HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 15/11/2017 n. 930
Parere sulla rideterminazione rappresentanze consigli di amministrazione degli IACP della Sicilia.

Materia: edilizia ed urbanistica / edilizia residenziale pubblica

Numero 00930/2017 e data 15/11/2017 Spedizione

 

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza di Sezione del 14 novembre 2017

 

NUMERO AFFARE 00234/2017

 

OGGETTO:Rideterminazione rappresentanze consigli di amministrazione degli IACP della Sicilia in applicazione dell’art 39 comma 4 l.r. n. 9/2015

Esame dei decreti dell’Assessorato alle infrastrutture e mobilità 22 agosto 2017 n. 1861 e 6 settembre 2017 n. 1898 e della nota della Presidenza della Regione Siciliana n. 53241/g4 del 13/10/2017

 

LA SEZIONE

 

Vista la nota n. 4798/gab del 3/11/ 2017 con la quale l’Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonino Lo Presti;

 

Premesso e considerato

1. L’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, che formula il quesito in oggetto, ha rideterminato la composizione dei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, in attuazione dell’art. 39 comma 4 l.r. n. 9/2015, nel testo modificato dalla l.r. n. 20/2016.

1.1. L’art. 39 comma 4 l.r. n. 9/2015 nel testo modificato dalla l.r. n. 20/2016 (e senza tener conto della successiva modifica intervenuta nel 2017 e di cui si dirà in prosieguo) recita:

“Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma”.

1.2. Con un primo d.a. del 22 agosto 2017 n. 1861, è stato stabilito che il consiglio di amministrazione degli IACP è costituito con decreto del Presidente della Regione, ed è composto da tre membri:

1) un rappresentante con funzioni di presidente designato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e nominato dalla Giunta regionale;

2) un rappresentante scelto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

3) un rappresentante scelto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari maggiormente rappresentative.

1.3. Con un successivo d.a. 6.9.2017 n. 1898 è stato invece stabilito che il consiglio di amministrazione degli IACP è costituito con decreto del Presidente della Regione, ed è composto da tre membri:

1) un rappresentante con funzioni di presidente designato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e nominato dalla Giunta regionale;

2) un rappresentante dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nominato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità;

3) un rappresentante scelto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari maggiormente rappresentative.

1.4. La Presidenza della Regione Siciliana con nota 13.10.2017 n. 53241 a firma del Segretario generale, ha formulato rilievi su tali decreti assessoriali, richiamando “le disposizioni legislative, tuttora esistenti, in materia di consigli di amministrazione degli IACP siciliani (essenzialmente art. 6, l. 865/1971; art. 4, l.r. n. 10/1977 e art. 22, c. 11, l.r. 19/2005)” e osservando, quanto ai componenti individuati con i decreti assessoriali in oggetto:

“i componenti sub l e 2 risultano entrambi individuati dall'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, laddove nella composizione prevista dalle disposizioni legislative sopra elencate, il rappresentante dell'Assessorato risulta essere solo uno (v. art. 6, comma terzo, n. 1, l. n. 865/1971 e art. 22, comma 11, l.r. n. 19/2005); non viene, di contro previsto un rappresentante dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro (v. art. 6, comma terzo, n. 3, l. n. 865/1971 e art 22, comma 11, l.r. n. 19/2005, tenendo conto dell'attuale assetto di competenze dell'Amministrazione regionale), né componenti di nomina da parte della ex Provincia, delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi, o, per gli IACP operanti su territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di nomina ARS; a tal riguardo si rappresenta la necessità che codesto Assessorato operi gli opportuni approfondimenti per assicurare il rispetto dei principi enucleati nel parere dell'Ufficio legislativo e legale richiamato nelle premesse dei decreti assessoriali de quibus in termini di rispetto della normativa previgente in termini di rappresentanze nell'ambito dell'organo di amministrazione degli IACP, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, della l.r. n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

per il componente sub 3, che corrisponde a quello previsto dall'art. 6, comma terzo, n. 5) della l. n. 865/1971, si nutrono perplessità, proprio tenendo conto dei principi :richiamati nel parere dell'Ufficio legislativo e legale più volte citato, sulle modifiche introdotte nella procedura di individuazione dello stesso che non appaiono consentite dall'art. 39, comma 4, della l.r. 9/2015 e ss., risultando .riservata la nomina alla giunta della Provincia competente per territorio (oggi Città metropolitana o Libero consorzio comunale) su terna proposta dalle associazioni degli assegnatari (senza riserva alle maggiormente rappresentative); sul punto, comunque, dovrebbero ritenersi confermate le procedure ed i poteri sostitutivi di cui all'art. 4, in particolare commi terzo e quarto, della l.r. n. 10/1977.

Tutto quanto sopra evidenziato, si richiama la necessità che codesto Assessorato operi gli approfondimenti e le valutazioni sulle osservazioni formulate, al fine di assicurare piena coerenza della composizione dei consigli di amministrazione degli IACP dell'isola alle disposizioni normative in materia e celerità alle procedure di ricostituzione degli stessi organi da parte del Governo regionale”.

1.5. L’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, alla luce di tali rilievi, ha ritenuto di investire della questione il CGARS, informandone la Presidenza della Regione con nota 30.10.2017 n. 4685, e rilevando che

“a fronte dell'obbligo di riduzione del numero dei componenti i consigli di amministrazione a soli tre, si è palesata immediatamente l'impossibilità a garantire alle precedenti rappresentanze, la loro proporzionale presenza in seno al nuovo C.d.A.

Infatti, con la nuova composizione dell'organo, formato solo da tre componenti, almeno una delle precedenti rappresentanze non sarebbe, in Ogni caso rappresentata in seno al consesso.

A fronte di tale impossibilità, considerata la natura pubblica dell'Ente in questione (Ente pubblico non economico), ci si è orientati per il mantenimento della maggioranza della governance in mano pubblica, lasciando uno dei componenti il consiglio di amministrazione in rappresentanza ai soggetti non pubblici.

La scelta di mantenimento della governance in mano pubblica è, pertanto, fortemente motivata dalla necessità di pervenire alla costituzione di Consigli di Amministrazione caratterizzati dalla presenza di soggetti qualificati e preventivamente valutati, al fine di garantire l'interesse pubblico prevalente in seno all'organo di governo dell'Ente.

In merito, invece, al restante componente il consiglio d'amministrazione, quest'ultimo, in virtù del margine di discrezionalità insito nella ratio dell'art. 39 della l.r. 9/2015, si è ritenuto attribuirlo ad una rappresentanza non pubblica, ma pur sempre qualificata. In questo senso, si è venuti nella determinazione di attribuire la posizione di componente il consiglio di amministrazione alle rappresentanze delle associazioni degli assegnatati di alloggi economici e popolari maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero in assenza di ente certificatore della rappresentatività nella materia in essere, a quelle notoriamente più conosciute (SUN1A, SICET, UNITAT)”.

2. Questo Consesso osserva, anzitutto, che il secondo decreto assessorile deve intendersi abrogativo e sostitutivo del primo.

Va poi ricostruito il quadro normativo di riferimento.

2.1. In una logica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, l’art. 6, comma 5, d.l. n. 78/2010, dispone che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti”.

2.2. Il comma 20 del medesimo art. 6, d.l. n. 78/2010, dispone che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”.

2.3. La Regione Siciliana, non direttamente destinataria dell’art. 6, d.l. n. 78/2010, si è ad esso adeguata con l’art. 39 l.r. n. 9/2015, il cui comma 3 richiama espressamente l’art. 6, comma 5, d.l. n. 78/2010, ma, nella prospettiva di ulteriore contenimento della spesa pubblica, fissa senz’altro, anziché in cinque, in “tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica”.

2.4. Tale riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione ha comportato la necessità di ridefinire le rappresentanze in seno ai consigli di amministrazione che avevano un numero di componenti superiori a tre.

2.5. A tal fine, l’art. 39 comma 4 l.r. n. 9/2015 nel testo modificato dalla l.r. n. 20/2016 (e senza tener conto della successiva modifica intervenuta nel 2017 e di cui si dirà in prosieguo) recita:

“Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma”.

2.6. Tuttavia l’art. 39 c. 4 risulta successivamente modificato anche nel 2017, dalla l.r. n. 16/2017 in vigore dal 25 agosto 2017, e dunque in vigore al momento dell’adozione del secondo decreto assessorile sopra menzionato.

Il nuovo testo così dispone: “Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali, fermo restando che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma”.

La innovazione rispetto al testo previgente sta nell’aver stabilito che “il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale”.

3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre procedere alla sua esegesi.

3.1. La riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione a tre comporta, - specie nel caso di consigli di amministrazione composti di un numero elevato di componenti scelti con molteplici criteri di rappresentatività - , una inevitabile “perdita di rappresentatività”, evidentemente consapevolmente voluta dal legislatore regionale, nel bilanciamento tra esigenze di rappresentatività e esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Nel rispetto delle competenze legislative dello Stato e della Regione Siciliana, la possibilità di riduzione del numero dei componenti può operare secondo i criteri legislativi fissati dalla Regione Siciliana solo nelle materie che non rientrano nella competenza esclusiva del legislatore statale. Questo Consesso, con il parere 17.10.2017 n. 844, ha osservato, in tema di riduzione del numero dei componenti del consiglio degli Enti Parco, che rientrando l’ambiente nella competenza statale, ed essendo un principio fondamentale di legislazione statale quello relativo alla rappresentanza degli enti locali nella comunità del parco, la Regione Siciliana non possa prevedere la riduzione del numero dei componenti del consiglio degli Enti Parco (consiglio che corrisponde alla “comunità del parco” prevista dalla legge statale), ma solo incidere sulla misura dei compensi, per ragioni di contenimento della spesa pubblica.

3.2. Siffatta riduzione comporta anche la necessità di operare una scelta, dovendosi selezionare quali rappresentanze sopprimere e quali mantenere.

3.3. Tale scelta è stata demandata dal legislatore regionale ai competenti assessori regionali, preposti al controllo e alla vigilanza degli enti interessati, con la fissazione, da parte del legislatore regionale medesimo, di alcuni criteri direttivi.

3.4. I criteri direttivi legali sono i seguenti:

a) definizione delle rappresentanze degli organi degli enti (…) mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali;

b) il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale.

3.5. Una esegesi sistematica di tali due criteri induce a ritenere che dei tre componenti del consiglio di amministrazione, uno solo debba essere necessariamente il rappresentante di una istituzione pubblica, vale a dire il legale rappresentante dell’ente, che va individuato tra i componenti in rappresentanza dell’Amministrazione regionale.

3.6. La locuzione “delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali” va letta disgiuntamente e non congiuntamente. Le “istituzioni” a cui si fa riferimento sono le istituzioni pubbliche.

La formula legislativa non impone che vi siano congiuntamente un rappresentante delle istituzioni pubbliche e un rappresentante delle associazioni esponenziali di interessi economici sociali, posto che si usa la locuzione disgiuntiva “o”.

Il che implica un ampio margine di scelta in capo all’Assessore competente, che potrebbe prevedere due rappresentanti di due diverse associazioni esponenziali, ovvero due rappresentanti di due diverse istituzioni pubbliche, ovvero, un rappresentante di associazione esponenziale e un rappresentante di istituzione pubblica.

3.7. Nell’ambito di tali due criteri direttivi legali, la scelta delle rappresentanze compete agli Assessori regionali, ed è una scelta ampiamente discrezionale.

Nel senso del carattere discrezionale di tale scelta si è espresso anche l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione con il parere 22.3.2017 n. 6689/20.2017.11 menzionato nel preambolo dei due decreti assessorili e ricordato anche nella nota del segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana sopra citata.

3.8. Si ritiene che il tasso elevato di discrezionalità del decreto assessorile ne implichi la qualificazione giuridica come atto di “alta amministrazione”.

Invero, l’art. 39 comma 4 l.r. n. 9/2015 opera una vera e propria “delegificazione”, consentendo che con un atto amministrativo di competenza dell’Assessore regionale si stabiliscano nuovi criteri di composizione dei consigli di amministrazione, in sostituzione dei criteri legislativi previgenti.

3.9. Tale scelta discrezionale non sempre è un’operazione meramente “riduttiva” del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, potendo essere, invece, al contempo, “riduttiva” e “selettiva” delle rappresentanze all’interno degli organi.

3.10. Tuttavia, il criterio direttivo legale richiede che si “mantengano”, “se previsto” (evidentemente, se già previsto dalle leggi previgenti), “due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali”.

3.11. Una corretta esegesi di tale previsione legislativa implica che il competente Assessore regionale, nell’operare la scelta, possa operare una riduzione del numero dei componenti, e una selezione delle rappresentanze già previste, ma debba al contempo “mantenere” talune delle rappresentanze già previste, non potendone stabilire di diverse da quelle già previste dalla legge, né potendo cambiare i criteri di nomina già previsti.

4. Si tratta ora di applicare siffatte coordinate ermeneutiche generali alla operazione di riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione degli IACP.

4.1. Occorre partire dal quadro normativo vigente, su cui va ad operare la scelta riduttiva dell’Assessore competente, con effetto di delegificazione.

4.2. Si applica anche in Sicilia l’art. 6, l. statale n. 865/1971, con alcune modifiche che si vedranno.

Secondo l’art. 6 in commento:

“Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.

Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:

1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze”.

Sono dunque previsti 10 componenti degli IACP, che diventano 13 nel caso di IACP operanti su un territorio con popolazione superiore a un milione di abitanti.

4.3. L’art. 4, l.r. siciliana n. 10/1977 non ha inciso su tale composizione ma solo chiarito il procedimento di nomina prevedendo meccanismi di superamento dell’eventuale inerzia nelle nomine dei vari rappresentanti e il quorum costitutivo.

Dispone infatti il citato art. 4:

"L'iniziativa per la costituzione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari spetta all'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Se il Consiglio provinciale non provvede alla elezione dei membri previsti dal n. 1 dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro 60 giorni dalla richiesta formulata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, questi, nei dieci giorni successivi, ne dà comunicazione all'Assemblea regionale siciliana, la quale vi provvede in via sostitutiva.

Scaduti 30 giorni dalla richiesta formulata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, senza che le amministrazioni, le organizzazioni e le associazioni previste dai numeri da 2 a 6 dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, abbiano provveduto alle designazioni e alle proposte di loro competenza, si procede ugualmente alla costituzione del consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari sulla base delle sole proposte e designazioni pervenute.

Allorché la Giunta provinciale od il Consiglio provinciale non provvedono rispettivamente alla nomina od alla elezione di loro competenza dei membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 6 soprarichiamato entro 60 giorni dalle proposte formulate dalle organizzazioni e dalle associazioni ivi previste, vi provvede sostitutivamente l'Assessore regionale per i lavori pubblici.

L'elezione dei tre membri di cui al precedente secondo comma avviene con voto limitato a due.

La stessa procedura si applica per l'elezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana prevista dal precedente secondo comma.

I provvedimenti di elezione e di nomina del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale di cui ai precedenti commi 2 e 4 non hanno più effetto allorché siano già intervenute la elezione o le nomine sostitutive da parte dell'Assemblea regionale o dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari è validamente costituito con la nomina di almeno 6 componenti.

Il consiglio suddetto viene integrato successivamente con la nomina dei membri mancanti.

Il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari è costituito con decreto del Presidente della Regione”.

4.4. A sua volta, l’art. 22, comma 11, l.r. 19/2005 dispone che:

“Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza a designare un proprio rappresentante. (…)”.

4.5. Anche alla luce del citato parere di questo Consesso n. 844/2017, occorre anzitutto stabilire la natura della competenza legislativa della Regione Siciliana in materia di edilizia residenziale pubblica, e dunque l’ambito dei poteri di intervento riduttivi in ordine alla composizione dei consigli di amministrazione degli IACP.

Con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 94/2007 e n. 121/2010, ha distinto, nell’edilizia residenziale pubblica – materia non espressamente menzionata nell’art. 117 Cost., “tre livelli normativi”. Il primo, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) quanto alla determinazione dei livelli essenziali minimi delle prestazioni, riguarda la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale contesto, laddove lo Stato eserciti le relative prerogative, si inserisce la “… fissazione di principi che valgano a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995”. Il secondo e il terzo livello normativo, riguardanti competenze regionali, concorrenti e residuali, concernono: a) la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica (rientrante nella materia del “governo del territorio” ex art. 117, comma 3 della Costituzione (Corte cost. n. 451/2006); b) la gestione del patrimonio immobiliare ERP di proprietà degli IACP o degli altri enti a questi succeduti per effetto della legislazione regionale (riconducibile alla legislazione residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione).

La Corte cost., con specifico riferimento alla legislazione siciliana, ha osservato che per la materia dell’edilizia residenziale pubblica non è prevista alcuna specifica attribuzione di competenza legislativa (esclusiva o concorrente) dallo statuto speciale siciliano. Tale statuto, infatti, all'art. 14, lett. f) e g), riconosce competenza legislativa c.d. esclusiva al competente organo regionale soltanto nelle materie "urbanistica" e "lavori pubblici". L'"edilizia residenziale pubblica" costituisce materia a sé stante, a carattere essenzialmente composito, articolantesi in una triplice fase: la prima, in funzione di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni concettualmente riconducibile ai "lavori pubblici" è tradizionalmente entrante infatti nell'ambito dell'organizzazione amministrativa statale, centrale e periferica; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione od in proprietà), limitatamente all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto. Orbene, mentre i primi due aspetti corrispondono a materie elencate nell'art. 14 dello statuto speciale, e, dunque, sono di competenza propria ed esclusiva della Regione Siciliana, non è, invece, così per quanto concerne il terzo aspetto, concretantesi nella disciplina dell'assegnazione degli alloggi, in locazione o in proprietà, di edilizia sovvenzionata o, comunque, pubblica (Corte cost. n. 493/1990; Id., n. 16/1992).

Dispone l’art. 5 d.P.R. n. 878/1950 recante norme di attuazione dello statuto siciliano quanto alla materia opere pubbliche, che “La regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata”.

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla Regione Siciliana, avuto riguardo al suo statuto, può dunque osservarsi che:

- spetta alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) Cost., nonché dell’art. 17 lett. f) dello statuto siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946) che demanda alla competenza legislativa concorrente della Regione Siciliana la “legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato”;

- spetta alla competenza esclusiva regionale la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nella materia urbanistica, prevista tra le competenze esclusive della Regione Siciliana dall’art. 14, lett. f) dello Statuto;

- spetta alla competenza esclusiva regionale la gestione del patrimonio immobiliare ERP di proprietà degli IACP, avuto riguardo alla competenza esclusiva regionale in materia di lavori pubblici ex art. 14, lett. g) dello statuto, con esclusione delle grandi opere di prevalente interesse nazionale;

- spetta inoltre alla competenza esclusiva regionale l’organizzazione degli IACP, in virtù dell’art. 14, lett. p) dello statuto, che prevede la competenza della Regione siciliana a legiferare sull’ordinamento degli uffici e degli enti regionali.

Si deve ritenere, pertanto, che la Regione Siciliana sia competente a disciplinare la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione degli IACP, in quanto rispetto al profilo dei livelli minimi essenziali dell’housing sociale sono prevalenti l’aspetto organizzativo dell’Ente e i compiti del consiglio di amministrazione degli IACP in materia di localizzazione degli interventi e costruzione degli alloggi.

5. I 10 o 13 componenti del consiglio di amministrazione degli IACP, previsti da tale normativa, devono essere ridotti a tre, secondo le coordinate ermeneutiche sopra viste.

5.1. Anzitutto, come sopra ricordato, in base all’art. 39, comma 4, l.r. n. 9/2015, “il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale”.

Si tratta di un criterio legislativo che innova quello recato dall’art. 6, l. n. 865/1971, secondo cui “Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali”.

Di tale previgente previsione resta in vigore solo la clausola secondo cui il presidente dell’IACP, scelto all’interno del consiglio di amministrazione, è nominato dalla giunta regionale. Non opera più, invece, la norma secondo cui il presidente dell’IACP va scelto tra i membri del consiglio di amministrazione “eletti dagli enti locali”, in quanto tale criterio è superato dall’art. 39, comma 4, l.r. n. 9/2015, secondo cui il legale rappresentante dell’ente è individuato tra i componenti in rappresentanza dell’amministrazione regionale.

Occorre allora confrontare tale previsione recata dall’art. 39 comma 4 l.r. n. 9/2015, con l’art. 6 l. n. 865/1971, per stabilire quale è, tra quelli indicati nell’art. 6 citato, il componente in rappresentanza dell’amministrazione regionale.

Vengono in considerazione i componenti di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 6 l. n. 865/1971, come riscritti dall’art. 22, c. 11, l.r. n. 9/2005, vale a dire i componenti designati dall’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e dall’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Poiché, come già detto, nell’ambito dei criteri direttivi legali, compete all’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità definire i componenti del consiglio di amministrazione degli IACP, l’Assessore potrà discrezionalmente scegliere se individuare come componente – presidente e rappresentante legale dell’IACP un soggetto designato dall’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità ovvero dall’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fermo che la nomina poi compete, su designazione di uno di tali due Assessori, alla Giunta regionale.

Sotto tale profilo, correttamente, sia il primo che il secondo decreto assessorile, indicano come rappresentante - presidente dell’IACP e componente del suo consiglio di amministrazione un soggetto designato dall’Assessore delle infrastrutture e della mobilità e nominato dalla giunta regionale.

Peraltro, sul piano dell’opportunità potrebbe essere valutato di prevedere che, dovendo il nuovo componente sostituire i due precedenti componenti designati dai due Assessori, il medesimo sia nominato dalla Giunta su designazione congiunta dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e dell’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

5.2. Venendo agli altri due componenti del consiglio di amministrazione degli IACP, secondo le coordinate ermeneutiche sopra fornite in relazione all’art. 39, comma 4, l.r. n. 9/2015, occorre mantenere, se previsti dalla legge previgente, e in tal caso sono previsti, “due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali”.

Come già sopra osservato, le “istituzioni” sono quelle pubbliche e si tratta di una opzione alternativa e non necessariamente cumulativa rispetto a quella delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali.

Discrezionalmente l’Assessore potrebbe assegnare entrambi i due posti a rappresentanti di istituzioni pubbliche, ovvero a rappresentanti di associazioni esponenziali, o uno e uno.

Tuttavia, la selezione deve avvenire nell’ambito delle categorie già previste dall’art. 6 l. n. 865/1971 senza modificare il procedimento di nomina.

La scelta dovrà pertanto cadere tra le seguenti categorie di cui all’art. 6, nn. 1, 4, 5, 6:

1) un membro eletto dal consiglio provinciale;

4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su terna proposta dalle organizzazioni medesime;

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Per il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti si potrà prevedere un membro eletto dal consiglio regionale.

5.3. Come si è già detto la scelta discrezionale, frutto di un atto di alta amministrazione, compete all’Assessore ed esula dalle competenze giuridiche di questo Consesso.

Si può solo osservare che un plausibile criterio orientativo della scelta discrezionale può essere dato dal rilievo che l’art. 6 l. n. 865/1971 prevede per le categorie sub 1) e sub 4) tre rappresentanti, mentre prevede un solo rappresentante per le categorie sub 5) e sub 6).

Questo indurrebbe a ritenere preferibile garantire, nei nuovi consigli di amministrazione degli IACP, la rappresentanza delle categorie sub 1) e sub 4) piuttosto che delle categorie sub 5) e sub 6), che nel disegno legislativo devono essere maggiormente rappresentate.

6. Sicché, in conclusione, e ferma la discrezionalità dell’Assessore, un plausibile criterio di composizione del consiglio di amministrazione degli IACP, alla luce di una corretta esegesi dell’art. 39, comma 4, l.r. n. 9/2015 in combinato disposto con l’art. 6 l. n. 865/1971, potrebbe essere il seguente:

1) un rappresentante dell’Amministrazione regionale, che assume la qualifica di Presidente e rappresentante legale dell’ente, designato dall’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità (ovvero dall’Assessore regionale famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ovvero congiuntamente da entrambi gli Assessori) e nominato dalla giunta regionale (in sostituzione dei rappresentanti di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 6 l. n. 865/1971);

2) un membro eletto dal consiglio provinciale (ora assemblea del Libero consorzio comunale o conferenza metropolitana della Città metropolitana ex l.r. n. 8/2014) (in sostituzione dei tre rappresentanti di cui al n. 1 dell’art. 6, l.r. n. 865/1971);

3) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale (ora giunta del Libero consorzio comunale o giunta metropolitana della Città metropolitana ex l.r. n. 8/2014) su terna proposta dalle organizzazioni medesime (in sostituzione dei tre rappresentanti di cui al n. 4 dell’art. 6, l.r. n. 865/1971).

6.1. Resta fermo che, nell’ambito della scelta discrezionale, sono plausibili anche le altre opzioni, quali un rappresentante delle categorie n. 5) e/o n. 6) dell’art. 6 citato, ovvero un rappresentante della categoria n. 4) e uno della categoria n. 5) del citato art. 6, come era nel primo decreto assessorile, fermo restando che vanno rispettati i procedimenti di designazione previgenti.

6.2. Avuto riguardo ai criteri di designazione seguiti, in concreto, dai due decreti assessorili, si osserva quanto segue.

In entrambi i decreti, il primo componente è “un rappresentante con funzioni di presidente designato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e nominato dalla Giunta regionale”.

Tale criterio, in base a quanto sopra detto, è corretto, fatta salva la possibilità di valutare l’opportunità di una designazione congiunta da parte dei due Assessori interessati.

Nel primo decreto, si prevedono, inoltre:

2) un rappresentante scelto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

3) un rappresentante scelto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari maggiormente rappresentative.

Vengono in tal modo mutuate le categorie di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 6, l. n. 865/1971, e questo è corretto, ma non viene rispettato il relativo procedimento, in quanto in base all’art. 6 citato la scelta non compete all’Assessore regionale. La discrezionalità dell’Assessore è dunque correttamente esercitata solo quanto alle categorie prescelte, ma non quanto al procedimento di nomina.

Nel secondo decreto assessorile, il secondo e terzo componente del consiglio di amministrazione sono scelti come segue:

2) un rappresentante dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nominato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità;

3) un rappresentante scelto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari maggiormente rappresentative.

In relazione al secondo componente, scelto dall’Assessore regionale direttamente all’interno dell’Assessorato, la discrezionalità viene esercitata privilegiando la rappresentanza della Regione a scapito della rappresentanza degli enti locali.

Questo non è in astratto vietato dal tenore letterale della norma regionale che demanda all’Assessore di definire le rappresentanze, ma sembra tradirne lo spirito.

Infatti lo spirito della norma regionale è quello di assicurare la rappresentanza regionale in capo al componente del consiglio di amministrazione che ha la rappresentanza legale, e di garantire poi che gli altri due componenti siano rappresentativi di istituzioni “ulteriori” rispetto alla Regione (ovvero di associazioni di categoria).

Tanto più ove si consideri che nell’art. 6, n. 1, l. n. 865/1971, sono previsti ben tre rappresentanti eletti dal consiglio provinciale, e che invece con il decreto assessorile in esame la rappresentanza degli enti locali risulta del tutto azzerata.

Pertanto, un equo bilanciamento delle diverse rappresentanze induce a ritenere che le categorie n. 2 e 3 dell’art. 6 l. n. 865/1971 vadano utilizzate per la scelta di un unico componente del consiglio di amministrazione (se del caso da designarsi congiuntamente dai due Assessori) e che la categoria n. 1 dell’art. 6 citato debba a sua volta avere un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell’IACP.

In relazione al terzo componente, vale quanto sopra già detto: viene mutuata la categoria sub 5) dell’art. 6, l. n. 865/1971, e questo è corretto, ma non viene rispettato il relativo procedimento, in quanto in base all’art. 6 citato la scelta non compete all’Assessore regionale. La discrezionalità dell’Assessore è dunque correttamente esercitata solo quanto alla categoria prescelte, ma non quanto al procedimento di nomina.

 

P.Q.M.

esprime parere nei sensi di cui in motivazione.

                       

L'ESTENSORE         IL PRESIDENTE

Antonino Lo Presti     Rosanna De Nictolis

                       

                       

                       

                       

IL SEGRETARIO

Giuseppe Chiofalo

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici