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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 11/10/2017 n. 269
Un segretario comunale non può svolgere l'incarico di amministratore unico in una società interamente controllata dal comune presso cui presta servizio.

A seguito delle novelle legislative di cui agli artt. 9, co. l, del d.lgs. 39/2013 e 11, c. 8, del D. Lgs. n. 175/2016, un segretario comunale non può svolgere in ogni caso l'incarico di amministratore unico in una società interamente controllata dal comune presso cui presta servizio, e che, tenuto conto della cogenza dei predetti vincoli legislativi, ove stia comunque attualmente continuando a svolgere il predetto incarico, debba immediatamente cessare dalla carica.

Materia: società / partecipazione pubblica

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

 

 

composta dai magistrati:   

dott.ssa Simonetta Rosa                               Presidente

dott. Luigi Burti                                             Consigliere   

dott.ssa Laura De Rentiis                         Primo Referendario

dott. Paolo Bertozzi                                  Primo Referendario

dott. Cristian Pettinari                                  Referendario

dott. Giovanni Guida                                Referendario (relatore)

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro               Referendario

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 10 ottobre 2017 ha assunto la seguente

 

DELIBERAZIONE

Vista la nota del 21 settembre 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Montano Lucino ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Giovanni Guida;

 

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Montano Lucino ha posto un quesito in merito all’applicabilità del disposto dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 175/2016, in relazione all’incarico di Amministratore unico in una società partecipata al 100% dal Comune stesso, continuando a percepire una indennità di carica, da parte del Segretario generale del medesimo ente.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei limiti specificati nel punto seguente, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Giova preliminarmente evidenziare come l’oggetto della richiesta di parere debba essere circoscritta alla sola valutazione dei profili inerenti la generale operatività della predetta disciplina vincolistica, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti le conseguenze relative all’applicazione della stessa al caso ampiamente e specificamente descritto nella richiesta di parere, non essendo ammissibili interventi della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza e responsabilità dell’autorità che la svolge, nonché interferenze in concreto con l’esercizio di altre funzioni da parte della Corte stessa.

2.1. Ciò premesso, la disposizione oggetto della richiesta di parere in esame, così statuisce: “gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società' di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

2.2. Contrariamente a quanto rilevato dal Comune istante, la sussumibilità della fattispecie proposta in quella astrattamente prevista dalla disposizione ora riportata appare evidente. Il divieto posto dalla prima parte della disposizione è ancorato alla condizione di “essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”. Esulando da questa sede una ricostruzione funditus della complessa natura giuridica del rapporto trilatero intercorrente tra segretario comunale, ente locale in cui presta servizio e Ministero dell’Interno, appare dirimente, ai fini dell’interpretazione della predetta disposizione, ricordare come il segretario comunale di un ente locale sia in un “rapporto organico o di servizio a tempo determinato” con la predetta amministrazione locale (ex plurimis Cass., Sez. Lavoro, sentenza 15-05-2012, n. 7510), nonché che l’art. 99 del Tuel - dopo aver richiamato il potere di nomina del segretario spettante al sindaco e al presidente della provincia, ai quali ex art. 100 Tuel spetta, altresì, un corrispondente potere di revoca - espressamente prevede che il segretario “dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione”.

2.3. Tenuto conto che la ratio della disposizione in esame, come correttamente evidenziata dal Consiglio di Stato (parere n. 968/2016 della Commissione speciale per l’esame dello Schema di decreto legislativo recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), è quella di “evitare possibili conflitti di interessi”, se ne può inferire l’immediata applicabilità al segretario comunale, in relazione ad un incarico di amministratore unico in una società interamente partecipata dal comune presso cui presta servizio, tenuto conto della natura del rapporto che lo lega al predetto comune.

2.4. Giova, altresì, ricordare come nello stesso senso, del resto, milita anche il disposto dell’art. 9, co.l, del d.lgs. 39/2013, ai sensi del quale “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”. L’ambito applicativo di quest’ultima disposizione è stato di recente scrutinato dalla stessa Anac (Delibera n. 232 del 1 marzo 2017) proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella ora in esame – incarico di amministratore delegato in s.r.l. attribuito ad un segretario comunale di un comune, che esercita, su quest’ultima, poteri di regolazione e controllo -, che ha concluso per il verificarsi di una situazione di incompatibilità rilevante ai sensi  del predetto art. 9, evidenziando, altresì, come «l’incompatibilità di cui al caso in questione è ulteriormente riconducibile alle disposizioni del nuovo d.lgs. n. 175/2016 recante il “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale, all’art. 11, comma 8, dispone che “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”».

2.5. Infine si evidenzia come questa Corte ha già avuto modo di chiarire come “la tassatività della previsione contenuta nell’art. 11 TU impone quindi che la stessa trovi applicazione immediata, tanto più che il comma 8 non si esprime nel senso che non possono essere “nominati” amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ciò che lascerebbe pensare a un divieto relativo a una futura nomina rispetto a quella in corso, bensì introduce il pronto divieto del duplice ruolo” (Sez. reg. controllo Valle d’Aosta deliberazione n. 7/2017/PAR).

2.6. Alla luce dei principi ora richiamati, può, dunque, concludersi sia che un segretario comunale non possa - a seguito delle novelle legislative sopra esaminate, che modificano profondamente il quadro normativo di riferimento considerato nei precedenti pareri di questa Sezione citati dal Comune istante (n. 228/2010/PAR e n. 171/2013/PAR) - svolgere in ogni caso l’incarico di amministratore unico in una società interamente controllata dal comune presso cui presta servizio, sia che,  tenuto conto della cogenza dei predetti vincoli legislativi, ove stia comunque attualmente continuando a svolgere il predetto incarico, debba immediatamente cessare dalla carica.

 

P.Q.M.

 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

 

        Il Relatore                                                                                         Il Presidente

   (dott. Giovanni Guida)                                                               (dott.ssa Simonetta Rosa)

 

Depositata in Segreteria

     l’11 ottobre 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

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