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TAR Lazio, Sez. III, 12/9/2016 n. 9654
La risoluzione del contratto di appalto per grave negligenza nell'esecuzione comporta l'iscrizione nel casellario informatico.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i presupposti che danno luogo alla risoluzione contrattuale rilevano in ogni caso, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico in considerazione di quanto disposto dall'art. 8, c. 2, lett. p), d.P.R. n. 207/2010, che fa riferimento ad "eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali".

Materia: appalti / disciplina

 

Pubblicato il 12/09/2016

 

N. 09654/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 07537/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7537 del 2015, proposto da:

Soc Maturo Costruzioni S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Maria Zuppardi C.F. ZPPZMR62T06F839N e Giuseppe De Vincentis C.F. DVNGPP56R02E249I, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Abbamonte-Titomanlio in Roma, via Terenzio, 7;

 

contro

L’Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Comune di Benevento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Verdicchio C.F. VRDNDR70B10A783S, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria in Roma, via Flaminia 189;

 

per l'annullamento

del provvedimento dell’ANAC prot. n. 0040986 del 7.4.2015 nella parte in cui dispone l'iscrizione della società ricorrente nel casellario informatico ai sensi dell'articolo 8, comma 2), lett. P) del d.p.r. n. 207/2010;

della nota PEC del Comune di Benevento 5 novembre 2014, n. 122.629 con la quale è stata richiesta all’ANAC di estendere anche nei confronti della ricorrente procedimento avviato per l’iscrizione della GESICO S.c.a.r.l. nel casellario informatico di cui all’art. 8 del d.p.r. 207/2010;

di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzionee del Comune di Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente ha partecipato in associazione temporanea d’impresa alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi al “Parco archeologico e del verde Cellarulo - area perifluviale”, bandito dal Comune di Benevento.

All’esito dell’aggiudicazione i partecipanti al raggruppamento hanno costituito la società consortile GE.SI.CO costruzioni con la siccità siciliano Giuseppe costruzioni quale mandataria e la ricorrente in qualità di mandante.

La ricorrente premette di essersi occupata esclusivamente dei lavori rientranti nella categoria OS25, per un importo di € 435.000 e che gli stessi sono stati autonomamente seguiti, trattandosi di opere scorporate e realizzate a regola d’arte.

Il Comune di Benevento con determinazione dirigenziale in data 19 giugno 2012, n. 203 ha risolto il contratto di appalto lamentando una grave negligenza nell’esecuzione dell’appalto.

La stazione appaltante in seguito,con nota del 14.8.2014, ha segnalato all'Autorità di avere disposto la risoluzione contrattuale dei “lavori relativi al Parco Archeologico e del verde di Cellarulo”, per grave inadempimento contrattuale a carico dell'ATI Siciliano Giuseppe Costruzioni S.r.l./Maturo Costruzioni S.r.l./Lavori Generali Contestabile S.r.l., chiedendo di estendere il relativo procedimento anche nei confronti della mandataria ricorrente.

L'Ufficio per il casellario informatico dell'Autorità ha avviato il procedimento, acquisendo in sede di istruttoria le memorie difensive dalla ricorrente e della stazione appaltante.

In esito al predetto procedimento, l'Autorità ha comunicato con nota del 7.4.2015 prot. 40986, l'iscrizione nel casellario della segnalazione pervenuta.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

Violazionee falsa applicazione dell’articolo 8, comma 2, lett. P) del d.p.r. 207/2010; eccesso di potere; contraddittorietà contrasto con i precedenti per violazione del giusto procedimento e di istruttoria; carenza dei presupposti di fatto di diritto; iniquità e difetto di motivazione.

L'Autorità non avrebbe tenuto delle deduzioni difensive pervenute, in relazione al ruolo della stessa ricorrente nella risoluzione contrattuale.

In particolare la ricorrente si sarebbe occupata esclusivamente dello scavo archeologico e della presenza dell’archeologo sul sito oggetto dell’appalto.

Lo stesso responsabile unico del procedimento avrebbe attestato che la impresa ricorrente aveva ultimato le opere ad essa affidate. In tal modo la società Maturo costruzioni non sarebbe incorsa in alcune negligenza, inadempienza o grave errore nell’esecuzione del contratto, come avrebbe avuto modo di dimostrare in contraddittorio con i rappresentanti della committente.

L’ANAC si è costituita in giudizio con memoria nella quale eccependo la inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento dell’Autorità entro il termine decadenza di 30 giorni e la sua infondatezza nel merito.

Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Benevento chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 luglio 2015 con ordinanza n. 3063 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati per omessa dimostrazione del danno grave ed irreparabile.

Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 13 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal collegio.

 

DIRITTO

Il casellario informatico previsto dall’art. 7, comma 10, del d.lgs. 163/2006 è disciplinato dall'art. 8 del d.p.r. 207/2010 (Regolamento di attuazione del d.lgs. 163/2006) e si articola in tre distinte sezioni, che contengono i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture; la sezione lavori, distinta in due sottosezioni, rispettivamente, per le imprese qualificate e per le imprese prive di qualificazione.

Il predetto art. 8 individua un elenco dettagliato di informazioni che devono essere inserite nelle sezioni del casellario informatico e la specifica indicazione dei soggetti tenuti alla comunicazione di tali dati con le relative modalità di inserimento.

La ricorrente deduce in primo luogo che l'Autorità non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive inviate per quanto concerne, in particolare, il ruolo della società Maturo nella risoluzione del contratto per l’esecuzione dei lavori da parte del Comune di Benevento.

La tesi non merita adesione.

L’annotazione in questione è stata effettuata ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. p) del d.p.r. 207/2010, che consente l'annotazione di tutte le notizie riguardanti le imprese relative ad episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i presupposti che danno luogo alla risoluzione contrattuale (disciplinata ratione temporis dall'art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006) rilevano in ogni caso, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico in considerazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. p), d.P.R. n. 207/2010, che fa riferimento ad “eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali”.

Nel disporre l’annotazione non risulta che l’Autorità, nel caso di specie, abbia omesso una adeguata attività istruttoria, o che vi sia stato un travisamento dei fatti.

La Stazione appaltante ha trasmesso all’Autorità di vigilanza, via PEC, la nota n. 122629 in data 5.11.2014 con la quale ha chiesto che la annotazione venisse estesa alle imprese che avevano fatto parte dell’ATI incaricata della esecuzione dei lavori.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla interessata, che sostiene di aver eseguito i lavori assegnati senza alcun rilievo da parte del Comune di Benevento, quest’ultimo ha evidenziato che, con nota n. 27091 del 28.3.2012, il direttore dei lavori aveva contestato alla società Maturo gravi inadempienze come: la carente organizzazione e custodia del cantiere con conseguenti sottrazioni di suppellettili e scavi abusivi, il grave degrado del cantiere alla data di scadenza dei lavori, l’omessa realizzazione delle strutture di copertura degli scavi archeologici.

Alla luce di tali dati documentali, posti a suo tempo a fondamento della risoluzione contrattuale, non può ritenersi che l’ANAC, come sostiene parte ricorrente, non potesse procedere all’annotazione della risoluzione stessa o che la notizia comunicata dalla stazione appaltante fosse infondata o inconferente.

Va rilevato d’altra parte che la società Maturo era stata informata dalla stazione appaltante dei gravi inadempimenti contrattuali con la menzionata nota prot. n. 27091 del 28.3.2012.

Né può ritenersi che, alla stregua della documentazione acquisita da parte dell’ANAC nel corso del procedimento,non risultasse la gravità dell’inadempienza contrattuale per i fatti sopra illustrati (trattandosi di elementi rimarcati in chiari termini o, comunque, inequivocabilmente risultanti nella documentazione prodotta dal Comune di Benevento).

Alla stregua delle esposte considerazioni il proposto ricorso deve essere respinto, restando tuttavia compensate tra le parti le spese di giudizio, sussistendo sufficienti motivi per disporre in tal senso.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele,            Presidente

Vincenzo Blanda,       Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani,      Referendario

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Vincenzo Blanda                   Gabriella De Michele

                       

IL SEGRETARIO

 

 

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