Comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017
Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)
Con il Comunicato del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).
E’ stato altresì precisato che il predetto Responsabile è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA secondo le seguenti modalità operative:
per i nuovi utenti registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.anticorruzione.it, il quale rilascerà “Nome utente” e “Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente coinciderà con il codice fiscale del soggetto;
autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “ Password” al portale internet dell’Autorità all’indirizzo internet https://servizi.anticorruzione.it/;
richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato nella sezione dell’area Servizi del portale internet dell’Autorità;
inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”.
Con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato rappresentato che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno del PTPC.
Il Piano prevedeva inoltre che in caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l’Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell’organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell’eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest’ultimo.
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l’individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
Ciononostante, l’ANAC ha potuto constatare che il numero di RASA abilitati ad operare rispetto al totale di Stazioni Appaltanti attive in AUSA, è risultato estremamente esiguo.
Per quanto sopra esposto, i RPCT sono tenuti a verificare che il RASA, indicato nel PTPC, si sia attivato per l’abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.
IL RPCT è tenuto altresì a comunicare tempestivamente a questa Autorità gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel PTPC ed il perdurare degli stessi (la nota di comunicazione deve indicare nell’oggetto: RASA/IMPEDIMENTI).
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data, 28 dicembre 2017
Il Segretario, Valentina Angelucci |