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TAR Veneto, Sez. III, 1/9/2016 n. 987
Sull'istituzione di nuove sedi farmaceutiche sul territorio comunale.

La disciplina del servizio farmaceutico deve rispondere congiuntamente a due esigenze, consentire una capillare distribuzione sul territorio per le esigenze dell'utenza onde tuttavia evitare che le esigenze del "mercato" concentrino l'offerta nelle localizzazioni di maggior interesse economico.

La dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall'autorità competente - benchè opinabili per definizione - non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che in questa fattispecie comunque non ricorrono. Non è manifestamente irrazionale che la nuova farmacia venga collocata in un'area già servita dalle farmacie preesistenti, se l'entità della popolazione interessata lo giustifica ed è vero che l'aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva ed inoltre anche il parametro demografico può non applicarsi rigidamente.


Materia: servizio farmaceutico / disciplina

Pubblicato il 01/09/2016

 

N. 00987/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 01138/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2012, proposto da:

Severina Cremona, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Riccardo Nicoloso, Fiorenza Scagliotti, Piera Toso, Sergio Dal Pra', con domicilio eletto ex lege presso la segreteria del TAR;

 

contro

Comune di Padova, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Paola Munari, Alessandra Montobbio, Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto, Paolo Bernardi, Alberto Bicocchi, domiciliata in Padova, Via N. Tommaseo, 60;

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Chiara Drago, Cecilia Ligabue, Cristina Zampieri, Tito Munari, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

 

per l'annullamento

dell’individuazione nuove farmacie nel comune di Padova.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Padova e di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorso impugna la sequenza procedimentale con cui sono state istituite nuove farmacie nel territorio comunale, censurando la scelta sia per incompetenza, che per difetto di motivazione , che, infine, per indebita compressione dell’interesse economico del ricorrente, incidendo la scelta pianificatoria su area diversa da quella utilmente individuabile.

Si è costituita l’amministrazione, controdeducendo puntualmente.

All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Come è noto la nuova disciplina in materia, fissata dalla legge n. 27/2012 di conversione dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, modificandosi in tal modo il disposto della legge n. 475/68, consente l’apertura facoltativa ove la popolazione eccedente a 3300 abitanti sia superiore al 50 per cento del parametro.

Risulta infatti che la giunta comunale ha inteso rispettare, sia ai fini della decisione di istituire anche la farmacia discrezionale, sia ai fini della sua localizzazione, i criteri di legge e cioè: “assicurare un’equa distribuzione sul territorio; garantire l’accessibilità del giudizio farmaceutico anche a cittadini residenti in aree scarsamente abitate; rispettare la distanza minima di 200 m tra le nuove farmacie e quelle residenti.”

La valutazione circa la redditività delle farmacie, su cui, sostanzialmente, parte ricorrente incentra la propria censura, non rientra tra quelle normativamente previste, essendo la nuova normativa invece finalizzata a garantire una più capillare presenza sul territorio delle farmacie e a facilitare l’accesso alla titolarità delle stesse da parte dei farmacisti; quindi, da un lato, la legge si prefigge di offrire ai cittadini un servizio diffuso e capillare e, dall’altro, si inserisce nel solco normativo delle disposizioni volte a consentire a un maggior numero di aspiranti l’accesso alla titolarità di attività professionali tradizionalmente numericamente limitate.

Ciò premesso, è indubbio che la scelta discrezionale relativa alla ubicazione delle istituende farmacie non è contestabile in sede giudiziaria se non per i ben noti profili di manifesta irrazionalità e o contraddittorietà, di cui, nel caso di specie, non si ravvisa l’esistenza.

Passando all’esame dei motivi di ricorso va premesso che è noto come la disciplina del servizio farmaceutico deve rispondere congiuntamente a due esigenze, consentire una capillare distribuzione sul territorio per le esigenze dell’utenza onde tuttavia evitare che le esigenze del “mercato” concentrino l’offerta nelle localizzazioni di maggior interesse economico.

La Sezione si è, come del resto la ricorrente riconosce chiedendo un ripensamento sul punto, espressa sulla questione affermando principi che il collegio non ritiene di dover confutare, con la sentenza numero 679 del 2015, nella quale si è osservato che “riguardo al problema della persistenza delle piante organiche, o meglio, per quel che direttamente interessa la ricorrente, il mantenimento di una delimitazione territoriale riferita a ciascuna sede, di modo che il decentramento o lo spostamento debba sempre avvenire all’interno di tale perimetro, senza invadere quello di altra sede, si osserva che la nuova normativa ha chiaramente inteso superare il precedente assetto, introducendo un sistema di distribuzione ed allocazione delle sedi di farmacia molto più elastico e non strettamente ancorato alla perimetrazione dell’ambito di utenza, superando, come confermato dallo stesso Ministero della Salute nelle note più volte richiamate dalla difesa resistente, il sistema della pianta organica, così come tradizionalmente intesa.

Si veda recentissimamente, C.d.S., III, n. 2521/2015, ove si è peraltro così sottolineato con riferimento ad un caso analogo: “D’altra parte la dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall’autorità competente – benchè opinabili per definizione – non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che in questa fattispecie comunque non ricorrono. Non è manifestamente irrazionale che la nuova farmacia venga collocata in un’area già servita dalle farmacie preesistenti, se l’entità della popolazione interessata lo giustifica ed è vero che l’aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva (cfr. III, n. 915/2014)” e si soggiunge che anche il parametro demografico può non applicarsi rigidamente (cfr. III, n. 528/2015).”

In altri termini, come del resto è tipico dell’azione amministrativa discrezionale, ciò che rileva è l’apparato motivazionale che sostiene il provvedimento amministrativo, e, nel caso in esame, la localizzazione appare congrua, nell’ottica delle valutazioni discrezionali orientative della scelta comunale.

La motivazione si sostanzia, difatti, nel rilievo che l’esigenza di istituire una nuova farmacia nella zona “Maroncelli” sorge dalle richieste manifestate da un gruppo di anziani residenti nella zona che da tempo lamentavano l’eccessiva lontananza delle farmacie già esistenti, e le caratteristiche della nuova zona sono state valutate non solo per l’aspetto della popolazione insediata ma anche per la preponderante presenza di attività terziarie e commerciali, che assicurano una costante e numerosa clientela anche a vantaggio della farmacia della ricorrente.

Infine l’infondatezza del dedotto vizio di incompetenza della giunta comunale deriva dalle considerazioni già espresse dalla giurisprudenza che si richiama ( Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2015 n. 2521, T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 09/10/2015, n. 2135).

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1500,00 – millecinquecento,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi,          Presidente

Riccardo Savoia,        Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto,   Referendario

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia                     Oria Settesoldi

                       

IL SEGRETARIO

 

 

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