HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Trentino-Alto Adige, Sede di Trento, 3/8/2017 n. 249
In sede di concorso per l'assegnazione di sede farmaceutica, l'attività svolta dal farmacista socio di società di persone deve essere equiparata a quella del titolare di farmacia.

La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata, e la partecipazione a tali società è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore (solo) di altra farmacia, essendo inoltre previsto che, nel caso di sospensione del socio direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società viene affidata ad un altro dei soci. Ne consegue che già nell'ambito della normativa regolante il riordino del settore farmaceutico non è ravvisabile alcuna discrasia fra la titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma collettiva, nei limiti delle tipologie ammesse, al cui interno la direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi.

Nelle società di persone (ad eccezione delle società in accomandita semplice), come tali sfornite di personalità giuridica, sussiste la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, il che comporta, per ciascun socio, in termini giuridici di dover rispondere dell'adempimento "con tutti i suoi beni presenti e futuri", ed in termini economici di sopportare un rischio di impresa non limitato al denaro o ai beni conferiti, a ciò corrispondendo l'attribuzione ex lege del potere di amministrazione e di concorrere nella direzione dell'impresa sociale. Dunque, non sussistono valide ragioni per discriminare la titolarità di una farmacia operante quale impresa individuale e quella di una farmacia organizzata in impresa collettiva, esercitata nelle forme di società di persone ed in particolare di società in nome collettivo, al cui interno deve ritenersi che ciascun socio sia compartecipe alla titolarità dell'esercizio farmaceutico.

E' illegittima la parificazione, in sede di concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, nell'assegnare il punteggio ai titoli posseduti dal candidato, dell'attività svolta dal farmacista socio di società di persone a quella del collaboratore, atteso che la prima coincide con l'attività svolta dal titolare dell'esercizio farmaceutico.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

Pubblicato il 03/08/2017

 

N. 00249/2017 REG.PROV.COLL.

 

N. 00116/2016 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2016, proposto da:

Annamaria Foletto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Bernardi e Andrea Maria Valorzi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Trento via Calepina n. 65;

 

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti, con domicilio eletto presso quest’ultima nella sede dell’Avvocatura provinciale, in Trento piazza Dante n. 15;

 

nei confronti di

- Flamma Giampiero, pure ricorrente in via incidentale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Dal Prà, Luca Donà, Alessandro Janna e Stefano Senatore nel cui studio in Trento, via Serafini n. 9, è elettivamente domiciliato;

- Barbagallo Alessandro, Carannante Teresa, Saturnino Paola, Habash Pierre, Venanzi Catia Nadia, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Giuffrida Mario, Di Giovanni Agostino, Manferdini Monica, Bonetta Luisa, Cortelletti Martina, Di Palma Donatella, Turchetti Gabriella, Ladisa Vito, Zuliani Corrado, Renzulli Michela Lucia, Gilberti Francesca, Campagnolo Virginia, Rizzato Guido, Denegri Antonella, Taboni Andrea, Borchetto Simone Luca, Agnolin Fabio, Bertolo Giovanna, Tiengo Carlo, Calderaro Giuseppe, Condemi Giovanni, Adriano Baggio, Rizzotti Umberto, Leonardi Agata Maria Loredana, Bizzo Claudio, Ronzani Lisa, Bettiol Cristiano, De Tomi Nicola, Visotto Roberto, Bertotti Giorgio, Pepe Salvatore, Prandini Andrea, Regazzini Elena, Napolitani Fabrizio, Lupo Paolo, Bottazzo Andrea, Brazzale Maria Lisa, Malgarise Angiola, Mietto Lucia, Bonizzato Alberto, Basile Giannini Giorgio, Buora Katy, Marcon Antonia, Gangitano Pamela, Marinchel Antonia, Redo Sebastiano, Vitali Andrea, Cappelletti Davide, Corso Cristina, Ciciretti Pietro, Camerra Giuseppe, Dalla Valentina Celestina, Ruggera Francesca, Cais Mariangela, Innocenti Fernanda, Fedrizzi Lucia, Motta Riccardo, Betta Mirtis, Sanna Riccardo, Salvetti Mattia, Belfiore Caterina, Menguzzato Renato, Gabrieli Giovanna, Gigli Tiziana, Angelini Giovanna, Cocco Antonella, Zago Gianmirca, Pinelli Clara, Segnana Alessio, Leone Luciano, Grossi Arianna, Chiofalo Claudia, Filomeno Maria, Busatto Irene, Zampis Davide, Borsato Luigi Alberto, Romano Giovanni, Randon Sandra Janizza, Biggi Mascia, Ronzani Margherita, Montelisciani Maria Loreta, Filoni Monina, Masi Fausta, Schirru Davide, Faramarzi Hamid Reza, Galler Monica, Strazza Giulio, Tomaselli Giorgia, Maregatti Silvia, Gerola Stefano, Troilo Fernando, Sciammetta Maria Elisabetta, Pellini Gianluca, Corradin Lodovico, Bigliardi Marco, Prandini Maurizio, Scuro Mauro, Brancaccio Marcello, Stefani Paolo, Saccarola Daniela, Bottura Anna, Smanio Caterina, Potenza Cinzia, Bortolot Adriana, Nardelli Gabriele, Huez Tiziana, Barca Gian Luca, Nastri Arturo, Mantovani Stefania, Cavagna Sandra, Favale Lucia, Montanti Gisella, Zamorani Carla, Robusti Elena Guida, Scuteri Ilario Vincenzo, Ferrara Ines, Stefani Enrico, Di Pilato Elisabetta, Biaggi Maurizio, Polla Gabriele, Bonini Gabriele, Mancini Emidio, Barbieri Gisella, Gualtieri Dino Silvio, Fabbiani Maurizio, Bortolameotti Lina e Gianoli Anna Maria, non costituiti;

per l'annullamento,

- per quanto interessi la posizione ed il punteggio della ricorrente e nei termini censurati in ricorso, della graduatoria definitiva approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 348/2016, pubblicata in data 14/3/2016, relativa al concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 11 DL 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012 n. 27, e della scheda di valutazione relativa alla ricorrente, identificata dal n. prot. 000331-05-08-2014-042;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ed in particolare il bando di concorso approvato con delibera n. 955/2014 della Giunta provinciale ed i criteri generali di attribuzione dei punteggi fissati dalla Commissione nell'allegato n. 1 al verbale del 7 maggio 2015, nei termini censurati in ricorso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e contestuale ricorso incidentale di Giampiero Flamma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il cons. Paolo Devigili e uditi gli avv.ti Giacomo Bernardi, Viviana Biasetti e Stefano Senatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 955 di data 16 giugno 2014, la Provincia autonoma di Trento ha indetto “concorso pubblico straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle resesi vacanti, disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente modificato dall’articolo 23, comma 12-decies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.”

Il numero delle nuove farmacie (e delle relative zone di collocazione) messe a concorso nel territorio provinciale era inizialmente pari a sedici, con l’espressa avvertenza (art. 1 dell’allegato al bando) che l’elenco avrebbe potuto subire diminuzioni all’esito di alcuni ricorsi giurisdizionali promossi avverso l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche.

Quanto alle modalità di assegnazione di queste, l’allegato al bando (art. 10) ha previsto che, entro il quinto giorno dall’interpello, i candidati vincitori debbano indicare, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria, e che (art. 11) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza (che non risulti assegnata ad un candidato meglio collocato in graduatoria), stabilendo inoltre che entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata, che l’inutile decorso del termine equivale ad una non accettazione ed infine che le sedi non accettate, quelle non aperte nel termine di 180 giorni e quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori verranno assegnate scorrendo la graduatoria.

Per quanto concerne la valutazione dei titoli relativi all’esercizio professionale, per la parte qui di interesse, la Provincia ha richiamato (art. 8 dell’allegato al bando) la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, spettante ex art. 9 Legge 8 marzo 1968 n. 221 a favore dei farmacisti rurali, ma la Commissione, nel fissare nell’allegato 1 al verbale di data 7 maggio 2015 i criteri generali di valutazione di tali titoli, ha disposto l’attribuzione di un punteggio massimo di 35 punti (7 per ciascun commissario) in riferimento all’art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994 (“regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991 n. 362), di poi provvedendo in sede di valutazione delle domande, mediante la predisposta “piattaforma tecnologica”, a confermare la predetta maggiorazione entro il limite di 35 punti complessivi, come peraltro riconosciuto dalla difesa dell’amministrazione nel corso di causa.

Pertanto, nella scheda valutativa riferita alla ricorrente, oltre a 5 punti assegnati per i titoli di studio e di carriera su cui non sussiste contestazione, la Commissione ha attribuito 35 punti per il diverso titolo delle esperienze professionali, nel cui ambito la maggiorazione prevista per l’avvenuto esercizio in farmacie rurali è stata limitata al riconoscimento di punti 3,5, in guisa da rispettare il massimo del punteggio complessivo previsto nei criteri generali, e su tale aspetto si appunta in parte il ricorso dell’interessata.

Per altro profilo qui di interesse, nell’allegato 1 al verbale del 7 maggio 2015 la Commissione ha disposto che nel caso di candidato farmacista socio di società di persone allo stesso venga riconosciuto, nell’ambito della valutazione delle esperienze professionali, il punteggio previsto per i collaboratori di farmacia dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994, anziché quello maggiore stabilito nella lettera a) per il titolare di farmacia aperta al pubblico, ritenuto non compatibile con la condizione di socio.

Di conseguenza alla ricorrente sono stati attribuiti punti 0,45 per anno per i primi dieci anni e punti 0,18 per i secondi dieci anni, ed anche tale aspetto costituisce oggetto dell’impugnazione in esame.

Complessivamente alla ricorrente sono stati assegnati 40 punti e l’interessata risulta inserita nella graduatoria finale al numero 135, preceduta dai candidati cui è stato attribuito - in ordine crescente - un punteggio superiore, fino al primo classificato che ha ottenuto punti 46,25.

Ciò premesso, con il primo motivo l’interessata deduce la violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 e 8 L. n. 362/1991; art. 5 D.P.C.M. n. 298/1994) e l’eccesso di potere.

L’attività di farmacista socio di società di persone, nella fattispecie svolta dall’interessata per oltre vent’anni quale socia di una società in nome collettivo, coinciderebbe con quella di titolare dell’esercizio farmaceutico, e comunque non sarebbe assimilabile a quella del mero collaboratore di farmacia, di talché il criterio assunto dalla Commissione per valutare tale esperienza professionale (ed attribuire correlativamente il minor punteggio) si porrebbe in contrasto con le disposizioni normative rubricate in titolo e con le connotazione proprie della tipologia societaria al cui interno l’interessata ha esercitato l’attività farmaceutica.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della Legge n. 221/1968 e dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994, nonché l’eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.

La pretesa limitazione dell’incremento del punteggio inerente lo svolgimento di attività farmaceutica nelle zone rurali fino e non oltre i punti a disposizione di ciascun commissario (7 x 5 = 35), assunta a parametro dalla Commissione sulla scorta dell’art. 5, co. 1, del DPCM n. 298/1994, si rivelerebbe illegittima e contraddittoria - tenuto conto dell’insegnamento giurisprudenziale formatosi sul punto - al cospetto della specialità della norma di cui all’art. 9 della L. n. 221/1968 che, in materia di provvidenze a favore dei farmacisti rurali, non prevede tale limitazione, ma solo quella, ben diversa e non pregiudicante la posizione della ricorrente, dell’attribuzione di un massimo di punti 6,50 sulla maggiorazione del 40% calcolata sul punteggio spettante in base ai titoli relativi all’esercizio professionale.

L’accoglimento di entrambi i prospettati motivi, aggiunge la ricorrente, consentirebbe l’acquisizione di un punteggio complessivo (punti 46,50) tale da permettere il posizionamento al primo posto della graduatoria finale.

Nel derivato giudizio si è costituita la Provincia di Trento contestando la fondatezza dei dedotti motivi.

In ordine al primo di questi la difesa dell’amministrazione ha osservato che, nell’ambito degli esercizi farmaceutici, le società di persone conservano una propria soggettività giuridica, distinta da quella dei soci, tale da radicare in esse la titolarità dei derivanti rapporti giuridici e la configurazione di un proprio distinto patrimonio: ne conseguirebbe che la “titolarità” della farmacia spetta alla società e non ai singoli soci.

Pertanto, la decisione - condivisa dal gruppo tecnico interregionale - di attribuire ai soci delle società di persone il minor punteggio previsto per i collaboratori di farmacie, anziché quello maggiore assegnabile per la titolarità dell’esercizio farmaceutico, non sarebbe irragionevole, considerando che l’art. 5, co. 1, del D.P.C.M. cit. separa l’attività di titolare e direttore di farmacia da quella svolta dai collaboratori della stessa, senza consentire configurazioni diverse e neppure distinte modulazioni nei criteri prefissati per l’attribuzione dei punteggi inerenti lo svolgimento dell’esercizio professionale.

Quanto al secondo motivo, secondo la difesa della Provincia la censura prospettata non terrebbe conto delle peculiarità dell’indetto concorso, il cui carattere straordinario, derivante dall’applicazione dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012 (“disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”) convertito in legge n. 27/2012, non consentirebbe l’applicazione dell’intera maggiorazione (cioè fino a 6,50 punti) prevista per le farmacie rurali dalla disposizione contenuta nell’art. 9 della Legge n. 221/1968, questa da ritenersi applicabile esclusivamente nei tradizionali concorsi indetti per l’ordinaria assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Ciò posto in ordine alle posizioni assunte dalle iniziali parti in causa, in punto di fatto deve ancora rilevarsi che, con ordinanza n. 405 di data 1.12.2016, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti collocati nella graduatoria in posizione poziore rispetto alla ricorrente, atteso che questi avrebbero potuto essere pregiudicati dal possibile esito favorevole del gravame, in quanto tali assumenti la veste di controinteressati, consentendo la notificazione del ricorso - inizialmente effettuata nei confronti della sola candidata Gabriella Turchetti (collocata in graduatoria al numero 13) - per pubblici proclami secondo le modalità specificate nel provvedimento.

Inoltre, con decreto presidenziale n. 7 di data 24.2.2017, in considerazione della pendenza davanti al Consiglio di Stato degli appelli promossi dal Comune di Trento avverso le sentenze pronunciate da questo Tribunale nn. 284/2014 e 478/2015 sulla individuazione e collocazione di una delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso (loc. “ai Solteri” nel territorio comunale di Trento), in attesa dell’esito degli stessi è stata fissata l’udienza di discussione finale per il giorno 6 luglio 2017.

La ricorrente, come da documentazione prodotta, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio, ed a seguito di questa si è costituito il controinteressato Giampiero Flamma, collocato in graduatoria nella posizione numero 28 con complessivi punti 41,625, contestando la fondatezza del primo motivo del ricorso e peraltro contestualmente svolgendo ricorso incidentale: con tale mezzo ha impugnato gli atti concorsuali al fine di ottenere a propria volta, in adesione al secondo motivo del ricorso principale, la maggiorazione del punteggio prevista dall’art. 9 della legge n. 221/1968 per l’avvenuto svolgimento dell’attività in farmacia rurale.

La ricorrente Foletto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale, evidenziando che la censura avrebbe dovuto essere tempestivamente interposta entro il termine ordinario decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria, abbondantemente ed inutilmente trascorso.

Nel prosieguo le parti hanno provveduto a depositare memorie illustrative e di replica instando per l’accoglimento delle proprie contrapposte conclusioni.

Infine, preso atto che con sentenza n. 1678 di data 10.4.2017 la III sezione del Consiglio di Stato, pronunciando sugli appelli riuniti promossi dal Comune di Trento avverso le sopra citate sentenze di questo Tribunale, ha sostanzialmente respinto i gravami dell’amministrazione comunale, confermando l’illegittimità dell’inserimento concorsuale della nuova sede farmaceutica prevista in località “ai Solteri”, già accertata nei giudizi di primo grado, alla pubblica udienza del 6 luglio 2017 la presente causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

1.1. Invero, per un primo profilo, deve rilevarsi che la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata (art. 7 Legge n. 362/1991), e che la partecipazione a tali società è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore (solo) di altra farmacia, essendo inoltre previsto che, nel caso di sospensione del socio direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società viene affidata ad un altro dei soci (art. 8).

Ne consegue che già nell’ambito della normativa regolante il riordino del settore farmaceutico non è ravvisabile alcuna discrasia fra la titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma collettiva, nei limiti delle tipologie ammesse, al cui interno la direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi.

1.2. Sotto altro profilo deve considerarsi che nelle società di persone (ad eccezione delle società in accomandita semplice), come tali sfornite di personalità giuridica, sussiste la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, il che comporta, per ciascun socio, in termini giuridici di dover rispondere dell’adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 cod. civ.), ed in termini economici di sopportare un rischio di impresa non limitato al denaro o ai beni conferiti, a ciò corrispondendo l’attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 cod. civ.) del potere di amministrazione e, come riconosciuto dalla dottrina, di concorrere nella direzione dell’impresa sociale.

Le connotazioni che precedono si attagliano in particolare alla società in nome collettivo, ove non è ammessa alcuna eccezione (art. 2291 cod. civ.): nell’ambito di tale tipo di società (doc. 5: visura camerale società A. Folletto di Folletto Alberto & C. s.n.c.) la ricorrente ha dimostrato di aver prolungatamente esercitato, in qualità di socia certamente non fittizia essendo la sua quota di partecipazione pari a circa un terzo del capitale, l’attività farmaceutica con le prerogative e responsabilità derivanti dall’applicazione delle surriferite norme, assumendo il potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché la rappresentanza disgiuntiva della società farmaceutica.

Dunque anche per un profilo civilistico non sussistono valide ragioni per discriminare la titolarità di una farmacia operante quale impresa individuale e quella di una farmacia organizzata in impresa collettiva, esercitata nelle forme di società di persone ed in particolare di società in nome collettivo, al cui interno deve ritenersi che ciascun socio sia compartecipe alla titolarità dell’esercizio farmaceutico.

1.3. Inoltre, con ciò passando alla disamina delle specifiche disposizioni che regolano i concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, deve osservarsi, quanto alla valutazione dei titoli relativi all’esercizio professionale, che l’assegnazione del maggior punteggio stabilito dall’art. 5, comma 3 lett. a) del D.P.C.M. n. 298/1994 in relazione alla titolarità dell’esercizio farmaceutico corrisponde alla ratio di privilegiare, entro i limiti prefissati (punti 0,5 per anno per i primi dieci anni e 0.2 per anno per i secondi dieci anni) la maturata esperienza di carattere imprenditoriale rispetto a quella acquisita nella veste di collaboratore di farmacia che, in quanto dipendente, tale specifica esperienza non può vantare, ed a cui corrisponde - infatti - la declinazione (ex comma 3 lett. b) del minor punteggio attribuito (punti 0,45 per anno per i primi dieci anni e 0,18 per anno per i secondi dieci anni).

2. Per quanto precede il primo motivo di ricorso merita accoglimento, essendo illegittimo (ed irragionevole) il criterio adottato nel concorso in esame quanto al punteggio da attribuirsi nella valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal socio di società di persone operanti nel settore farmaceutico.

3. Passando all’esame del secondo motivo il Collegio rileva quanto segue.

3.1. L’art. 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221 (“Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”) stabilisce che “ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o direttori o collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.”

3.2. A propria volta l’art. 1, comma 1, del d.lgs. 1 dicembre 2009 n. 179 (“disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”), in combinato disposto con l’allegato 1 ha espressamente ricompreso in tale ambito di indispensabile permanenza, anche ai sensi dell’art. 15 delle disp. prelim. al cod. civ., il sopra citato art. 9 della L. n. 221/1968.

3.3. Ciò posto, i criteri valutativi dei titoli di esercizio professionale indicati nell’art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994, antecedente (al pari della L. n. 362/1991 di cui costituisce regolamento attuativo) l’operata definizione di indispensabile permanenza dell’art. 9 L. n. 221/1968, devono pienamente tener conto della maggiorazione di punteggio stabilita da quest’ultima disposizione a favore dei farmacisti che abbiano esercitato l’attività in farmacie rurali, di talché l’esclusione nei bandi di concorso della surriferita provvidenza, ed anche – come nel caso di specie – la limitata e parziale applicazione di questa, si pone in contrasto con la ricostruzione normativa che precede.

3.4. Sul punto deve infatti osservarsi che, secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale qui condiviso, la normativa contenuta nella L. n. 362/1991 e nel D.P.C.M. n. 298/1994 non ha abrogato la disposizione di cui all’art. 9 della L. n. 221/1968, questa da considerarsi lex specialis rispetto alla normativa generale pur successivamente introdotta, “e come tale non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l’applicazione della maggiorazione – art. 9 L. n. 221/1968 – non possa comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario” (Cons. di Stato, sez. III, 14.12.2015 n. 5667; in termini Cons. di Stato, sez. V, 5.2.2009 n. 635 e T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28.4. 2017 n. 2278).

3.5. Né può ritenersi che il carattere straordinario del concorso in oggetto, indetto ex art. 11 del d.l. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, possa mutare (per l’assenza rispetto ai concorsi ordinari della prova per esami o per la predisposizione di un’apposita “piattaforma tecnologica”) il quadro di riferimento sopra richiamato.

La questione in rilievo, infatti, inerisce l’attribuzione del punteggio per i titoli relativi all’esercizio professionale, senza che ciò involga ulteriori profili, e come tale è comune tanto ai concorsi ordinari quanto a quelli straordinari, dovendosi viepiù rilevare che il carattere speciale (e prevalente) della norma dettata a favore dei “farmacisti rurali” dall’art. 9 L. n. 221/1968 è stato affermato in relazione ad un concorso indetto per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione (Cons. di Stato, n. 5667/2015 cit.; in termini T.R.G.A. Bolzano 1.2.2017 n. 43), ed il concorso straordinario in oggetto è stato indetto, ex art. 11 co. 3 del d.l. cit, proprio la copertura di tali sedi, ad esso trovando applicazione (co.4.), in quanto compatibili “le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti”.

4. Da ciò consegue che anche il secondo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento, pur essendo il Collegio a conoscenza di un opposto orientamento recentemente affermato (T.A.R. Sicilia Palermo n. 1560/2017) e tuttavia, per le suesposte e prevalenti ragioni, ritenuto non condivisibile.

5. Quanto al ricorso incidentale, finalizzato come sopra visto a consentire a favore del controinteressato la maggiorazione stabilita dall’art. 9 della L. n. 221/1968, deve rilevarsi, come peraltro eccepito nelle difese della ricorrente principale, la tardività dello stesso, portato a notificazione il 17 febbraio 2017.

5.1. Invero, l’interesse all’impugnazione della graduatoria (nonché delle presupposte disposizioni inficiate), ed il correlativo onere, è insorto in capo ad ogni concorrente fin dal momento della pubblicazione della graduatoria stessa, avvenuta in data 14.3.2016, atteso che a seconda del posizionamento, nel risultante ordine graduato dei punteggi, è derivata la possibilità per ciascuno di poter scegliere, a preferenza degli altri, una delle sedi farmaceutiche poste a concorso, e ciò anche nel caso di eventuale scorrimento.

5.2. Sul punto in esame deve poi richiamarsi il condivisibile insegnamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso incidentale è uno strumento offerto al controinteressato per insorgere contro lo stesso provvedimento, o ad atti ad esso connessi, impugnato con il ricorso principale, ma per profili diversi da quelli dedotti con quest’ultimo e tali da ampliare il thema decidendum originario al fine di neutralizzare o almeno limitare l’incidenza di un eventuale accoglimento del ricorso principale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28.4.2017 n. 2278; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 13.3.2014 n. 83; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2.4.2012 n. 4), mentre deve rilevarsi che nel caso in esame l’interesse posto a base del ricorso incidentale consiste nel mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per i “farmacisti rurali”, già censurato dalla ricorrente principale con l’impugnazione della definitiva graduatoria: questa avrebbe dovuto essere parimenti e tempestivamente impugnata dal candidato Flamma in via autonoma, entro l’ordinario termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione, il che nella fattispecie non è avvenuto.

6. In definitiva, il ricorso principale deve essere accolto, e per l’effetto vanno annullati, in parte qua e per la parte di interesse, i criteri generali di attribuzione dei punteggi fissati dalla Commissione, la valutazione della domanda - riportata nell’apposita scheda - inoltrata dalla ricorrente e la graduatoria definitiva del concorso approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 348/2016, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

7. Sussistono peraltro giustificati motivi, in considerazione della peculiarità e parziale novità delle questioni prospettate, per compensare fra le parti le spese di causa, ferma restando, a favore della ricorrente principale ed a carico della Provincia autonoma di Trento, la rifusione del contributo unificato.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, accoglie nei limiti della motivazione il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Polidori,            Presidente FF

Stefano Tenca,           Consigliere

Paolo Devigili,            Consigliere, Estensore

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Paolo Devigili             Carlo Polidori

                       

IL SEGRETARIO

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici