HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20/11/2017 n. 1748
Sull'attribuzione della maggiorazione del 40% del punteggio, fino alla concorrenza massima di 6,50 punti, per i farmacisti rurali partecipanti al concorso straordinario delle sedi farmaceutiche.

La qualificazione legislativa della natura "straordinaria" del concorso delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, più volte ripetuta nel corpo della l. 27/2012, ha una valenza ermeneutica che non può essere obliterata, poiché essa non si esaurisce in una mera denominazione che non avrebbe alcuna efficacia vincolante per l'interprete, ma trascina con sé una determinata disciplina, introducendo un "elemento di disuguaglianza" nel trattamento di coloro che sarebbero destinatari della norma generale disciplinante il concorso per l'ottenimento della concessione della farmacia (escludendo dalla partecipazione al concorso straordinario i farmacisti "urbani).

Quanto alla regolamentazione specifica dei punteggi da attribuire ai titoli professionali è la stessa norma disciplinante il "concorso straordinario" (art. 11) che, nel rinviare al D.P.C.M. del 30 marzo 1994 n. 298, quale elemento integrante della complessiva regolamentazione, ritaglia nell'ambito della disciplina le norme che devono essere invece derogate, (cfr. 11 c.5), tra le quali non è annoverata quella del tetto massimo del trentacinque punti attribuibili per i titoli professionali. Peraltro, quella esigenza di una "proporzionalità" tra il numero di anni di esercizio professionale nelle farmacie rurali e i punteggi riconoscibili, risulterebbe, nell'ambito della fattispecie "eccezionale" del concorso straordinario incoerente con una delle finalità prioritarie avute di mira dal legislatore del 2012, consistente, al contrario, nel favor per coloro che vantano una minore anzianità di servizio; finalità desumibile dal limite generale dei 65 anni per la partecipazione; dalla possibilità di accesso alla selezione anche da parte dei laureati non titolari ancora di farmacia e, soprattutto, dalla preferenza accordata parità di punteggio alla minore anzianità. In conclusione, la norma previgente di cui all'art. 9 della l. 221/1968, se intesa nel senso di consentire l'attribuzione di un punteggio anche superiore alla soglia massima dei trentacinque punti per i titoli professionale, non supera la soglia di compatibilità prevista dall'art. 11 co. 4 D.L. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, cosicché in luogo del criterio gerarchico che assegna prevalenza alla fonte sovraordinata, deve qui farsi applicazione del criterio di specialità che invece assegna prevalenza alla disciplina "eccezionale" emergente dalla normativa sopravvenuta, in cui vi è l'espresso richiamo al regolamento statale 298/1994, da intendersi comprensivo anche del tetto massimo di attribuzione dei punteggi per i titoli professionali.


Materia: servizio farmaceutico / disciplina

Pubblicato il 20/11/2017

 

N. 01748/2017 REG.PROV.COLL.

 

N. 00967/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 967 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Rosaria Pucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittore Davini, Marcello Bazzoni, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63;

Alfonso Leonzio Fortunato, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Bazzoni, Vittore Davini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63;

Laura Cerminara non costituito in giudizio;

 

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Angela Marafioti, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto);

Presidente Giunta Regionale della Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Regione Calabria non costituiti in giudizio;

 

nei confronti di

Viviana Bartella, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Jorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via R.Misasi,80/D;

Francesca Jorio, Lucia Carpanzano, Alfonso Caira, Rosa Maddalena Russo, Roberta Ettari, Maria Carmela Baffi, Francesca Manago', Enza Maria Galati, Anna Maria Monforte, Maria Teresa Monforte, Domenica Bombaci, Valeria Cristelli, Maria Angela Cannatelli, Marco Cimmino, Antonluigi Cimmino, Jolanda Cimmino, Umberto Scorzafave, Antonio Vitetti, Anna Maria Quintieri, Maria Rosa Garzo, Rita Maria Naso, Bruno Bottari, Antonino Zanghi', Rosa Maria Gioconda Mondo, Vincenzo Borgese, Angela De Grazia, Daniela Gallo, Carmela Furina, Rosetta Sgro', Giovanna Anna Maria Farace, Annamaria Santoro, Domenico Iacopetta, Renata Strazzulli, Adelchi Conforti, Leonetta Russo, Clara Naccari, Ehsan Aramnejad, Andrea Scaramuzzino, Maria Teresa Placida, Maria Luisa Lo Presti, Silvia Crispino, Sandra Cupelli, Domenica Squillaci, Mariapia Ameruso, Paola Catanoso, Giuseppe Frascati, Francesco Franze', Carmela Paviglianiti, Francesco Megna, Giuseppina Maria Crea, Maristella Villani, Ilaria Marciano', Maria Fedele Galeandro, Rosaria De Marco, Agata La Spina, Saverio Francesco Retta, Luigi Maione, Caterina Condorelli, Carmelo Giovanni Falduto, Salvatore Grasso, Anna Maria Paoletti, Maria Santina Caruso, Salvatore Procopio, Elisabetta Mantuano, Rosalba Angotti, Francesco Putaro, Lorena Tavano, Maria Grazia Perri, Santino Mazza, Monica Falvo, Lucia Parrotta, Maria Grazia Morabito, Silvana Totino, Marco Pupo, Anna Maria Ratuis, Francesca Perri, Bruno Misitano, Donatella Vizza, Tommaso Massimo Maria La Barbera, Antonino Chirico, Bernardo Antonio Mario Barberio, Pierpaolo D' Angelillo, Dora Rita Palumbo, Ernesto Franco, Teresa Ferrarelli, Biagio Ruggero, Mariagrazia Pedace, Rosario Esposito, Sandra Martellotta, Antonio Garofalo, Girolama Floriana Ciancio, Danilo Battaglia, Laura Battaglia, Mariangela Galluzzo, Rosanna Verdiglione, Annalisa Salituro, Alfonso Verdiglione, Giacinta De Rose, Antonia Iazzetti, Francesco Oliva, Angela Daniela Musolino, Rossella Emanuela Simone, Ines Immacolata Fallara, Giovanni Polimeni, Santina Polimeni, Giovanna Ragusa, Giuseppe Ditta, Giulia Paladini, Angela Fasanella, Stefania Gratteri, Salvatore Gerardo Gratteri, Alessandra Rinaldis, Lorena Chiricosta, Antonino Rosario Scagliola, Giuseppa Chiricosta, Boris Giuseppe Vincenzo Simone, Giuseppe Naccarato, Catia Naccarato, Olga Chiappetta, Emanuela Altomari, Elisabetta Putaro, Aurora Asteriti, Alida Corrado, Clara Giuseppina Ippolito, Francesca Spizzirri, Rosa Madia, Luigi Congi, Mario Congi, Concetta Ambrosio, Raffaele Mirabelli, Mariarita Perri, Serenella Uridia Raffaella Adami, Massimo Leporace, Anna Agnese Ritacco, Claudia Marchese, Lucia Costantino, Giovanni Caputo, Mascia Scalzo, Franco Caputo, Claudia Carbone, Emanuela Gabriele, Raffaele Arturi, Sabrina Silvia Gabriele, Teresa Farago', Ilaria Altimari, Carmela Paroncilli, Caterina Bellizzi, Patrizia Gallucci, Domenica Tolisano, Osvaldo De Grazia, Angela Maria Orlando, Maria Grazia Belfiore, Maria Francesca Nucera, Domenica Orlando, Maria Teresa Mesiani Mazzacuva, Emilia Middea, Franca Nina Nilde Pollola, Nicola Paura, Lucrezia Maria Clara Sorgona', Sante Pirillo, Flavia Raddi, Luisa Paragliola, Myriam Cossu, Antonio Maria Salvatore Grillea, Mariagiovanna Spinella, Antonietta Maria Previte, Giuseppa Ieria, Silvana Quartarone, Concetto Gagliostro, Angela Rao, Antonio Caruso, Maria Silvia Gagliostro, Rosina Panessa, Sara Mastroianni, Francesco Galelli, Luciana D'Antona, Andrea Galelli, Elisabetta Filice, Ortensia Ilaria Parisi, Stefania Minardi, Vincenzo Geraci, Umberto Mondella, Valentina Introini, Pietro Pittore, Maria Luisa Di Gioia, Lorenzo Osimano, Giuseppe De Marco, Vittoria Lia, Filippo Urso, Annunziato Tedesco, Luca De Marco, Maria Grazia Palamara, Dario Fiumarella, Antonio Nesci, Alessandra Pizzuti, Roberta Pizzuti, Cinzia Condercuri, Luigi Bucarelli, Maria Teresa Polifroni, Marilina Chiappetta, Salvatore Panza, Maria Roberta Garreffa, Gennaro Cosco, Andrea Cerullo, Carmela Mazzitello, Maria Urania Mariella, Edoarda Nicastro, Saveria Rosaria De Leo, Giuseppina De Marzo, Viviana Macri, Filomena Cichello, Antonio Salvatore Calderazzo, Maria Gabriella Chindamo, Antonino Cannella, Maria Rosaria Tassone, Francesco Petrelli, Laura Quintieri, Leonardo Smiriglia, Francesco Guido, Rita Maria Rosaria Salpietro, Domenico Tripepi, Daniela Sindoni, Maria Carmen Nappi, Ilaria Ester De Npoli, Amelia Servidio, Michele Caruso, Cinzia Mazzei, Maria Rosa Buemi, Giuseppina Passalacqua, Antonina Rosa Isgro', Federico Marino, Rosa Ieracitano, Giuseppe Marino, Cristina Gurnari, Antonella Ciociaro, Maria Grazia Cesario, Roberta Virno, Francesca Granata, Domenico Del Console, Giuseppe Zuccala', Maria Teresa Lappanese, Stefania Sinicropi, Anna Montalto, Rossana Ciambrone, Pasquale Critelli, Francesca Genovese, Francesca Scicchitano, Daniela Bartoletti, Maria D' Agostino, Maria Bruzzi', Cinzia Pelle, Annamaria Timpani, Daniela Demetrio, Domenico Roda', Carmelo Garreffa, Mariangela Galimi, Stefania Rancitelli, Angela Carmela Longo, Lucia Fazari, Filippo Colloca, Francesco Calabria, Simonetta Crupi, Cataldo Domenico Ioele, Valentina Marcello, Domenica Ioele, Maria Perrone, Domenico Taverna, Teresa Assunta Arnone, Vanda Cavaliere, Maria Caterina Viscomi, Silvia Modesto, Gaetana Corato, Giuseppina Liberata Ferraro, Carmen Bria, Pasquale Ventrice, Caterina Papalia, Emilia Rinaldi, Eugenio Micali, Tommaso Nicoletti, Francesca Antonia Freno, Milena Saccomanno, Giusy Tocci, Rosa Ariganello, Francesca Gentile, Cristina Borgese, Emiliano Didonna, Maria Assunta Frisina, Settimio Ferrari, Cristina De Nardo, Gelsomina Catalano, Cristina Monopoli, Virginia Parise, Antonio Leo, Elena Mancuso, Caterina Defilippo, Giuseppina Commisso, Foca Limardi, Giovanna Napoli, Eleonora Nicita, Olimpia Buccina, Concetta Antonia Giannotta, Giovanni Pizzi, Anna Falduto, Micaela Scalese, Luana Lizzi, Annunziata Maviglia, Vittoria Caracciolo, Gilda Gaudio, Domenica Rosarno, Teresa Bomparola, Sabrina Alessandra Lopresto, Domenica De Matteis Arcuri, Maria Lucisano, Antonio Logatto, Antonia Catalano, Francesca Cannistra', Laura Manfredi, Luigina Piemontese, Lidia Cannistra', Lorella Oliva, Cristina Filocamo, Amelia Lavorato, Giuseppe Carco', Rossella Mangiapelo, Irene Casadonte, Salvatore Francesco Galati, Eleonora Pellegrino, Elisa Todaro, Francesco Di Iorio, Alessandra Frontera, Rosanna Carnevale, Antonio Lucio Rotondaro, Roberta Pugliese, Francesca Panato, Antonella Cafarelli, Antonio Naturale, Adele De Francesco, Francesca Catalano, Corrada Valeria Maria Scilla, Valeria Cardile, Francesco Ferrante, Roberta Caravetta, Paola Pizzimenti, Antonella Lagana', Elvira Ciccia, Pierluca Forastieri, Maria Anna Zumbo, Alberta Talarico, Roberta Iannazzo, Attilio Pingitore, Cristiana Dolce, Anna Maria Borruto, Angela Algeri, Pierpaolo Federico, Maria Vittoria Cutrupi, Ernestina Marianna De Francesco, Giuseppina Ferrara, Giuseppe Curcio, Antonella Angelina Caparello, Giuseppe Vazzana, Eleonora Genco, Olga Leo, Maurizio Genco, Anna Gigliotti, Maria Teresa Sorrenti, Simonetta Natalia Neri, Salvatore Marini, Paola Valeria Tanasi, Gloria Marini, Torquato Mario Parciante, Letizia Le Pera, Domenica Licastro, Palmisina Barone, Valeria Angelico, Alfredo Cundari, Tommaso Critelli, Angelo Sculco, Loredana Merlino, Arianna Onofrio, Teresa Porcaro, Ilenia Giovanna Rugero, Patrizia Totino, Tiziana De Marco, Daria Musacchio, Federico Borrometi, Claudia Misasi, Rosa D'Agostino, Valeria Misasi, Angela Mecchio, Emma Vilardi, Simona Carbone, Eliana Mancuso, Antonella Platì, Marinella Prestinenzi, Alessandra Tassone, Maria Teresa Florenzano, Nicola Mazzuca, Alessandra Rocca, Miriam Ciriaco, Maria Azzurrina Varone, Maurizio Siciliani, Rosalba Rombola, Mariantonietta Barilla, Antonina Rita Cartisano, Francesca Poeta, Annalisa Rosalia Barilla, Cristiana Spinzia, Monica Presta, Caterina Maria Annunziata Barilla, Lucia Anna Zanfini, Simona Bossa, Paolo Tommaso Fasanella, Giovanni Notti, Francesco Di Marco, Tiziano Anselmo, Rosa Franchino, Daria Ballo, Elisa Cordiano, Teresa Faraci, Gisella Perrone, Gioele Rodio, Mirella Franca Antonella Turco, Elisabetta Immacolata Stamati, Vincenza Maria Tropeano, Maria Teresa Ascioti, Rosaria Fedele, Stefania Anna Maria Ippolito, Giuseppina Magno, Alexia Greco, Carmelo Paolo Infantino, Giuseppa Maria Teresa Gemelli, Domenico Pugliese, Maria Grazia Marra, Evelina Longavita, Amelia Cuzzocrea, Teresa Staface, Rosa Pagano, Maria Sgro', Paola De Marco, Amerigo Galasso, Alfonso Carlo Antonio Tesorone, Emanuela Sacco, Carmela Nisticò, Francesca Achille, Francesco Sarcone non costituiti in giudizio;

Monica Trecroci, Paola Marino, Francesco Di Benedetto, rappresentati e difesi dagli avvocati Rossella Gallo, Francesco Andrea Campanella, con domicilio eletto presso lo studio Rossella Gallo in Cosenza, via Sandro Pertini, 45;

Adriana Galletta, Marco Miceli, Gabriella Montesanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Arena, con domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Santa Maria dell'Imperio 64;

Angelina Pinto, Emma Pasquale, Lenka Petrova, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Manferoce, Santo Manes, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

Francesca Elia, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Manes, Tommaso Manferoce, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

Francesco Spadafora, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Troianiello, Paolo Battaglia, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Battaglia in Catanzaro, via Lidonnici,12;

 

per l'annullamento

della graduatoria unica definitiva dei candidati al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della regione calabria

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di Viviana Bartella, di Monica Trecroci, di Paola Marino, di Francesco Di Benedetto, di Adriana Galletta, di Marco Miceli, di Gabriella Montesanti, di Angelina Pinto, di Emma Pasquale, di Lenka Petrova, di Francesca Elia e di Francesco Spadafora;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.Parte ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il Decreto della Regione Calabria n. 114 del 27 maggio 2016 - con cui è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato ai sensi dell’art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012 - pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, e, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 dicembre 2016, il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria n. 519 del 25 ottobre 2016, pubblicato sul BURC n. 112 del 9 novembre 2016, di parziale rettifica della graduatoria approvata con il decreto impugnato con il ricorso introduttivo.

2. Unitamente all’atto conclusivo della procedura di concorso, ha anche impugnato il bando di concorso, limitatamente all’art. 16, nella parte in cui richiama l’art. 7 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, regolamento di esecuzione della Legge 2 aprile 1968 n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, trattandosi di una norma abrogata dall’art. 15 della Legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, essendo stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti.

4. In sede di discussione finale, è stata sollevata dall’amministrazione regionale e dai controinteressati costituiti la questione della improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per la sopravvenuta adozione di una ulteriore determinazione di rettifica della graduatoria conclusiva, contenuta nel decreto regionale 5603 del 29 maggio del 2017, pubblicato sul BURC il 07.06.17 e di successivi atti della procedura di concorso (Decreto regionale n. 5943/2017, nota del 19.07.2017, Decreto regionale 8131 del 24.07.2017).

5. All’udienza dell’11 ottobre 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

6. Il ricorso è infondato.

7. L’infondatezza nel merito consente di non esaminare la questione processuale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per mancata impugnazione dei successivi provvedimenti di rettifica della graduatoria adottati dalla Regione, nella medesima procedura concorsuale (i quali, peraltro, non incidono sulla posizione specifica di parte ricorrente).

8.1. La questione sottesa alle censure spiegate dai ricorrenti - qualificate come vizi di “violazione dell’art. 9 della Legge 8 marzo 1991 n. 221” ed di eccesso di potere per “violazione del bando di concorso, irragionevolezza, illogicità, incongruenza, ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di imparzialità e razionalità”- è la seguente: se ai ricorrenti debba essere applicata la maggiorazione del 40% del punteggio, prevista dall’art. 9 della L. 6 marzo 1968 n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”, per i farmacisti “che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno cinque anni”, anche oltre il limite massimo di trentacinque punti per i titoli professionali, stabilito invece dal D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 , concernente norme di riordino del settore farmaceutico”.

8.2 Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la maggiorazione introdotta nel 1968 per coloro che abbiano esercitato la professione di farmacisti in sedi rurali non tollera il tetto massimo dei 35 punti, riconoscibile a tutti i titoli professionali, che è stato successivamente introdotto dal regolamento statale, cosicché essi avrebbero diritto ad ottenere un punteggio complessivo per titoli professionali di 54,60 punti (in luogo degli attuali 41,60), con il conseguente collocamento in graduatoria al primo posto.

9.1. Ad avviso del Collegio a tale questione deve darsi però soluzione negativa.

Come emerge dai contrastanti orientamenti rinvenibili in materia (la tesi sostenuta dei ricorrenti è stata condivisa da Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 3 agosto 2017, n. 251; nonché da T.A.R. Napoli, sez. V, 28 aprile 2017, n. 2278; mentre l’orientamento che si condivide trova recenti precedenti in T.A.R. Palermo, sez. III, 26 settembre 2017, 2260 e T.A.R. Cagliari, 14 agosto 2017, n. 554 ), la complessità della questione è dovuta al disordine normativo che connota, non solo l’ambito specifico dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, ma tutta la disciplina del settore farmaceutico, in cui si è registrata negli ultimi anni una incessante successione di norme, modificative o integrative di quelle antecedenti, adottate allo scopo di contemperare due esigenze apparentemente contrapposte: quella connessa alla “tutela della salute”, che giustifica la regolazione pubblica del settore, ovvero l’adozione di atti di programmazione diretti ad assicurare una efficace distribuzione della rete farmaceutica sul territorio e la “professionalizzazione” della titolarità delle farmacie; e quella di tutela degli interessi economico imprenditoriali di cui sono portatori coloro che gestiscono la farmacia, che spiega la progressiva applicazione a tale servizio di interesse economico generale dei principi di concorrenza e massima apertura del mercato, anche di derivazione europea (principi da ultimo confluiti nella recente L. 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che ha aperto la gestione alle società di capitali).

9.2 In tale quadro normativo, si colloca la fonte primaria di riferimento del “concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio”, indetto dalla Regione Calabria con il D.G.R. n. 1 del 4 gennaio 2013, che è costituita dall’art. 11 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

Il comma 3 dell’art. 11 citato, rubricato “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” (nella formulazione vigente al momento della pubblicazione del bando, ovvero prima delle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19) prevede lo svolgimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di un concorso “straordinario” (così diffusamente denominato dal legislatore), al fine di assegnare le sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio di cui al comma 2 - risultanti dall’applicazione dei nuovi parametri della popolazione residente per ciascun comune, introdotti dalla stessa legge del 2012 - e di quelle vacanti. La norma dispone che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale:

a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;

b) titolari di farmacia rurale sussidiata;

c) titolari di farmacia soprannumeraria;

d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c)…”.

Ai fini della decisione della questione giuridica oggetto di esame, rileva anche il comma 5 dello stesso art. 11, il quale prevede che “ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298:a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni”. Tale ultima disposizione è espressiva, da un lato, del rinvio generale alle regole di attribuzione dei punteggi contenute nel regolamento ministeriale adottato con D.P.C.M. del 30 marzo 1994 n. 298; dall’altro, della indicazione delle specifiche deroghe, che in forza della natura “straordinaria” del concorso in oggetto, vi sono apportate, in ragione della specifica delimitazione soggettiva dei soggetti legittimati a partecipare alla selezione.

9.3 Giova osservare, quanto alla disciplina generale cui rinvia la predetta disposizione, che il tetto massimo dei trentacinque punti, il cui superamento è invocato dai farmacisti rurali partecipanti alla selezione, è stato introdotto dall’art. 5 del predetto Regolamento -di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 , concernente “norme di riordino del settore farmaceutico”- il cui art. 5 prevede, con riguardo al criterio di “valutazione dei titoli”, che ognuno dei cinque commissari dispone: “a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale”.

La natura “straordinaria” del concorso, così qualificato dal legislatore, trova poi una norma di chiusura nel comma 4 dell’art. 11 del D.l. 1/2012 citato, prevedendosi che ad esso “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo”.

10. La questione giuridica sottoposta all’attenzione del Collegio va pertanto indagata alla luce di tale limite di compatibilità, poiché non vi è dubbio che la “premialità” prevista per i soli farmacisti rurali, risalente ad una norma del 1968 era stata introdotto in uno scenario normativo in cui alla selezione per l’assegnazione di sedi farmaceutiche erano legittimati a partecipare tutti gli iscritti all’albo dei farmacisti (ivi compresi gli esercenti la professione in farmacie urbane), secondo la disciplina prevista, all’esito delle diverse modifiche legislative, dalla L. 362/1991 (e dal DPCM 298/1994 di attuazione, già richiamato).

In tale contesto, la apparente antinomia tra l’art. 9 della legge 221/1968 – il cui art. 9 prevede la maggiorazione per i farmacisti rurali che vantino una anzianità di almeno cinque anni, entro il punteggio massimo di 6,5– e il tetto massimo imposto dal sopravvenuto regolamento del 1994 è stata risolta, dalla giurisprudenza invocata dai ricorrenti, con applicazione del principio di gerarchia (lex superior derogat legi inferiori), trattandosi di rapporti tra fonti collocate ad un livello diverso. In particolare, essendo la maggiorazione prevista dall’art. 9 della L. 221/1968 diretta a favorire i titolari delle “farmacie in piccole comunità rurali”, in una competizione allargata a tutti gli altri farmacisti iscritti all’albo e ad introdurre, per coloro che avevano esercitato la professione in sedi ritenute “disagiate”, un principio di proporzionalità tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile, la limitazione entro il tetto dei trentacinque punti è parsa non in linea con tale finalità, poiché avrebbe finito con il favorire solo coloro che vantavano un esercizio professionale nelle farmacie rurali di poco più di tredici anni, per effetto dell’irrilevanza dell’ulteriore periodo (cfr. Cons. St., III sez., 22 ottobre 2015, n. 5667).

11. Tali argomentazioni però non sono applicabili nella diversa fattispecie, introdotta dalla Legge 27/2012, connotata da evidenti profili di peculiarità, con particolare riguardo alla delimitazione della sfera soggettiva di applicazione (essendo il concorso “riservato” solo alle categorie di professionisti individuati dal citato art. 11) e da regole specifiche per lo svolgimento, sia con riferimento ai tempi che alle modalità procedurali.

Sotto questo profilo, la qualificazione legislativa della natura “straordinaria” del concorso, più volte ripetuta nel corpo della legge 27/2012 ha una valenza ermeneutica che non può essere obliterata, poiché essa non si esaurisce in una mera denominazione che non avrebbe alcuna efficacia vincolante per l’interprete, ma trascina con sé una determinata disciplina, introducendo un “elemento di disuguaglianza” nel trattamento di coloro che sarebbero destinatari della norma generale disciplinante il concorso per l’ottenimento della concessione della farmacia (escludendo dalla partecipazione al concorso straordinario i farmacisti “urbani).

12. In particolare, la natura eccezionale della fattispecie introdotta dalla l. 27/2012 si desume (come già sottolineato da T.A.R. Palermo, sez. III, 26 settembre 2017, n. 2260 e T.A.R. Cagliari, 14 agosto 2017, n. 554) a) dalla accelerazione dei tempi imposta dalla normativa nazionale, cui è funzionale anche l’utilizzo di una piattaforma digitale uniforme sul territorio nazionale; b) dalla riserva della partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati dall’art. 11 sopra citato; c) dal sistema di valutazione, articolato, a differenza del concorso ordinario e anche per garantire le esigenze di semplificazione e accelerazione sottese alla selezione, esclusivamente sui titoli, e non anche su prove attitudinali o esami; d) dalla possibilità di partecipazione in forma associata (secondo quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 11: “ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata”).

13. Quanto alla regolamentazione specifica dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, come già indicato, è la stessa norma disciplinante il “concorso straordinario” (l’art. 11 citato) che, nel rinviare al D.P.C.M. del 30 marzo 1994 n. 298, quale elemento integrante della complessiva regolamentazione, ritaglia nell’ambito della predetta disciplina le norme che devono essere invece derogate, (cfr. 11 comma 5), tra le quali non è annoverata quella del tetto massimo del trentacinque punti attribuibili per i titoli professionali.

Peraltro, quella esigenza di una “proporzionalità” tra il numero di anni di esercizio professionale nelle farmacie rurali e i punteggi riconoscibili, che era stata messa in evidenza dalla sentenza del Consiglio di Stato 5667/2015, risulterebbe, nell’ambito della fattispecie “eccezionale” del concorso straordinario incoerente con una delle finalità prioritarie avute di mira dal legislatore del 2012,consistente, al contrario, nel favor per coloro che vantano una minore anzianità di servizio; finalità desumibile (oltre che dai lavori parlamentari, i quali però hanno, come è noto, una valenza ermeneutica solo sussidiaria al fine di enucleare la voluntas legislatoris) dal limite generale dei 65 anni per la partecipazione; dalla possibilità di accesso alla selezione anche da parte dei laureati non titolari ancora di farmacia e, soprattutto, dalla preferenza accordata parità di punteggio alla minore anzianità.

14. In conclusione, la norma previgente di cui all’art. 9 della Legge 221/1968, se intesa nel senso di consentire l’attribuzione di un punteggio anche superiore alla soglia massima dei trentacinque punti per i titoli professionale, non supera la soglia di compatibilità prevista dall’art. 11 co. 4 D.L. 1/2012 convertito dalla legge 27/2012, cosicché in luogo del criterio gerarchico che assegna prevalenza alla fonte sovraordinata, deve qui farsi applicazione del criterio di specialità che invece assegna prevalenza alla disciplina “eccezionale” emergente dalla normativa sopravvenuta, in cui vi è l’espresso richiamo al regolamento statale 298/1994, da intendersi comprensivo anche del tetto massimo di attribuzione dei punteggi per i titoli professionali.

15. Il ricorso va pertanto rigettato. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone,   Presidente

Giovanni Iannini,       Consigliere

Germana Lo Sapio,    Referendario, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Germana Lo Sapio                 Vincenzo Salamone

                       

IL SEGRETARIO

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici