HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Stato, Sez. V, 24/7/2017 n. 3647
Non sussiste l'interesse a ricorrere del socio di una società mista, avverso il provvedimento dell'amministrazione comunale, che aveva deliberato di sciogliere la medesima società di cui era socio privato (di minoranza).

La qualità di socio di società commerciali non è idonea ad individuare e radicare in capo al singolo socio interessi legittimi distinti da quelli della società nei confronti di atti che ledano gli interessi della stessa; la posizione di socio non legittima pertanto la proposizione di un autonomo ricorso avverso provvedimenti sfavorevoli alla società, potendo al più giustificare un intervento ad adiuvandum nel giudizio instaurato dalla società. Con ciò non si nega che il socio operativo di una società mista pubblico/privata possa avere un ben precisa aspettativa a svolgere l'attività per la quale era stato inizialmente prescelto, ma solo che tale aspettativa non può trovare tutela impugnatoria avanti al giudice amministrativo, per difetto di presupposti.

L'interesse sostanziale del socio privato all'ottenimento o al mantenimento, da parte della società mista, della commessa pubblica, è un interesse riflesso e mediato che non assurge ad interesse legittimo e può pertanto essere condotto nel processo amministrativo eventualmente solo attraverso l'intervento ad adiuvandum, impregiudicata restando, ovviamente, l'esperibilità di altri strumenti di tutela civilistici in ambito endosocietario (si pensi all'azione di responsabilità, esperibile dai soci ai sensi dell'art 2393 bis Cod. civ., o dal singolo socio direttamente danneggiato, ex art. 2395 Cod. civ.). In termini più generali, si ricorda che "la qualità di socio di una società non risulta idonea ad individuare in capo al singolo un interesse legittimo distinto da quello proprio della società e non legittima, pertanto, la proposizione di autonomo ricorso contro il provvedimento lesivo di interessi della società".



Materia: società / partecipazione pubblica

Pubblicato il 24/07/2017

 

N. 03647/2017REG.PROV.COLL.

 

N. 07905/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7905 del 2016, proposto da:

Galatour s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Orlando, Enrico Vitali ed Andrea Ruffini, con domicilio eletto presso lo studio legale Aor Avvocati in Roma, via Sistina, n. 48;

 

contro

Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Martellino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 2;

 

nei confronti di

Multiservizi Caerite s.p.a., Autoservizi Rossi Bus s.p.a., Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C Sas, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II bis, n. 06457/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio locale di trasporto alunni e risarcimento danni.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerveteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Marco Orlando e Giorgio Martellino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.Con delibera di giunta municipale n. 222 del 24 luglio 2002 il Comune di Cerveteri affidava all’allora Azienda speciale Multiservizi Caerite (ASMC) - poi trasformata in s.p.a. - la gestione del servizio di trasporto alunni. Con contratto di servizio sottoscritto in data 3 settembre 2002 il Comune di Cerveteri e la suddetta Azienda formalizzavano l'affidamento del predetto servizio di trasporto scolastico e disciplinavano i reciproci rapporti: il contratto prevedeva, tra l’altro (in conformità alla predetta delibera comunale n. 222) che il servizio venisse successivamente affidato ad una società di scopo.

Con nota prot. 31037 del 3 dicembre 2002, l’allora insediato Commissario straordinario del Comune di Cerveteri autorizzava l’indizione di una gara pubblica per l’individuazione del socio con cui costituire tale società di scopo (per la gestione delle "fasi complementari" del servizio di trasporto alunni).

Con determinazione del direttore generale della ASMC n. 6 del 9 dicembre 2002 venivano quindi individuate le “fasi principali” del servizio di trasporto scolastico spettanti esclusivamente ad ASMC e le “fasi complementari ed altre attività connesse” da affidare alla costituenda società di scopo. Conseguentemente ASMC pubblicava una sollecitazione di manifestazione di interesse alla partecipazione in una società consortile a responsabilità limitata per l’affidamento delle suddette fasi complementari del servizio, con partecipazione al capitale sociale della ASMC pari al 51% e del socio privato pari al 49%.

Nelle more della procedura, inoltre, il Comune e la ASMC sottoscrivevano, in data 4 marzo 2003, un’appendice al contratto di servizio stipulato il 3 settembre 2002, stabilendo (art. 3) che “il contratto ha per oggetto l’affidamento delle fasi complementari ed altre attività connesse del servizio di trasporto alunni … da parte del soggetto gestore ad apposita società di scopo partecipata dall’A.S.M.C. mediante confronto concorrenziale” e (art.6) che il contratto ha “la durata pari all’affidamento delle fasi complementari del servizio di trasporto alunni alla società di scopo, appositamente costituita e partecipata da ASMC”.

2. All’esito della ricordata procedura veniva individuato, quale socio privato della società di scopo, la Società Galatour s.r.l.

La ASMC e la Galatour costituivano, con atto del 14 maggio 2003, la Società “Trasporti

Caerite s.c.a.r.l.”: nell’atto costitutivo (art. 7) e nello Statuto (art. 4) – la cui formulazione era predeterminata dal bando di gara – si prevedeva che la durata della società era fissata al 31 dicembre 2050, potendo però essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

In data 13 giugno 2003 veniva sottoscritta da ASMC, da Galatour s.r.l. e dalla società di scopo Trasporti Caerite s.c.a.r.l. una “convenzione quadro a disciplina dei rapporti” con la quale regolare "i rapporti tra i quotisti, tra i quotisti e la società di scopo e tra questi ultimi e i primi".

La Galatour iniziava quindi ad eseguire le fasi complementari del servizio di trasporto, a partire dal 2003.

3. Nel 2013, a seguito di contrasti insorti tra la società di scopo Trasporti Caerite s.c.a.r.l. e la Galatour, in ordine all’entità del corrispettivo da riconoscere a quest’ultima, veniva avviata da Galatour una procedura arbitrale ai sensi della clausola compromissoria di cui all’art. 19 della Convenzione quadro sottoscritta in data 13 giugno 2003.

All’esito, con lodo arbitrale del 10 luglio 2014, veniva definita la relativa controversia.

Il Collegio arbitrale rilevava, in particolare, a partire dall'anno 2008, l’assenza di un rapporto contrattuale tra la Trasporti Caerite e la Galatour, mentre per il periodo precedente, a detta del Collegio, “dagli atti di gara ha preso vita un rapporto obbligatorio che si configura come vincolo contrattuale a tutti gli effetti” (p. 21). Il Collegio arbitrale, altresì invitava tutte le parti (ivi compresa la Multiservizi Caerite s.p.a., succeduta ad ASMC, chiamata in causa a seguito di integrazione del contraddittorio, ad addivenire alla regolarizzazione del rapporto prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

4. Con deliberazione del 19 agosto 2014, n. 135, avente ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico. Direttive”, la giunta comunale deliberava “… e) di avviare l’iter amministrativo necessario per: la rescissione del contratto di servizio per il trasporto alunni, stipulato tra i legali rappresentanti del Comune di Cerveteri e il soggetto gestore in data 3/9/2001 (recte: 3/9/2002) recepito con deliberazione commissariale n. 41 del 4.3.2003; la messa in liquidazione della Società trasporti Caerite s.c.a.r.l., con ogni provvedimento conseguente di pertinenza dell’assemblea dei soci e quindi procedere allo scioglimento della partecipata”. Deliberava altresì “in attesa della definizione di quanto indicato nel punto e) nelle more dell’espletamento delle procedure di appalto per l’affidamento del servizio a partire dall’anno scolastico 2015-2016, di affidare all’attuale soggetto gestore l’appalto del servizio del trasporto scolastico del Comune di Cerveteri per l’anno 2014 2015 …”.

In data 13 settembre 2014, la Multiservizi Caerite s.p.a. e la società di scopo Trasporti Caerite s.c.a.r.l. sottoscrivevano un contratto con il quale la Multiservizi Caerite s.p.a. affidava alla società di scopo Trasporti Caerite il servizio del trasporto scolastico nel Comune di Cerveteri (art.1) sino al 30 giugno 2015 (art. 4). La Trasporti Caerite si impegnava a svolgere il servizio attraverso il socio quotista Galatour s.r.l. (art. 2).

In pari data la società Trasporti Caerite e la Galatour sottoscrivevano un contratto con il quale - dato atto in premessa che “il servizio di trasporto scolastico è stato sino all’anno 2013/2014 assicurato dalla società di scopo Trasporti mediante affidamento al socio quotista Galatour sino al 31.12.2007 in virtù di apposito contratto di servizio e di seguito sino al 30.6.2014 in regime di proroga di fatto” – la Trasporti Caerite “affida al socio quotista Società Galatour…il servizio del trasporto scolastico sul territorio del Comune di Cerveteri” (art. 1). La durata del servizio era fissata sino al 30 giugno 2015 (art. 4).

5. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 9 dicembre 2014, recante “Servizio di Trasporto scolastico. Recessione dal contratto di servizio per il trasporto alunni, sottoscritto in data 3.9.2002 tra il Comune di Cerveteri e l’Azienda Speciale Multiservizi Caerite, ora Società Multiservizi Caerite spa”, il Consiglio Comunale – richiamata la delibera G.C. del 19.8.2014 – deliberava di “recedere dal contratto di servizio per il trasporto alunni, sottoscritto in data 3.9.2002 tra il Comune di Cerveteri e l’Azienda speciale Multiservizi Caerite s.p.a. con ogni provvedimento conseguente di pertinenza dell’assemblea dei soci e quindi procedere allo scioglimento della partecipata Società Trasporti Caerite scarl; di demandare al Sindaco e agli organi preposti gli adempimenti esecutivi conseguenti…”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19 gennaio 2015si stabiliva quindi “di assumere gli indirizzi, obiettivi e criteri di impostazione di seguito indicati, come riferimento per la predisposizione della gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Cerveteri …”, nonché di “demandare al Dirigente responsabile del servizio di trasporto scolastico la redazione di tutti gli atti e provvedimenti che si renderanno necessari e susseguenti, previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto gestionale; di demandare al Capo “Ripartizione Programmazione Gare e appalti – Contratti” di procedere all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio”.

Con successiva deliberazione di giunta n. 36 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto “Piano operativo razionalizzazione società partecipate e delle partecipazioni societarie” veniva approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015, in esecuzione della previsione di cui all’art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014. Lo stesso dava atto che erano in corso le procedure per la messa in liquidazione della Società Trasporti Caerite s.c.a.r.l.

6. Con ulteriore deliberazione n. 93 del 2 luglio 2015, avente ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico. Direttive organizzative. Determinazioni”, la Giunta Comunale deliberava, tra l’altro, di assicurare, fino all’inizio delle vacanze natalizie (previste per il 23 dicembre 2015) il servizio di trasporto scolastico, attraverso la definizione di una procedura negoziata in attesa della definizione della gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria (o, comunque, per il minor termine necessario per la conclusione delle procedure per il nuovo affidamento). Conseguentemente l’amministrazione comunale procedeva ad invitare, con lettera del 10 luglio 2015, alcuni operatori del settore alla procedura per l’affidamento “temporaneo” del suddetto servizio. Alla procedura veniva invitata anche la Galatour s.r.l., la quale tuttavia riteneva di non presentare alcuna offerta.

Con deliberazione assembleare del 29 luglio 2015 veniva deliberato lo scioglimento della Società Trasporti Caerite s.c.a.r.l. e nominato il liquidatore.

7. Con bando pubblicato in data 3 agosto 2016 il Comune di Cerveteri indiceva la gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di pertinenza comunale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Nel settembre 2015 l’amministrazione comunale aggiudicava alla società Rossi Bus la procedura negoziata per l’affidamento del servizio “temporaneo” (15 settembre 2015 – 23 dicembre 2015).

Con provvedimento del 27 gennaio 2016, pubblicato all’Albo pretorio in data 5 febbraio 2016, veniva aggiudicata definitivamente la gara di appalto relativa al servizio di trasporto scolastico per il periodo 2016-2020.

8. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio la Galatour s.r.l. impugnava la deliberazione consiliare del Comune di Cerveteri n. 43 del 2014, avente ad oggetto “servizio di trasporto scolastico. Recessione del contratto di servizio per il trasporto di alunni sottoscritto in data 3.9.2002 tra il Comune di Cerveteri e l’Azienda speciale Multiservizi Caerite ora Società Multiservizi Caerite s.p.a.”; la deliberazione di giunta n. 135 del 2014 avente ad oggetto “Servizi Trasporto Direttive”; la delibera consiliare del 19 gennaio 2015, avente ad oggetto “atto di indirizzo per l’affidamento del servizio trasporto scolastico”.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 24 marzo 2015, la Galatour impugnava nuovamente, per illegittimità derivata, la delibera n. 3 del 19 gennaio 2015, trasmessa in data 26 febbraio 2015.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti veniva poi impugnata la delibera di giunta n. 36 del 2015, con allegato piano operativo di razionalizzazione.

Con un terzo atto di motivi aggiunti venivano quindi impugnati: la deliberazione di giunta n. 93 del 2015, con la quale il Comune di Cerveteri, ritenendo sussistere ragioni di urgenza, aveva deliberato di “assicurare fino all’inizio delle vacanze estive (natalizie) previste per il 23 dicembre 2015 il servizio di trasporto scolastico attraverso la definizione di procedure negoziate in attesa della definizione della gara ad evidenza pubblica comunitaria o comunque per il minor termine necessario alla conclusione delle procedure per il nuovo affidamento”; la lettera di invito per la procedura negoziata per l’affidamento del trasporto scolastico per il periodo 15 settembre 2015-23 dicembre 2015 inviata dal Comune alla ricorrente il 10 luglio 2015; il disciplinare di gara; la successiva lettera di invito del 23 luglio 2015 inviata dal Comune di Cerveteri alla Galatour in data 23 luglio 2015, nonché il disciplinare e capitolato integrati e modificati; la delibera consiliare n. 2 del 19 gennaio 2015, con cui il Comune aveva approvato il regolamento per l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico.

Con un quarto ricorso per motivi aggiunti Galatour impugnava poi: il provvedimento di aggiudicazione definitiva relativo alla “procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole medie, elementari, e materne nel Comune di Cerveteri. Periodo 15.9.2015-23.12.2015, dal contenuto ed estremi sconosciuti”; l’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara dell’11 settembre 2015; bando di gara, disciplinare di gara, capitolato d’oneri e relativi allegati pubblicati in data 3 agosto 2015, a mezzo del quale il

Comune di Cerveteri aveva indetto l’appalto per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2020; nonché, “per quanto occorrer possa”, la delibera di giunta n. 75 del 19 giugno 2015, con la quale l’amministrazione comunale aveva approvato gli atti di gara e la determina a contrarre n. 1098 del 29 giugno 2015.

Con un quinto ricorso per motivi aggiunti, infine, venivano impugnate: la determinazione dirigenziale n. 109 del 27 gennaio 2016, recante aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2020; la deliberazione di giunta n. 178 del 21 dicembre 2015, di affidamento d’urgenza del servizio; la determinazione dirigenziale n. 2217 del 22 dicembre 2015 di aggiudicazione provvisoria del servizio.

Galatour s.r.l. formulava altresì richiesta di risarcimento danni e, in subordine, di indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990.

9. Con sentenza 1° giugno 2016, n. 6457 l’adito tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le molteplici censure volte a sostenere, in estrema sintesi, che, con gli atti impugnati, l'amministrazione comunale avrebbe determinato illegittimamente di cessare lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto locale mediante la Trasporti Caerite s.c.a.r.l. di cui la Galatour s.r.l. era socio d'opera e di affidare il servizio mediante gara pubblica.

10. Avverso tale decisione la Galatour s.r.l. ha interposto appello, deducendo quattordici motivi di gravame, ri-propositivi (in maniera analitica) dei motivi di ricorso (e motivi aggiunti) già dedotti avanti al giudice di prime cure.

Queste, in estrema sintesi, le questioni sollevate:

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 49 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Violazione degli artt. 3, 24, 97 Costituzione, del principio di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’Amministrazione. Eccesso di potere per erroneità de presupposti di fatto. Incompetenza funzionale (relativamente alla mancata revoca, da parte dell’amministrazione, della propria precedente delibera di giunta n. 222 del 2002, con cui aveva trasferito la gestione del servizio di trasporto all’allora ASMC, quale condizione necessaria per poter decidere di cambiare modulo gestorio).

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 49 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Violazione degli artt. 3, 24, 97 Costituzione, del principio di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’Amministrazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto. Incompetenza funzionale (relativamente alle motivazioni poste alla base della volontà dell’amministrazione di porre in liquidazione la Trasporti Caerite s.c.a.r.l.).

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 49 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Violazione degli artt. 3, 24, 97 Costituzione, del principio di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’Amministrazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto. Incompetenza funzionale (relativamente alla censura della delibera consiliare n. 43 del 2014 e di giunta n. 135 del 2014, sia in quanto non preceduta dalla relazione ex art. 34 comma 20 del d.l. n. 179 del 2012, sia in quanto mancante del parere dei revisori ex art. 239 TUEL).

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 49 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Violazione degli artt. 3, 24, 97 Costituzione, del principio di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’Amministrazione. Violazione degli artt. 7 e ss. della Legge 241/1990. Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Violazione dei principi del giusto procedimento (relativamente alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento al socio privato Galatour s.r.l.).

Error in iudicando. Illegittimità derivata della deliberazione di c.c. n. 3/2015 per illegittimità degli atti presupposti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria (motivo invero non sviluppato in appello).

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 commi 611 e ss. Legge n. 190/2014. Violazione e falsa applicazione art. 3 Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto. Illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione e di istruttoria (contestazione, nel merito, delle ragioni poste a fondamento della decisione di mettere in liquidazione la Trasporti Caerite s.c.a.r.l., in particolare gli asseriti elevati costi gestionali e la mancanza di utili che non giustificherebbero il ricorso alla forma societaria per la gestione del servizio, trattandosi di servizi a rilevanza sociale, nonché la presenza di un solo dipendente, a fronte di un consiglio di amministrazione di tre membri).

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Legge n. 190/2014. Violazione e falsa applicazione art. ee Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (relativamente alla mancata predisposizione di una relazione tecnica di accompagnamento al Piano operativo di razionalizzazione).

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Legge n. 190/2014. Violazione e falsa applicazione art. 42 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL). Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Incompetenza della Giunta Comunale (relativamente all’incompetenza della giunta comunale ad adottare la deliberazione impugnata, riconducibile alle competenze del consiglio giusto l’art. 42, comma 2, lett. e), del TUEL).

Illegittimità derivata della deliberazione di g.c. n. 36/2015 per illegittimità degli atti presupposti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria (relativamente all’invalidità derivata del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, in quanto conseguente all’originario provvedimento di recesso dal contratto di servizio tra il Comune e l’Azienda speciale Multiservizi Caerite, a sua volta ritenuto illegittimo).

Error in iudicando. Violazione degli artt. 3, 24, 45, 97 Costituzione, del principio di correttezza, buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione del principio di legittimo affidamento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza (riguardo l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, in quanto discendenti dal provvedimento di recesso impugnato con l’introduttivo ricorso, a sua volta ritenuto illegittimo).

Error in iudicando. Violazione degli artt. 3, 24, 97 Costituzione, del principio di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’Amministrazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione DIR 2004/18/CE. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza. Sproporzione. Violazione delle regole di par condicio, di pubblicità, della massima concorrenzialità, di tutela della concorrenza e del mercato (relativamente all’illegittimità degli atti di gara per vizio proprio, dedotta in via subordinata, in quanto bandita dall’amministrazione ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 163 del 2006 in assenza del presupposto dell’urgenza imprevedibile).

Error in iudicando. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, del principio di buon andamento, imparzialità e correttezza della Pubblica Amministrazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 57 e ss. D.lgs. 163 del 2006. Violazione DIR 2004/18/CE. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza. Sproporzione. Violazione delle regole di par condicio, di pubblicità, della massima concorrenzialità, di tutela della concorrenza e del mercato (relativamente alla dedotta incongruità del prezzo a base di gara, di euro 4,00/km, ritenuto inferiore del 28,2% rispetto a quello analiticamente calcolato dall’appellante sulla base di fonti “neutre” e dunque insostenibile).

Error in iudicando. Illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata (periodo 15/9/2015-31/12/2015) per illegittimità degli atti presupposti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria (relativamente al conseguente venir meno di tale aggiudicazione, una volta accertata l’illegittimità degli atti posti a fondamento della relativa gara).

Error in iudicando. Illegittimità derivata degli atti di gara relativi alla procedura di gara quinquennale (periodo 01/01/2016-31/12/2020) per illegittimità degli atti presupposti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria (questione analoga a quella di cui al motivo precedente, riferita però agli atti di gara dell’affidamento quinquennale).

E’ stata rinnovata infine l’istanza risarcitoria ovvero, in subordine, quella di indennizzo ex art. 21 quinquies legge n. 241 del 1990.

11. Si è costituito in giudizio, con memoria di stile, il Comune di Cerveteri, eccependo in primo luogo l’inammissibilità e/o irricevibilità del gravame nonché l’infondatezza e chiedendone conseguentemente la reiezione.

All’udienza del 18 maggio 2017 la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

12. Con l’introduttivo ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, come si è già detto, l’odierna appellante impugnava la delibera n. 43 del 2014, con cui il consiglio comunale di Cerveteri aveva deliberato di rescindere il contratto di servizio con la società Multiservizi Caerite s.p.a. e, di conseguenza, di sciogliere la partecipata Trasporti Caerite s.c.a.r.l.

L’odierna appellante era socio privato (di minoranza) della suddetta Trasporti Caerite s.c.a.r.l., la quota maggioritaria della stessa essendo detenuta dall’allora Azienda speciale ASMC (poi divenuta Multiservizi Caerite s.p.a.).

Il giudice di prime cure, pur essendosi posto preliminarmente il problema della legittimazione processuale della Galatour s.r.l. – essendogli parsa dubbia l’effettiva sussistenza di un interesse processualmente tutelabile in capo a quest’ultima – ha però ritenuto, alla fine, di prescindere da tale questione, considerando che fosse più rispondente ad esigenze di “giustizia sostanziale” esaminare nel merito i vari profili di ricorso, del resto, a suo avviso, palesemente infondati.

La stessa appellante, evidentemente consapevole della centralità di tale questione, ha ritenuto di doverla affrontare, superandola alla luce del seguente ragionamento: “l’odierna appellante ha sempre ricoperto il ruolo di socio minoritario della Trasporti Caerite s. cons. a r.l. (oggi in liquidazione). Pertanto, tutte le decisioni in merito agli atti impugnati con il ricorso e i successivi motivi aggiunti, non sono stati mai contestati dalla Trasporti Caerite in ragione del fatto che la maggioranza del Consiglio di Amministrazione della società è in capo indirettamente al Comune di Cerveteri (per il tramite della partecipata diretta Multiservizi Caerite S.p.A. che ne detiene il 51% delle quote).

Di conseguenza, l’unico strumento processuale in capo all’odierna appellante, rispetto al quale non si può dubitare della sussistenza di un interesse a ricorrere data la natura degli atti impugnati e della lesione che ha subito dagli stessi, era l’impugnativa avverso i provvedimenti dell’Amministrazione Comunale”.

In sintesi, poiché la diretta destinataria degli atti impugnati (ossia, la società pubblico/privata Trasporti Caerite s.c.a.r.l.) non aveva ritenuto di proporre ricorso per proprie ragioni discrezionali non note (che l’appellante ipotizza siano da ricondurre al fatto che la stessa società era all’atto pratico controllata dal Comune di Cerveteri, per il tramite della partecipata Multiservizi Caerite s.p.a.), Galatour s.p.a. intende in tal modo tutelare i propri interessi di socio minoritario.

La tesi, suggestiva, non merita tuttavia favorevole considerazione.

Premesso che la questione della sussistenza dell’interesse e della legittimazione ben avrebbe potuto essere rilevata anche d’ufficio (ex multis, già Cons. Stato, V, 28 luglio 1978, n. 884; IV, 8 giugno 1982, n. 332) – trattasi, del resto, di un principio generale dell’ordinamento, in quanto attinente al diritto di azione di chiunque faccia valere in giudizio un diritto (o un interesse legittimo), assumendo di esserne titolare (cfr. anche Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951) – non può sottacersi che nel caso di specie essa va risolta alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi che esclude la sussistenza dell’interesse a ricorrere del socio minoritario.

Si può ricordare, tra i tanti precedenti, Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2013, n. 1225, a mente del quale “la qualità di socio di società commerciali non è idonea ad individuare e radicare in capo al singolo socio interessi legittimi distinti da quelli della società nei confronti di atti che ledano gli interessi della stessa; la posizione di socio non legittima pertanto la proposizione di un autonomo ricorso avverso provvedimenti sfavorevoli alla società, potendo al più giustificare un intervento ad adiuvandum nel giudizio instaurato dalla società”.

Con ciò non si nega che il socio operativo di una società mista pubblico / privata possa avere un ben precisa aspettativa a svolgere l’attività per la quale era stato inizialmente prescelto, ma solo che tale aspettativa non può trovare tutela impugnatoria avanti al giudice amministrativo, per difetto di presupposti.

Invero, continua il richiamato precedente, “seppure sussistono degli interessi legittimi autonomi in ordine alla procedura di evidenza pubblica con il quale l’aspirante socio è scelto, una volta superata questa fase e costituita la società, il socio ne diviene parte e, pur conservando la propria generale soggettività giuridica, affida esclusivamente alla società la realizzazione della missione statutaria affinché questa agisca come nuovo ed unico soggetto nei rapporti con gli altri soggetti dell’ordinamento”.

L’interesse sostanziale ad assumere compiti operativi è quindi tutelato attraverso il riconoscimento di interessi legittimi nella fase preliminare di gara ed in quella endo-societaria di assegnazione del ruolo posto a base di gara, ma una volta costituito il nuovo soggetto al quale l’amministrazione aggiudicatrice dovrà direttamente affidare la commessa – ferme le posizioni giuridiche endosocietarie – è questo e solo questo che potrà eventualmente dolersi di un successivo e cattivo esercizio del potere che abbia condotto, in concreto, al mancato affidamento o alla revoca di quello già in essere.

Ciò, puntualizza il richiamato precedente, “non già per un motivo processuale o per la sussistenza di uno schermo societario che impedisce la tutela dei reali interessi, ma perché l’aspirazione in ordine all’affidamento diretto costituisce per il socio un’aspettativa di natura economica esposta fisiologicamente al rischio di impresa, anche se presidiata da interessi legittimi riconosciuti in capo alla società che senz’altro tale rischio riducono (è proprio questo il motivo per il quale il socio privato è scelto a mezzo di procedura di evidenza pubblica). Che poi tali posizioni giuridiche siano effettivamente ed efficacemente tutelate dalla società e dal suo amministratore è problema che attiene, come accennato, all’ambito endosocietario”.

A riprova di quanto sopra, va poi considerato che “potrebbe giungersi a soluzioni diverse solo sostenendo che, anche in questo caso, come nell’appalto pubblico, il privato è scelto direttamente e da subito, dall’amministrazione, quale aggiudicatario: la tesi non è pero sostenibile atteso che la società mista si presenta comunque come uno strumento di partneriato pubblico-privato istituzionalizzato (PPPI), dotato di personalità giuridica propria, per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio, in virtù del quale il socio pubblico assume un ruolo imprenditoriale e profili di rischio così come il socio privato, e tra i profili di rischio, per entrambi sussistenti, rientra anche quello che la società compartecipata non ottenga le commesse per le quali è stata costituita, o soccomba nel giudizio teso all’ottenimento di quelle commesse”.

Conclusivamente, dunque, deve ritenersi che l’interesse sostanziale del socio privato all’ottenimento o al mantenimento, da parte della società mista, della commessa pubblica, è un interesse riflesso e mediato che non assurge ad interesse legittimo e può pertanto essere condotto nel processo amministrativo eventualmente solo attraverso l’intervento ad adiuvandum, impregiudicata restando, ovviamente, l’esperibilità di altri strumenti di tutela civilistici in ambito endosocietario (si pensi all’azione di responsabilità, esperibile dai soci ai sensi dell’art 2393 bis Cod. civ., o dal singolo socio direttamente danneggiato, ex art. 2395 Cod. civ.).

In termini più generali, inoltre, anche Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2012, n. 676 ricorda che “la qualità di socio di una società non risulta idonea ad individuare in capo al singolo un interesse legittimo distinto da quello proprio della società e non legittima, pertanto, la proposizione di autonomo ricorso contro il provvedimento lesivo di interessi della società”.

13. Sebbene l’accertato difetto di legittimazione dell’appellante è di per sé idoneo a definire l’appello, esigenze di giustizia sostanziali, coerentemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, impongono di procedere all’esame sintetico del merito dell’appello, stante la sua infondatezza.

14. Con il primo motivo di gravame Galatour s.r.l. deduce che il Comune non avrebbe potuto decidere di modificare (nel 2014) il modulo gestorio del servizio di trasporto alunni senza prima revocare la propria precedente delibera di giunta n. 222 del 2002 (con cui aveva trasferito la gestione del servizio di trasporto all’allora ASMC, poi divenuta Mutiservizi Caerite s.p.a.), con ciò “riappropriandosi” della gestione del servizio. Ad avviso della stessa appellante, peraltro, il contratto di servizio tra Comune ed ASMC sarebbe comunque scaduto nel 2008: quindi, “l’Amministrazione comunale il 9 dicembre, da un lato ha deliberato di recedere da un contratto (non più esistente dal 2003 o comunque dal 2008) e di sciogliere la Trasporti Caerite, dall’altro nulla ha detto in merito alla gestione del trasporto alunni, servizio regolarmente in capo alla Multiservizi Caerite”.

Anche a voler tacere della oscurità di tale doglianza, di cui non si riesce a comprendere con immediatezza la ragione, la stessa è infondata. Con essa la Galatour s.r.l. censura i presupposti della determinazione del Comune e l’iter procedimentale svolto per pervenire allo scioglimento della Trasporti Caerite s.c.a.r.l. (di cui Galatour era socio di minoranza).

Invero, risulta dagli atti che con contratto di servizio del trasporto alunni sottoscritto in data 3 settembre 2002, il Comune di Cerveteri e la ASMC avevano formalizzato l’affidamento alla ASMC (soggetto gestore) del servizio di trasporto scolastico; l’art. 4 fissava la durata del contratto in un massimo di “un anno e comunque fino alla conclusione delle procedure concorsuali occorrenti per l’affidamento del servizio alla società di scopo, appositamente costituita, e da tale momento si intende risolto di diritto”.

Il contratto del 3 settembre 2002, quindi, non esauriva i propri effetti alla data della costituzione della società di scopo, continuando a produrne, con riferimento alle “fasi principiali del servizio” almeno per una durata pari all’affidamento delle fasi complementari alla costituenda società di scopo.

In data 14 maggio 2003 la ASMC e la Galatour costituivano, con atto del 14 maggio 2003, la Società “Trasporti Caerite soc. cons. a r.l.”. Nell’atto costitutivo (art. 7) e nello Statuto (art. 4), era previsto che la durata della società era fissata al 31 dicembre 2050 e poteva essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria. In data 13 giugno 2003 veniva poi sottoscritto da ASMC, da Galatour s.r.l. e dalla società di scopo Trasporti Caerite s.c.a.r.l. una “convenzione quadro a disciplina dei rapporti” con la quale regolare i rapporti tra i quotisti e tra questi ultimi e la società di scopo. La convenzione stabiliva, all’art. 10 (“Lavori o servizi assunti dalla società di scopo ed assegnati ad un solo quotista”), che “l’esecuzione dei lavori o servizi comunque assunti dalla società di scopo possono essere affidati ad un solo quotista […] Ogni assegnazione sarà oggetto di apposito atto contrattuale fra la società di scopo ed il quotista che necessariamente dovrà richiamare l’anzidetta convenzione”.

E’ dunque evidente che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è mai stato stipulato un contratto tra la ASMC e la Trasporti Caerite s.c.a.r.l., nonché tra quest’ultima e la Galatour, atti che però sarebbero stati necessari per disciplinare i rapporti tra i soggetti, l'affidamento del servizio e la durata dello stesso. Del resto, la stessa appellante afferma che, almeno dal 2008, mancasse una regolamentazione pattizia tra le parti ed in particolare tra Società Trasporti Caerite s.c.a.r.l. e Galatour. Analogo riconoscimento è contenuto nelle premesse del contratto stipulato tra Multiservizi Caerite s.p.a. e Trasporti Caerite s..ca.r.l.

Conclusivamente, appare del tutto condivisibile quanto rilevato in sentenza, per cui “in mancanza di un valido rapporto contrattuale che disciplini l’affidamento e la gestione del servizio di trasporto locale, per lo meno con riferimento ai servizi complementari oggetto dell’affidamento alla Trasporti Caerite scarl, la determinazione del Comune di sciogliere la suddetta società appare esente dai vizi denunciati e del tutto ragionevole, tenuto in particolare conto delle ragioni addotte a sostegno della decisione, come riferite alla rilevata inadeguatezza della formula societaria, agli elevati costi di gestione ed al triplo passaggio delle fatturazioni”.

Quanto sopra appare ancor più fondato ove si ritenga – come fa l’appellante – che il rapporto contrattuale tra ASMC e Comune si fosse interrotto prima dell'adozione della delibera impugnata: tale circostanza, infatti, ancor più giustificherebbe lo scioglimento della Trasporti Caerite s.c.a.r.l., che infatti traeva la propria ragion d’essere e la connessa partecipazione sociale maggioritaria della Multiservizi Caerite (e prima della ASMC) nella titolarità in capo a quest’ultima dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico.

Infine, per quanto concerne la dedotta incompetenza del consiglio comunale ad adottare il provvedimento impugnato (recesso del Comune dal contratto del 3 settembre 2002 con la ASMC), va evidenziato che con tale atto il consiglio comunale ratificava quanto già statuito dalla giunta con deliberazione n. 135 del 2014 (non a caso espressamente richiamata in premessa), che aveva già determinato di avviare l'iter amministrativo "necessario per la rescissione del contratto di servizio per trasporto alunni stipulato in data … 3.9.2002 … la messa in liquidazione della Società Trasporti Caerite scarl … e quindi procedere allo scioglimento della partecipata".

Dunque, correttamente la sentenza impugnata rileva che, relativamente al recesso dal contratto ed allo scioglimento della società Trasporti Caerite s.c.a.r.l., sussistevano i pronunciamenti sia della giunta che del consiglio.

Neppure appare inconferente l’ulteriore rilievo – di cui all’appellata sentenza – secondo cui, ad abundantiam, potendosi qualificare la Multitrasporti Caerite s.p.a. un soggetto in house del Comune di Cerveteri, non sarebbe ravvisabile una reale alterità tra ente pubblico e società partecipata al 100%, di talché la determinazione assunta verrebbe a rappresentare una decisione "interna" relativa alle modalità organizzative del servizio. Ai sensi dell’art. 42, secondo comma, lett. e), del TUEL spetta invero proprio al Consiglio Comunale la “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.

15.Con il secondo motivo di appello la Galatour s.r.l. contesta le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della propria scelta di porre in liquidazione la Trasporti Caerite s.c.a.r.l. (problematiche di carattere amministrativo, elevati costi di gestione, eccessiva durata dell’affidamento fino al 2050, in violazione delle regole comunitarie in materia di appalti).

A tal proposito va ricordato che, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità tecnico - amministrativa dell’ente territoriale, l’eventuale sindacato (di mera legittimità) del giudice amministrativo in tanto può svolgersi, in quanto i provvedimenti impugnati appaiano ictu oculi manifestamente contraddittori o frutto di palese travisamento dei fatti: il che, pur alla luce dei rilievi dell’appellante, non si riscontra nel caso di specie.

E’ infatti corretto quanto rilevato dal giudice di prime cure nel ricostruire i passaggi della vicenda: “la impugnata delibera, dopo aver premesso i passaggi relativi all’affidamento del servizio di trasporto scolastico e richiamato che “a seguito dell’avvenuta costituzione della suddetta società di scopo, non si è potuto giungere ad un nuovo contratto di servizio per l’assenza di norme pattizie tra la Multiservizi Caerite s.p.a. e la Trasporti Caerite spa”, si è limitata a richiamare le ragioni che avevano determinato l’insorgere della controversia arbitrale (relativa alla determinazione unilaterale del prezzo a Km), le statuizioni del Collegio arbitrale in ordine all’insussistenza di rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti nella gestione. Infine, è stata rilevata l’inadeguatezza della formula societaria alla conduzione del servizio in ragione della tipologia dello stesso, gli “elevati costi generali di gestione e un triplo passaggio di fatturazioni, con duplicazioni dell’IVA che non risponde certamente ai principi di efficacia ed economicità della gestione”. La motivazione risulta nel suo complesso congrua e ragionevole.

Infatti, il servizio risulta essere stato di fatto svolto integralmente dalla Galatour socio d’opera della Società mista Trasporti Caerite scarl, a sua volta partecipata al 100% dalla Multiservizi Caerite. Ciò ha comportato un’inutile moltiplicazione dei soggetti coinvolti nella gestione e in particolare della Trasporti Caerite, costituita per la gestione del servizio, in realtà svolto dal socio operativo Galatour.

Da ciò derivava che i costi di gestione relativi alla Trasporti Caerite appaiono ragionevolmente essere superflui. Tali aspetti sono poi stati puntualmente indicati nel Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con delibera di G.C. n. 36/2015”.

L’assenza di evidenti illogicità ed anomalie nella motivazione del provvedimento rende lo stesso insindacabile, nel merito, da parte del giudice amministrativo, non potendo quest’ultimo sostituirsi all’amministrazione nelle scelte di opportunità amministrativa.

Per quanto poi concerne la specifica questione della durata dell’affidamento (che l’appellante sostiene debba protrarsi sino al 2050), risulta altresì condivisibile il contenuto dell’impugnata sentenza, per cui decisivo risulta il rilievo che non vi fosse una valida regolamentazione contrattuale alla data di approvazione dell’impugnata delibera consiliare. Da ciò deriva che la ricorrente non ha titolo alla prosecuzione del servizio.

“In ogni caso, la ricostruzione non appare convincente. In primo luogo, l’affermazione di controparte comporterebbe che se, in conformità alle norme statutarie, la durata della Trasporti Caerite scarl fosse stata prorogata con una deliberazione assembleare, ciò avrebbe comportato una proroga dell’affidamento del servizio pubblico, circostanza questa che non appare plausibile.

A tale proposito, una durata dell’affidamento del servizio di circa 50 anni (dal 2003 al 2050) prorogabile sine die attraverso una modifica allo statuto della società, appare in contrasto con la normativa vigente in materia di servizi pubblici, di contratti pubblici e con il principio della concorrenza. Giova infatti rilevare che, sulla base di consolidata giurisprudenza, “l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 settembre 2010, n. Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset)” (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1028).

Nel caso di specie, la procedura di gara per la scelta del socio non indicava la durata dell'affidamento del servizio e neanche della partecipazione del socio privato alla società”.

Né, a confutare l’assunto varrebbe la considerazione dell’appellante che la data del 2050 era desumibile da altri atti, ovvero ancora che la stessa fosse stata “sempre conosciuta e accettata, sin dal 2002, da tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio”, attesa l’indisponibilità, tra le parti, dei principi di tutela della concorrenza di matrice sovranazionale.

Del resto, come altresì rilevato dall'amministrazione comunale nel precedente grado di giudizio, l'art. 12 del r.d.. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) inequivocabilmente stabilisce, per i contratti pubblici, una durata massima di nove anni.

16.Con il terzo motivo di appello la Galatour censura, in particolare, la violazione dell’art. 34, d.l. n. 179 del 2012 che impone la motivazione, mediante apposita relazione, della scelta della modalità organizzativa del servizio da parte dell’amministrazione.

Anche questo argomento non è fondato. E’ condivisibile il rilievo del giudice di prime cure, secondo cui la delibera del consiglio comunale impugnata non determina le nuove modalità di affidamento del servizio, con conseguente inconferenza della doglianza. Ove poi la censura fosse riferita alla deliberazione presupposta della giunta n. 135 del 2014, essa dovrebbe altresì considerarsi tardiva. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 239 TUEL, effettivamente la delibera non rientra nell'ambito delle materie in cui l'organo di revisione deve esprimere un parere.

17. Con il quarto motivo di appello viene invece dedotta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca ex art. 7, legge n. 241 del 1990, della deliberazione n. 43 del 2014.

Il motivo non è fondato. Invero, il Comune non ha avviato alcun procedimento di revoca di un precedente provvedimento amministrativo ad efficacia durevole del quale fosse destinataria l'odierna appellante, che dunque mai avrebbe avuto titolo a ricevere l’avviso di cui trattasi.

Del resto, correttamente il primo giudice ha rilevato che l’assenza – come in precedenza evidenziato – di un “valido rapporto contrattuale tra la Galatour e la società Trasporti Caerite, nonché tra quest'ultima e la società Multiservizi Caerite, comporta che non è configurabile, neanche in via indiretta, la sussistenza di un rapporto ad efficacia durevole tra la Galatour e l'Amministrazione”.

18. Il quinto motivo di appello, come già rilevato, è un generico rinvio alle questioni già dedotte, nel precedente grado di giudizio, in occasione del primo ricorso per motivi aggiunti. La mancata esposizione di un compiuto motivo di gravame (l’appellante si limita, al riguardo, a rimandare “alle considerazioni di cui al precedente punto”) è però ragione di inammissibilità.

19. Con il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo di appello la Galatur s.r.l. ripropone le doglianze già dedotte nel precedente grado di giudizio, con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Anche questi motivi non possono dirsi fondati.

Correttamente, infatti, il giudice di prime cure le ha dichiarate inammissibili per carenza di interesse: il piano operativo impugnato, per quanto attiene alla Società Trasporti Caerite s.c.a.r.l., non risulta infatti avere contenuto dispositivo, così come già evidenziato nella sentenza appellata, limitandosi a dar atto delle iniziative già assunte dall’amministrazione con precedenti atti e delle motivazioni alla base delle stesse. Invero, richiamando le deliberazioni della giunta comunale n. 135 del 2014 e del consiglio comunale 9 dicembre 2014, n. 43, risulta privo di autonoma portata lesiva.

20. Con il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo di appello Galatour s.r.l. ripropone i motivi di doglianza di cui al terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale impugnava gli atti relativi alla procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nel periodo 15 settembre 2015- 23 dicembre 2015. In estrema sintesi, l’appellante sostiene che l’amministrazione comunale di Cerveteri non avrebbe dovuto dare luogo alla procedura, essendo Galatour s.r.l., nella sua qualità di socio operativo della Trasporti Caerite s.c.a.r.l., il legittimo gestore del servizio messo a gara.

La tesi è infondata, per le stesse ragioni che giustificano il rigetto dei precedenti motivi di appello (in particolare, il primo ed il secondo): non ravvisandosi un valido rapporto contrattuale e di durata predeterminata certa dell'affidamento del servizio, non sussiste alcun diritto in capo alla Galatour a gestire il servizio sino al 2050.

Neppure è accoglibile – nonostante la difesa dell’appellante, secondo cui si sarebbe trovata nell’impossibilità di parteciparvi – la doglianza secondo cui non sussistevano comunque i presupposti per procedersi a procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 57 d.lgs. n. 163 del 2006), in primis quello dell’urgenza non prevedibile.

Come correttamente si legge in sentenza, infatti, la censura è inammissibile per difetto di interesse, risultando dagli atti che Galatour s.r.l. era stata invitata a partecipare alla gara, da lei però disertata.

Inoltre, nel merito, è del tutto plausibile il rilievo del primo giudice, per cui “l’imminente inizio dell’anno scolastico congiuntamente alla necessità di garantire il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara aperta per l’affidamento quinquennale dello stesso costituiscono, ad avviso del Collegio, presupposti idonei a giustificare la scelta della procedura attuata dal Comune”.

Altresì – prosegue condivisibilmente la sentenza – “infondato è l’assunto con il quale la ricorrente afferma che la Trasporti Caerite scarl avrebbe potuto proseguire nella gestione del servizio. Infatti, non soltanto il precedente contratto di servizio (stipulato per l'anno scolastico 2014-2015) era scaduto, ma risulta decisivo che la società è stata sciolta e posta in liquidazione in data 29 luglio 2015, ciò che avrebbe reso impossibile l’assunzione da parte della stessa dell’affidamento del servizio a far data dal 15.9.2015”.

In relazione poi all’asserita irragionevolezza del prezzo posto a base di gara (4 euro / km), ad avviso dell’appellante eccessivamente basso e dunque tale da integrare un elemento impeditivo alla formulazione di un’offerta, deve concordarsi con il rilievo secondo cui lo stesso è in linea con la stima fissata nella delibera del consiglio comunale n. 3 del 2015 – che pure concerne l’affidamento del servizio pubblico per durata assai più estesa (per il periodo 2015-2023) ed ha valore meramente programmatico. Inoltre, come evidenziato in sentenza, effettivamente le deduzioni di Galatour s.r.l. (che indica un prezzo alternativo) risultano indimostrate e si basano su parametri che non trovano puntuale riscontro nella lex specialis di gara o in dati oggettivi.

A confutazione della fondatezza degli assunti dell’appellante, vi è comunque il dato – oggettivo – che di detta procedura sono state presentate ben tre offerte valide.

Le ulteriori deduzioni sono poi inammissibili per difetto di interesse, in difetto di partecipazione alla gara da parte dell’appellante, o comunque infondate (il prezzo unitario chilometrico di cui alla nota del 23 luglio 2015 non è un parametro innovativo, bensì l’esplicazione del prezzo complessivo a base di gara, già correttamente indicato nella lex specialis; inoltre, le obiettive ragioni di urgenza di cui si è detto – date dall’imminente avvio del periodo scolastico – avrebbero verosimilmente giustificato, nel caso di specie, una riduzione del termine di venti giorni di cui all’art. 70, comma 5 del d.lgs. n. 163 del 2006).

21. Infine con il tredicesimo e il quattordicesimo motivo di appello Galatour s.r.l. ripropone le doglianze dedotte, nel precedente grado di giudizio, con il quarto ricorso per motivi aggiunti. Le stesse vanno però respinte, in ragione della reiezione dei precedenti motivi di appello, presupponendo ipotesi di illegittimità derivata dai provvedimenti fatti oggetto di censura da questi ultimi.

Deve poi condividersi il rilievo di inammissibilità della censura mossa contro il bando di gara, in quanto non conforme ai principi e agli indirizzi contenuti nella delibera del consiglio comunale n. 3 del 2015: detta censura, infatti, “non attiene a previsioni escludenti o comunque che avrebbero impedito la presentazione della domanda, né la ricorrente deduce in alcun modo l’ostatività degli asseriti vizi alla presentazione di una domanda”.

Circa infine la dedotta incongruità del prezzo a base di gara, al di là dei rilievi di merito contenuti nella sentenza appellata, va evidenziato come ben sette operatori del settore abbiano preso parte alla procedura competitiva, il che altresì dà atto di come tale prezzo – peraltro definito sulla base di una consulenza tecnica di società specializzata del settore – non possa dirsi irragionevole.

22. Circa le censure a suo tempo dedotte con il quinto ricorso per motivi aggiunti, le stesse non hanno formato oggetto di specifico motivo di appello, trattandosi peraltro di questioni connesse ai profili già precedentemente esaminati. Per l’effetto, non può che rilevarsi la correttezza logica della sentenza appellata che, sul punto, ne ha esclusa la fondatezza in ragione dei rigetto dei presupposti motivi di ricorso.

23. Conclusivamente, il ricorso in appello risulta è infondato e, con esso, anche le istanze risarcitorie (o indennitarie).

La complessità delle questioni trattate ed il mancato svolgimento, da parte dell’amministrazione appellata, di puntuali difese nel corso del presente grado di giudizio, giustificano la compensazione, tra le parti delle relative spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli,  Presidente

Roberto Giovagnoli,   Consigliere

Claudio Contessa,      Consigliere

Raffaele Prosperi,       Consigliere

Valerio Perotti,           Consigliere, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Valerio Perotti                        Carlo Saltelli

                       

IL SEGRETARIO

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici