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Corte di Cassazione, sez. III, 14/2/2018 n. 3566
E' opportuno rimettere al giudizio delle SS.UU. la questione di massima di particolare importanza se la volonta' contrattuale delle aziende speciali partecip. dallo Stato o dagli enti pubb debba o meno essere necessariamente trasfusa in forma scritta

Materia: aziende speciali / attività contrattuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

sul ricorso 21409/2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del proprio presidente e rappresentante legale pro tempore Dott. (OMISSIS), (OMISSIS) SURL in persona del proprio presidente e rappresentante legale pro tempore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende giuste procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

 

contro

(OMISSIS) SPA;

- intimata -

 

nonche' da:

 (OMISSIS) SPA, in persona del Dott. (OMISSIS) in qualita' di Procuratore Generale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

 

contro

(OMISSIS) SPA in persona del proprio presidente e rappresentante legale pro tempore Dott. (OMISSIS), (OMISSIS) SURL in persona del proprio presidente e rappresentante legale pro tempore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende giuste procura in calce al ricorso principale;

- controricorrenti all'incidentale -

 

avverso la sentenza n. 1318/2014 della CORTE D'APPELLO di (omissis), depositata il 01/04/2014;

 

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

PREMESSO

che:

La vicenda in esame trae origine dall'opposizione proposta da (OMISSIS) surl e (OMISSIS) spa avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di (OMISSIS) spa (poi (OMISSIS) spa) per il pagamento di una somma di danaro relativa a forniture di gas naturale.

A fondamento dell'opposizione era dedotto l'assenza di un accordo scritto tra le parti in ordine al mutamento del costo del gas fornito, unilateralmente maggiorato da (OMISSIS) e mai accettato da controparte. L'opposta (OMISSIS) deduceva, invece, che (OMISSIS) aveva accettato la prosecuzione del rapporto alle condizioni da (OMISSIS) stessa indicate con una missiva del 19 dicembre 2002.

Il Tribunale di Catania accolse l'opposizione, ritenendo che, in assenza di contratto scritto, la modifica al prezzo della fornitura non fosse opponibile ad (OMISSIS) siccome questa, nella sua qualita' di ente pubblico, doveva ritenersi vincolata all'utilizzo della forma scritta ad substantiam per la conclusione dei propri contratti.

A seguito d'impugnazione di (OMISSIS), la Corte d'appello di Catania, riformando la prima sentenza, ha respinto l'opposizione fondando sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che equipara le aziende speciali (definite strutture imprenditoriali autonome rispetto all'organizzazione pubblicistica) agli enti pubblici economici, con conseguente inapplicabilita' del relativo regime di forma contrattuale sia nei rapporti di lavoro con i dipendenti, sia per quanto riguarda la manifestazione della volonta' contrattuale (sono citate sul punto Cass. SU n. 5085/97 e n. 5685/11). Aggiunge il giudice d'appello (citando Cass. sez. lav. N. 7825/95) che "al pari degli enti pubblici economici, le aziende municipalizzate devono poter intervenire nella vita economica in posizione analoga a quella in cui si trovano le imprese private similari e, quindi, devono poter assumere le decisioni e concludere i conseguenti negozi con la rapidita' ed elasticita' con cui queste imprese agiscono", deducendo, dunque, che le aziende speciali degli enti locali sono enti pubblici economici soggetti alle norme di diritto pubblico per quanto riguarda la loro organizzazione interna ed alle norme di diritto privato per quanto riguarda l'attivita' economica dai medesimi posta in essere.

Esaminando la corrispondenza intercorsa tra le parti in causa e lo sviluppo del rapporto in atti, la Corte d'appello ha, sulla base di quelle premesse, accertato la volonta' di (OMISSIS) di proseguire nel rapporto commerciale con (OMISSIS), anche alla luce delle condizioni di mercato sopravvenute.

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, al quale risponde (OMISSIS) spa con controricorso e ricorso incidentale condizionato, con il quale ripropone i motivi che la Corte d'appello ha ritenuto assorbiti.

 

RILEVA

che:

nella giurisprudenza di questa Corte si individuano precedenti i quali affermano che "l'azienda speciale, quale ente pubblico strumentale dell'ente locale, pur agendo iure privatorum, e' soggetta alla regola che esige la forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., espressione dei principi d'imparzialita' e buon andamento ex articolo 97 Cost." (Cass. n. 9219/14) e, piu' in generale, che la forma scritta e' requisito di validita' del contratto anche in tutte le ipotesi in cui la P.A. agisca secondo i canoni del diritto privato (n. 1606/07, n. 1702/06, n. 14524/02).

 

Siffatto orientamento deve essere necessariamente confrontato e coordinato con la nutrita giurisprudenza - soprattutto delle Sezioni Unite - che nell'ultimo decennio, alla luce dei sopravvenuti riferimenti normativi, ha ridefinito (non solo allo scopo del riparto della giurisdizione) natura e funzioni delle aziende speciali. Si tengano presenti al riguardo, oltre ai precedenti segnalati dall'impugnata sentenza (Cass. S.U. n. 5085/97 e n. 5685/11), anche Cass. S.U. n. 7799/05 (la quale precisa che il rapporto tra la societa' per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perche' il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra societa' ed ente locale e' di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attivita' della societa' per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della societa').

Si tenga, poi, conto di Cass. S.U. n. 24591/16, la quale, dopo la disamina della natura giuridica delle societa' partecipate - dalla Relazione al codice civile del 1942 fino alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE - osserva che la riconduzione della materia in questione alla disciplina civilistica e' attuata oggi dal Decreto Legislativo n. 175 del 2016 (ovviamente, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie), del quale particolarmente segnala la disposizione dell'articolo 1, comma 3 secondo cui "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle societa' a partecipazione pubblica le norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato".

In conclusione, stabilire se la volonta' contrattuale delle aziende speciali partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici debba (o meno) essere necessariamente trasfusa in forma scritta costituisce questione di massima di particolare importanza. Sicche', occorre sottoporre al Primo Presidente l'opportunita' di rimettere la questione stessa al giudizio delle Sezioni Unite.

 

P.Q.M.

la Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

 

14 febbraio 2018

 

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