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TAR Campania, Salerno, Sez. II, 8/11/2016 n. 2398
È illegittimo l'aumento delle tariffe degli asili nido comunali successivamente al perfezionamento delle iscrizioni.

È illegittima la revisione delle tariffe effettuata dal Comune successivamente al perfezionamento delle iscrizioni agli asili nido comunali, così traducendosi in una evidente lesione dell'affidamento legittimamente riposto dagli utenti nella permanenza dei costi del servizio così come conosciuti e conoscibili al momento della iscrizione. In sostanza, l'Amministrazione ha modificato in maniera unilaterale il contenuto degli accordi già perfezionatisi in assenza di una clausola che a tanto la legittimasse, in tal modo negativamente incidendo sugli interessi delle famiglie e violando i canoni della correttezza e buona fede su di essa gravanti.

Materia: servizi pubblici / tariffe

Pubblicato il 08/11/2016

 

N. 02398/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 02734/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2734 del 2015, proposto da:

Massimiliano Lombardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Troiano (C.F. TRNCML74S55E245D), Maria Teresa Tarsitano (C.F. TRSMTR75C45C588Q), con domicilio eletto presso la Segreteria Tar;

Patrizia Tulimieri, Gerardina D'Auria, Giuseppe Citro, Irene La Rocca, Armando Parisi, Angela Aliberti, Antonello Lupo, Maria Gabriella Guadagno, Carmela Musciagna, Maria Carmela Aliberti, Saverio Cuccurullo, Salvatore Innocenti, Tania Galiero, Ottavia Piccolo, Alfonsina Liguori, Fabiana Servio, Massimiliano Pistone, Maria Grazia Coppola, Gaetano Rago, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Teresa Tarsitano (C.F. TRSMTR75C45C588Q), Carmela Troiano (C.F. TRNCML74S55E245D), con domicilio eletto presso la Segreteria Tar;

 

contro

Comune di Baronissi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Romano (C.F. RMNNTN76R06H703B), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Giacinto Carucci N. 1/5;

 

per l'annullamento

della delibera del consiglio comunale n. 274/15 avente ad oggetto tariffe asilo nido 2015/2016;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baronissi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con delibera n. 84 del 20.03 2015, avente ad oggetto “approvazione rette e tariffe dei servizi comunali”, il Comune di Baronissi ha approvato e riconfermato le tariffe per la frequenza agli asili nido comunali così come vigenti nell’anno 2013, precedentemente stabilite con delibera n. 102 del 03.06.2013.

Con delibera n. 274 del 07.09.2015 il Comune ha successivamente rideterminato tali tariffe, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, prevedendo aumenti nei costi a carico degli utenti; con delibera n. 315 del 09.10.2015, infine, ha specificato i criteri per la determinazione delle tariffe per i residenti, lasciando immutate le variazioni determinate con delibera n. 275/2015.

Ciò premesso, i ricorrenti hanno impugnato i suddetti provvedimenti nella parte in cui hanno determinato l’applicazione del nuovo e più penalizzante regime tariffario all’anno scolastico 2015/2016, nonostante l’avvenuto perfezionamento delle iscrizioni fosse già avvenuto in un momento antecedente alla loro pubblicazione.

I ricorrenti, a tal fine, hanno lamentato l’illegittimità delle delibere per violazione del legittimo affidamento riposto nella vigenza delle precedenti condizioni tariffarie, per violazione del principio del tempus regit actum e della irretroattività delle disposizioni tariffarie più sfavorevoli, in assenza di una clausola che contemplasse lo ius variandi in capo al Comune.

Si è costituito in giudizio il Comune eccependo l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.

Con ordinanza del 20 gennaio 2016 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della delibera impugnata.

All’udienza del 19 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In primo luogo, vanno disattese tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa resistente: i ricorrenti, infatti, risultano aver agito in nome proprio ed il Comune intimato non ha dimostrato quanto meramente asserito circa il fatto che gli istanti non avrebbero fornito la prova della la loro effettiva qualità di genitori o di soggetti titolari della patria potestà sui minori; analogamente, il Comune non ha fornito alcuna prova circa il dedotto difetto di ius postulandi in capo ai difensori.

In assenza, inoltre, del dedotto conflitto di interesse tra i ricorrenti, il ricorso deve ritenersi ammissibile nella forma del ricorso collettivo.

Nel merito, le censure proposte avverso la delibera gravata meritano accoglimento atteso che la revisione delle tariffe risulta effettuata dal Comune successivamente al perfezionamento delle iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2015 /2016, così traducendosi in una evidente lesione dell’affidamento legittimamente riposto dai ricorrenti nella permanenza dei costi del servizio così come conosciuti e conoscibili al momento della iscrizione.

L’Amministrazione, in sostanza, ha modificato in maniera unilaterale il contenuto degli accordi già perfezionatisi in assenza di una clausola che a tanto la legittimasse, in tal modo negativamente incidendo sugli interessi delle famiglie e violando i canoni della correttezza e buona fede su di essa gravanti (TAR Lazio, sez. II, sent. 2 febbraio 2015 n. 1905).

Per tali ragioni il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto gravato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto gravato nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Baronissi alla refusione delle spese di lite in favore di ricorrenti che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori come per legge unitamente alla refusione del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio,       Presidente

Giovanni Grasso,        Consigliere

Rita Luce,       Primo Referendario, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Rita Luce                    Francesco Riccio

                       

IL SEGRETARIO

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