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Consiglio di Stato, Sez. V, 24/11/2017 n. 5490
E' regolarizzabile, anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il ricorso amministrativo redatto in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa del difensore.

Il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato all'appellata - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, c.2-bis, cpa. e dall'art. 9, c. 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - va ritenuto affetto da irregolarità e non inesistente o nullo, giacché non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, c.1, cpc.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, c.3,cpc), essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio delle parti cui l'appello era indirizzato. Quanto alla procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come consentito dall'art. 8, c. 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e rilevando soltanto, ai fini della regolarità, che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l'asseverazione dell'art. 22, c.2, d.lgs. n. 82 del 2005.

Materia: giustizia amministrativa / processo

Pubblicato il 24/11/2017

 

N. 05490/2017 REG.PROV.COLL.

 

N. 07563/2017 REG.RIC.          

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7563 del 2017, proposto da:

 

Comune di Villata, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Dagna, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Marsili in Roma, al viale dei Parioli, n. 44;

 

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Scollo e Gregorio Critelli, con domicilio eletto presso lo studio Gregorio Critelli in Roma, alla via Antonio Bertoloni, n. 35;

 

nei confronti di

Comune di Asigliano Vercellese, non costituito in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Piemonte – Torino, Sezione II n. 845/2017, resa tra le parti, concernente esclusione dalla graduatoria per la concessione di mutui finalizzati ad interventi in materia di edilizia;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Di Giovanni in dichiarata delega di Dagna, Critelli;

 

CONSIDERATO che l’atto di appello è stato notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non è stato firmato digitalmente (mediante l’utilizzo del formato PAdES) è nullo per violazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. (a tenore del quale «[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale») e dell’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) (a tenore del quale gli atti processuali «sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD»), norme il cui combinato disposto vuole che l’appello, atto processuale introduttivo del giudizio di secondo grado, abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale .pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES;

CONSIDERATO che anche la procura ad litem, cartolare e sottoscritta manualmente dal legale rappresentante dell’appellante e ivi similmente autenticata dal difensore, priva dell’asseverazione di conformità, è nulla per violazione dell’art. 22 l. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

RITENUTO che, per comune intendimento, il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato all’appellata vada ritenuto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio delle parti cui l’appello era indirizzato (cfr. Cons. Stato, IV, 4 aprile 2017 n. 1541, su fattispecie analoga);

CONSIDERATO che, quanto alla procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come consentito dall’art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e rilevando soltanto, ai fini della regolarità, che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l’asseverazione dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005;

CONSIDERATO, per l’effetto, che, ai sensi dell’art. 44, comma 2, Cod. proc. amm., va disposta la rinnovazione del ricorso in appello mediante redazione con le modalità formali dell’art. 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e successiva notificazione alle altre parti del giudizio;

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dispone, nei sensi di cui in motivazione, la rinnovazione dell’atto di appello e la successiva notifica alle altre parti fino al 30 novembre 2017, rinviando per la discussione della causa alla camera di consiglio del 14 dicembre 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli,  Presidente

Roberto Giovagnoli,   Consigliere

Alessandro Maggio,   Consigliere

Federico Di Matteo,   Consigliere

Giovanni Grasso,        Consigliere, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Giovanni Grasso                    Carlo Saltelli

                       

IL SEGRETARIO

 

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