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TAR Puglia, Lecce, sez. II, 26/9/2016 n. 1489
Sulla valutazione delle offerte e sulla conseguente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara .

In materia di procedure di evidenza pubblica, la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Ne consegue che l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità del giudice amministrativo, il quale non può in alcun modo sindacare il giudizio espresso dall'Amministrazione, a meno che non ricorrano evidenti vizi di irragionevolezza o di illogicità.

Materia: appalti / disciplina

Pubblicato il 26/09/2016

 

N. 01489/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 00611/2016 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 611 del 2016, proposto da:

Giuseppe Prosperi, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Lemmo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

 

contro

Comando Flottiglia Sommergibili di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è domiciliato;

 

nei confronti di

RTP composto da Patronelli Giovanni,Techin Srl, Conte Elio, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cecinato C.F. CCNFRZ74S05L049S, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

 

per l'annullamento

- della comunicazione del 10.3.2016 con cui il Capo Servizi Amministrativo del Comando Flottiglia Sommergibili di Taranto rendeva nota l'aggiudicazione della gara di attività di coordinamento in sicurezza in fase di esecuzione del carenamento del Sommergibile Gazzana al RTP tra l'ing. Patronelli (mandante), la ditta Techin srl e l'arch. Elio Conte (mandatari);

 

- di ogni atto connesso, presupposto e/collegato, ivi compreso e per quanto di ragione il verbale di aggiudicazione in favore del RTP tra l'ing. Patronelli (mandante), la ditta Techin srl e l'arch. Elio Conte (mandatari), ivi compreso il processo verbale n. 71 del 4.3.2016 ed il provvedimento di aggiudicazione dell'8.3.2016 richiamato nella comunicazione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Flottiglia Sommergibili di Taranto e del RTP composto da Patronelli Giovanni,Techin Srl, Conte Elio;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. G. Lemmo per il ricorrente, l’avv. dello Stato G. Pedone, e l’avv. F. Cecinato per il controinteressato;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il ricorrente ha impugnato la gara indetta dal Comando Flottiglia Sommergibili Taranto per “L’Attività di coordinamento in sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del carenamento e manutenzione periodica a bordo del sommergibile Gazzoni” aggiudicata al RTI tra l’ing. Patronelli (mandante), la ditta Techin s.r.l. e l’arch. Elio Conte (mandatari).

 

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della l. 163/2006; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 207/2010; violazione e falsa applicazione del d.P.R. 236/2012; violazione e falsa applicazione della l. 241/1990; eccesso di potere; sviamento; violazione dei principi in materia di scelta del contraente; illogicità manifesta; perplessità; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

 

Deduce il ricorrente: che la procedura è viziata per genericità dei criteri e per l’omessa predeterminazione da parte della Commissione dei sottocriteri ai fini di una corretta valutazione delle offerte tecniche; che la Commissione si è limitata ad assegnare un coefficiente e a fornire una motivazione insufficiente; che, in sede di valutazione della documentazione di cui alla lett. B) il ricorrente ha avuto un punteggio inferiore nonostante avesse attestato 7 tipologie di prestazioni; che, in relazione alla documentazione di cui alla lett. A) ha attribuito lo stesso punteggio al ricorrente e all’aggiudicatario nonostante questo ultimo avesse una certificazione non attinente ai settori relativi alle lavorazioni; che è stato assegnato erroneamente un punteggio di 0,92 all’aggiudicatario sul presupposto che questo avesse considerato la viabilità arsenalizia; che l’attività di coordinatore per la sicurezza non è assimilabile a un cantiere temporaneo edile ma a un cantiere navale.

 

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno.

 

Il controinteressato, con memoria del 14 aprile 2016, ha rilevato: che il primo motivo è inammissibile in quanto non è stato impugnato il bando di gara; che le valutazioni della Commissione sono immuni da vizi e che queste sono sindacabili dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza nella procedura valutativa.

 

Con ordinanza n. 220/2016 è stata respinta la richiesta misura cautelare.

 

Con memoria del 25 maggio 2016 il ricorrente ha precisato che non contesta i criteri di valutazione ma che la Commissione non ha operato una corretta valutazione nell’applicazione degli stessi.

 

L’Amministrazione, con memoria del 25 giugno 2016 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché il ricorrente non ha impugnato il bando di gara e controdedotto nel merito.

 

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.

 

Alla pubblica udienza del 13 luglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.

 

È anzitutto da rilevare che, a seguito del terzo correttivo (d.lgs. 152/2011) che ha soppresso l’ultimo periodo dell’art. 83 d.lgs. 163/2006, la giurisprudenza ha precisato che “a mente dell'art. 83 comma 4, Codice dei contratti pubblici, come introdotto dall'art. 1, d.lg. n. 152 del 2008 e in ossequio ai vincoli discendenti dal diritto comunitario, la Commissione giudicatrice, dopo la presentazione delle offerte di gara, non può immettere elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative rispetto alle predefinite categorie principali, atteso che i sottocriteri devono essere determinati dalla stessa disciplina di gara eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice” (Tar Trieste, sez. I, 27 settembre 2012, n. 355).

 

Posti questi principi dovrebbe considerarsi inammissibile un motivo che deduca la mancata o errata formulazione dei criteri o dei sottocriteri allorquando non sia stato specificatamente impugnato il bando nei termini di legge.

 

È poi da rilevare che “in materia di procedure di evidenza pubblica, la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Ne consegue che l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità del giudice amministrativo, il quale non può in alcun modo sindacare il giudizio espresso dall'Amministrazione, a meno che non ricorrano evidenti vizi di irragionevolezza o di illogicità” (Tar Lazio, sez. III, 7 giugno 2016, n. 6527).

 

Nel caso in esame, le deduzioni del ricorrente sono state confutate dall’Amministrazione e dal controinteressato nelle memorie depositate in giudizio.

 

Viceversa il ricorrente mira a sostituire le proprie personali valutazioni nell’attribuzione dei punteggi al progetto presentato dalle parti, sollecitando questo giudice ad un sindacato che sfugge al controllo di legittimità dello stesso giudice amministrativo.

 

In particolare, l’Avvocatura dello Stato, nella propria memoria, ha evidenziato che il disciplinare fissava i seguenti criteri di valutazione tecnica: a) possesso della certificazione ISO; adeguatezza dell’offerta da un punto di vista qualitativo; c) adeguatezza dell’offerta da un punto di vista quantitativo.

 

In relazione al punto a) entrambe le concorrenti hanno presentato certificazioni di qualità corrispondenti ai settori EA 34 ed EA 35 recanti rispettivamente “Servizi di Ingegneria” ed “Altri servizi” e ad entrambi è stato dato lo stesso punteggio.

 

Per il punto b) la Commissione ha valutato le esperienze pregresse del ricorrente, attribuendogli il punteggio di 0,93 (a fronte di 0,85 attribuito al controinteressato), non ritenendo – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente - di attribuirgli il punteggio massimo (1) posto che tra i 7 servizi presentati solo 3 riguardavano esperienze quale coordinatore della sicurezza.

 

Con riferimento al punto c), l’adeguatezza quantitativa dell’offerta è stata valutata in base alla documentazione descrittiva delle modalità con le quali il concorrente intendeva attuare il servizio offerto.

 

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge a favore del Comando Flottiglia Sommergibili di Taranto e in euro 2.500,00 oltre accessori di legge a favore del RTP composto da Patronelli Giovanni,Techin Srl, Conte Elio.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Eleonora Di Santo, Presidente

 

Ettore Manca, Consigliere

 

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

Claudia Lattanzi

 

Eleonora Di Santo

 

IL SEGRETARIO

 

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