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Corte dei conti, sez. giurisd.di appello per la Regione Siciliana, 8/11/2017 n. 140
Sulla condanna per responsabilità erariale un dipendente dell'Agenzia delle Entrate per aver effettuato sgravi tributari senza alcuna giustificazione e con generica motivazione.

Deve essere condannato a titolo di danno erariale un dipendente dell'Agenzia delle Entrate per aver proceduto a effettuare sgravi tributari, senza alcuna giustificazione e con la generica motivazione "riliquidazione". Tuttavia, al fine di ridurre l'ammontare dell'addebito, una parte del conseguente danno erariale devono essere tenute in considerazione le altrui tolleranze e la mancanza di adeguati controlli per impedire all'operatore di effettuare gli sgravi in assoluta autonomia.

Materia: pubblica amministrazione / danno erariale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

 Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana

composta dai magistrati:

dott. Giovanni               COPPOLA                 - Presidente

dott. Vincenzo              LO PRESTI                - Consigliere-relatore

dott. Tommaso             BRANCATO               - Consigliere

dott. Valter                    DEL ROSARIO          - Consigliere

dott. Guido                    PETRIGNI                 - Consigliere

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza    N.140/A/2017

nel giudizio d’appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 5796/R del registro di segreteria, promosso da Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Sciarrino  (fax n. 0916259346 e PEC studiosciarrino@legalmail.it)  ed elettivamente domiciliato preso il di lui studio in Palermo, via Saverio Cavallari n. 34, contro il  Procuratore generale, presso la Sezione Giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione siciliana e contro il Procuratore regionale, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, per la riforma della sentenza, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, n. 29/2017, depositata il 19-01-2017 e notificata  l’ 01-02-2017.

Uditi, nella pubblica udienza del 26 ottobre 2017, il relatore Consigliere Vincenzo Lo Presti, l’avv. Luigi Sciarrino e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Maria Rachele Aronica.

 

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Procuratore regionale, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, chiedeva la condanna del sig. Omissis, all’epoca dei fatti in servizio presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Gela, al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della somma di € 165.666,85, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno conseguente a sgravi tributari, dallo stesso effettuati, senza alcuna giustificazione e con la generica motivazione “riliquidazione”; aggiungeva, inoltre, che, per tali sgravi, non erano stati reperiti i fascicoli cartacei e rappresentava pure che:

·         presso il predetto Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, vi erano diversi operatori abilitati ad effettuare le procedure di sgravio;

·         la procedura veniva effettuata in modo totalmente informatizzato e lo sgravio era immediatamente esecutivo; inoltre, successivamente, lo stesso veniva formalizzato con atto debitamente stampato e sottoscritto;

·         i singoli operatori potevano procedere allo sgravio per qualunque importo ed a qualunque titolo;

·         il Funzionari, quindi, procedevano a controlli ispettivi a campione.

Ancora, facendo riferimento alla relazione dell'Audit regionale, trasmessagli il 25 marzo 2015 dall’Audit Manager, dott. Giuseppe Nicita, indicava i sottoelencati sgravi quali forieri del predetto danno erariale, tutti effettuati utilizzando le credenziali informatiche del Omissis:

1.    n. 2005S128655 del valore di euro 2.280,00 relativo al ruolo che derivava dalla liquidazione del Modello Unico per l’anno di imposta 1999, per il quale non erano stati versati per intero gli acconti IRPEF e, pertanto, erano state iscritte a ruolo le relative somme; per le suddette somme risultava essere stato effettuato uno sgravio con la generica dicitura “riliquidazione”; il termine per l’iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2008;

2.    n. 2005S215845 del valore di euro 40.257,97, relativo al ruolo che derivava da un atto di accertamento per l’anno d’imposta 1997 notificato e non opposto; il ruolo era stato sottoposto a procedura di sgravio con la generica dicitura “riliquidazione” senza che fosse stato possibile rinvenire la relativa pratica e senza alcuna motivazione per giustificare la procedura di sgravio; il termine per l’iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2008;

3.    n. 2005S216440 del valore di euro 16.745,44, relativo al ruolo che derivava da un atto di accertamento per l’anno di imposta 1996 notificato e non opposto; il ruolo era stato sottoposto a procedura di sgravio con la generica dicitura “riliquidazione” senza che fosse stato possibile rinvenire la relativa pratica e senza alcuna motivazione per giustificare la procedura di sgravio; il termine per l’iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2008;

4.    n. 2005S223559 del valore euro 231,51, relativo al ruolo che derivava da una tassa automobilistica non pagata; non risultava effettuato alcun versamento sebbene il relativo sgravio risulta effettuato con la dicitura “riliquidazione”; Il termine per l’iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2008;

5.    n. 2007S1886822 del valore euro 376,05, relativo al ruolo che derivava dalla liquidazione di un Modello unico per l’anno 2000 per acconti IRPEF dichiarati e non versati; lo sgravio risulta effettuato con la dicitura “versamenti effettuati” ma non risultava effettuato alcun versamento; anche questo sgravio risultava non giustificato; il termine per l’iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2010.

6.    n.  2007S2171802 del valore euro 20.620,77, era relativo al ruolo che derivava da omessi versamenti IVA per l’anno 1999; lo sgravio risultava effettuato con una motivazione incoerente rispetto alle ragioni per cui le somme erano state iscritte a ruolo; anche questo sgravio risultava non giustificato; il termine per l’iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2010.

7.    n.  2007S2582825 del  valore di euro 907,52, relativo al ruolo concernente omessi versamenti IRPEF derivanti dalla liquidazione del Modello Unico per l’anno 2003; lo sgravio risultava effettuato con la dicitura “versamenti effettuati il 23 gennaio 2007” ma non risultavano versamenti in tale data o in altra precedente o successiva; anche questo sgravio risultava non giustificato; il termine per l’iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2010;

8.    n. 2007S2909432 del valore di euro 221,20, relativo al ruolo che derivava dall’omesso pagamento del bollo auto relativo al veicolo targato CL184264 per l’ultimo quadrimestre del 2000; lo sgravio era stato effettuato con la generica dicitura “riliquidazione”, ma dal sistema informatico, non risultava alcuna reale causa idonea a giustificare lo sgravio di che trattasi; anche questo sgravio risultava non giustificato; il termine per l’iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2010;

9.    n. 2007S2929503 del valore di euro 2.320,89, relativo al ruolo che derivava dalla erronea indicazione, da parte di un contribuente, di un credito IRPEF per l’anno 2000; in sede di liquidazione, il sistema aveva recuperato l’eccedenza; lo sgravio era stato effettuato con la generica dicitura “riliquidazione” ma non era stato possibile rinvenire la relativa pratica né la reale motivazione dello sgravio; anche questo sgravio risultava non giustificato; il termine per l’iscrizione a ruolo risultava spirato il 31 dicembre 2010;

10. n. 2008S175146 del valore di euro 2.094,98, relativo al ruolo che derivava dalla liquidazione del Modello unico anno 2004 per diversi ritardi nei pagamenti IRAP e IVA; i versamenti non erano stati effettuati e lo sgravio era stato effettuato con la dicitura “riliquidazione”; non risultava essere stata rinvenuta la pratica né risultava alcuna ragione sostanziale idonea a giustificare lo sgravio; il termine per la nuova iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2011;

11. n.  2008S347873 del valore di euro 731,39, relativo al ruolo che derivava dalla erronea indicazione di crediti IRAP per l’anno 2004; lo sgravio era avvenuto con la generica dicitura “riliquidazione”, senza alcuna motivazione sostanziale; non era stata rinvenuta la relativa pratica; il termine per la reiscrizione al ruolo era spirato il 31 dicembre 2011;

12. n. 2008S494028 del valore di euro 13.082,54, relativo al ruolo che derivava un da un omesso versamento IVA per l’anno 2004; lo sgravio risultava effettuato con la dicitura “riliquidazione” ma non risultava rinvenuta la relativa pratica né emergeva la reale motivazione dello sgravio; il termine per la nuova iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2011;

13. n. 2008S560277 del valore di euro 30.659,91, relativo al ruolo che derivava dalla liquidazione della dichiarazione Modello Unico 2004 e dai relativi mancati versamenti per IVA, IRAP, IRPEF; lo sgravio risultava effettuato con la dicitura “riliquidazione” ma non era stato possibile rinvenire la relativa pratica né emergeva alcuna giustificazione sostanziale per lo sgravio di che trattasi; il termine per la nuova iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2011;

14. n. 2008S587856 del valore di euro 33.938,33, relativo al ruolo che derivava dalla liquidazione della dichiarazione Modello Unico 2004 e dai relativi mancati versamenti per IVA, IRAP, IRPEF; lo sgravio risultava effettuato con la dicitura “riliquidazione” ma non era stato possibile rinvenire la relativa pratica né emergeva alcuna giustificazione sostanziale per lo sgravio di che trattasi; il termine per la nuova iscrizione a ruolo era spirato il 31 dicembre 2011;

15. n.  2008S587946 del valore di euro 1.198,35, relativo al ruolo che derivava dalla liquidazione del Modello Unico per l’anno 2002 per acconti IRAP e IRPEF non versati o versati in modo insufficiente; lo sgravio era avvenuto con la dicitura “riliquidazione” ma non era stato possibile rinvenire la relativa pratica né era stato possibile trovare alcuna giustificazione effettiva per lo sgravio; il termine per la nuova iscrizione a ruolo era scaduto il 31 dicembre 2011.

Il PM precisava, inoltre, che :

·         era stato impossibile reiscrivere a ruolo i suddetti sgravi per il decorso dei relativi termini di legge, e ciò aveva determinato la irreversibile perdita del credito erariale con conseguente danno all’erario di pari entità;

·         il sig. Giorgio Omissis era stato licenziato con provvedimento del 12 ottobre 2012.

Con memoria del 6 luglio 2016, la difesa di quest’ultimo:

·         eccepiva la prescrizione dell’azione erariale affermando che, nel caso in esame, non era ravvisabile un’ipotesi di occultamento doloso del danno e che il termine prescrizionale iniziava, quindi, a decorrere dal giorno in cui era stato effettuato l’indebito sgravio;

·         affermava che, nella fattispecie, il danno non poteva ascriversi all’esclusiva responsabilità del Omissis in quanto la responsabilità, per gli eventuali indebiti sgravi, doveva gravare su coloro che non avevano vigilato o non avevano tempestivamente proceduto ad iscrivere nuovamente a ruolo le somme;

·         aggiungeva che la sentenza n. 2701/2013, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia nel giudizio ad istanza di parte ex art. 58 del R.D.1214/1934 (promosso dal Omissis avverso il provvedimento con cui era stato disposto il fermo amministrativo su di un quinto dell’importo complessivamente dovutogli, a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio, per un credito dell'Agenzia  delle Entrate, riferito ai fatti oggetto dell’odierno giudizio, di €   80.123,02), con la quale era stata dichiarata l’inefficacia  del provvedimento in questione,  e la successiva sentenza di questa Sezione d’Appello n. 447/A/2014, che l’aveva confermata, sembravano confutare l’assunto accusatorio;

·         precisava che, in ogni caso, il mancato rinvenimento dei fascicoli non poteva costituire la prova della colpevolezza del Omissis che aveva sempre correttamente proceduto allo sgravio sulla base della documentazione esibita dai contribuenti.

Nella sentenza impugnata, il primo Giudice, preliminarmente, rigettava l’eccezione di prescrizione in quanto, nelle ipotesi di danno derivante da sgravio indebito, il termine, la prescrizione quinquennale decorreva, non già dall’avvenuto sgravio, bensì dallo spirare del termine utile all’amministrazione finanziaria per la reiscrizione al ruolo delle somme già sgravate e, in ogni caso, nella fattispecie, sussisteva occultamento doloso del danno per cui il termine prescrizionale decorreva dalla scoperta del danno medesimo avvenuta a seguito della citata relazione datata 25 marzo 2015; in conseguenza, poiché il Omissis era stato costituito in mora con atto del 21 novembre 2015 e la citazione era stata depositata il 30 novembre 2015, nessun termine prescrizionale era decorso.

Inoltre, nel merito, affermava la responsabilità del convenuto:

·         ritenendo prive di pregio, le considerazioni elaborate dalla difesa del Omissis, in ordine a quanto statuito nella citata sentenza n. 2701/2013,  in quanto, ivi,  la Corte si era limitata ad affermare  l’inefficacia del fermo amministrativo a causa della mancata proposizione dell’azione di responsabilità da parte del PM contabile nei sei mesi successivi alla concessione del fermo medesimo e questa Sezione di Appello, poi, con la sentenza n. 447/2014, aveva confermato la sentenza di primo grado;

·         considerando che, presso l’ormai soppresso Ufficio di Gela, era stato eseguito un ingente numero di sgravi con le credenziali del Omissis (password e codice fiscale), tutti caratterizzati dall’assenza di una giustificazione idonea, dall’apposizione di una causale meramente formale (ad es. “riliquidazione”), dall’assenza di versamenti corrispondenti all’effettuato sgravio nonché, in taluni casi, dallo smarrimento del corrispondente fascicolo cartaceo; inoltre, il sistematico reiterarsi di dette circostanze non poteva non far sorgere dubbi in merito alla condotta del Omissis a cui detti sgravi anomali erano costantemente riconducibili; neppure poteva ritenersi plausibile una ipotetica sottrazione delle credenziali per le quali, comunque, vigeva, un obbligo di custodia;

·         precisando che ogni sgravio era immediatamente operativo e che il successivo provvedimento cartaceo tendeva unicamente a formalizzare quanto già eseguito in via informatica;

·         ritenendo provato che il Omissis avesse effettuato sgravi senza alcuna legittima motivazione e che lo smarrimento, in alcuni casi, dei fascicoli, doveva ritenersi non un caso fortuito, idoneo ad interrompere ogni nesso causale tra la condotta del Omissis ed il danno, bensì un ulteriore anomalo evento idoneo a confermare l’illegittimità della condotta medesima che risultava essere stata l’unico antecedente causale del danno e caratterizzata da dolo.

Per tali ragioni, con la sentenza impugnata, il Omissis veniva condannato al pagamento della somma di euro 165.666,85, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con rivalutazione monetaria a decorrere dai singoli sgravi, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Nell’appello, la difesa dell’appellante, preliminarmente, insisteva nell’eccezione di prescrizione e affermava che:

·         ove si volesse ritenere, come sostenuto dal primo Giudice, il Omissis unico responsabile del danno cagionato dalle illegìttime procedure di sgravio, si dovrebbe, però, anticipare alla data delle operazioni telematiche, compiute dallo stesso, la decorrenza del termine prescrizionale;

·         in subordine, anche ritenendo che il dies a quo della prescrizione decorresse dal momento in cui non era più possibile la reiscrizione a ruolo degli importi illegittimamente sgravati, in ogni caso, per gli sgravi indicati ai nn. 1, 2, 3, e 4 dell'atto di citazione, che avrebbero potuto essere reiscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2008, la prescrizione poteva decorrere solo a partire dal 1 ° gennaio 2009;

·         nella fattispecie, non sussisteva occultamento doloso poiché mancava la prova del  dolo.

Inoltre, nel merito, osservava che:

·         il Omissis era stato ritenuto responsabile in quanto l’illegittimità degli sgravi era stata affermata solo sulla base del mancato rinvenimento dei relativi fascicoli cartacei mentre, invece, la custodia e la gestione di detti fascicoli era affidata ad altri;

·         lo sgravio, eseguito in via informatica, non aveva  immediata esecutività in quanto, soltanto dopo 8 giorni, il Concessionario poteva renderlo efficace con l’evidente conseguenza che, entro detto termine, se rilevato un errore, l'Agenzia delle Entrate era in condizione di revocare il provvedimento;

·         dall'ordine di servizio n. 6/2006 del 24 maggio 2006, si evinceva che il Direttore poteva delegare, al Capo Area Servizi, la firma dei provvedimenti di sgravio, sino all'ammontare di € 25.000.00, mentre, per importi maggiori, il provvedimento doveva ottenere il preventivo visto del Direttore medesimo; inoltre, il  successivo ordine di servizio prot. n.  2008/5289 del 5 febbraio 2008, emanato dal nuovo Direttore Dr. Virone, aveva elevato la delega di firma al Capo del Reparto sino ad €. 40.000,00; infine, in sede di audizione, il Dr. Virone aveva precisato,  al Procuratore Regionale, che i singoli operatori erano legittimati ad operare sgravi sino all'importo dì 1,000,00 (v. verbale del 7 settembre 2015;

·         dall'ordine di servizio n. 01/2008 del 3 gennaio 2008 emergeva che le istanze di sgravio venivano assegnate, agli operatori, dai Capi Area e, successivamente, l'operatore acquisiva l’istanza, al sistema informatico, esaminava la documentazione prodotta e predisponeva il provvedimento di sgravio la cui esecuzione era subordinata all'acquisizione e all'allegazione, al fascicolo, della documentazione; il responsabile del procedimento era, inoltre, il funzionario munito di delega e che apponeva, il visto; quindi, le attività dell'Agenzia, successive all’inserimento dei dati dello sgravio, da parte dell’operatore, non erano di "formalizzazione" e non costituivano "mera attività ricognitiva".

·         la stessa documentazione, trasmessa alla Procura contabile, era stata inviata anche alla Procura penale che non aveva iniziato alcun procedimento a carico del Omissis;

·         il titolo di studio, posseduto dal Omissis (licenza di scuola media inferiore), la fascia funzionale acquisita e le specifiche mansioni ne escludevano ogni responsabilità in quanto il suo operato avrebbe dovuto essere controllato dal dirigente o dal Capo Area, secondo le rispettive competenze; peraltro, anche la ripetitiva ed apparente motivazione dei provvedimenti di sgravio ("riiiquidazione"), non costituiva prova di comportamento superficiale o compiacente dell'operatore, ma, piuttosto, una sintesi, tollerata negli anni, proprio in ragione della presenza di un supporto cartaceo che, più dettagliatamente, descriveva l'operazione compiuta;

·         esclusa l’ipotesi del dolo, per le ragioni suddette, doveva escludersi anche la colpa grave considerata la qualifica ricoperta dal Omissis ed il titolo di studio dallo stesso posseduto;

·         la sentenza impugnata era, comunque, erronea nella parte in cui attribuiva la responsabilità del danno solo al Omissis quando la condotta di quest’ultimo avrebbe dovuto essere controllata dai superiori che, negligentemente, ne avevano avallato l’ operato.

Per tali ragioni, la difesa dell’appellante chiedeva, previa riforma della sentenza impugnata:

·         l’assoluzione del Omissis e, in subordine, di rigettare la domanda attorea, per intervenuta prescrizione, relativamente agli sgravi, indicati ai mi. 1, 2, 3  e 4 dell'atto di citazione, per complessivi € 59.514,92;

·         in subordine, la riduzione del danno tenuto conto delle competenze attribuite al Omissis e della regolamentazione interna dei carichi di lavoro;

·         in via istruttoria, di richiedere informazioni scritte all'Agenzia delle Entrate ed al Concessionario della riscossione, al fine di accertare il momento dell'esecutività dello sgravio;

·         di ordinare, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, in quanto necessario alla decisione, di precisare:

o   quanti provvedimenti di sgravio erano stati disposti negli anni 2005/2008, presso l'Ufficio locale di Gela, con l'indicazione numerica di quanti ne erano stati eseguiti dall'operatore meccanografico Omissis;

o   quali erano, negli anni suddetti, i criteri di selezione del campione delle pratiche da verificare;

o   quanti dei provvedimenti di sgravio erano stati, sottoposti a controllo da parte dei competenti Capi Area e Direttore dell'Ufficio, documentando tempi e modi dell'esercizio di detto controllo e conformità, dello stesso, ai criteri di selezione del campione;

o   quali provvedimenti di conferimento di delega agli sgravi erano stati conferiti, negli anni 2005/2008, al Omissis.

Con conclusioni depositate il 3 ottobre 2017, il PM osservava che:

·         nella fattispecie, era configurabile l'occultamento doloso del danno e, quindi, la prescrizione poteva iniziare a decorrere solo dalla scoperta dello stesso, avvenuta con la relazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Sicilia, Settore Audit e sicurezza, Ufficio Audit interno - datata 25 marzo 2015;

·         la difesa dell’appellante aveva lamentato la mancanza di alcuni degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, invero senza precisarli e, da ciò, derivava l’inammissibilità dell’appello, per genericità,  ai sensi dell’art. 190 del codice di giustizia contabile;

·         nel caso in esame, erano state puntualmente indicate le gravi irregolarità e incongruenze riscontrate idonee a suffragare la responsabilità del Omissis;

·         gli sgravi, dopo l’inserimento nel sistema informatico, erano immediatamente esecutivi;

·         la responsabilità del Omissis era derivata dall'avere eseguito sgravi non dovuti e il mancato ritrovamento dei fascicoli cartacei, in numerosi casi, certamente, non poteva considerarsi una mera coincidenza;

·         il Omissis, essendo responsabile per dolo, avrebbe dovuto rispondere per l’intero danno anche sussistendo eventuali responsabilità altrui per omesso controllo (che sarebbero state meramente sussidiarie rispetto alla sua).

In udienza, le parti presenti insistevano nelle rispettive conclusioni.

 

DIRITTO

Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, formulata dal PM, per genericità ai sensi dell’art. 190 del codice di giustizia contabile; tale norma prevede “.... L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.

2. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:

a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata...”;

dalla lettura della suddetta norma, appare evidente che le finalità della stessa sono quelle di delimitare chiaramente l’oggetto del giudizio d’impugnazione onde consentire alle parti un compiuto esercizio del diritto di difesa; ciò premesso, nella fattispecie, dalla semplice lettura dell’atto di appello, si evince che la difesa dell’appellante ha esattamente ed analiticamente prospettato i motivi d’impugnazione e, sugli stessi, il PM, nelle conclusioni successivamente depositate, ha compiutamente controdedotto; in conseguenza, l’appello non può essere dichiarato inammissibile.

Ciò premesso, nel merito, si osserva che, nella fattispecie, il predetto importo di euro 165.666,85 costituisce un danno erariale, cagionato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto i predetti sgravi tributari sono stati effettuati senza alcuna giustificazione; tale danno, inoltre, deve ritenersi concreto ed attuale tenuto conto che, per i predetti importi illegittimamente sgravati, non è più possibile la reiscrizione a ruolo in conseguenza della scadenza dei relativi termini come compiutamente indicato, in precedenza, per ognuno degli sgravi in questione; l’illegittimità degli sgravi, inoltre, deve ritenersi provata in quanto, oltre al essere stata accertata dalla citata relazione dell’Audit, non è mai stata concretamente contestata dalla difesa del Omissis, né in primo grado né in sede di appello, che si è limitata ad affermare labialmente, senza però fornire alcuna prova, che il Omissis aveva effettuato detti sgravi solo dopo aver visionato la documentazione che li legittimava.

Inoltre, dall’esame della documentazione versata in atti, è emerso che:

·         presso l’Ufficio della Agenzia delle Entrate,  vi erano diversi operatori abilitati ad effettuare le procedure di sgravio;

·         lo sgravio, eseguito  in via informatica, era  immediatamente esecutivo; inoltre, successivamente, lo stesso era formalizzato con atto scritto debitamente stampato e sottoscritto;

·         i singoli operatori potevano procedere allo sgravio per qualunque importo ed a qualunque titolo;

·         i Direttori degli uffici, quindi, procedevano a controlli ispettivi a campione.

Più in particolare, è risultato che gli operatori erano abilitati alle operazioni di sgravio attraverso l'inserimento di una password personale e del codice fiscale e, per tale ragione, il sistema informatizzato, per ogni operazione effettuata attraverso le credenziali informatiche, era in grado di individuare l'operatore e il tipo di operazione effettuata; ciò ha consentito, nella fattispecie, pur in assenza del fascicolo cartaceo, di accertare che gli sgravi indebiti predetti, anche di rilevantissimo importo, erano tutti riconducibili all'operatore Omissis (poichè effettuati mediante l’utilizzo delle sue credenziali informatiche) e che, per gli stessi, non sussisteva alcuna valida motivazione; peraltro, quest’ultimo, né in primo grado né innanzi a questa Corte, ha mai contestato espressamente di aver effettuato detti sgravi; in conseguenza, può ritenersi provato, sotto il profilo causale, che la condotta di quest’ultimo abbia cagionato il danno per cui è causa.

Inoltre, la difesa del Omissis ha affermato  la sussistenza di ordini di servizio ove era previsto che l'operatore non potesse, oltre certi importi, disporre in autonomia lo sgravio, essendo, invece,  necessaria l’apposizione della firma da parte dei superiori; ha, pure, fatto presente che, in sede di audizione innanzi al Procuratore Regionale, il Dr. Virone, Direttore, dell’Ufficio di Gela, aveva precisato, che i singoli operatori erano legittimati ad operare sgravi sino all'importo dì 1,000,00 (v. verbale del 7 settembre 2015); invece, come in effetti avvenuto nella fattispecie, è evidente che la procedura informatizzata, consentiva a qualunque soggetto abilitato di sgravare qualunque importo ed a qualunque titolo con il semplice inserimento dello sgravio al sistema informatico; solo in tal modo, il Omissis ha potuto effettuare sgravi di importo ben superiore all’importo da ultimo indicato.

Ancora, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell’appellante, deve ritenersi provato che lo sgravio, disposto in via informatica, fosse immediatamente operativo, senza limiti di tipologia di tributo o d’importo, e che il successivo provvedimento cartaceo fosse finalizzato, unicamente a formalizzare quanto già eseguito in via informatica; infatti, nella nota integrativa dell'Ufficio Audit interno del 1° giugno 2015, il cui testo è stato riportato anche nell’atto di appello alla pag. 10,  in risposta ad uno specifico quesito della Procura Regionale, è stato precisato che:

·         “...l'attività, di sgravio viene totalmente, svolta tramite procedure informatiche telematicamente collegate con     l'Agente della Riscossione ...”; .

·         “...lo   sgravio   viene   effettuato   dall'operatore attraverso   il sistema informatico e assume dunque immediata efficacia senza che vi sia bisogno della convalida da parte di alcun altro soggetto...";

·         “...lo stesso deve poi essere formalizzato tramite apposito atto stampato, motivato e firmato dai soggetti competenti, ma ciò riguarda solo la formalizzazione dell’atto, mentre per la sua efficacia, è sufficiente la sola operazione informatica effettuata dall'operatore...";

·         “....ogni operatore riceve l'abilitazione informatica alla procedura di sgravio e  tale abilitazione non prevede la possibilità di limitare le operazioni effettuabili a certi importi o a determinati ambiti..., per cui l'operatore è abilitato a sgravare qualunque importo a qualunque titolo...";

·         “...il Direttore di ogni  ufficio deve poi svolgere periodici controlli a campione sui tanti sgravi effettuati dal proprio personale al fine di rilevarne la regolarità, ma tale controllo, è necessariamente circoscritto ad una piccola percentuale di tutti gli sgravi, sia per il loro numero elevato, sia per la necessità di controllare anche tutti gli altri processi dell'ufficio e sia per la funzione principale che ogni direttore deve svolgere, cioè l'attività di gestione di uffici di tale complessità...”;

infine, la circostanza che il Concessionario potesse rendere efficace lo sgravio solo dopo 8 giorni dall’inserimento dello stesso nel sistema informatico non prova che lo sgravio medesimo non fosse immediatamente esecutivo prima della sua formalizzazione cartacea, così come affermato dalla difesa dell’appellante, in quanto è evidente che, non essendo detta documentazione cartacea inviata al Concessionario della Riscossione, quest’ultimo, poteva fare riferimento solo all’operazione di sgravio disposta in via informatica che, quindi, a tal fine, era immediatamente esecutiva.

Il comportamento tenuto dal Omissis, nella circostanza, appare caratterizzato da dolo consistente nella intenzionalità di porre in essere gli sgravi indebiti (pur in presenza, come prospettato dalla sua stessa difesa, di disposizioni di servizio che imponevano precisi limiti) e, soprattutto, in assenza di alcuna legittima giustificazione; detti sgravi, infatti,  erano (...per così dire....) supportati da motivazioni che, anche a prescindere dall’assenza del fascicolo cartaceo, erano evidentemente non pertinenti alle fattispecie sgravate; sul punto, la difesa dell’appellante ha affermato che la ripetitiva ed apparente motivazione dei provvedimenti di sgravio ("riliquidazione"), non costituiva prova di comportamento superficiale o compiacente dell'operatore, ma, piuttosto, una sintesi, tollerata negli anni, proprio in ragione della presenza di un supporto cartaceo che, più dettagliatamente, descriveva l'operazione compiuta, cui veniva allegata, la documentazione prodotta dal contribuente; al riguardo, non può non osservarsi, invece, come l’utilizzo di tale motivazione, puramente apparente, non faccia altro che confermare la piena consapevolezza, da parte del Omissis, dell’illegittimità dello sgravio (...e, quindi, la natura dolosa del suo comportamento...) in quanto appare evidente che, se lo sgravio fosse stato legittimo, non vi era alcuna ragione per non indicare, anche sinteticamente, in sede informatica, le ragioni giustificative dello stesso; inoltre, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dall'appellante (secondo cui la mancanza dell'elemento psicologico del dolo, sarebbe confermata dal fatto che, per i fatti di causa, non è stato iniziato un procedimento penale), vigendo il principio di separazione del processo contabile rispetto a quello penale, il Giudice contabile, salvo l'effetto vincolante del giudicato penale nei casi previsti dalla legge, può effettuare una autonoma valutazione dei fatti di causa e, nella fattispecie, tenuto conto delle gravi ripetute irregolarità poste in essere dal Omissis, la natura dolosa del suo comportamento deve ritenersi provata.

Delineata, nei termini suindicati, la vicenda oggetto dell’odierno giudizio, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, sia configurabile il comportamento doloso dell’appellante, cui si accompagna l’occultamento doloso del danno stesso; infatti il consapevole inserimento dello sgravio, al sistema informatico con la generica dicitura “riliquidazione”, da parte del Omissis, costituisce, evidentemente, occultamento doloso del danno tenuto conto che la giustificazione dello stesso, sulla base di una motivazione apparente (in quanto non corrispondente alla fattispecie sgravata),  deve ritenersi atto idoneo ad impedire o, comunque, rendere difficoltosa l’individuazione della illiceità dello sgravio medesimo agli organi preposti al controllo; da ciò deriva che, nella fattispecie, la prescrizione poteva iniziare a decorrere solo dalla compiuta scoperta dello stesso, avvenuta con la relazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Sicilia, Settore Audit e sicurezza, Ufficio Audit interno - datata 25 marzo 2015; quindi, poiché il Omissis è stato costituito in mora con atto del 21 novembre 2015 e la citazione è stata depositata il 30 novembre 2015, nessun termine prescrizionale è decorso e ciò vale, evidentemente, anche per gli sgravi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 (per i quali il  termine per la reiscrizione a ruolo scadeva 31/12/2008).

Ciò detto, il Collegio non può non tenere nel debito conto che l’attività del Omissis è stata resa possibile da altrui tolleranze o mancanza di adeguati controlli che, senza escludere la responsabilità dell’appellante, vanno, comunque apprezzate al fine di ridurre l’ammontare dell’addebito.

Tenuto conto di tali obiettive ed indiscutibili circostanze, ritiene il Collegio, con valutazione improntata ad equità, che non tutto il danno, sotto il profilo causale, possa essere addebitato al Omissis ma solo il 70% di esso (pari ad € 116.666,79), compresa rivalutazione monetaria, mentre, invece, il restante 30% (pari ad € 49.700,05) debba ascriversi alla responsabilità di chi ha omesso di apporre, al sistema informatico, i limiti necessari per impedire, al singolo operatore:

·         di effettuare gravi per importo superiore a quello, di volta in volta, consentito all’operatore medesimo;

·         di effettuare gli sgravi in assoluta autonomia, senza indicare, anche in via informatica, la reale motivazione degli stessi e la documentazione posta a sostegno degli stessi;

infatti, è stato proprio grazie a tale evidente inefficienza del sistema che il Omissis ha potuto impunemente porre in essere gli gravi contestatigli  nell’atto di citazione.

Per tali ragioni, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, Omissis va condannato a pagare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la somma di euro 116.666,79, oltre agli interessi legali, su tale somma, dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello, e, a parziale modifica della sentenza n. 29/2017, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, condanna Omissis a pagare, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la somma di euro 116.666,79, oltre agli interessi legali, su tale somma, dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Condanna, inoltre, l’appellante al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio che sono liquidate dalla Segreteria in € 307.88.

Ordina, infine, che, ai sensi dell’art. 212 del Decreto Legislativo del 26 agosto 2016, n 174, recante il Codice di giustizia contabile, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla Segreteria di questa Sezione d’Appello, con la formula esecutiva, all’ufficio del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, affinché quest’ultimo ne curi l’inoltro alle Amministrazioni interessate per l’esecuzione, in conformità a quanto disposto dagli artt. 213 e successivi del citato Codice di giustizia contabile.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2017.

  L’Estensore                                         Il Presidente

 F.TO Vincenzo Lo Presti              F.TO    Giovanni Coppola

 

Depositata in segreteria.

Palermo,08/11/2017

 

Il direttore della segreteria

F.TO Dott.Fabio Cultrera

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