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Avvocato Generale Paolo Mengozzi, 28/9/2017 n. C-376/16 P
Impugnazione - Appalti pubblici di servizi - Sviluppo di software e servizi di manutenzione - Decisione di classificare l’offerta della ricorrente al quarto posto ai fini del contratto a cascata - Obbligo di motivazione

Materia: appalti / appalti pubblici di servizi

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

 

presentate il 28 settembre 2017 (1)

 

Causa C-376/16 P

 

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(EUIPO)

 

contro

European Dynamics Luxembourg SA,

European Dynamics Belgium SA,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

 

«Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Sviluppo di software e servizi di manutenzione – Decisione di classificare l’offerta della ricorrente al quarto posto ai fini del contratto a cascata – Obbligo di motivazione»

 

1.        Con la propria impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO (2), con la quale il Tribunale, accogliendo il ricorso proposto dall’European Dynamics Luxembourg SA, dall’European Dynamics Belgium SA e dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (in prosieguo, considerate congiuntamente: l’«European Dynamics e a.»), da un lato, ha annullato la decisione dell’EUIPO che respinge l’offerta presentata dall’European Dynamics Luxembourg SA nel contesto di una gara d’appalto pubblicata dall’EUIPO e, d’altro lato, ha condannato l’EUIPO a risarcire il danno subito dall’European Dynamics Luxembourg, per la perdita dell’opportunità di aggiudicazione dell’appalto.

 

2.        La presente causa offre alla Corte la possibilità di chiarire ulteriormente, alla luce della sua precedente giurisprudenza, le condizioni che devono essere soddisfatte dalle amministrazioni aggiudicatrici per quanto attiene alla motivazione delle decisioni con le quali esse respingono offerte presentate nel contesto delle gare d’appalto.

 

I.      Contesto normativo

 

3.        All’epoca dei fatti rilevanti di cui alla presente causa, l’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi dell’EUIPO era disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo V, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (4) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché da quelle della parte I, titolo V, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (5).

 

4.        Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario:

 

«L’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario.

 

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime».

 

5.        Ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 2, del regolamento n. 2342/2002, come modificato dal regolamento n. 478/2007:

 

«L’amministrazione aggiudicatrice comunica, entro un termine di quindici giorni di calendario dalla ricezione di una domanda scritta, le informazioni di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario».

 

II.    Fatti

 

6.        I fatti sono esposti dettagliatamente ai punti da 1 a 20 della sentenza impugnata, ai quali rinvio. Ai fini del presente procedimento, mi limito a ricordare che, nel 2011, l’EUIPO ha pubblicato una gara d’appalto al fine di aggiudicare un appalto avente ad oggetto la fornitura di alcuni servizi informatici.

 

7.        Secondo il bando di gara, tale appalto, che doveva essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, riguardava la conclusione di contratti quadro di una durata massima di sette anni con tre distinti fornitori di servizi informatici. I contratti quadro dovevano essere conclusi separatamente e secondo la procedura detta a «cascata», meccanismo secondo il quale, se l’offerente classificato al primo posto non era in grado di fornire i servizi richiesti, l’EUIPO si sarebbe rivolto al secondo, e via di seguito.

 

8.        Con lettera dell’11 agosto 2011, l’EUIPO ha informato l’European Dynamics e a. del risultato della gara d’appalto e ha comunicato loro di non avere scelto la loro offerta (in prosieguo: la «decisione di rigetto dell’offerta»). Tale lettera conteneva altresì una tabella comparativa che riportava il punteggio attribuito all’offerta dell’European Dynamics e a. e quello attribuito ai tre offerenti che avevano ottenuto il punteggio più elevato.

 

9.        Con lettera del 26 agosto 2011, l’EUIPO ha trasmesso all’European Dynamics e a. un estratto della relazione di valutazione che includeva la valutazione qualitativa della loro offerta secondo tre criteri - vale a dire la qualità dei servizi di manutenzione dei software, l’aspetto commerciale e la qualità del servizio clienti – e ha comunicato loro i nominativi degli aggiudicatari classificatisi ai primi tre posti, nonché due tabelle: da un lato, una «tabella di valutazione comparativa delle offerte tecniche», che esponeva i punteggi conseguiti da detti aggiudicatari e dall’European Dynamics e a. per le loro offerte tecniche e indicante i punteggi ottenuti per ciascuno dei tre summenzionati criteri qualitativi e, d’altro lato, una «tabella di valutazione comparativa delle offerte sotto il profilo della convenienza economica», che indicava per i tre aggiudicatari e per l’European Dynamics e a. i punteggi per i criteri qualitativi e per la valutazione economica, nonché il punteggio totale ottenuto (6).

 

10.      In una lettera del 15 settembre 2011, indirizzata all’European Dynamics e a., l’EUIPO pur facendo riferimento alla motivazione che figura nelle lettere menzionate nei due paragrafi precedenti, che reputava sufficiente, ha nondimeno fornito altri dettagli sui criteri economici e ha trasmesso una tabella comparativa supplementare. Tale tabella indicava per i tre aggiudicatari e per l’European Dynamics e a. il punteggio ottenuto da ciascuno di essi con riferimento ai due criteri utilizzati per la valutazione economica nonché il punteggio economico totale previa ponderazione (7).

 

III. Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

11.      Il 21 ottobre 2011 l’European Dynamics e a. hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale con il quale hanno chiesto, da un lato, l’annullamento della decisione di rigetto della loro offerta e di tutte le altre decisioni connesse dell’EUIPO nonché, d’altro lato, la condanna dell’EUIPO a risarcire per un importo pari a EUR 6 750 000 il danno da esse subito in conseguenza della perdita di un’opportunità. A sostegno del loro ricorso, l’European Dynamics e a. hanno dedotto tre motivi (8), il primo vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo vertente su vari errori manifesti di valutazione e il terzo sulla violazione del principio della parità di trattamento.

 

12.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato anzitutto il terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento. Dopo aver respinto le prime due parti di tale motivo, il Tribunale ha accolto la terza. Il Tribunale ha considerato che l’EUIPO era palesemente venuto meno al proprio obbligo di diligenza nel verificare se ricorresse, rispetto ad uno degli offerenti, una causa di esclusione (9).

 

13.      Il Tribunale ha, poi, valutato il secondo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione. Esso ha parzialmente accolto e parzialmente respinto tale motivo. Il Tribunale ha sottolineato in proposito che, poiché aveva constatato, in tale contesto, l’esistenza di errori manifesti di valutazione o carenze di motivazione che viziano la legittimità della valutazione dell’offerta dell’European Dynamics e a., tali illegittimità erano sufficienti di per sé a giustificare l’annullamento della decisione di rigetto dell’offerta dell’European Dynamics.

 

14.      Per quanto riguarda, poi, il primo motivo, il Tribunale ha dichiarato che la decisione di rigetto dell’offerta era viziata da numerosi vizi di motivazione ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE, e che essa doveva essere annullata anche per tale ragione.

 

15.      Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’European Dynamics e a. nella parte relativa al risarcimento della perdita di un’opportunità. Per quanto concerne l’importo risarcibile, il Tribunale ha tuttavia invitato le parti, fatta salva una successiva decisione da parte sua, a raggiungere un accordo in merito al suddetto importo e a comunicargli l’importo da pagare, stabilito di comune accordo o, in mancanza, a fargli pervenire, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

 

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

 

16.      Con la propria impugnazione, l’EUIPO chiede che la Corte voglia:

 

      in via principale, annullare integralmente la sentenza impugnata, respingere la domanda di annullamento della decisione di rigetto dell’offerta nonché la domanda di risarcimento del danno proposta dalla European Dynamics e a.;

 

      in via subordinata, annullare integralmente la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

 

      in via ulteriormente subordinata, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ordina all’EUIPO di risarcire il danno subito dall’European Dynamics e a. per la perdita dell’opportunità di aggiudicazione del contratto quadro, e rinviare la causa al Tribunale, nonché

 

      condannare l’European Dynamics e a. alle spese dei due procedimenti.

 

17.      L’European Dynamics e a. chiedono che la Corte voglia:

 

      respingere l’impugnazione in quanto infondata, e

 

      condannare l’EUIPO a sopportare tutte le spese del procedimento.

 

V.      Analisi

 

18.      A sostegno della propria impugnazione, l’EUIPO deduce quattro motivi. Con il suo primo motivo di impugnazione, l’EUIPO sostiene che il Tribunale si è pronunciato ultra petita o ha commesso un errore di diritto in sede di interpretazione ed applicazione dei principi di pari opportunità e di diligenza e, in ogni caso, ha snaturato i fatti. Con il suo secondo motivo di impugnazione, l’EUIPO asserisce che il Tribunale è incorso in errori di diritto in sede di interpretazione ed applicazione del criterio relativo agli errori manifesti di valutazione. Con il suo terzo motivo di impugnazione, l’EUIPO sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in sede di applicazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE. Con il suo quarto motivo di impugnazione, l’EUIPO afferma che la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto e da un difetto di motivazione per quanto concerne la concessione di un risarcimento per la perdita di un’opportunità.

 

19.      Conformemente alla domanda della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi del terzo motivo di impugnazione dell’EUIPO, vertente sulla violazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE. Tale motivo, infatti, ha ad oggetto una questione di diritto di indubbia importanza, ossia la portata dell’obbligo gravante su un’amministrazione aggiudicatrice di motivare una decisione di rigetto di un’offerta, in particolare, con riferimento alla correlazione tra, da un lato, le specifiche valutazioni negative enunciate nella relazione di valutazione e, d’altro lato, le detrazioni di punti netti effettuate dall’amministrazione aggiudicatrice.

 

A.      Sintesi dei punti rilevanti della sentenza impugnata

 

20.      Nel suo terzo motivo di impugnazione, l’EUIPO contesta l’analisi svolta dal Tribunale ai punti da 238 a 259 della sentenza impugnata, nonché la sua conclusione secondo la quale la decisione di rigetto dell’offerta era viziata da numerosi vizi di motivazione ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE.

 

21.      Riguardo al motivo dedotto dall’European Dynamics e a. vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha ricordato anzitutto che, secondo la giurisprudenza relativa all’obbligo di motivazione nel caso delle gare d’appalto, in linea di principio, l’amministrazione aggiudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta dell’ordine gerarchico dei criteri di aggiudicazione e dei punteggi da attribuire ai vari criteri e sottocriteri e non è tenuta a fornire all’offerente escluso una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima (10).

 

22.      Il Tribunale ha tuttavia rilevato che dalla giurisprudenza risultava altresì che, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia effettuato tale scelta, il giudice dell’Unione deve poter verificare, in base al capitolato d’oneri e ai motivi della decisione di aggiudicazione, la rispettiva importanza dei diversi criteri e sottocriteri tecnici di aggiudicazione ai fini della valutazione, vale a dire del calcolo del punteggio totale, nonché il numero minimo e massimo di punti per ognuno di tali criteri o sottocriteri (11).

 

23.      Il Tribunale ha dichiarato che, peraltro, qualora l’amministrazione aggiudicatrice esprima valutazioni specifiche in ordine al modo in cui l’offerta in questione ha soddisfatto o meno tali criteri e sottocriteri, che sono manifestamente pertinenti per la valutazione globale di detta offerta, l’obbligo di motivazione ricomprende necessariamente quello di spiegare il modo in cui, in particolare, le valutazioni negative hanno determinato la detrazione di punti (12).

 

24.      Il Tribunale ha poi considerato che il rispetto di un tale requisito era tanto più necessario in un caso come quello di specie, nel quale l’eventuale detrazione di punti netti per taluni sottocriteri comportava automaticamente, data la formula di calcolo applicata dall’amministrazione aggiudicatrice, un aumento del numero di punti lordi da attribuire alle offerte degli aggiudicatari in base alla loro qualità tecnica. In una simile situazione l’European Dynamics e a. avevano dunque interesse a conoscere il modo in cui erano stati detratti i punti per ognuno dei sottocriteri riguardo ai quali la relazione di valutazione contiene un giudizio negativo, in modo da poter fare valere che, tenuto conto della palese erroneità di tale giudizio, la suddetta detrazione – che implicava un corrispondente aumento di punti a favore degli altri offerenti – non era giustificata (13).

 

25.      Il Tribunale ha poi rilevato, da un lato, che, ai fini della valutazione delle offerte sulla base dei tre criteri qualitativi, il comitato di valutazione aveva applicato una formula matematica o, quanto meno, aveva attribuito frazioni di punti per sottocriterio o sottopunto e, d’altro lato, che l’EUIPO non aveva comunicato all’European Dynamics e a. le modalità di calcolo e la ripartizione esatta dei punti attribuiti in funzione dei diversi sottocriteri o sottopunti. Infatti, secondo l’EUIPO, l’European Dynamics e a. non avevano diritto di prenderne conoscenza e la comunicazione della valutazione globale definitiva per ciascuno dei tre criteri tecnici o qualitativi sarebbe stata sufficiente (14).

 

26.      In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che, sia per l’European Dynamics e a. sia per il Tribunale, risultava impossibile comprendere il calcolo o la ripartizione esatta dei punti detratti per ogni sottocriterio, o per ogni sottopunto, e che, quindi, non si poteva neppure verificare se e in quale misura tali detrazioni corrispondessero effettivamente ai giudizi negativi espressi nella relazione di valutazione e, pertanto, se esse fossero o meno giustificate o perlomeno sufficientemente plausibili (15).

 

27.      Su tale base, il Tribunale ha concluso che la decisione di rigetto dell’offerta non era sufficientemente motivata per quanto riguardava la correlazione tra, da un lato, le specifiche valutazioni negative espresse nella relazione di valutazione e, dall’altro, le detrazioni di punti netti effettuate dall’amministrazione aggiudicatrice (16).

 

B.      Argomenti delle parti

 

28.      L’EUIPO sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha stabilito che, non avendo dimostrato quale commento negativo avesse condotto a una data detrazione di punti per ciascun sottocriterio o sottopunto specifico, l’EUIPO non aveva fornito una sufficiente motivazione. Secondo l’EUIPO, né l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario né la giurisprudenza della Corte imporrebbero una tale condizione.

 

29.      Da un lato, l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario non prevedrebbe alcun obbligo legale di fornire una panoramica dettagliata di tutte le critiche che sono state prese in considerazione in sede di valutazione dell’offerta di un offerente escluso. A fortiori, la stessa disposizione non conterrebbe alcun obbligo di associare ad ogni critica una detrazione di punti e di spiegare con chiarezza il punteggio effettivamente detratto sulla base di tale critica. Detta disposizione prevedrebbe soltanto l’obbligo di comunicare all’offerente la cui offerta non è stata accettata i motivi del rifiuto di quest’ultima (offerta che non presenta il miglior rapporto qualità-prezzo a seguito dell’applicazione della formula di aggiudicazione, nel caso di specie), le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta. Inoltre, nel caso di specie, poiché l’European Dynamics e a. hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica per ogni criterio di aggiudicazione, non vi sarebbe stata alcuna informazione da comunicare riguardo ai vantaggi dell’offerta prescelta.

 

30.      D’altro lato, la giurisprudenza della Corte confermerebbe che non si può pretendere da un’amministrazione aggiudicatrice che fornisca all’offerente la cui offerta non è stata accettata un’analisi dettagliata del modo in cui ciascun dettaglio di detta offerta è stato preso in considerazione nell’ambito della valutazione. L’EUIPO si riferisce specificamente alla sentenza della Corte del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione(17). Orbene, secondo l’EUIPO, per analogia, non si potrebbe pretendere da un’amministrazione aggiudicatrice che precisi, per ogni specifico commento, se quest’ultimo ha condotto a una detrazione di punti (e il punteggio detratto) oppure a un’aggiunta di punti (e il punteggio aggiunto). Inoltre, chiedendo all’autorità contraente di precisare con chiarezza l’esatta correlazione tra i commenti negativi e i punteggi attribuiti per ciascun sottopunto e ignorando il contesto più ampio della valutazione del criterio di aggiudicazione nel suo complesso, il Tribunale si sarebbe discostato dalla costante giurisprudenza della Corte e avrebbe applicato riguardo all’obbligo di motivazione un criterio ben più rigoroso di quello imposto conformemente all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

 

31.      L’European Dynamics e a. difendono l’approccio adottato dal Tribunale. Esse ritengono che la divulgazione della ripartizione dei punti oggetto di valutazione fosse necessaria. Nel caso di specie, il Tribunale non sarebbe stato in condizione di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale senza disporre delle informazioni relative ai punti attribuiti ai criteri qualitativi, ai sottocriteri e ai sottopunti specifici. Quindi, richiedendo che fosse prodotta la ripartizione dei punti, il Tribunale non avrebbe affatto applicato un criterio più rigoroso rispetto alle disposizioni del regolamento finanziario e alle indicazioni derivanti dalla giurisprudenza.

 

C.      Valutazione

 

32.      La questione che si pone nell’ambito del terzo motivo dedotto dall’EUIPO nella propria impugnazione è, in sostanza, se il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la decisione di rigetto dell’offerta non soddisfaceva i requisiti della motivazione che discendono dagli articoli 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario e 296, secondo comma, TFUE, come interpretati dalla giurisprudenza oppure se il Tribunale abbia applicato un criterio eccessivamente rigoroso con riferimento a dette disposizioni e alla giurisprudenza della Corte in materia.

 

33.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha sostanzialmente considerato che la decisione di rigetto dell’offerta non era sufficientemente motivata in quanto, sulla base della motivazione fornita dall’EUIPO nelle sue diverse lettere indirizzate all’European Dynamics e a., né queste ultime né il Tribunale stesso erano stati in grado di comprendere il calcolo o la precisa ripartizione dei punti detratti per ogni sottocriterio, o per ogni sottopunto, sulla base dei criteri di aggiudicazione, cosicché non era stato possibile comprendere la correlazione esistente tra le valutazioni negative relative a vari sottocriteri e le relative detrazioni di punti netti effettuate dall’EUIPO. In tale contesto, il Tribunale ha considerato di non essere in grado di verificare se e in quale misura tali detrazioni corrispondessero a dette valutazioni, né di verificare la legittimità delle detrazioni e, di conseguenza, del punteggio totale.

 

34.      Per quanto attiene all’obbligo di motivazione gravante sulle amministrazioni aggiudicatrici, occorre, anzitutto, ricordare che, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario.

 

35.      Tuttavia, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente la cui offerta non è stata scelta, da un lato, oltre alle ragioni del rifiuto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e di quella dell’offerente escluso (18).

 

36.      Parimenti, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire a un offerente escluso, su domanda scritta di quest’ultimo, una copia completa della relazione di valutazione (19).

 

37.      Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare alla luce del contenuto dell’atto e della natura dei motivi esposti (20).

 

38.      Nel caso di specie, dai punti da 12 a 18 della sentenza impugnata, sintetizzati ai paragrafi da 8 a 10 delle presenti conclusioni, risulta che l’EUIPO ha fornito la motivazione della decisione di rigetto dell’offerta, oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale, in tre lettere, dell’11 agosto 2011, del 26 agosto 2011 e del 15 settembre 2011.

 

39.      È pacifico che in tali lettere l’EUIPO ha comunicato all’European Dynamics e a. un estratto della relazione di valutazione che includeva la valutazione qualitativa della loro offerta, i nominativi dei tre aggiudicatari, nonché tre tabelle che riportavano i punteggi conseguiti da detti tre aggiudicatari e dall’European Dynamics e a. e, più precisamente, una tabella di valutazione comparativa delle offerte tecniche, una tabella di valutazione comparativa delle offerte sotto il profilo della convenienza economica e una tabella comparativa concernente i criteri economici. Tali tabelle consentivano all’European Dynamics e a. di avere una visione d’insieme dei punti attribuiti alla loro offerta e a quelle degli aggiudicatari prescelti in relazione tanto ai criteri qualitativi quanto ai criteri economici, nonché della loro influenza sulla valutazione globale definitiva.

 

40.      Tuttavia, come risulta dal punto 252 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato – circostanza non contestata dall’EUIPO – che il comitato di valutazione aveva applicato una formula matematica o aveva attribuito frazioni di punto per sottocriterio o per sottopunto e che la relazione di valutazione aveva espresso specifici giudizi negativi in proposito che avevano dato luogo a specifiche detrazioni di punti.

 

41.      Orbene, si deve rilevare che l’EUIPO non ha comunicato i punteggi ottenuti comparativamente dall’European Dynamics e a. e dagli offerenti prescelti ripartiti ogni volta per sottocriteri, né ha spiegato la modalità di calcolo utilizzata in concreto dal comitato di valutazione per attribuire un peso specifico a ciascuno di tali sottocriteri nella valutazione globale.

 

42.      In tale contesto né l’European Dynamics e a. né il Tribunale potevano comprendere il rispettivo peso avuto dai menzionati sottocriteri nella valutazione, ossia nella determinazione del punteggio totale, e neppure stabilire una correlazione tra gli specifici commenti negativi e le detrazioni di punti, che avevano avuto un impatto sul punteggio totale.

 

43.      Orbene, se è vero che, secondo la giurisprudenza, il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie e che non si può esigere che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi, resta nondimeno il fatto che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione autrice dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo (21).

 

44.      Ne deriva che una decisione che non consenta a un offerente di comprendere le ragioni del rigetto della sua offerta nonché di identificare le caratteristiche e i relativi vantaggi degli offerenti prescelti e che non permetta al giudice dell’Unione di verificare la legittimità della valutazione ivi contenuta non può essere considerata conforme alle condizioni di motivazione imposte dall’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE.

 

45.      In tale contesto, ritengo che il Tribunale non sia incorso in errore considerando che la decisione di rigetto dell’offerta non era sufficientemente motivata.

 

46.      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dai vari argomenti dedotti dall’EUIPO.

 

47.      Infatti, per quanto concerne, in primo luogo, la citazione da parte dell’EUIPO della sentenza della Corte del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione,(22), è sufficiente rilevare che in tale causa, contrariamente all’ipotesi che ricorre nel caso di specie, da un lato, gli estratti delle relazioni di valutazione trasmessi dalla Commissione europea consentivano di detrarre i punteggi conseguiti comparativamente dalla ricorrente di cui trattasi e dall’offerente prescelto, ripartiti ogni volta per sottocriteri, nonché il peso di ciascun sottocriterio nella valutazione globale e, d’altro lato, i commenti del comitato di valutazione comunicati spiegavano, per ogni criterio di aggiudicazione, in base a quali sottocriteri la Commissione aveva considerato l’offerta dell’offerente prescelto o quella della ricorrente nel caso in esame come la migliore (23).

 

48.      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento vertente sulla circostanza che, poiché l’European Dynamics e a. avevano ottenuto nel caso di specie la migliore valutazione tecnica per ogni criterio di aggiudicazione, esse non avevano alcun interesse a ricevere informazioni sui vantaggi relativi delle offerte prescelte, è sufficiente rilevare che l’EUIPO non contesta il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 253 della sentenza impugnata, secondo il quale l’European Dynamics e a. avevano interesse a sapere in quale misura le valutazioni negative espresse dall’amministrazione aggiudicatrice avessero comportato per esse una detrazione di punti netti (24).

 

49.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ritengo che il terzo motivo di impugnazione dell’EUIPO debba essere respinto.

 

VI.    Conclusione

 

50.      Alla luce delle precedenti considerazioni, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza degli altri motivi di impugnazione, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo di impugnazione in quanto infondato. Le spese sono riservate.

 

1      Lingua originale: il francese.

 

2      T-556/11, in prosieguo: la «sentenza impugnata», (EU:T:2016:248).

 

3      GU 2002, L 248, pag. 1.

 

4      GU 2006, L 390, pag. 1. Il regolamento n. 1605/2002 è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).

 

5      GU 2002, L 357, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13).

 

6      Le due tabelle sono riprodotte al punto 14 della sentenza impugnata.

 

7      V. punto 18 della sentenza impugnata.

 

8      A seguito della risposta dell’EUIPO alle misure di organizzazione del procedimento e di istruzione del Tribunale, l’European Dynamics e a. hanno dedotto un motivo nuovo, secondo cui l’EUIPO avrebbe violato il capitolato d’oneri accettando l’offerta economica dell’Informática El Corte Ingles SA – Altia Consultores SA Temporary Association (IECI) sebbene contenesse una variante e una fascia di prezzi. Il Tribunale ha respinto tale motivo ai punti 230 e segg. della sentenza impugnata.

 

9      Punti da 61 a 78 della sentenza impugnata.

 

10      V. punti 244 e 250 della sentenza impugnata.

 

11      V. punto 250 della sentenza impugnata.

 

12      V. punto 250 della sentenza impugnata.

 

13      V. punto 251 della sentenza impugnata.

 

14      V. punto 252 della sentenza impugnata.

 

15      V. punto 252 della sentenza impugnata.

 

16      V. punto 254 della sentenza impugnata.

 

17      C-629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617.

 

18      Sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione (C-629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

 

19      Sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione (C-629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

 

20      Sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione (C-629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

 

21      V., inter alia, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63) nonché del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione (C-247/14 P, EU:C:2016:149, punto 16).

 

22      C-629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617.

 

23      V., specificamente punti 26 e 28 di detta sentenza, nonché il punto 45 della sentenza del Tribunale del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, (T-298/09, non pubblicata, EU:T:2011:496), impugnata dinanzi alla Corte nell’ambito di detta causa (tale punto è ripreso al punto 11 di tale sentenza della Corte).

 

24      In proposito, v. altresì i punti 227 e, soprattutto, 228 della sentenza impugnata.

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