HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, 27/7/2017 n. 1806
Parere sullo schema di regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi

Materia: appalti / disciplina

Numero 01806/2017 e data 27/07/2017 Spedizione

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2017

 

NUMERO AFFARE 01121/2017

 

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, attuativo dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56”;

 

LA SEZIONE

 

Vista la nota di trasmissione della relazione, 20 giugno 2017, n. 24744, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato per l’istituzione della commissione speciale;

Esaminati gli atti, alla presenza del Presidente aggiunto Rosanna De Nictolis, udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;

 

PREMESSO E CONSIDERATO

1. La richiesta di parere

Con relazione del 7 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere sullo schema di regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Istituita apposita commissione speciale, il Consiglio di Stato ha espresso parere n. 351/2017 del 13 febbraio 2017 sia formulando alcune osservazioni sia investendo il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di eventuali iniziative volte a modificare il quadro normativo allora esistente.

Successivamente, con decreto 19 aprile 2017 n. 56, è stato adottato il c.d. correttivo al d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, “codice dei contratti pubblici” (così ridenominato dal decreto correttivo) (si veda il parere da questo Consesso reso il 30 marzo 2017 n. 782) che ha modificato, per quanto di interesse l’art. 21 del codice.

Con nota 20 giugno 2017 n. 24744 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto nuovamente parere sullo schema di decreto, aggiornato, oltre che alla luce delle osservazioni formulate nel citato parere n. 351/2017, anche delle modifiche legislative nel frattempo intervenute e “dell’accoglimento di diverse proposte emendative formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, in sede di riunioni tecniche finalizzate all’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata”, ora prescritta in luogo del parere delle medesima Conferenza.

2. Breve indicazione di tipo metodologico

In considerazione del fatto che il precedente schema di decreto non è mai stato definitivamente approvato, anche in ragione delle novità legislative che stavano per intervenire, la commissione reputa opportuno premettere all’esame del decreto alcune considerazioni di carattere generale sull’attività di programmazione – in parte già formulate nel citato parere n. 351/2017 – e sugli ultimi interventi legislativi in materia, anche per fornire indicazioni di indirizzo all’amministrazione utili nella fase di applicazione del decreto in questione.

3. L’attività di programmazione

La programmazione è l’organizzazione dell’attività istituzionale dell’ente secondo un programma; è un processo che, attraverso aggiustamenti progressivi, deve portare, guidando e responsabilizzando l’amministrazione, a raggiungere maggiori ed elevati livelli qualitativi e quantitativi nella cura dell’interesse pubblico.

L’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 nell’elencare le varie fasi della procedura di affidamento (analogamente a quanto accadeva nella vigenza dell’art. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), stabilisce al comma 1 che le stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici devono rispettare gli atti di programmazione previsti dal codice o dalle norme vigenti.

Dall’analisi della disciplina di settore, a livello comunitario e nazionale, emerge che il legislatore ha in passato dedicato maggiore attenzione alla fase della selezione del contraente predisponendo numerose norme di dettaglio, mentre poche norme disciplinavano la fase della programmazione; ciò verosimilmente sul presupposto che la corretta gestione della fase della selezione assicuri la scelta di un buon contraente e, di conseguenza, un esatto adempimento della prestazione dedotta in contratto. Tuttavia, è diventato sempre più evidente che la fase di affidamento e esecuzione del contratto non possa prescindere da una attenta ed adeguata programmazione, alla quale ultimamente il legislatore ha dedicato, in modo condivisibile, maggiore attenzione.

La fase programmatoria, è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (art. 14) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (artt. 11, 12, 13 e 14).

In prosieguo, il codice previgente (d.lgs. n. 163/2006) all’art. 128, che riprendeva l’art. 14, legge n. 109/1994, si è occupato in maniera ancor più dettagliata della fase della programmazione dei lavori pubblici senza tuttavia renderla obbligatoria per gli appalti di servizi e forniture. Il legislatore, infatti, a fronte dell’obbligatorietà della programmazione triennale ed annuale per i lavori pubblici, aveva previsto, come semplice facoltà per le amministrazioni di predisporre un programma di acquisti.

La legge di stabilità (l. 28 dicembre 2015, n. 208), all’art. 1, comma 505, ha previsto: “al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento”.

4. Il nuovo codice dei contratti pubblici. La programmazione negli appalti di servizi e forniture

L’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, si occupa di programmazione, sia in relazione ai lavori sia agli acquisti di beni e servizi.

Le norme successive (artt. 22-27), invece, sono dedicate alla programmazione dei soli lavori pubblici, con diverse novità rispetto al passato.

Al settore dei beni e dei servizi, l’art. 21 dedica specificatamente i commi 1 ed i commi dal 6 al 9, mentre gli altri riferimenti riguardano la programmazione dei lavori pubblici.

In attuazione del criterio direttivo della legge delega previsto dall’art. 1, comma 1, lett. bb), sono stati introdotti criteri di razionalizzazione ed efficienza; sono stati altresì definiti gli strumenti del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dal vecchio codice dei contratti pubblici all’art. 128, e il programma degli acquisti di beni e servizi.

In via generale l’art. 21 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

A tenore del comma 6, infatti, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

L’art. 11 d.lgs. n. 56/2017 ha apportato modifiche che, per quanto di interesse, possono così essere riassunte:

a) al comma 3, dopo il secondo periodo è stato inserito un altro periodo del seguente tenore: "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";

b) al comma 8 all'alinea, le parole: "sentita la Conferenza" sono state sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza";

c) dopo il comma 8, è stato il comma 8 bis stabilendo che la disciplina dell’art. 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

5. La programmazione nei lavori pubblici, con particolare riguardo alle opere incompiute

Come è noto, in passato, è stato istituito il SIMOI – “Sistema informativo di monitoraggio delle opere incompiute” – con lo scopo di creare, a livello informativo e statistico, una banca-dati costituita da appositi elenchi-anagrafe delle opere incompiute di competenza delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Le cause ostative al compimento delle opere sono state individuate per la maggior parte nella mancanza di fondi, nelle interruzioni per cause tecniche e infine nel fallimento dell’impresa esecutrice o nel mancato interesse al completamento da parte del gestore; in molti casi, poi, il ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’interruzione o la sospensione protratta negli anni ha comportato inevitabilmente il mancato rispetto dei costi preventivati per la realizzazione ed un rilevante aumento degli stessi.

La non ultimazione di un’opera pubblica determina inoltre un poco efficiente uso delle risorse pubbliche, nonché l’impossibilità di soddisfare le necessità della collettività cui sono destinate tali opere.

Occorre poi rilevare che, a volte, si riscontra nella prassi l’inizio dell’opera pubblica al solo scopo di “ottenere una corsia preferenziale” nell’assegnazione di ulteriori fondi pubblici per la ultimazione.

Giova in questa sede rilevare che l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 prevede l’obbligo per ogni amministrazione pubblica di effettuare la ricognizione delle opere incompiute in occasione della predisposizione dei piani triennali degli investimenti; si tratta di una previsione innovativa rispetto a quanto stabilito all’art. 128 d.lgs. n. 163/2006, ove vi era solo un riferimento al “completamento dei lavori già iniziati”. Nell’occasione, le amministrazioni devono svolgere approfondimenti e valutare se esistono le condizioni per procedere con il completamento o con l’eventuale riutilizzazione, anche ridimensionata, oppure con una diversa destinazione d’uso ovvero ancora con la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera; va valutata anche l’opzione della demolizione, qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l’adozione di soluzioni alternative.

La previsione normativa ora riportata, come correttamente fatto con il decreto sottoposto all’esame di questa Commissione, va coordinata con la necessità di assicurare il compimento di lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali (si veda ora al riguardo l’art. 3, comma 12, dello schema di regolamento).

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali si riferiscono ai lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e individuano i lavori da avviare nella prima annualità.

Sostanzialmente immutata rispetto alla previsione dell’art. 128 del vecchio codice è la previsione dell’obbligo, per i lavori di importo superiore a un milione di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Con il c.d. correttivo è stato, come in precedenza ricordato, aggiunto che, ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma 5, del codice.

Va in ultimo evidenziato che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'art. 213.

Va da ultimo sottolineato che, con scelta condivisibile, il legislatore ha introdotto la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. L’art. 22 del nuovo codice disciplina, infatti, il dibattito pubblico nella pianificazione e programmazione di lavori di rilevanza sociale e di impatto territoriale e sulle popolazioni ivi insediate. Tale previsione è considerata uno dei punti qualificanti del codice perché dà attuazione ai criteri direttivi di trasparenza e partecipazione previsti alle lettere ppp) e qqq) dell’art. 1, comma 1, della legge delega.

Il dibattito pubblico, che guarda chiaramente al modello francese del c.d. débat public, permette ai cittadini di informarsi e di esprimere il proprio punto di vista sui grandi progetti organizzativi o di infrastruttura: l’obiettivo è ascoltare tutte le parti interessate, per arricchire lo schema iniziale del progetto di fattibilità e prevenire l’eventuale e futuro contenzioso.

6. I punti qualificanti dell’attuale quadro normativo

Come emerge dalle sintetiche considerazioni sino a qui svolte, il legislatore, con la nuova disciplina dei contratti pubblici, dedica particolare attenzione alla fase della programmazione (artt. 21-27, 32). Va sottolineato che la programmazione “non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. In questo senso, la fase della programmazione e quella della progettazione appaiono funzionali a garantire una visione di insieme dell’intero ciclo di realizzazione dell’appalto, migliorando le chance di un’efficiente gestione dello stesso, a partire dall’individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione; tale verifica può ritenersi effettiva, infatti, solo ove la stazione appaltante sia in grado di confrontare le prestazioni eseguite con i livelli quantitativi e qualitativi promessi in sede di gara e definiti nel contratto, secondo il corrispettivo e la tempistica pattuiti. L’importanza della fase di programmazione appare con maggior evidenza ove si consideri che dalle attività di vigilanza dell’Autorità è emerso che negli appalti di servizi e forniture, la carenza di programmazione da parte delle stazioni appaltanti genera criticità, quali la frammentazione degli affidamenti, il frequente ricorso a proroghe contrattuali illegittime, l’avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, l’imprecisa definizione dell’oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità, la perdita di controllo della spesa. Le criticità illustrate inducono a ritenere la fase della programmazione negli acquisti di beni e servizi come fondamentale ai fini di una compiuta valutazione delle strategie di approvvigionamento da parte delle stazioni appaltanti” (ANAC, determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture).

Altro aspetto qualificante della normativa attualmente vigente è quello relativo alla possibilità che nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Si tratta di una previsione che, per un verso, conferma l’attenzione del legislatore verso forme di interazione tra il settore pubblico e quello privato e che, per altro verso, potrebbe risultare di particolare interesse in un momento, come quello attuale, in cui le risorse pubbliche sono limitate.

7. Rilievi di ordine generale sull’articolato

7.1. La Commissione prende favorevolmente atto dell’attenzione che il Governo – per il tramite del DAGL – e il Ministero, per quanto di competenza, hanno riservato alle osservazione compiute con il precedente parere n. 351/2017. Ed invero nell’attuale quadro risultano recepiti i suggerimenti concernenti:

a) lo “snellimento” dell’art. 1;

b) le modifiche all’art. 3 e la particolare importanza data alle opere di ricostruzione post- terremoto;

c) gli opportuni cambiamenti apportati agli artt. 4-8;

d) e, infine, anche la risistemazione della disciplina transitoria.

Non v’è dubbio che, in via generale, i cambiamenti apportati al codice con il decreto correttivo e allo schema di decreto – unitamente allo “spostamento” dall’atto di fonte regolamentare (art. 1 del ‘vecchio’ schema di decreto) alla legge (art. 21, comma 8 bis codice) della esclusione dall’ambito di applicazione della “pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza” – oggi rendono più funzionale il quadro normativo che deriva dall’interazione tra il codice e il decreto in oggetto.

7.2. Sempre in via generale va ricordato che la giurisprudenza consultiva ha richiamato l’attenzione sulla necessità di introdurre misure finalizzate alla verifica ex post circa il conseguimento degli obiettivi sottesi alla scelta normativa adottata. Si tratta di una funzione cruciale dalla quale dipende l’effettivo successo dell’intero intervento di riforma, ivi compresa la drastica riduzione delle opere incompiute.

È ormai chiaro che il lavoro di monitoraggio ex post è quasi più importante di quello di analisi ex ante. Non si può dare per scontato che una riforma ben scritta funzioni davvero; non si può trascurare ciò che a quella riforma accade dopo la sua entrata in vigore. Non di rado, essa può mancare i suoi obiettivi per ragioni apparentemente poco significative: ad esempio, perché necessita di una piccola correzione di tiro, che però nessuno rileva, o perché la prassi applicativa reintroduce silenziosamente ostacoli che di fatto ne vanificano il risultato. Occorre monitorare il funzionamento dei meccanismi introdotti, bisogna misurare i cambiamenti che si sono effettivamente verificati, occorre studiare prassi applicative e analizzarne gli effetti (ex multis, pareri 10 marzo 2016, n. 764; 1 aprile 2016, n. 855; parere 15 aprile 2016 n. 929).

Vero è che l’impostazione di massima dell’istituto (il quale prevede una programmazione triennale ‘per scorrimento’ con aggiornamenti annuali) postula – almeno in via implicita – forme di verifica circa lo stato di attuazione degli interventi programmati. Tuttavia, potrebbe essere opportuno esplicitare più chiaramente in che modo operino tali forme di verifica e in che modo esse si traducano non solo nella predisposizione e nell’aggiornamento degli strumenti di programmazione ma pure nella sanzione (foss’anche a livello reputazionale) in caso di opere rimaste ingiustificatamente incompiute e di incapacità a rispettare i tempi previsti, ad esempio, per l’affidamento e l’esecuzione di un’opera. Va poi distinto il controllo sull’effettivo assolvimento da parte delle amministrazioni degli obblighi connessi alla predisposizione e all’aggiornamento dei programmi, dall’accertamento delle cause per cui la normativa eventualmente mostri delle difficoltà di carattere applicativo.

8. Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 3

Al comma 1, l’inciso “il cui valore stimato, ai sensi dell’articolo 35 del codice, sia pari o superiore a 100.000 euro” potrebbe considerarsi superfluo, riproducendo l’art. 21, comma 3, codice.

Articolo 4

Al comma 1, primo periodo, si suggerisce di togliere la virgola dopo “le modalità”.

Al comma 1, secondo periodo, per dare un senso alla disposizione normativa si rende necessaria l’eliminazione delle parole “, anche attraverso”.

Al comma 5, sostituire “adottato” con “ritenuto”.

Articolo 5

Il comma 5 prevede una forma di consultazione obbligatoria per il programma triennale e l’elenco annuale dopo l’adozione e prima dell’approvazione.

Giova rilevare che l’art. 128, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 163/2006 prevedeva “Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante”.

Tale adempimento non è stato riprodotto nell’art. 21 del nuovo codice né può ritenersi che il codice stesso demandi questa possibilità al regolamento in considerazione del fatto che l’ambito del regolamento è limitato dall’art. 21, comma 8, ai contenuti degli atti di programmazione e non si estende anche alle forme di consultazione e pubblicità. Le forme di consultazione preventiva vanno pertanto previste come facoltative dal decreto in oggetto, nelle more di una eventuale correzione dell’art. 21, che le preveda come obbligatorie, sulla base di una scelta politica rimessa al legislatore, che deve optare tra le esigenze di semplificazione e quelle di partecipazione preventiva degli stakeholders.

In via ancor più generale si ritiene che lo specifico aspetto ora trattato meriti di essere riconsiderato in sede legislativa per meglio coordinare l’istituto del dibattito pubblico di cui all’art. 22 codice con eventuali forme di pubblicità degli atti di programmazione adottati.

Su questo punto si dispone, pertanto, la trasmissione del presente parere al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le eventuali iniziative di competenza.

Sul piano formale si suggerisce l’eliminazione nel primo periodo del comma 5 della parola “almeno”.

Il comma 12, prevede che la pubblicazione dei dati sulla programmazione triennale, comprensivi della scheda B relativa alle opere incompiute, tiene luogo della trasmissione dei dati sulle opere incompiute ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 42/2013, anche se effettuata dopo il 31 marzo di ogni anno e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Giova ricordare che l’art. 3 d.m. n. 42/2013 prevede uno specifico onere a carico delle pubbliche amministrazioni di trasmettere annualmente al M.I.T., entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle opere incompiute con una serie di informazioni dettagliate.

Con il decreto in questione si stabilisce, da un lato, che in luogo della trasmissione dei dati, basta la pubblicazione di essi, che avviene, ai sensi dell’art. 21, comma 7, codice sul profilo del committente e sul sito del M.I.T., e, dall’altro lato, che tale equipollenza si realizza anche se la pubblicità avviene entro il 31 maggio di ogni anno, laddove in base al d.m. n. 42/2013, i dati sulle opere incompiute vanno trasmessi al M.I.T. entro il 31 marzo di ogni anno.

La relazione illustrativa rileva che le modifiche sono state apportate per ridurre gli oneri amministrativi e sulla base di un rilievo contenuto nel precedente parere del Consiglio di Stato in cui si affermava che “(…) appare necessario che, in sede di stesura finale del testo del decreto, si provveda ad operare adeguate forme di raccordo fra esso e la previgente disciplina (primaria e sub-primaria) in tema di ‘opere incompiute’”.

La collocazione della norma nell’art. 5 dello schema sarebbe avvenuta su richiesta della Regioni formulata nella sede tecnica della Conferenza unificata.

A giudizio della Commissione, sul piano formale, la collocazione sistematica più appropriata sarebbe l’art. 4 relativo alle opere incompiute.

Sul piano sostanziale, si dubita della correttezza della previsione, pur mossa dalla ragionevole e condivisibile esigenza della riduzione degli oneri amministrativi, poiché si sostituisce un onere di comunicazione specifica (esistente per le sole opere incompiute) con un onere di pubblicità più ampio (che riguarda l’intero programma triennale), e che non assicura un effettivo – ed efficace – censimento delle opere incompiute.

Occorre poi rilevare che non vi è piena omogeneità di contenuti tra l’allegato B allo schema del d.m. e le informazioni sulle opere incompiute richieste dal d.m. n. 42/2013.

Sotto il profilo poi dell’effettiva idoneità della norma a raggiungere gli obiettivi voluti, va evidenziato che con la disposizione in questione si sposta in avanti di due mesi il termine fissato dal d.m. n. 42/2013 per la trasmissione al M.I.T. o alle Regioni e Province autonome competenti degli elenchi di opere incompiute di ciascuna stazione appaltante; adempimento quest’ultimo strumentale alla pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno dell’elenco delle opere incompiute. Si afferma nella relazione illustrativa che la pubblicazione dei programmi entro il 31 maggio di ogni anno consentirebbe di rispettare la scadenza del 30 giugno per pubblicare l’elenco delle opere incompiute.

Tuttavia, la relazione illustrativa non spiega con quali accorgimenti tecnici il M.I.T., nonché le Regioni e le Province autonome, in difetto di un onere di comunicazione specifico, saranno in grado, in un arco temporale di 30 giorni, di reperire i dati sulle opere incompiute di tutte le stazioni appaltanti sulla base della ricerca e analisi di tutti i programmi triennali traendoli dal sito informatico, e di pubblicare tempestivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle opere incompiute.

La Commissione invita pertanto a riflettere attentamente sull’introduzione di tale previsione, che può essere mantenuta solo previa analisi e verifica che essa non comporta un disagio organizzativo in relazione alla competenza del M.I.T. e delle Regioni e Province autonome in ordine alla puntuale pubblicazione annuale, entro il 30 giugno, dell’elenco delle opere incompiute.

Articolo 6

Al comma 1 appare superfluo, in quanto ripetitivo dell’art. 21, comma 6, l’inciso “il cui importo unitario stimato, ai sensi dell’articolo 35 del codice, sia pari o superiore a 40.000 euro”.

9. Alla stregua delle esposte considerazioni, la Commissione speciale è dell’avviso di rendere parere favorevole, con osservazioni, sulla schema di regolamento in oggetto.

 

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Commissione speciale.

Si dispone la trasmissione del presente parere al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le eventuali iniziative di competenza in relazione a quanto indicato in parte motiva.

                       

L'ESTENSORE         IL PRESIDENTE

Vincenzo Neri            Luigi Carbone

                       

IL SEGRETARIO

Giuseppe Carmine Rainone

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici