adeguamento del modello gestionale ai requisiti previsti dalla normativa europea. Il comune, infatti, legittimamente ha ravvisato i presupposti per dichiarare la decadenza della convenzione, stipulata nel 2009, con il gestore del servizio di illuminazione pubblica, in quanto alla data di affidamento del servizio la disposizione che asseritamente abilitava l'affidamento diretto (si tratta del c. 14 dell'art. 113 del TUEL, per come introdotto dalla l. 448 del 2001) aveva ormai cessato di produrre i propri effetti. Si osserva al riguardo che già l'art.23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nell'individuare le modalità paradigmatiche per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, non aveva riproposto la possibilità - già contemplata dal c.14 dell'art. 113 del TUEL - di ammettere l'affidamento diretto in favore dei proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Pertanto, l'orientamento normativo espresso già dal 2008 era incompatibile con la permanenza nell'ordinamento nazionale di una disposizione quale quella in base alla quale l'Enel Sole avrebbe ottenuto l'affidamento.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

N. 00509/2016 REG.PROV.CAU.

 

N. 00737/2016 REG.RIC.          

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 sul ricorso numero di registro generale 737 del 2016, proposto da:

Enel Sole Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone e Francesco Sciaudone, con domicilio eletto in Brescia presso l’avv. Vincenzo Rognoni, via Monti, 2/A;

 

contro

Comune di Lumezzane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpaolo Sina, Fiorenzo Bertuzzi e Silvano Venturi, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio del primo, via Diaz, 9;

 

nei confronti di

Gei Impianti Elettrici Generali Srl non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota 4 maggio 2016, ricevuta il 5 maggio 2016, di richiesta di consegna degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole;

 

- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso e, in particolare:

 

-- della lettera del 19 aprile 2016, d’invito a presentare un’offerta per la gestione semestrale degli impianti di illuminazione pubblica comunali;

 

-- di tutti gli atti che compongono la lex specialis della procedura negoziata condotta dal Comune, compreso il Capitolato tecnico;

 

-- degli atti di affidamento della gestione del servizio di illuminazione a G.E.I., quantomeno nella parte relativa agli impianti di proprietà di Enel Sole;

 

-- per quanto occorrer possa, della deliberazione del consiglio comunale del 19 dicembre 2013, n. 82, relativa alla cessazione dell’efficacia della convenzione stipulata il 22 maggio 2009 con Enel Sole, con prosecuzione della gestione fino all’adeguamento del modello gestionale ai requisiti previsti dalla normativa europea, di avvio della procedura di riscatto e di approvazione della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 per la gestione del servizio di illuminazione;

 

-- della nota del 3 marzo 2014 di comunicazione delle controdeduzioni alla determinazione delle consistenze degli impianti di illuminazione pubblica interessati dalla procedura di riscatto;

 

nonché

per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato dal Comune con GEI, quanto alla parte relativa alla gestione degli impianti di propreità di Enel Sole;

 

e per la condanna

del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lumezzane;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso che la cessazione della convenzione stipulata dalla ricorrente e dal Comune nel 2009 è stata dichiarata sin dal 2013 e, dunque, il ricorso presenta profili di inammissibilità per tardività;

 

Considerato, in ogni caso, che, come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato 2535/2016, avente ad oggetto una vicenda del tutto analoga e da cui il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, “alla data di affidamento del servizio all’origine dei fatti di causa” (21 maggio 2009, ndr.) “la disposizione che asseritamente abilitava l’affidamento diretto (si tratta del comma 14 dell’articolo 113 del TUEL, per come introdotto dalla l. 448 del 2001) aveva ormai cessato di produrre i propri effetti. Si osserva al riguardo che già l’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nell’individuare le modalità paradigmatiche per l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, non aveva riproposto la possibilità – già contemplata dal comma 14 dell’articolo 113 del TUEL – di ammettere l’affidamento diretto in favore dei proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Pertanto, l’orientamento normativo espresso già dal 2008 era incompatibile con la permanenza nell’ordinamento nazionale di una disposizione quale quella in base alla quale” …omissis… “l’odierna appellante avrebbe ottenuto l’affidamento all’origine dei fatti di causa”;

 

Ritenuto, pertanto, che il Comune abbia legittimamente ravvisato i presupposti per dichiarare la decadenza della convenzione stipulata nel 2009;

 

Considerato, ancora, che, come più volte affermato da questo Tribunale (tra le tante, TAR Brescia, II, n. 1328/2014) e confermato nella sentenza del Consiglio di Stato 4041/2015 “quello del recupero degli investimenti non ammortizzati in conseguenza della risoluzione anticipata integrava un aspetto patrimoniale del tutto autonomo, privo di incidenza sulla legittimità della cessazione anticipata”;

 

Ritenuto, pertanto, che il ricorso non sia assistito da elementi di fumus boni iuris tali da giustificare la concessione della richiesta misura cautelare;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare presentata in uno con il ricorso in epigrafe indicato.

 

Compensa le spese della presente fase cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Giorgio Calderoni, Presidente

 

Roberto Valenti, Consigliere

 

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2016

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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