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ANAC, 20/12/2017 n. 6
L'atto di segnalazione dell'ANAC n. 6 del 20 dicembre 2017 concernente la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ...

Materia: pubblica amministrazione / trasparenza

Atto di  segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017

 

Concernente la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  pubbliche amministrazioni, contenuta nel d.lgs. 33/2013, come modificato  dal d.lgs. 97/2016.

 

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con  delibera n. 1301 del 20 dicembre 2017

 

 

 

Premessa

L’Autorità Nazionale  Anticorruzione (ANAC) - tenuto conto che la legge 6 novembre 2012, n. 190,  recante «Disposizioni per la prevenzione  e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica  amministrazione», all’art. 1, co. 2, lett. f), individua l’ANAC quale  soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza  dell’attività amministrativa e all’art. 1, co. 2, lett. g), prevede, tra  l’altro, il compito di riferire al Parlamento sull’efficacia delle disposizioni  vigenti in materia - intende formulare delle osservazioni in merito ad alcune  disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni) ad integrazione di quelle già espresse negli atti di  segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016, nell’ Atto di segnalazione al Governo e Parlamento  di cui alla Delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016 e nella determinazione n. 241  dell’ 8 marzo 2017.

Benché, infatti, l’ANAC  abbia emanato linee guida ad hoc contenute negli atti di determinazione nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, n.  241 dell’8 marzo 2017, n. 1134 dell’8  novembre 2017 volte a fornire alle pubbliche amministrazioni e alle società  e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche  amministrazioni e agli enti pubblici economici indirizzi interpretativi ed applicativi,  permangono alcune questioni aperte e lacune normative che meritano di essere  segnalate al Governo e al Parlamento, anche al fine di adottare dei correttivi  che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti.

Nella predisposizione di tali  atti l’Autorità ha infatti rilevato alcune criticità delle norme di  riferimento, che potrebbero condurre anche ad un’applicazione distorta della  relativa disciplina, in ordine alle quali si propongono le modifiche di seguito  illustrate.

Art.  4-bis – Trasparenza nell’utilizzo delle  risorse pubbliche

L’art.  4-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che, al fine di promuovere  l’accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche  amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), d’intesa con il  Ministero dell’economica e delle finanze, gestisca il sito internet denominato “Soldi  pubblici”, tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle  pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia della spesa  sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale  di riferimento (comma 1).

Come  precisato nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni  sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni contenute nel d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”, si  tratta di un portale web, che  raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema  informativo sulle operazione degli enti pubblici (SIOPE) e li pubblica previa  rielaborazione nella forma.

E’  inoltre previsto, ai sensi dell’art. 4-bis,  comma 2, l’obbligo per ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito,  nella sezione “Amministrazione trasparente” i dati relativi ai propri  pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa  sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. La  disposizione riveste un particolare rilievo, posto anche che attualmente l’omessa  pubblicazione dei dati comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui  all’art. 47, co. 1 e 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

Le  citate disposizioni hanno destato incertezze applicative con riferimento  all’ambito soggettivo e all’ambito oggettivo degli obblighi di trasparenza ivi  contemplati.

Occorre,  infatti, considerare che il sito “Soldi pubblici” attualmente riporta i dati  relativi ai pagamenti delle regioni, comuni, province, città metropolitane e  ministeri e che il sistema SIOPE, dopo una fase sperimentale, è entrato a  regime per le regioni, province, comuni con popolazione superiore a 20.000  abitanti e per le università (il sistema SIOPE è stato progressivamente esteso  ad altre tipologie di amministrazioni ed enti ed è destinato a coinvolgere  tutte le amministrazioni ricomprese nell’elenco dell’ISTAT, ai sensi dell’art.  1, co. 3, della legge 196/2009; cfr. da ultimo il decreto 25 settembre 2017 del  Ministero dell’economia e finanze).

In base  al comma 1, le amministrazioni sopra indicate sono tenute a comunicare i dati  al sito “soldi pubblici”. In base al comma 2, invece, tutte le amministrazioni  hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito nella sezione Amministrazione  trasparente i dati specificati nella disposizione.

La  formulazione delle norme soffre, innanzitutto, di un difetto di coordinamento circa  l’ambito soggettivo di applicazione laddove non risulta chiaro quali siano le  amministrazioni tenute agli adempimenti di cui al co. 2, rispetto a quelle di  cui l co. 1. Da tale difetto di coordinamento deriva, inoltre, il rischio di  riportare i medesimi dati su siti differenti, in difformità al principio di  semplificazione degli oneri a carico dei destinatari delle misure di  trasparenza, affermato nel d.lgs. 33/2013.

Altro  disallineamento tra il co. 1 e il co. 2 riguarda i dati da pubblicare in quanto  non vi è totale coincidenza tra i dati disponibili nel sito “Soldi pubblici” e  quelli che devono essere pubblicati sui siti istituzionali. Tale discrasia determina  dubbi in merito alla corretta modalità di attuazione della disposizione, che  dovrebbe consentire, fra l’altro, un agevole raffronto tra gli elementi  informativi oggetto della norma di trasparenza disciplinata all’art. 4-bis co.  1 e 2.

Si  ritiene pertanto opportuno l’intervento del legislatore, auspicato nella  predetta delibera n. 1310/2016, per superare le perplessità scaturite in merito  all’applicazione dell’art. 4-bis,  anche nell’ottica di evitare duplicazioni di obblighi di pubblicazione.

Ferma restando  la formulazione del comma 1, il comma 2 andrebbe modificato per specificare,  innanzitutto, che il set di dati da pubblicare sul sito istituzionale è lo  stesso che deve essere comunicato a “Soldi pubblici”. Occorrerebbe, inoltre,  chiarire al medesimo comma 2 che i soggetti di cui all’art. 2-bis, per i quali i dati relativi ai  pagamenti confluiscono nel sito “Soldi pubblici”, assicurano nel proprio sito  istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il collegamento  ipertestuale al predetto sito, in coerenza con quanto previsto all’art. 9-bis  del d.lgs. 33/2013. La disposizione dovrebbe anche precisare che le sole amministrazioni  e i soggetti di cui all’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, non tenuti a inviare i  dati al sito “Soldi pubblici”, pubblicano direttamente i medesimi dati sul  proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.

 

Art.  9-bis - Pubblicazione delle banche dati

Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo art. 9-bis “Pubblicazione delle banche dati”.

Il comma 1 dispone che le pubbliche amministrazioni titolari delle  banche dati di cui all’Allegato B, pubblicano i dati presenti nelle banche  dati, i cui contenuti coincidano con i dati oggetto di pubblicazione  obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, anche in termini di qualità delle  informazioni previste dall’articolo 6.

Il comma 2 dispone che, nei limiti dei dati effettivamente contenuti  nelle banche dati, tutti i soggetti cui si applica il decreto legislativo  possano assolvere agli obblighi di pubblicazione, attraverso l’indicazione sul  proprio sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del collegamento  ipertestuale alle stesse banche dati. Resta ferma la possibilità per le  amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati  purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Al comma 3 si specifica che qualora nelle banche dati sia stata omessa  la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso  civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della  trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.

Ai sensi del comma 4 laddove, invece, l’omessa pubblicazione dei dati da  parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai  soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico è presentata al  responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione  tenuta alla comunicazione.

L’Allegato B, cui si riferisce il comma 1, contiene l’elenco in forma di  tabella delle Banche dati e delle Amministrazioni che le detengono, delle norme  che le hanno istituite nonché dei singoli obblighi di pubblicazione previsti  dal d.lgs. 33/2013 che dovrebbero essere coincidenti con quelli contenuti nelle  stesse banche dati.

La disposizione assolve a un triplice scopo meritevole di particolare  apprezzamento:

 

introdurre modalità semplificate di  pubblicazione per le pubbliche amministrazioni nel senso che le stesse invece  di pubblicare nuovamente dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi  del d.lgs. 33/2013, già comunicati alle amministrazioni che detengono Banche  dati, potranno limitarsi ad inserire nell’apposita sezione o sottosezione di  “Amministrazione trasparente” il link opportuno;

  

evitare duplicazioni e impedire che su siti  diversi siano pubblicati dati discordanti;

  

avviare un processo di apertura delle banche detenute  dalle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l’apertura delle banche dati,  il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto all’art. 42, co. 2, che entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs.  97/2016, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo  2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, «verificano la completezza e la correttezza dei  dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati  di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove  necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o  aggiornati». Pertanto lo scorso 23  giugno sono decorsi i termini assegnati per l’adeguamento dei dati e l’apertura  delle banche dati.

Come visto sopra, l’intento primario del  legislatore è stato quello di semplificare l’attuazione della normativa sulla  trasparenza. Tuttavia la disposizione di cui all’art. 9-bis si è rilevata, in  realtà, di difficile attuazione. La ragione principale risiede nel fatto che le  banche dati cui si riferisce la norma sono state istituite e realizzate prima  dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 per scopi diversi da quelli che si  prefigge l’art. 9-bis.

Da subito, pertanto, si è riscontrato un disallineamento o solo una parziale coincidenza tra dati acquisiti  nelle banche dati e gli atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a  pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013. Inoltre, la discrasia attiene anche ai contenuti  degli obblighi, in quanto le banche dati contengono spesso solo dati, mentre il  d.lgs. 33/2013 si riferisce anche a “documenti  e informazioni”.

Per allineare i contenuti delle banche dati agli  obblighi di pubblicazione si renderebbe, perciò, necessario un investimento per  la revisione delle banche dati elencate nell’Allegato B) volto a consentire una  corretta attuazione della disposizione. Allo stato attuale, il rischio è quello  di avere interpretazioni volte ad adempimenti formali con la pubblicazione parcellizzata  dei dati attinenti ad un medesimo set considerato unitariamente da diverse norme del d.lgs. 33/2013, in parte sui  siti delle amministrazioni detentrici delle banche dati e in parte - per i dati  non conferiti alle banche dati- sui siti delle amministrazioni. Con la  conseguenza di perdere l’unitarietà dell’informazione voluta dal legislatore in  ordine ad un medesimo profilo organizzativo o funzionale e di costringere gli  interessati a consultare due diversi siti, quello della banca dati e quello  dell’amministrazione, per ottenere un’informazione completa.

Fermo restando l’apprezzamento dell’Autorità sugli  obiettivi di fondo perseguiti dal legislatore, ed, in particolare, circa  l’apertura delle banche dati pubbliche e la loro interoperabilità, si ritiene tuttavia  opportuno un intervento correttivo che consenta di superare le difficoltà  applicative sopra esposte.

La modifica dell’art. 9-bis potrebbe volgere nella  direzione di prevedere sicuramente l’apertura delle banche dati dell’Allegato B),  stabilendo però che la sostituzione dell’obbligo di pubblicazione per le  amministrazioni sui propri siti possa realizzarsi solo quando vi sia una totale  coincidenza tra i dati contenuti nelle banche dati e quelli previsti dal d.lgs.  33/2013.

Ai fini dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs 33/2013,  qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati  effettivamente coincidenti con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013, la richiesta  di accesso civico dovrebbe essere esercitata nei confronti dell’amministrazione  titolare della banca dati.

Nell’ipotesi, invece, in cui non vi sia la totale coincidenza tra i  dati, la richiesta di accesso civico andrebbe esercitata nei confronti delle  amministrazioni tenute alla pubblicazione dei dati, restando fermo, in tali  casi, come anticipato, l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul  proprio sito tutti i dati previsti dal d.lgs. 33/2013.

 

Art. 14- Obblighi  di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,  di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Con l’introduzione del co. 1-bis all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 gli  obblighi di trasparenza di cui al co. 1, del medesimo articolo - lett. da a) ad  f) – sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali. Gli  obblighi previsti alle lettere c) ed f), ovvero compensi connessi  all’assunzione della carica, importi dei viaggi di servizio e missioni,  dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali, sono stati oggetto di impugnativa  e al momento verte sugli stessi un giudizio di legittimità costituzionale (vedi infra).

Nell’ampliare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14, il  d.lgs. 97/2016 ha inciso sulla sua sistematica e, come l’Autorità ha potuto  rilevare nel corso dell’attività di vigilanza e nei numerosi quesiti ricevuti,  la nuova formulazione si è prestata a dubbi interpretativi e applicativi.

Gli obblighi previsti al co. 1 dell’art. 14 trovano, infatti, uguale  applicazione nei confronti di tre distinte categorie di soggetti: titolari di  incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale,  regionale e locale; titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo  gratuito; titolari di incarichi dirigenziali.

Con riguardo ai soggetti, si è ravvisata, in particolare, la necessità  di meglio individuare “i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati” distinguendoli dagli organi espressione di rappresentanza politica. La  definizione adottata all’art. 14 risulta, infatti, non allineata con quella  contenuta all’articolo 4 del d.lgs. 165/2001 che distingue tra organi di  indirizzo “espressione di rappresentanza politica” e organi che non lo siano.

Nella delibera n. 241/2017, e precedentemente nella delibera n.  144/2014, l’Autorità ha chiarito che gli obblighi dell’art. 14 trovano  applicazione non solo con riferimento ai componenti degli organi direttamente  o indirettamente espressione di rappresentanza politica ma anche “ai componenti degli organi che, pur non  espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo  generale con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione  cui sono preposti”.

In linea quindi con gli orientamenti interpretativi formulati da questa  Autorità, sarebbe utile distinguere meglio, all’interno dell’articolo 14, i titolari  degli organi a carattere politico - direttamente o indirettamente espressione  di rappresentanza politica nello Stato, nelle regioni e negli enti locali - e i  titolari degli organi di indirizzo non a carattere politico, individuando per  questi ultimi le posizioni cui la norma si applica. Questi ultimi dovrebbero  essere i titolari di organi di governo, di amministrazione o di direzione  comunque denominati, salvo che il mandato o l’incarico sia attribuito a titolo  gratuito, negli enti pubblici, economici e non, e nelle società e negli altri  enti di diritto privato a controllo pubblico, come definiti dall’art. 2-bis del  medesimo d.lgs. 33/2013.

Si ritiene, invece, che la disciplina per i titolari di incarichi  dirigenziali debba essere espunta dall’art. 14 e considerata in un distinto  articolo (art. 14-bis).

Giova inoltre evidenziare che la formulazione sia del precedente sia del  nuovo articolo 14 del d.lgs. 33/2013 ha originato, anche con riguardo ai  titolari di incarichi politici e di amministrazione, perplessità e problemi  interpretativi con riferimento alla tutela della riservatezza derivanti  dall’obbligo vigente di indicizzare e rendere rintracciabili tramite i motori  di ricerca web anche i dati riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale  (art. 7 bis del d.lgs. 33/2013). È indubbio che la decontestualizzazione che ne  deriva, in particolare per tale specifica tipologia di dati, comporti un  elevato rischio di alterazione, manipolazione e riproduzione degli stessi per  scopi diversi rispetto alle finalità di trasparenza.

Si ritiene opportuno, pertanto, in primo luogo che per le dichiarazioni  rese ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni patrimoniali,  reddituali e concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la  propaganda elettorale) non sia consentita l’indicizzazione e la  rintracciabilità attraverso i motori di ricerca generalisti; e che sia, in  secondo luogo, previsto che l’ANAC, con proprie Linee guida, sentito il Garante  per la protezione dei dati personali, possa disciplinarne la pubblicazione in  forma aggregata, fermo restando l’obbligo di comunicare le dichiarazioni nella  loro integrità e il diritto del cittadino di accedere, ai sensi dell’articolo  5, a tali dati e documenti, con l’esclusione di dati personali non pertinenti o  eccedenti rispetto al fine di trasparenza.

Con riguardo agli obblighi di pubblicazione degli emolumenti complessivi  percepiti a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai sensi dell’art.  1, co. 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soggetti ai limiti  retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche i componenti degli organi di amministrazione, direzione e  controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, ove previsti dai rispettivi ordinamenti, si  ritiene che anche per i soggetti richiamati sussista l’obbligo di comunicare  all’amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza  pubblica e per l’amministrazione di pubblicarli nella sezione “Amministrazione  trasparente”.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari  di incarichi dirigenziali

Come già precisato, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di  trasparenza indicati all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi  dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti  discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche  di selezione. Per detti soggetti si ritiene che la disciplina debba essere contenuta  in un nuovo articolo - art. 14-bis- da inserire nel corpo del d.lgs. 33/2013.

Con riguardo all’inclusione dei dirigenti tra i soggetti tenuti a  osservare gli obblighi previsti dall’art. 14, l’ANAC ha da subito espresso le  proprie perplessità, in ragione, in particolare, del carattere indifferenziato  dell’estensione a tutti i dirigenti prescindendo dalla funzione svolta. Già con  l’Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui all’art. 7 della legge n. 124 del 2015,  approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016» l’Autorità  sottolineava che l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione  patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e  dei parenti entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di  un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile  tenuto conto che viene anche previsto l’obbligo per ciascun dirigente di  comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica» (art.  14, co. 1-ter). Analoghe perplessità venivano manifestate nella Delibera  241/2017, “Linee guida recanti  indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013”, laddove,  richiamando il citato atto di segnalazione, si evidenziava che la pubblicazione  dei dati e delle informazioni previste dall’art. 14 dovesse avvenire con  opportuni adeguamenti, collegati in particolare alla posizione e alle  responsabilità all’interno dell’amministrazione, e si prevedevano alcune  semplificazioni per la pubblicazione dei dati.

Anche le criticità segnalate a questa Autorità nell’applicazione della  nuova disciplina evidenziano, soprattutto per i dati relativi alla situazione  patrimoniale e reddituale di taluni soggetti, possibili rischi di alterazione,  manipolazione e riproduzione per fini diversi dalla trasparenza, che potrebbero  determinare, in alcuni casi, limitazioni della riservatezza.

Sull’applicazione dell’art. 14 ai dirigenti,  come noto, con ordinanza del 28 febbraio 2017, n. 1030, il TAR Lazio, Sezione I-quater,  ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione di provvedimenti adottati  dal Segretario generale del Garante della protezione dei dati personali  relativi all’attuazione della pubblicazione dei dati e delle informazioni di  cui all’art. 14, co. 1 lett. c) ed f). Si tratta dei dati sui compensi connessi  all’assunzione della carica e sugli importi dei viaggi di servizio e missioni e  le dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali del titolare dell’incarico.

Nell’ordinanza richiamata, il TAR Lazio ha  ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della sospensione  cautelare, rilevata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di  compatibilità con le norme di diritto comunitario e valutata l’irreparabilità  del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati di  cui all’art. 14.

A seguito dell’ordinanza TAR Lazio, l’ANAC con delibera numero 382 del  12 aprile 2017 ha disposto la sospensione dell’efficacia della propria Delibera  n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art.  14 co. 1 lett. c) ed f) per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del  Servizio sanitario nazionale.

Successivamente, con l’ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828, il TAR  Lazio, Sez. I quater ha sollevato la questione di legittimità costituzionale  dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 relativamente alla pubblicazione dei dati  stipendiali, di missione, reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici  (art. 14 co. 1 lett. c ) e f)). Giova evidenziare che nell’ordinanza di  remissione alla Corte costituzionale, il TAR, oltre a rimettere alla Corte le  questioni individuate dai ricorrenti con l’originario ricorso, ha sollevato d’ufficio  la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1 ter, che prevede  la pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica  dei dirigenti. Ciò in ragione della circostanza che «l’oggetto della pubblicazione prevista all’ultimo periodo  dal predetto comma 1-ter costituisce un dato aggregato che contiene quello di  cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del  tutto a quest’ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se  non quello corrispondente alla retribuzione per l’incarico assegnato».

In attesa della decisione della Corte Costituzionale, l’Autorità ritiene  comunque di segnalare, con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, la  necessità di prevedere misure di trasparenza che, a differenza di quelle  previste per i titolari di organi politici e di indirizzo, tengano conto di una  graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle  responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti, fermo restando l’obbligo,  per tutti, di pubblicare gli emolumenti complessivi percepiti a carico della  finanza pubblica.

Si propone, quindi, di prevedere un regime di trasparenza più incisivo  per i soggetti titolari di incarichi dirigenziali di vertice di cui  all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  posizioni equiparate, tra cui i Segretari e i direttori generali di Comuni,  Province e Regioni e per i soggetti titolari di incarichi  di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione, nelle amministrazioni  pubbliche e negli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, commi 1 e 2, ritenendo che gli stessi, in ragione del ruolo svolto, possano essere  pienamente sottoposti agli obblighi di trasparenza contenuti nell’articolo 14,  co. 1.

Diversamente, per gli incarichi dirigenziali di livello generale e non  generale conferiti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di cui all’articolo  2-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, per quelli conferiti all’interno degli  uffici di diretta collaborazione, per i titolari di posizioni organizzative a  cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto  legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma  2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono  svolte funzioni dirigenziali, si ritiene opportuno che la norma disponga la  pubblicazione integrale dei solo dati di cui all’art. 14, co. 1, lettere da a)  ad e). Per i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) dovrebbe  essere disposta la comunicazione e la pubblicazione solo in forma aggregata,  secondo disposizioni dettate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con proprie  linee guida.

Si ritiene, invece che un differente regime di trasparenza debba essere  considerato per i dirigenti non titolari di incarico ai quali siano attribuite  solo funzioni di consulenza, studio e ricerca, ad esclusione di quelle  ispettive. Per tali soggetti dovrebbero essere pubblicati i dati di cui all’articolo  14, co. 1, con l’esclusione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla  lettera f).

Anche per i dati sui dirigenti, inoltre, sarebbe, a maggior ragione,  opportuno prevedere l’esclusione della loro indicizzazione da parte dei motori  di ricerca. Ciò al fine di evitare la diffusione di dati non adeguatamente  contestualizzati e le eventuali conseguenze pregiudizievoli sul diritto alla  riservatezza. In questo modo si possono contemperare le finalità di accountability, di prevenzione della  corruzione e di trasparenza con la salvaguardia della riservatezza individuale.

Resterebbe, comunque, fermo l’obbligo per ciascun dirigente di comunicare  all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi  percepiti a carico della finanza pubblica, in relazione a quanto previsto  dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Da ciò discenderebbe  anche l’obbligo per l’amministrazione pubblica di continuare a pubblicare sul  proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per  ciascun dirigente.

 

Art. 37–bis Forze di polizia, forze armate e  amministrazione penitenziaria

Si segnala inoltre la problematica manifestata più  volte all’Autorità dal comparto difesa-sicurezza con riferimento  all’applicazione al personale del medesimo comparto di talune disposizioni del  d.lgs. 33/2013.

In particolare, è stato evidenziato che la  pubblicazione dei dati di cui all’art.14, comma 1, con riferimento ai  dirigenti che svolgono funzioni più strettamente operative sul territorio, potrebbe  rivelare informazioni in grado di incidere sullo svolgimento delle attività del  predetto personale, accentuandone l’esposizione al rischio, nonché pregiudicare  il perseguimento di finalità istituzionali di sicurezza pubblica.

Si ritiene, quindi, opportuno inserire nel corpo del  decreto un nuovo articolo 37- bis, rubricato “Forze di polizia, forze armate e amministrazione penitenziaria” al  fine di modulare l’applicazione di alcune disposizioni del d.lgs. 33/2013 relative  alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dell’amministrazione di  pubblica sicurezza, delle forze di polizia, delle forze armate e  dell’amministrazione penitenziaria.

La disposizione dovrebbe prevedere che le amministrazioni  competenti del comparto individuino annualmente con propri atti, da un lato,  sotto il profilo soggettivo, i dirigenti per i quali, in rapporto ai compiti  svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della  sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza  operativa richiesti, non sono pubblicati i dati di cui all’art.14, comma 1.  Dall’altro, definiscano, sotto il profilo oggettivo, i dati attinenti alle  strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dalla cui pubblicazione  possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e  all’ordine e sicurezza pubblica e, per questo da sottoporre ad un regime di  riservatezza per un periodo determinato.

Si propone che la disposizione preveda che gli atti di  cui sopra siano adottati previo parere dell’ANAC, nel rispetto di criteri generali  stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i  Ministri competenti, con i quali siano definiti gli ambiti soggettivi,  oggettivi e la durata dell’esclusione, anche ai fini dell’accesso civico di cui  all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

 

Art. 41 – Trasparenza del servizio  sanitario nazionale

L’art. 41 del d.lgs. 33/2013 chiarisce che la normativa vigente in  materia di trasparenza si applica anche alle amministrazioni e gli enti del servizio  sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende  sanitarie territoriali e ospedaliere, le agenzie e gli altri enti e organismi  pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi  sanitari (co. 1).

L’art. 41, co. 2, individua, inoltre, le figure dirigenziali del  servizio sanitario nazionale ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione della  disciplina sulla trasparenza, per le quali devono essere pubblicati dati e  informazioni sulle procedure di conferimento degli incarichi, ivi compresi i  bandi e gli avvisi di selezione e gli atti di conferimento. In particolare, si  precisa che per “dirigenza sanitaria” si intendono i dirigenti che ricoprono le posizioni di direttore generale,  direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento, di  strutture complesse e di strutture semplice.

Al co. 3 si prevede che (solo) i dirigenti indicati al co. 2 sono tenuti  agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 e che, per attività  professionale ai sensi del co. 1, lett. c) dell’art. 15, si intendono anche le  prestazioni professionali svolte in regime intramurario. Sono, pertanto, esclusi  i dirigenti del SSN che non rivestano le predette posizioni.

Dalla lettura complessiva del testo, si ravvisa un difetto di  coordinamento poiché il riferimento all’art. 15 sembrerebbe essere un refuso  derivante dalla previgente formulazione dell’art. 41. Si fa presente al  riguardo che, nel testo originario del d.lgs. 33/2013, l’art. 15 disciplinava  gli “obblighi di trasparenza concernenti  i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza”.

Il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1  dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali e reddituali,  anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.  Conseguentemente dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 è stato espunto il riferimento  agli incarichi dirigenziali, come si evince dalla stessa rubrica “Obblighi di pubblicazione concernenti i  titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”.

Le misure di trasparenza ora previste all’art. 15 sono dunque rivolte a  tipologie di incarichi, del tutto diverse dagli incarichi dirigenziali  specificati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013. Si segnala, per  completezza, che le informazioni da pubblicare per i titolari di incarichi di  collaborazione o consulenza comprendono: gli estremi dell’atto di conferimento  dell’incarico; il curriculm vitae; i  dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti  di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento  di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al  rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle  eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

È opportuno richiamare le considerazioni svolte sullo specifico punto  dall’Autorità nella delibera n. 241 dell’8 marzo 2017 recante le Linee guida  per l’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013. In particolare, è stato rilevato  che «un’interpretazione letterale dell’art.  41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo della trasparenza,  ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita  dall’art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di  pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti  pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti all’art. 14».  L’Autorità, come peraltro già prospettato nel PNA 2016 (delibera n. 831/2016),  ha pertanto ritenuto applicabili alle figure dirigenziali del SSN sopra  specificate gli obblighi di trasparenza disposti all’art. 14, secondo una  lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme.

La discrasia riscontrata richiede comunque un intervento del legislatore  per le notevoli criticità che ne scaturiscono in sede applicativa anche sotto  il profilo della possibile violazione del codice in materia di protezione dei  dati personali (d.lgs. 196/2003). Il Garante per la protezione dei dati  personali ha, infatti, in più occasioni rilevato che qualora gli enti del SSN  si conformassero alle indicazioni dell’ANAC pubblicando sui propri siti i dati  patrimoniali e reddituali dei dirigenti in assenza di un’idonea base normativa,  porrebbero in essere un’illecita diffusione di dati personali e sarebbero  perciò destinatari dei provvedimenti sanzionatori e inibitori del Garante.

Si segnala pertanto l’esigenza di modificare l’art. 41, co. 3, come già rappresentato  dall’Autorità con l’atto di segnalazione al Governo e Parlamento del 14  dicembre 2016, ove si evidenziava la non proporzionalità degli obblighi di  trasparenza previsti per i dirigenti amministrativi, tenuti a rendere le  dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, rispetto a quelli meno  incisivi stabiliti per la dirigenza sanitaria, per effetto del rinvio all’art.  15 del d.lgs. 33/2013.

Al riguardo, si riterrebbe opportuno riformulare l’art. 41, co. 3, eliminando  il riferimento all’art. 15 e inserendo il richiamo agli obblighi di trasparenza  previsti per tutti i dirigenti.

In coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione degli  obblighi secondo quanto sopra rappresentato con riferimento alle proposte di  modifica all’art. 14, per le tre figure apicali degli enti del SSN, ovvero per  i titolari di incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di  direttore amministrativo, sarebbero applicabili gli obblighi di trasparenza,  ivi compresi quelli relativi ai dati reddituali e patrimoniali di cui all’art.  14, co. 1, lett. f). Diversamente, per i dirigenti che rivestono gli incarichi  di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, l’art. 41,  co. 3, dovrebbe rinviare agli obblighi di pubblicazione che prevedono per i  dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f), la comunicazione e la  pubblicazione solo in forma aggregata.

Anche per i dati della dirigenza sanitaria, definita all’art. 41, co.2,  resterebbe ferma l’esclusione della loro indicizzazione da parte dei motori di  ricerca come proposto per tutti i dirigenti (v. supra art. 14 bis).

Si  propone, infine, di specificare che, con riferimento ai dirigenti sanitari individuati  all’art. 41, co. 2, sono pubblicati i dati relativi alle prestazioni professionali svolte in regime  intramurario.

 

Art. 47 – Sanzioni  per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

L’art. 47 del d.lgs.  33/2013 contiene norme sanzionatorie per violazioni degli obblighi di  trasparenza. In particolare, sono previste sanzioni pecuniarie, da 500 a 10.000  euro, per mancata comunicazione, da parte dei titolari di incarichi, di dati o  informazioni concernenti la propria situazione patrimoniale complessiva al  momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le  partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo  grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (co.  1).

Le medesime sanzioni si  applicano anche in caso di omessa comunicazione, da parte dei dirigenti, degli  emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica, di cui all’art. 14, co.  1-ter, e nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. È  sottoposto alle stesse sanzioni anche il responsabile che abbia omesso di  pubblicare i dati relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui  all’art. 4-bis (co. 1-bis).

Il legislatore ha poi  attribuito rilievo alla violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati  riguardanti gli enti pubblici e privati, vigilati, finanziati e controllati e  le società partecipate anche in misura minoritaria, che ciascuna pubblica amministrazione  deve rendere conoscibili sul proprio sito, secondo quanto stabilito all’art.  22, co. 1 e 2. La sanzione, nella stessa misura di quella prevista al comma 1,  è comminata nei confronti del responsabile della violazione (comma 2).  Ulteriore fattispecie considerata rilevante è la mancata comunicazione, da  parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo  compenso nel termine di trenta giorni dal conferimento o dal percepimento dell’indennità  di risultato, per la quale si applica la medesima sanzione.

Il soggetto competente all’irrogazione  delle sanzioni “di cui al comma 1” è  l’Autorità nazionale anticorruzione (art. 47, co. 3).

Un primo problema riguarda l’individuazione  del soggetto che può irrogare le sanzioni nelle fattispecie contemplate  all’art. 47, diverse da quella prevista dal co. 1 e, in particolare, per la  violazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati riguardanti gli enti  controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, previsto all’art. 47,  co.2. Ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio, nel rispetto dei  principi dettati dalla legge 689/1981, è necessario che sia chiaramente  identificata l’autorità cui lo stesso è attribuito, per non incorrere nel vizio  di illegittimità dell’atto.

L’Autorità ha, inoltre, riscontrato  difficoltà applicative, laddove non sembrano chiaramente specificate le diverse  fattispecie di violazione previste dal co. 1 bis, che riguardano da un lato la  mancata comunicazione dei dati a carico dei titolari degli organi e degli  incarichi dirigenziali, dall’altro, la violazione di obblighi di pubblicazione posti  in capo ai funzionari responsabili dell’amministrazione/ente.

Si propone, pertanto, di  riformulare l’art. 47, distinguendo i diversi soggetti che possono incorrere  nelle sanzioni in relazione alla specifica violazione degli obblighi di  comunicazione dei dati o di pubblicazione. Sarebbe anche opportuno ridefinire le  fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio  speciale che comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

In via preliminare, occorre  coordinare la disposizione del co. 1 con quelle relative ai titolari di  incarichi politici, di governo, di amministrazione, di direzione di cui  all’art. 14 e ai titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 14-bis, in conformità alla proposta di  modifica sopra illustrata. Ciò al fine di chiarire che tutti i titolari di  incarichi tenuti a comunicare dati reddituali e patrimoniali possono incorrere  nella violazione di tale obbligo e nella conseguente sanzione. Si ritiene,  altresì, opportuno chiarire che si tratta di dati sia reddituali sia  patrimoniali, per eliminare i dubbi interpretativi sorti al riguardo.

Nel comma successivo sarebbe  opportuno prendere in esame la diversa violazione che si configura nel caso in  cui il responsabile della pubblicazione, nell’amministrazione/ente, dei dati  reddituali e patrimoniali - correttamente trasmessi dai titolari di incarichi -  non provveda alla pubblicazione. In tale ipotesi, al fine di rendere coerente  il sistema della trasparenza, si propone di prevedere una specifica sanzione  pecuniaria, in misura ridotta rispetto a quella fissata per omessa  comunicazione (ad esempio da 250 a 5.000 euro), nei confronti del responsabile  della mancata pubblicazione.

Per quanto riguarda la  violazione dell’art. 22, si propone di chiarire che la sanzione pecuniaria,  sempre in misura ridotta, è a carico del responsabile della mancata  pubblicazione. Si ritiene inoltre di eliminare il riferimento alle violazioni  degli obblighi di comunicazione al socio pubblico, da parte degli  amministratori societari, del proprio incarico e dei relativi compensi, in  quanto è già prevista la sanzione nei confronti dei componenti degli organi di  amministrazione ai sensi del co. 1 dell’art. 47.

Sarebbe inoltre opportuno  prevedere un potere sanzionatorio dell’Autorità nel caso di mancato rispetto  del provvedimento di ordine adottato dall’ANAC nell’ambito delle funzioni di  vigilanza esercitate ai sensi dell’art. 45, co.1, del d.lgs. 33/2013 (“L’Autorità …controlla l’esatto adempimento  degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando  poteri ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti  alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non  superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni  ai sensi del presente decreto…”). La disposizione, da inserire in un comma  aggiuntivo, consentirebbe di rendere più efficace il controllo sul rispetto della  disciplina sulla trasparenza, scoraggiando l’inerzia delle  amministrazioni/enti.

Alla luce della nuova  fattispecie sanzionatoria per la mancata ottemperanza al provvedimento di  ordine dell’ANAC, si potrebbero eliminare le sanzioni previste all’art. 47, co.  1-bis, del testo vigente per omessa  pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi (art. 14, co. 1-ter) e sui pagamenti (art. 4-bis).

Occorre, infine, prevedere  che tutte le sanzioni disciplinate all’art. 47, non solo quelle di cui al co.1,  sono irrogate dall’Autorità. Resterebbe fermo il rinvio all’apposito  regolamento dell’ANAC per la disciplina del procedimento sanzionatorio, nel  rispetto della legge n. 689/1981.

 

Approvato dal Consiglio  nella seduta del 20 dicembre 2017.

 

Depositato presso la  Segreteria del Consiglio in data 28 dicembre 2017

Il Segretario, Valentina  Angelucci

 

Il Presidente

Raffaele Cantone

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