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Corte di giustizia europea, Sez. II, 27/9/2017 n. C-73/16
Trattamento dei dati personali - Redazione di un elenco di dati personali - Riscossione delle imposte - Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali - Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo

L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale da parte di una persona che afferma sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al previo esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali, a condizione che le modalità concrete di esercizio di detti rimedi non pregiudichino eccessivamente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di cui a tale disposizione. È importante, in particolare, che l'esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, produca la sospensione della prescrizione dei diritti interessati e non provochi costi eccessivi.

L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale respinga, quale mezzo di prova di una violazione della tutela dei dati personali conferita dalla direttiva 95/46, un elenco, quale l'elenco controverso, presentato dalla persona interessata e contenente dati personali di quest'ultima, qualora tale persona si sia procurata l'elenco senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento di tali dati, a meno che tale rigetto sia previsto dalla normativa nazionale e rispetti al tempo stesso il contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo e il principio di proporzionalità.

L'articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come quello a cui si procede con la redazione di un elenco di persone del tipo oggetto del procedimento principale, senza il consenso delle persone interessate, a condizione, da un lato, che a tali autorità siano stati affidati compiti di interesse pubblico dalla normativa nazionale ai sensi di detta disposizione, la redazione di tale elenco e l'iscrizione in quest'ultimo del nome delle persone interessate siano effettivamente idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sussistano elementi sufficienti per presumere che le persone interessate figurino a ragione in tale elenco e, dall'altro lato, che siano soddisfatte tutte le condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte dalla direttiva 95/46.


Materia: privacy / tutela dati personali

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

 

27 settembre 2017 (*)

 

«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 1, 7 e 13 – Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova – Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali – Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento»

 

Nella causa C-73/16,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con decisione del 3 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2016, nel procedimento

 

Peter Puškár

 

contro

 

Financné riaditelstvo Slovenskej republiky,

 

Kriminálny úrad financnej správy,

 

LA CORTE (Seconda Sezione),

 

composta da M. Ilešic, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas (relatore), C. Toader ed E. Jarašiunas, giudici,

 

avvocato generale: J. Kokott

 

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

 

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 febbraio 2017,

 

considerate le osservazioni presentate:

 

        per il sig. Puškár, da M. Mandzák, advokát;

 

        per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

 

        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vlácil, in qualità di agenti;

 

        per il governo spagnolo, da M. J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

 

        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

 

        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

 

        per la Commissione europea, da H. Krämer, A. Tokár e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

 

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 marzo 2017,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 7, lettera e), e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 267 TFUE.

 

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Peter Puškár, da un lato, e il Financné riaditel’stvo Slovenskej republiky (Direzione delle Finanze della Repubblica slovacca; in prosieguo: la «Direzione delle Finanze») e il Kriminálny úrad financnej správy (Ufficio Crimini dell’amministrazione finanziaria, Slovacchia), dall’altro, in merito a un ricorso diretto a far ingiungere a questi ultimi di cancellare il nome del sig. Puškár da un elenco di persone considerate dalla Direzione delle Finanze dei prestanome, quale stabilito da quest’ultima ai fini della riscossione delle imposte e aggiornato a cura della Direzione delle Finanze medesima, delle autorità fiscali ad essa subordinate nonché dell’Ufficio Crimini dell’amministrazione finanziaria (in prosieguo: l’«elenco controverso»).

 

 Contesto normativo

 

 Diritto dell’Unione

 

3        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 95/46:

 

«1.      Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

 

2.      Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1».

 

4        L’articolo 2 di detta direttiva così recita:

 

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

a)      “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

 

b)      “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

 

(...)

 

d)      “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;

 

(...)».

 

5        L’articolo 3 della direttiva 95/46, dal titolo «Campo d’applicazione», stabilisce quanto segue:

 

«1.      Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

 

2.      Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali;

 

        effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;

 

(...)».

 

6        L’articolo 6 della citata direttiva così recita:

 

«1.      Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

 

a)      trattati lealmente e lecitamente;

 

b)       rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

 

c)      adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

 

d)      esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;

 

e)      conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.

 

2.      Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1».

 

7        L’articolo 7 di detta direttiva è così formulato:

 

«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

 

a)      la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile,

 

oppure

 

(...)

 

c)      è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento,

 

oppure

 

(...)

 

e)      è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati,

 

oppure

 

f)      è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1».

 

8        L’articolo 10 della direttiva 95/46 prevede quanto segue:

 

«Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

 

a)      l’identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;

 

b)      le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;

 

c)      ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:

 

        i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,

 

        se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,

 

        se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano

 

nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata».

 

9        L’articolo 11 di detta direttiva dispone quanto segue:

 

«1.      In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all’atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

 

a)      l’identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;

 

b)      le finalità del trattamento;

 

c)      ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:

 

        le categorie di dati interessate,

 

        i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,

 

        se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,

 

nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

 

(…)».

 

10      L’articolo 12 della stessa direttiva enuncia:     

 

«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

 

a)      liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:

 

        la conferma dell’esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l’informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;

 

        la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati;

 

        la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

 

b)      a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

 

c)      la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato».

 

11      L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46 dispone quanto segue:

 

«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

 

(...)     

 

c)      della pubblica sicurezza;

 

d)      della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

 

e)      di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;

 

f)      di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l’esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);

 

(...)».

 

12      L’articolo 14 della direttiva 95/46 così recita:

 

«Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

 

a)      almeno nei casi di cui all’articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

 

(…)».

 

13      L’articolo 17, paragrafo 1, della citata direttiva prevede quanto segue:

 

«1.      Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

 

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell’applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere».

 

14      L’articolo 22 della medesima direttiva è così formulato:

 

«Fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all’autorità di controllo di cui all’articolo 28, prima che sia adita l’autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione».

 

15      L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue:

 

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

 

a)      un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

 

b)      il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

 

c)      l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al [procedimento] principale».

 

 Diritto slovacco

 

16      L’articolo 19, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica slovacca (in prosieguo: la «Costituzione»), compreso nella sezione II dal titolo «Diritti dell’uomo e libertà fondamentali», dispone quanto segue:

 

«Ogni persona ha diritto alla tutela contro la raccolta e la pubblicazione illegali o altro abuso dei suoi dati personali».

 

17      L’articolo 46, paragrafi 2 e 4, della Costituzione recita:

 

«2.      Chiunque sostiene di essere stato leso nei propri diritti da una decisione di un’autorità pubblica può chiedere al giudice competente di verificare la legittimità di tale decisione, salvo che la legge disponga diversamente. La verifica delle decisioni in materia di diritti e libertà fondamentali non può, tuttavia, essere esclusa dalla competenza del giudice.

 

(...)

 

4.      Le condizioni e le modalità della tutela giudiziaria e delle altre forme di tutela giuridica sono stabilite per legge».

 

18      L’articolo 3, paragrafo 1, della legge n. 9/2010, sui reclami amministrativi, è così formulato:

 

«Reclamo amministrativo è l’esposto con il quale una persona fisica o giuridica (...):

 

a) chiede tutela dei propri diritti o interessi giuridicamente protetti che ritenga lesi dall’azione o dall’inerzia (…) di un’autorità pubblica,

 

b) fa riferimento a vizi specifici, in particolare alla violazione di norme di diritto, la cui eliminazione è di competenza dell’autorità pubblica interessata».

 

19      L’articolo 135, paragrafo 1, seconda frase, del codice di procedura civile, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, dispone quanto segue:

 

«Il giudice è vincolato altresì dalle decisioni dell’Ústavný súd [Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca)] e della Corte europea dei diritti dell’uomo che riguardano i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali».

 

20      Ai sensi dell’articolo 250v, paragrafi 1 e 3, del codice di procedura civile:

 

«1.      La persona fisica o giuridica che sostiene di essere stata lesa nei suoi diritti o interessi giuridicamente protetti da un’illecita ingerenza di un’autorità pubblica, diversa da una decisione, ingerenza direttamente rivolta nei suoi confronti o che abbia prodotto effetti nei suoi confronti, può chiedere tutela giudiziaria, se tale ingerenza o i suoi effetti persistono o se sussiste il rischio del loro ripetersi.

 

(...)

 

3.      Il ricorso non è ammissibile, se il ricorrente non ha esaurito i rimedi offerti dalle disposizioni di una legge speciale (...)».

 

21      L’articolo 164 della legge n. 563/2009, sull’amministrazione fiscale (codice tributario), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, dispone quanto segue:

 

«Ai fini della riscossione delle imposte, le autorità fiscali, la Direzione delle Finanze e il Ministero (delle Finanze) sono legittimati a trattare i dati personali dei contribuenti, dei loro rappresentanti e di ogni altro soggetto in conformità delle disposizioni di una legge speciale (…); i dati personali possono essere comunicati solo al comune in quanto autorità fiscale, alle autorità finanziarie e al Ministero (delle Finanze) nonché, relativamente alla riscossione delle imposte e allo svolgimento dei loro compiti ai sensi di legge speciale, ad altra persona, giudice o organo che agiscano in un procedimento penale. Il trattamento informatico (…) può vertere sul nome e cognome, sull’indirizzo della residenza principale e sul numero di identificazione nazionale di una persona fisica, se a tale persona non è stato attribuito un numero di identificazione come impresa».

 

22      L’articolo 8 della legge n. 479/2009, sulle autorità pubbliche competenti in materia di tasse e imposte, recita:

 

«La Direzione delle Finanze e gli Uffici delle imposte sono autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa speciale (...), delle persone fisiche interessate dagli atti dell’Amministrazione finanziaria nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi della presente legge o della normativa speciale; 1) l’elenco dei dati personali è riportato in allegato».

 

23      L’articolo 4, paragrafo 3, lettere d), e) nonché o), della legge n. 333/2011, sulle autorità pubbliche competenti in materia di imposte, tasse e diritti di dogana, dispone quanto segue:

 

«3.      La Direzione delle Finanze adempie i seguenti compiti:

 

(...)

 

d)      crea, sviluppa e gestisce i sistemi informatici dell’Amministrazione finanziaria (...); notifica al Ministero (delle Finanze) l’intenzione di svolgere attività relative alla creazione e allo sviluppo di tali sistemi informatici;

 

e)      crea e gestisce il registro centrale degli operatori economici e delle altre persone che esercitano attività alle quali si applica la normativa doganale e ne assicura la conformità agli appositi registri della Commissione europea; crea e gestisce il registro centrale dei contribuenti; mantiene e aggiorna la banca dati; crea e gestisce i suddetti registri per mezzo dei sistemi informatici dell’Amministrazione finanziaria;

 

(...)

 

o)      informa le persone dei loro diritti e obblighi in materia di imposte e tasse nonché dei loro diritti e obblighi ai sensi delle disposizioni di legge speciale (...)».

 

24      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della legge n. 333/2011:

 

«L’Ufficio Crimini dell’amministrazione finanziaria utilizza i sistemi informatici dell’Amministrazione finanziaria, per mezzo dei quali raccoglie, tratta, conserva, trasmette, utilizza, protegge e distrugge, da un lato, le informazioni e i dati personali di coloro che abbiano violato la normativa fiscale o doganale o dei quali sia ragionevole sospettare che violino la normativa fiscale o doganale, oppure di coloro che, nell’ambito di competenza dell’Amministrazione finanziaria, abbiano perturbato, o si possa ragionevolmente sospettare che perturbino, l’ordine pubblico, e, dall’altro lato, ulteriori informazioni su tali violazioni della normativa fiscale o doganale oppure su tali turbative dell’ordine pubblico; tali informazioni e dati personali sono forniti o resi accessibili alla Direzione delle Finanze, all’Ufficio delle imposte o all’Ufficio doganale nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti».

 

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 

25      Ritenendosi vittima di una violazione dei propri diritti della personalità a causa dell’inclusione del suo nome nell’elenco controverso, il sig. Puškár ha chiesto al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con ricorso del 9 gennaio 2014, seguito da un ricorso del 19 novembre 2014, che fosse ingiunto alla Direzione delle Finanze, a tutte le autorità fiscali a essa subordinate e all’Ufficio Crimini dell’amministrazione finanziaria di non iscrivere il suo nome nell’elenco controverso o in ogni altro elenco simile nonché di cancellare qualsiasi indicazione che lo riguardasse da tali elenchi e dal sistema informatico dell’Amministrazione finanziaria.

 

26      A quanto riferisce il sig. Puškár, la Direzione delle Finanze e l’Ufficio Crimini dell’amministrazione finanziaria hanno redatto e utilizzano un elenco – l’elenco controverso – di persone fisiche, in totale 1 227 secondo le indicazioni del sig. Puškár, che le autorità pubbliche definiscono «biele kone» («cavalli bianchi»). Tale espressione indicherebbe le persone che fungano da prestanome per rivestire funzioni direttive. A ogni singola persona fisica corrisponderebbero, in via di principio, con il suo numero di identificazione nazionale e un numero di identificazione fiscale, una o più persone giuridiche, complessivamente 3 369 secondo le indicazioni del sig. Puškár, all’interno della quale o delle quali tale persona fisica eserciterebbe le proprie funzioni per un periodo determinato.

 

27      Il giudice del rinvio osserva che l’esistenza dell’elenco controverso è stata confermata dall’Ufficio Crimini dell’amministrazione finanziaria, il quale sostiene, tuttavia, che a concepirlo sia stata la Direzione delle Finanze.

 

28      Secondo il giudice del rinvio, l’elenco controverso è protetto contro «la diffusione o l’accesso non autorizzati» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46, attraverso misure tecniche e di organizzazione appropriate. Tuttavia, né nelle sue memorie né all’udienza il sig. Puškár avrebbe sostenuto di essersi procurato l’elenco controverso con il legittimo consenso della Direzione delle Finanze o, se del caso, dell’Ufficio Crimini dell’amministrazione finanziaria.

 

29      Dalla decisione di rinvio risulta che il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha respinto in quanto infondati i ricorsi proposti dal sig. Puškár e da altre due persone iscritte nell’elenco controverso per motivi procedurali, vale a dire per il fatto che tali ricorrenti non avevano esaurito i rimedi dinanzi alle autorità amministrative nazionali, oppure per motivi di merito.

 

30      A seguito dei ricorsi costituzionali proposti ulteriormente dal sig. Puškár e da tali altre due persone, l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca), in base segnatamente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato che, statuendo in tal modo, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) aveva violato diversi diritti fondamentali di detti ricorrenti, ossia, in particolare, il diritto a un equo processo, il diritto alla vita privata nonché il diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) annullava le suddette decisioni del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) nel loro insieme e rinviava le cause dinanzi a tale giudice per una nuova trattazione e una nuova pronuncia nel merito, additandogli come vincolante la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di protezione dei dati personali.

 

31      Orbene, secondo il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) non ha preso in considerazione la giurisprudenza rilevante della Corte relativa all’applicazione del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali.

 

32      Alla luce di ciò, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1)      Se l’articolo 47, paragrafo 1, della Carta – in base al quale ogni persona i cui diritti, dunque anche il diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, sancito all’articolo 1, paragrafo 1, e susseguenti disposizioni della direttiva 95/46, siano stati violati ha diritto, alle condizioni stabilite nel medesimo articolo, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice – osti a una disposizione nazionale che subordini l’esercizio di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo alla condizione che il ricorrente, per proteggere i propri diritti e libertà, prima di proporre l’azione giudiziaria, esaurisca i rimedi offerti dalle disposizioni di una lex specialis come la legge slovacca sui reclami amministrativi.

 

2)      Se sia possibile interpretare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, sancito all’articolo 7, e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sancito all’articolo 8 della Carta, in caso di asserita violazione del diritto alla protezione dei dati di carattere personale attuato, per quanto riguarda l’Unione europea, principalmente dalla citata direttiva sulla protezione dei dati e implicante, in particolare:

 

        l’obbligo degli Stati membri di garantire il diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali (articolo 1, paragrafo 1),

 

        la facoltà degli Stati membri di disporre il trattamento dei dati personali quando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico [articolo 7, lettera e)] ovvero per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati,

 

        nonché il potere eccezionale dello Stato membro di limitare la portata degli obblighi e dei diritti [articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e f)] qualora una tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria,

 

nel senso che uno Stato membro non può, senza il consenso della persona interessata, compilare elenchi di dati personali ai fini della riscossione delle imposte, tale che l’acquisizione di dati personali nella disponibilità di un’autorità pubblica ai fini della lotta contro la frode fiscale sarebbe di per sé rischiosa.

 

3)      Se un elenco di un’autorità finanziaria di uno Stato membro, che contenga dati personali del ricorrente e la cui riservatezza sia stata garantita da adeguate misure tecniche e organizzative di protezione dei dati personali contro la diffusione o l’accesso non autorizzati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della succitata direttiva sulla protezione dei dati, che il ricorrente si è procurato senza il legittimo consenso di tale autorità finanziaria dello Stato membro, possa essere considerato un mezzo di prova illegale, la cui produzione deve essere rifiutata dal giudice nazionale in conformità al principio dell’equo processo enunciato, nel diritto dell’Unione, all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

 

4)      Se agisca in conformità al suddetto diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo (di cui, in particolare, al succitato articolo 47 della Carta) il giudice nazionale che, dinanzi a divergenze tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e la risposta fornitagli dalla Corte di giustizia in una causa per cui la ha adita, privilegi l’orientamento giuridico di quest’ultima, in ottemperanza al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e all’articolo 267 TFUE».

 

 Sulle questioni pregiudiziali

 

 Osservazioni preliminari

 

33      Si deve anzitutto constatare, sulla base delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, che i dati contenuti nell’elenco controverso, ossia, segnatamente, i nomi di talune persone fisiche, tra cui il sig. Puškár, costituiscono «dati personali» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, poiché si tratta di «informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile» (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 35, nonché del 1° ottobre 2015, Bara e a., C-201/14, EU:C:2015:638, punto 29).

 

34      Sia la loro raccolta sia il loro impiego da parte delle diverse autorità fiscali di cui al procedimento principale si configurano, pertanto, come un «trattamento di dati personali» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della stessa direttiva (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a., C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, punto 64; del 16 dicembre 2008, Huber, C-524/06, EU:C:2008:724, punto 43, nonché del 1° ottobre 2015, Bara e a., C-201/14, EU:C:2015:638, punto 29).

 

35      Il governo spagnolo sostiene, tuttavia, che tale trattamento di dati personali è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 95/46 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, di quest’ultima, secondo il quale tale direttiva non si applica, in ogni caso, ai trattamenti di dati personali aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale.

 

36      A tal riguardo occorre ricordare che le attività menzionate a titolo esemplificativo dalla suddetta disposizione sono, in tutti i casi, attività proprie degli Stati o delle autorità statali, estranee ai settori di attività dei privati (v. sentenze del 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 43, nonché del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 41).

 

37      La Corte ha altresì considerato che le attività menzionate a titolo esemplificativo nell’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 95/46 sono destinate a definire la portata dell’eccezione ivi prevista, nel senso che detta eccezione si applica solo alle attività che vi sono così espressamente menzionate o che possono essere ascritte alla stessa categoria (v. sentenza del 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 44).

 

38      Siccome rende inapplicabile il regime di protezione dei dati personali istituito dalla direttiva 95/46 e si discosta, dunque, dall’obiettivo alla base di quest’ultima, che consiste nel garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, l’eccezione prevista dal succitato articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, dev’essere oggetto di interpretazione restrittiva.

 

39      Nel procedimento principale, si evince dalla decisione di rinvio che i dati di cui trattasi sono raccolti e utilizzati ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale. Fatte salve le verifiche che devono essere compiute a tal riguardo dal giudice del rinvio, non risulta tuttavia che il trattamento di tali dati abbia ad oggetto la pubblica sicurezza, la difesa o la sicurezza dello Stato.

 

40      Inoltre, anche se non appare escluso che tali dati possano essere utilizzati nell’ambito dell’azione penale esercitabile, in caso di violazione in materia tributaria, contro talune persone i cui nomi figurano nell’elenco controverso, i dati di cui al procedimento principale non risultano essere stati raccolti con lo scopo specifico di esercitare tale azione penale o nell’ambito di attività dello Stato in materia di diritto penale.

 

41      Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte emerge che i dati fiscali costituiscono «dati personali» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2015, Bara e a., C-201/14, EU:C:2015:638, punto 29).

 

42      In tale contesto, occorre rilevare che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46 consente agli Stati membri di adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 1, e degli articoli 12 e 21 di detta direttiva, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria. Una restrizione alla tutela dei dati conferita dalla direttiva 95/46 a fini fiscali è pertanto espressamente prevista dalla stessa direttiva.

 

43      Orbene, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46 presuppone necessariamente che le misure nazionali da esso contemplate, come quelle necessarie alla salvaguardia di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro in materia tributaria, rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970, punto 73).

 

44      Risulta da quanto precede che, fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio, un trattamento dei dati personali, come quello oggetto del procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46.

 

 Sulla prima questione

 

45      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale, da parte di una persona che afferma sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46, al previo esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali (in prosieguo: i «rimedi amministrativi disponibili»).

 

 Sulla ricevibilità

 

46      Il sig. Puškár e il governo slovacco eccepiscono l’irricevibilità della prima questione pregiudiziale.

 

47      Il sig. Puškár sostiene che tale questione è di natura ipotetica nei limiti in cui, a seguito del rigetto da parte del giudice del rinvio del suo primo ricorso in quanto non aveva proposto reclamo amministrativo, si sarebbe esaurita, precedentemente al suo secondo ricorso dinanzi a detto giudice, ogni procedura precontenziosa possibile.

 

48      Analogamente, il governo slovacco sottolinea che la decisione di rinvio menziona almeno due procedimenti avviati dal sig. Puškár, senza precisare quale sia oggetto del presente rinvio pregiudiziale. Le informazioni contenute nella decisione di rinvio non consentirebbero di stabilire se sia stato presentato reclamo in conformità della legge n. 9/2010, nel qual caso la prima questione pregiudiziale sarebbe irricevibile perché ipotetica.

 

49      In proposito, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

 

50      Le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (v. sentenza del 17 luglio 2014, YS e a., C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 63). Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione abbia natura ipotetica o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

 

51      Ebbene, così non avviene nel caso in esame. Infatti, come rilevato ai punti 29 e 30 della presente sentenza, emerge dalla decisione di rinvio che il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) aveva respinto, in un primo tempo, i ricorsi proposti dal sig. Puškár e da altre due persone in quanto, segnatamente, questi ultimi non avevano esaurito i rimedi amministrativi disponibili, e tali decisioni sono state annullate dall’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca).

 

52      Non risulta, quindi, in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non abbia alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale.

 

53      Di conseguenza, la prima questione è ricevibile.

 

 Nel merito

 

54      L’articolo 22 della direttiva 95/46 richiede espressamente che gli Stati membri stabiliscano che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento dei dati personali in questione.

 

55      Detta direttiva, che non contiene alcuna disposizione che disciplini specificamente le condizioni alle quali tale ricorso può essere proposto, non esclude però che il diritto nazionale preveda anche rimedi dinanzi alle autorità amministrative. Al contrario, occorre osservare che detto articolo 22 indica espressamente che è «fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all’autorità di controllo di cui all’articolo 28 [della direttiva 95/46], prima che sia adita l’autorità giudiziaria», che gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale.

 

56      Occorre tuttavia accertare se l’articolo 47 della Carta osti a che uno Stato membro preveda che l’esaurimento dei rimedi amministrativi disponibili costituisca una condizione preliminare alla proposizione del ricorso giurisdizionale.

 

57      Si deve ricordare, infatti, che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, i giudici degli Stati membri sono tenuti, in forza del principio di leale cooperazione enunciato dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, e che l’articolo 19, paragrafo 1, TUE impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, punto 50, e del 26 luglio 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, punto 29).

 

58      Tale obbligo imposto agli Stati membri corrisponde al diritto sancito dall’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», secondo cui ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C-682/15, EU:C:2017:373, punto 44, e del 26 luglio 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, punto 30).

 

59      Ne consegue che, nel definire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali destinati ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dalla direttiva 95/46, gli Stati membri devono garantire il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C-439/14 e C-488/14, EU:C:2016:688, punto 46, nonché del 26 luglio 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, punto 31).

 

60      Le caratteristiche del ricorso previsto all’articolo 22 della direttiva 95/46 devono quindi essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta (v., per analogia, sentenze del 17 dicembre 2015, Tall, C-239/14, EU:C:2015:824, punto 51, e del 26 luglio 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, punto 31).

 

61      Nel caso di specie è pacifico, nel procedimento principale, che, subordinando la ricevibilità del ricorso giurisdizionale proposto da una persona che sostiene sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46 al previo esaurimento dei rimedi amministrativi disponibili, la normativa nazionale in esame introduce un passaggio aggiuntivo per l’accesso al giudice. Come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, siffatta modalità procedurale rallenta l’accesso a un ricorso giurisdizionale e può comportare costi aggiuntivi.

 

62      L’obbligo di esaurire i rimedi amministrativi disponibili integra pertanto, quale precondizione per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, una restrizione del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta, la quale, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, può essere giustificata soltanto se prevista dalla legge, se rispetta il contenuto essenziale di tale diritto e se, in osservanza del principio di proporzionalità, è necessaria e risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C-439/14 e C-488/14, punto 49).

 

63      Si deve constatare che, nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che il fondamento giuridico dell’obbligo di esaurire i rimedi amministrativi disponibili è stabilito all’articolo 250v, paragrafo 3, del codice di procedura civile, cosicché deve essere considerato previsto dalla normativa nazionale (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C-439/14 e C-488/14, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

 

64      Inoltre, tale obbligo rispetta il contenuto essenziale del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta. Detto obbligo non rimette, infatti, in questione tale diritto in quanto tale. Unicamente impone un passaggio processuale aggiuntivo al fine di poterlo esercitare.

 

65      Occorre tuttavia ancora verificare se l’obbligo di esaurire i rimedi amministrativi disponibili risponda a una finalità di interesse generale e se, in caso affermativo, rispetti il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

 

66      Emerge dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni del governo slovacco che i motivi che sottendono la proposizione obbligatoria di un reclamo amministrativo prima dell’introduzione di un ricorso giurisdizionale sono collegati, da un lato, alla volontà di consentire all’autorità amministrativa, quando accoglie gli argomenti del ricorrente, di rimediare più rapidamente ad una situazione illegittima, qualora constati la fondatezza della richiesta, nonché di evitare che siano intraprese azioni legali inopinate contro siffatta autorità. Dall’altro lato, tali motivi sono collegati al fatto che un tale obbligo contribuisce a conferire efficacia al procedimento giurisdizionale nel caso in cui detta autorità non condividesse l’opinione del ricorrente e quest’ultimo proponesse successivamente ricorso giurisdizionale, dato che il giudice può allora avvalersi del fascicolo amministrativo esistente.

 

67      Risulta, dunque, che l’obbligo di esaurire i rimedi amministrativi disponibili mira ad alleggerire i giudici delle cause che possono essere decise direttamente dinanzi all’autorità amministrativa interessata nonché a migliorare l’efficacia dei procedimenti giurisdizionali per quanto riguarda le controversie nelle quali è proposto un ricorso giurisdizionale nonostante sia già stato presentato un reclamo. Detto obbligo persegue, di conseguenza, obiettivi di interesse generale legittimi.

 

68      Come emerge dal paragrafo 62 delle conclusioni dell’avvocato generale, l’obbligo di esaurire i rimedi amministrativi disponibili risulta indubbiamente idoneo a raggiungere tali obiettivi, non emergendo mezzi meno incisivi dello stesso atti a conseguire altrettanto efficacemente detti obiettivi.

 

69      Inoltre, non risulta una sproporzione manifesta tra tali obiettivi e gli eventuali inconvenienti causati dall’obbligo di esaurire i ricorsi amministrativi disponibili (v., per analogia, sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, punto 65).

 

70      A tal riguardo occorre ricordare che la Corte ha già avuto occasione di statuire che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ribadito all’articolo 47 della Carta, non osta ad una normativa nazionale che subordina la proposizione di un ricorso giurisdizionale in materia di servizi di comunicazioni elettroniche e di consumo al previo esperimento di procedure di conciliazione e di mediazione extragiudiziali, a condizione che tali procedure non conducano ad una decisione vincolante per le parti, non comportino un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospendano la prescrizione dei diritti in questione e non generino costi, ovvero generino costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a dette procedure e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, punto 67, nonché del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli, C-75/16, EU:C:2017:457, punto 61).

 

71      Tali differenti condizioni si applicano, mutatis mutandis, all’obbligo di esaurire i rimedi amministrativi disponibili di cui trattasi nel procedimento principale.

 

72      Spetta al giudice del rinvio esaminare se le modalità concrete di esperimento dei rimedi amministrativi disponibili nel diritto slovacco non pregiudichino eccessivamente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di cui all’articolo 47 della Carta.

 

73      In tale contesto occorre rilevare che il sig. Puškár ha sostenuto l’esistenza di un’incertezza in merito alla decorrenza del termine di ricorso giurisdizionale già prima dell’adozione di una decisione sul ricorso proposto dinanzi all’autorità amministrativa interessata. Se così fosse, l’obbligo di esaurire i rimedi amministrativi disponibili, che potrebbe ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, non sarebbe conforme al diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di cui all’articolo 47 della Carta.

 

74      Riguardo ai ritardi, occorre ricordare che l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta riconosce a ogni persona il diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole. Orbene, tale diritto, benché si riferisca indubbiamente al procedimento giurisdizionale, non può, tuttavia, essere compromesso neppure mediante una precondizione alla proposizione di un ricorso giurisdizionale.

 

75      Trattandosi dei costi che un previo reclamo amministrativo potrebbe causare, come parimenti rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 68 e 69 delle sue conclusioni, anche se gli Stati membri in linea di principio possono imporre diritti ragionevoli per la proposizione di un ricorso dinanzi a un’autorità amministrativa, siffatti diritti non possono essere fissati ad un livello tale da costituire un ostacolo all’esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale sancito dall’articolo 47 della Carta. A tale riguardo, occorre tenere in considerazione che tali diritti si aggiungono ai costi del procedimento giurisdizionale.

 

76      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 47 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale, da parte di una persona che afferma sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46, al previo esaurimento dei rimedi amministrativi disponibili, a condizione che le modalità concrete di esercizio di detti rimedi non pregiudichino eccessivamente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di cui a tale disposizione. È importante, in particolare, che l’esaurimento dei rimedi amministrativi disponibili non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, produca la sospensione della prescrizione dei diritti interessati e non provochi costi eccessivi.

 

 Sulla terza questione

 

77      Con la sua terza questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale respinga, quale mezzo di prova di una violazione della tutela dei dati personali conferita dalla direttiva 95/46, un elenco, come l’elenco controverso, presentato dalla persona interessata e contenente dati personali di quest’ultima, qualora tale persona abbia ottenuto l’elenco senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento di tali dati.

 

 Sulla ricevibilità

 

78      Diverse parti e interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte ritengono che la terza questione pregiudiziale sia irricevibile.

 

79      Da un lato, secondo il sig. Puškár e il governo slovacco, tale questione non presenterebbe alcun collegamento con il diritto dell’Unione, in assenza di una disciplina dell’Unione relativa alla legittimità dei mezzi di prova.

 

80      Tale argomento non può però essere accolto.

 

81      Infatti, occorre constatare che il sig. Puškár richiede il controllo giurisdizionale di una misura delle autorità fiscali slovacche, vale a dire la redazione dell’elenco controverso, con la quale i diritti ad esso conferiti dalla direttiva 95/46 sono stati, a suo avviso, violati.

 

82      Il rigetto da parte del giudice del rinvio del mezzo di prova di cui al procedimento principale per il solo motivo che il sig. Puškár lo avrebbe ottenuto senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento costituisce una restrizione del diritto ad un ricorso giurisdizionale sancito dall’articolo 22 della direttiva 95/46, nonché una restrizione del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

 

83      Dall’altro lato, il governo ceco ha sollevato dubbi in merito alla rilevanza della terza questione ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, in quanto una delle autorità amministrative parte della controversia, ossia l’Ufficio Crimini dell’amministrazione finanziaria, non contesta l’esistenza dell’elenco controverso. Il procedimento principale non solleverebbe, allora, la questione dell’esistenza dell’elenco controverso, di modo che non si richiederebbe di decidere sulla ricevibilità di tale elenco quale mezzo di prova.

 

84      A tale riguardo, è sufficiente constatare che il giudice del rinvio non sembra aver deciso sulle circostanze in cui è avvenuta la redazione dell’elenco controverso.

 

85      Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 49 e 50 della presente sentenza, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non abbia alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale.

 

86      Tutto ciò considerato, la terza questione deve essere dichiarata ricevibile.

 

 Nel merito

 

87      Come rilevato al punto 82 della presente sentenza, il fatto di respingere un elenco, come l’elenco controverso, quale mezzo di prova per dimostrare una violazione dei diritti sanciti dalla direttiva 95/46 costituisce una restrizione del diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

 

88      Risulta dal punto 62 della presente sentenza che una tale restrizione può essere giustificata, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, soltanto se prevista dalla legge, se rispetta il contenuto essenziale di tale diritto e se, in osservanza del principio di proporzionalità, è necessaria e risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

 

89      Ne deriva che, prima di poter respingere l’elenco controverso quale mezzo di prova, il giudice del rinvio deve, anzitutto, assicurarsi che tale restrizione del diritto ad un ricorso effettivo sia effettivamente prevista dal diritto nazionale.

 

90      Dopodiché, tale giudice dovrà esaminare se tale rigetto incida sul contenuto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta. In tale sede occorrerà verificare se l’esistenza dell’elenco controverso e il fatto che esso contenga dati personali del sig. Puškár siano contestati nell’ambito del procedimento principale e, all’occorrenza, se quest’ultimo disponga di altri mezzi di prova in tal senso.

 

91      Infine, detto giudice dovrà valutare se il rigetto dell’elenco controverso quale mezzo di prova sia necessario e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

 

92      A tal riguardo, risulta che l’obiettivo di evitare l’impiego non autorizzato di documenti interni nell’ambito di un procedimento giurisdizionale può costituire un obiettivo di interesse generale legittimo (v., in tal senso, ordinanze del 23 ottobre 2002, Austria/Consiglio, C-445/00, EU:C:2002:607, punto 12; del 23 marzo 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten, C-221/06, EU:C:2007:185, punto 19, nonché del 29 gennaio 2009, Donnici/Parlamento, C-9/08, non pubblicata, EU:C:2009:40, punto 13). Inoltre, qualora un elenco, quale l’elenco controverso, debba rimanere riservato e contenga parimenti dati personali di altre persone fisiche, occorre tutelare i diritti di tali persone.

 

93      Per quanto il rigetto, quale mezzo di prova, di un elenco, quale l’elenco controverso, ottenuto senza il consenso, richiesto per legge, dell’autorità responsabile del trattamento dei dati ivi contenuti risulti idoneo a conseguire tali obiettivi, incombe al giudice del rinvio verificare se il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, di cui all’articolo 47 della Carta, non ne risulti eccessivamente pregiudicato.

 

94      Orbene, quanto meno nel caso in cui la persona i cui dati personali figurano nell’elenco abbia diritto di accedere a tali dati, siffatto rigetto risulta eccessivo rispetto agli obiettivi suddetti.

 

95      A tal riguardo occorre rilevare che l’articolo 12 della direttiva 95/46 garantisce a qualsiasi persona un diritto di accesso ai dati raccolti che la riguardano. Inoltre, risulta dagli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46 che il responsabile del trattamento di tali dati deve fornire alle persone interessate determinate informazioni relative al trattamento.

 

96      Dal canto suo, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46, se è vero che consente di limitare la portata dei diritti previsti dalle disposizioni degli articoli da 10 a 12 di quest’ultima qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia segnatamente della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro anche in materia tributaria o di un compito di controllo, ispezione o disciplina, richiede espressamente che tali restrizioni siano adottate a mezzo legge (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2015, Bara e a., C-201/14, EU:C:2015:638, punto 39).

 

97      Così, al fine di valutare la proporzionalità di un rigetto dell’elenco controverso quale mezzo di prova, il giudice del rinvio deve esaminare se la legislazione nazionale limiti o meno, rispetto ai dati contenuti in tale elenco, i diritti di informazione e di accesso previsti agli articoli da 10 a 12 della direttiva 95/46 e se una tale restrizione sia, all’occorrenza, giustificata. Inoltre, quand’anche tale restrizione sia prevista e sussistano elementi per riconoscere un interesse legittimo all’eventuale riservatezza dell’elenco di cui trattasi, i giudici nazionali devono verificare altresì se, nel singolo caso, questi prevalgano sull’interesse alla tutela dei diritti del singolo e se siano disponibili, nel procedimento al loro cospetto, altri mezzi per garantire siffatta riservatezza, in particolare per quanto riguarda i dati personali di altre persone fisiche contenuti nell’elenco.

 

98      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 47 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale respinga, quale mezzo di prova di una violazione della tutela dei dati personali conferita dalla direttiva 95/46, un elenco, quale l’elenco controverso, presentato dalla persona interessata e contenente dati personali di quest’ultima, qualora tale persona si sia procurata l’elenco senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento di detti dati, a meno che tale rigetto sia previsto dalla normativa nazionale e rispetti al tempo stesso il contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo e il principio di proporzionalità.

 

 Sulla seconda questione

 

99      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la direttiva 95/46 e gli articoli 7 e 8 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come quello a cui si è proceduto con la redazione dell’elenco controverso di cui al procedimento principale, senza il consenso delle persone interessate.

 

 Sulla ricevibilità

 

100    Secondo il sig. Puškár, la seconda questione pregiudiziale è ipotetica e priva di rilevanza per la decisione della controversia di cui al procedimento principale. Il giudice del rinvio intenderebbe, infatti, unicamente accertare se il trattamento di dati personali da parte della Direzione delle Finanze sia di regola ammissibile, senza riferirsi concretamente all’elenco controverso, il quale sarebbe stato redatto dalla Direzione delle Finanze senza una base giuridica.

 

101    Occorre, tuttavia, considerare, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 49 e 50 della presente sentenza e delle informazioni offerte nella decisione di rinvio, che non risulta in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale.

 

 Nel merito

 

102    Occorre esaminare la seconda questione alla luce della direttiva 95/46, nei limiti in cui, come risulta segnatamente dall’obiettivo di quest’ultima, stabilito al suo articolo 1, paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni del trattamento legale dei dati personali imposte dalla direttiva medesima, detto trattamento è ritenuto conforme altresì ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta.

 

103    Come risulta dai punti 33 e 34 della presente sentenza, la redazione di un elenco quale l’elenco controverso, che contiene i nomi di talune persone fisiche e collega queste ultime a una o più persone giuridiche nelle quali tali persone fisiche rivestirebbero in modo fittizio funzioni direttive, costituisce un «trattamento di dati personali» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46.

 

104    Ai sensi del capo II della direttiva 95/46, intitolato «Condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali», fatte salve le deroghe ammesse dall’articolo 13 di tale direttiva, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme, da un lato, ai principi relativi alla qualità dei dati enunciati all’articolo 6 di quest’ultima e, dall’altro, a uno dei principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati elencati all’articolo 7 della stessa direttiva (v. sentenza del 1° ottobre 2015, Bara e a., C-201/14, EU:C:2015:638, punto 30).

 

105    Occorre altresì ricordare che dall’obiettivo di garantire un livello di protezione equivalente in tutti gli Stati membri, perseguito da tale direttiva, deriva che l’articolo 7 di quest’ultima prevede un elenco esaustivo e tassativo dei casi in cui il trattamento dei dati personali può essere considerato lecito (v. sentenza del 24 novembre 2011, ASNEF e FECEMD, C-468/10 e C-469/10, EU:C:2011:777, punto 30).

 

106    In particolare, si deve rilevare che la lettera e) di detto articolo 7 stabilisce che il trattamento dei dati personali è lecito se «necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati».

 

107    Orbene, la redazione dell’elenco controverso può rientrare in suddetta disposizione.

 

108    Risulta, infatti, che la riscossione delle imposte e la lotta alla frode fiscale, ai cui fini è stabilito l’elenco controverso, devono essere considerate compiti di interesse pubblico ai sensi della citata disposizione.

 

109    Incombe nondimeno al giudice del rinvio verificare se le autorità slovacche che hanno redatto tale elenco o quelle alle quali quest’ultimo è stato comunicato siano state investite di detti compiti dalla normativa slovacca.

 

110    A tal riguardo occorre osservare che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46 richiede che i dati personali siano rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime. Come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, l’obiettivo del trattamento dei dati personali è indissolubilmente collegato, nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46, con i compiti affidati al responsabile del trattamento. L’attribuzione di detti compiti a quest’ultimo deve pertanto ricomprendere chiaramente l’obiettivo del trattamento in questione.

 

111    Al giudice del rinvio incombe altresì verificare se la redazione dell’elenco controverso sia necessaria all’espletamento dei compiti di interesse pubblico di cui al procedimento principale, tenendo conto, in particolare, della finalità esatta della redazione dell’elenco controverso, degli effetti giuridici a cui sono sottoposte le persone che vi sono iscritte e del carattere pubblico o meno di tale elenco.

 

112    A tale proposito è importante fare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità. La tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata a livello dell’Unione esige, infatti, che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali intervengano entro i limiti dello stretto necessario (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

 

113    Spetta al giudice del rinvio verificare se la redazione dell’elenco controverso e l’iscrizione in quest’ultimo del nome delle persone interessate siano atte a conseguire gli obiettivi perseguiti dalle stesse e se non sussistano altri mezzi meno restrittivi per raggiungere tali obiettivi.

 

114    Il fatto di essere iscritta nell’elenco controverso può pregiudicare i diritti di una persona. L’inclusione in tale elenco potrebbe, per esempio, nuocere alla sua reputazione e incidere sui suoi rapporti con le autorità fiscali. Allo stesso tempo, tale menzione potrebbe ledere la presunzione di innocenza di tale persona, sancita dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, nonché la libertà d’impresa – ai sensi dell’articolo 16 della Carta – delle persone giuridiche collegate alle persone fisiche iscritte nell’elenco controverso. Una tale ingerenza potrebbe risultare proporzionata solo ove sussistano elementi sufficienti a fondamento del sospetto che l’interessato rivesta funzioni direttive fittizie all’interno delle persone giuridiche ad esso collegate e pregiudichi, così, la riscossione delle imposte e la lotta alla frode fiscale.

 

115    Seppure giungesse alla conclusione che la redazione dell’elenco controverso sia necessaria all’espletamento dei compiti di interesse pubblico affidati al responsabile del trattamento conformemente all’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46, il giudice del rinvio dovrebbe comunque ancora verificare che le altre condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte da detta direttiva siano soddisfatte, segnatamente quelle derivanti dagli articoli 6 e da 10 a 12 di quest’ultima.

 

116    Peraltro, se sussistessero motivi per limitare, in forza dell’articolo 13 della direttiva 95/46, taluni dei diritti previsti da questi ultimi articoli, quale il diritto all’informazione della persona interessata, una tale restrizione dovrebbe, come risulta dal punto 96 della presente sentenza, essere necessaria alla tutela di un interesse previsto al paragrafo 1 di detto articolo 13, come lo è un rilevante interesse economico e finanziario in materia tributaria, e basarsi su disposizioni legislative.

 

117    Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come quello a cui si è proceduto con la redazione dell’elenco di cui al procedimento principale, senza il consenso delle persone interessate, a condizione, da un lato, che a tali autorità siano stati affidati compiti di interesse pubblico dalla normativa nazionale ai sensi di detta disposizione, la redazione di tale elenco e l’iscrizione in quest’ultimo del nome delle persone interessate siano effettivamente idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sussistano elementi sufficienti per presumere che le persone interessate figurino a ragione in tale elenco e, dall’altro lato, che siano soddisfatte tutte le condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte dalla direttiva 95/46.

 

 Sulla quarta questione

 

118    Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale privilegi la giurisprudenza della Corte rispetto a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso in cui, in una fattispecie di cui è investito, constati una divergenza tra le due.

 

119    Orbene, tale questione è stata sollevata dal giudice del rinvio in maniera generale, senza precisare in modo chiaro e concreto in cosa consistano le divergenze menzionate.

 

120    Occorre ricordare al riguardo che i requisiti di contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono elencati esplicitamente all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente. Pertanto, il giudice del rinvio deve indicare le ragioni precise che l’hanno portato ad interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione e a reputare necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Quest’ultima ha già statuito che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito (sentenza del 9 marzo 2017, Milkova, C-406/15, EU:C:2017:198, punti 72 e 73 e giurisprudenza ivi citata).

 

121    Tali requisiti sono inoltre richiamati nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1).

 

122    Nella fattispecie, si deve constatare che la quarta questione non soddisfa i requisiti richiamati ai punti precedenti.

 

123    Va altresì ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la ragione che giustifica una domanda di pronuncia pregiudiziale non è la formulazione di opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche, bensì il bisogno inerente all’effettiva soluzione di una controversia vertente sul diritto dell’Unione (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970, punto 130).

 

124    Di conseguenza, la quarta questione è irricevibile.

 

 Sulle spese

 

125    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)      L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale da parte di una persona che afferma sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al previo esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali, a condizione che le modalità concrete di esercizio di detti rimedi non pregiudichino eccessivamente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di cui a tale disposizione. È importante, in particolare, che l’esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, produca la sospensione della prescrizione dei diritti interessati e non provochi costi eccessivi.

 

2)      L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale respinga, quale mezzo di prova di una violazione della tutela dei dati personali conferita dalla direttiva 95/46, un elenco, quale l’elenco controverso, presentato dalla persona interessata e contenente dati personali di quest’ultima, qualora tale persona si sia procurata l’elenco senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento di tali dati, a meno che tale rigetto sia previsto dalla normativa nazionale e rispetti al tempo stesso il contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo e il principio di proporzionalità.

 

3)      L’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come quello a cui si procede con la redazione di un elenco di persone del tipo oggetto del procedimento principale, senza il consenso delle persone interessate, a condizione, da un lato, che a tali autorità siano stati affidati compiti di interesse pubblico dalla normativa nazionale ai sensi di detta disposizione, la redazione di tale elenco e l’iscrizione in quest’ultimo del nome delle persone interessate siano effettivamente idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sussistano elementi sufficienti per presumere che le persone interessate figurino a ragione in tale elenco e, dall’altro lato, che siano soddisfatte tutte le condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte dalla direttiva 95/46.

 

Firme

 

*      Lingua processuale: lo slovacco.

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