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TAR Toscana, Sez. I, 2/2/2018 n. 189
Sui presupposti affinché un immobile possa essere ascritto nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica.

L'art. 1 della L. n. 560/1993 ricomprende, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, tutti gli immobili acquisiti, realizzati o recuperati, "a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali …". Con una formulazione analoga anche l'art. 2 della L. reg.Toscana 96/96, vigente prima dell'entrata in vigore della L. reg. 5/2014, prevedeva che per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dovessero intendersi quelli "in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti Pubblici Territoriali, nonché dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia Residenziale Pubblica". Dal connaturato disposto della normativa nazionale e regionale si ricava pertanto che i presupposti affinché un immobile possa essere ascritto nella categoria" ERP", sono individuabili, nell'effettiva spendita di fondi pubblici per l'acquisto o il recupero degli stessi immobili e, nel contempo, nell'esistenza di un'effettiva destinazione degli stessi al perseguimento di una finalità sociale propria dell'edilizia residenziale pubblica. Pertanto, poiché detti requisiti sussistono nel caso di specie, è illegittima la determinazione dirigenziale, con la quale il comune di Firenze ha informato il ricorrente che l'alloggio da lui occupato non appartiene al patrimonio E.R.P. ed è stato inserito nel piano delle alienazioni dei beni immobili disponibili.

Materia: edilizia ed urbanistica / edilizia residenziale pubblica
 

 Pubblicato il 02/02/2018

 

N. 00189/2018 REG.PROV.COLL.

 

N. 00950/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2017, proposto da:

Giuseppe Cazzato, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Mannucci, Maurizio Milana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianni Mannucci in Firenze, via Stradivari 23;

 

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Peruzzi, Alessandra Cappelletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Peruzzi in Firenze, Palazzo Vecchio piazza Signoria;

 

nei confronti di

Casa Spa non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento,

della comunicazione del Comune di Firenze (protocollo 121088) del 13 aprile 2017 notificata il 24 aprile 2017, nonché della successiva e connessa determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 2017/DD/03690 del 30 maggio 2017, notificata in data 5 giugno 2017, con le quali il Comune di Firenze ha informato il ricorrente che l'alloggio da lui occupato in forza di ordinanza n. 132 del 13 gennaio 1998 ai sensi della normativa applicabile all'epoca, L. 96/96 Regione Toscana non appartiene al patrimonio E.R.P. ed è stato inserito nel piano delle alienazioni dei beni immobili disponibili e non nel piano delle alienazioni ex L.R.T. 5/2014 ed in violazione del D.L. 112/2008 e successive modifiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il presente ricorso il sig. Giuseppe Cazzato ha impugnato la comunicazione del 13 aprile 2017 e la successiva determinazione dirigenziale (n. 2017/DD/03690) del 30 maggio 2017, con le quali il Comune di Firenze ha informato il ricorrente che l’alloggio da lui occupato non appartiene al patrimonio E.R.P. ed è stato inserito nel piano delle alienazioni dei beni immobili disponibili.

Il ricorrente, in quanto assegnatario dell’immobile di via dei Pepi 41 dal 13 gennaio 1998 a seguito dell’emanazione dell’ordinanza 132/1998, è stato pertanto invitato a lasciare l’immobile, con conseguente attivazione della procedura di mobilità per il trasferimento del Sig. Cazzato in un diverso alloggio.

Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell’art. 1 della L. n. 560/1993, dell’art. 2 della L. reg. 96/1996, in quanto l’alloggio di via Pepi, 41 avrebbe dovuto essere considerato quale immobile “ERP”, sussistendone tutti i presupposti richiesti dalla sopra citata normativa; l'immobile sarebbe stato acquisito con fondi comunali e sarebbe stato adibito a edilizia residenziale pubblica fin dal 13 gennaio 1998, sussistendo un vincolo di destinazione;

2. la violazione dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, in quanto una volta che l’alloggio è stato utilizzato come alloggio popolare sarebbe divenuto “ERP”, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto impedire al Comune di Firenze di inserirlo nel piano di alienazione degli immobili non “ERP”;

3. l’eccesso di potere, l’irragionevolezza dell’iter logico-argomentativo, la carenza istruttoria e il travisamento dei fatti nella ricognizione dei beni disposta dalla delibera 215/263/2014, in quanto in un periodo antecedente alla vigenza della L. reg. 5/2014 il Comune avrebbe dovuto ritenere sufficiente l’esistenza del presupposto relativo all’acquisito con fondi pubblici e alla destinazione ad alloggio popolare, senza necessità di dimostrare l’avvenuto acquisto con fondi “ERP”;

4. la violazione dell'art. 13 del D.L. n. 112 del 2008, in quanto non si sarebbe consentito al ricorrente di esercitare l’opzione di acquisto di cui alla disposizione sopra citata;

5. la violazione dell’art. 19 e ss della L. reg. 96/96, in quanto il Comune avrebbe erroneamente fatto riferimento alla procedura di mobilità.

Si è costituito il Comune di Firenze, contestando le argomentazioni dedotte e chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito della Camera di Consiglio del 7 settembre 2017 questo Tribunale, e con ordinanza n. 1057/2017, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e ha ordinato il deposito di “una relazione da parte dell’Amministrazione comunale diretta ad evidenziare la sussistenza dei presupposti per qualificare (o meno) l’alloggio sito in via dei Pepi 41 nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica”, adempimento quest’ultimo poi effettivamente posto in essere.

All’udienza pubblica del 17 gennaio 2018, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere risultando fondati i primi tre motivi, la cui identità di argomentazioni consente una trattazione unitaria.

1.1 A tal fine è necessario premettere che l’art. 1 della L. n. 560/1993 ricomprende, nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, tutti gli immobili acquisiti, realizzati o recuperati, “a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali …”.

1.2 Con una formulazione analoga anche l’art. 2 della L. reg. 96/96, vigente prima dell’entrata in vigore della L. reg. 5/2014, prevedeva che per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dovessero intendersi quelli “in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti Pubblici Territoriali, nonché dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia Residenziale Pubblica”.

1.3 Ciò premesso è evidente che dal connaturato disposto della normativa nazionale e regionale si ricava che i presupposti affinché un immobile possa essere ascritto nella categoria” ERP”, sono individuabili, nell’effettiva spendita di fondi pubblici per l’acquisto o il recupero degli stessi immobili e, nel contempo, nell’esistenza di un’effettiva destinazione degli stessi al perseguimento di una finalità sociale propria dell’edilizia residenziale pubblica.

1.4 Detti requisiti sussistono nel caso di specie.

1.5 In primo luogo è necessario evidenziare come sia incontestato che l’immobile di cui si tratta sia stato assegnato al Sig. Cazzato in applicazione della L. reg. 96/96 e, ciò, considerando che l’Amministrazione comunale conferma che il ricorrente era risultato in possesso dei titoli per usufruire dell’utilizzo di un alloggio di proprietà comunale e destinato all’edilizia pubblica e, ciò, a partire dal 13 gennaio 1998.

1.6 Per quanto concerne l’avvenuto acquisto dell’immobile di via dei Pepi 41 con fondi comunali è necessario rilevare che malgrado le sollecitazioni di questo Tribunale, dirette ad ottenere l’esibizione di tutta la documentazione utile per precisare la destinazione dell’immobile, l’Amministrazione ha ritenuto di non depositare copia dell’atto diretto a dimostrare l’avvenuta cessione.

1.7 Nella relazione depositata, così come nelle successive memorie, il Comune di Firenze afferma che l’alloggio in questione non è stato acquistato con fondi “ERP”, ma è pervenuto nel patrimonio di quest’ultimo, negli anni tra il 1939 ed il 1942, a seguito di un esproprio o di una cessione bonaria di immobili destinati alla demolizione.

1.8 E’ stata depositata in giudizio, tuttavia, una dichiarazione a firma del dirigente responsabile (doc. 1 del Comune) che sembra contraddire tale affermazione e, ciò, nella parte in cui detto dirigente attesta che la provenienza dell’alloggio sia da ricondurre ad un atto di compravendita rogato in data 14 giugno 1940.

1.9 Ne consegue che le conclusioni dell’Amministrazione non sono univoche circa il titolo di trasmissione della proprietà, non risultando accertato se l’alloggio di cui si tratta sia stato acquisito a seguito della sottoscrizione di un contratto di compravendita (e quindi mediante la spendita di soldi pubblici) o, ancora, durante l’esplicarsi di un procedimento espropriativo, che pure presuppone il pagamento di un indennizzo a carico dell’Amministrazione espropriante.

2. Se non è stato depositato il provvedimento che dimostri inequivocabilmente l’effettiva spendita di fondi pubblici per l’acquisizione della proprietà si è, al contrario, accertato che lo stesso immobile sia stato oggetto di un’attività di ripristino con l’utilizzo degli stessi fondi comunali, fattispecie di per sé sufficiente a qualificare come “ERP” l’alloggio di via Pepi, 41, ai sensi della disciplina nazionale e regionale sopra ricordate.

2.1 Dalla documentazione in atti, e in particolare dal documento 18 depositato dalla ricorrente, è possibile desumere che l’immobile necessitava di ingenti attività di recupero, con la conseguente necessità di provvedere ad un “rispristino funzionale dei locali, al recupero di una serie di unità immobiliari decenti ed abitabili, nel complesso della più generale opera di restauro”, alloggi che risultavano privi di fognature e di impianti idrici ed elettrici.

2.2 Proprio in ragione di detto status quo con la delibera del 15 luglio 1980, il Comitato Edilizia Residenziale aveva approvato il quadro economico per interventi di edilizia residenziale pubblica per gli immobili di Via dei Pepi, Via di Mezzo, via Fiesolana e via Pietrapiana (doc. 8).

2.3 Un’ulteriore conferma che l’immobile di via dei Pepi 41 sia stato oggetto di un sostanziale rifacimento è desumibile dalla relazione tecnica prot. 802/1989 (doc.19 sempre della ricorrente), nell’ambito della quale sono menzionate le somme spese per i ponteggi di tutti gli immobili del “quadrilatero”, del quale costituisce parte integrante l’alloggio di cui si tratta.

2.4 Dalle delibere comunali del 1990 n. 3025/2191 e 4857/1029 si evince, poi, che il Comune aveva approvato i lavori svolti ed aveva chiesto ulteriori fondi regionali e che, nel contempo, aveva indetto nel 1995 un ulteriore bando sempre per i lavori del quadrilatero.

2.5 Non è peraltro credibile la tesi del Comune, laddove sostiene che un immobile ceduto nel 1940 e nella situazione sopra descritta, non sia stato mai oggetto di lavori di rifacimento, idonei a renderlo abitabile e suscettibile di essere assegnato ad un soggetto in possesso dei presupposti per risultare assegnatario di un immobile “ERP”.

2.6 Nemmeno l’Amministrazione ha depositato una documentazione idonea a dimostrare che proprio l’alloggio di cui si tratta sia stato escluso dai lavori che hanno interessato l’intero quadrilatero.

2.7 Altrettanto da respingere sono le argomentazioni dirette a sostenere che non sussiste la qualificazione “ERP” dell’alloggio, in quanto quest’ultimo sarebbe stato oggetto di semplici lavori di “manutenzione”, senza essere stato oggetto di ristrutturazione.

2.8 Detta argomentazione risulta del tutto indimostrata a fronte di numerose delibere che certificano la volontà dell’Amministrazione di procedere a lavori di rifacimento dell’intero quadrilatero che, peraltro appaiono comunque invasivi nella parte in cui hanno richiesto la realizzazione di impalcature e ponteggi.

2.9 Deve considerarsi, peraltro, del tutto irrilevante la circostanza che tali lavori siano stati realizzati completamente o solo in parte, in quanto la stessa esistenza delle delibere che hanno disposto lo svolgimento dei lavori, dimostra quanto meno la volontà del Comune di considerare l’immobile quale facente parte dell’edilizia residenziale pubblica.

3. Si consideri, ancora, come deve ritenersi non applicabile al caso di specie il disposto di cui all’art. 1 comma 2 della L. reg. 5/2014, laddove si fa riferimento alla necessità di verificare l’esistenza del requisito della “spendita di fondi ERP” per classificare gli immobili di cui si tratta e, ciò, considerando che l’alloggio di via Pepi, 41 era stato acquisito e ristrutturato in un periodo antecedente all’entrata in vigore di detta ultima disciplina, consolidando pertanto la destinazione ad “ERP” in una fase precedente.

3.1 Ne discende che la L. reg. 5/2014 deve ritenersi applicabile ai soli immobili acquisti o recuperati dopo la sua entrata in vigore, restando immutata la qualificazione degli immobili già classificati sulla base di un inquadramento che non può essere messo in discussione da una disciplina normativa sopravvenuta e, ciò, peraltro in assenza di una specifica disposizione in tal senso diretta.

3.2 Un ulteriore conferma del fatto che si sia in presenza di un immobile “ERP” è data dal fatto che nell’allegato al bilancio del 1994 sono indicati gli immobili soggetti alla L.R.T. 25/1989 (la legge regionale sull’Edilizia Residenziale Pubblica precedente alla L. reg. 96/1996) e tra questi ultimi sono ricompresi gli alloggi di via dei Pepi.

3.3 Sono state, peraltro, smentite le argomentazioni dirette a sostenere che l’assegnazione disposta nei confronti del Sig. Cazzato, sin dal Gennaio 1998, dovesse considerarsi a titolo temporaneo.

3.4 Non solo non sussiste alcuna evidenza di detta affermazione, ma nel provvedimento di assegnazione si precisa che quest’ultima viene disposta “in via definitiva”, convertendo l’assegnazione provvisoria già sancita dalla precedente ordinanza n. 7104 dell’8 ottobre 1996.

3.5 E’ evidente che l’aver considerato l’immobile nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica fin dal 1998, ponendo in essere un comportamento concludente anche mediante l’adozione di un’assegnazione definitiva dell’alloggio nei confronti del Sig. Cazzato, ha l’effetto di dimostrare l’esistenza di un altrettanto inequivoca volontà del Comune che, a sua volta, non può essere superata dall’adozione di un successivo piano di dismissione che ha l’effetto di incidere sulla classificazione dell’immobile di cui si tratta, privandolo della finalità di edilizia sociale e ricomprendendolo nell’ambito del patrimonio disponibile del Comune (in senso analogo si veda Tar Lazio, Latina n. 255/2017).

3.6 Risulta, pertanto, evidente il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione comunale che, nell’inserire l’alloggio di cui si tratta tra gli immobili non “ERP”, non ha considerato l’utilizzo pregresso e la destinazione impressa a quest’ultimo mediante l’adozione di comportamenti univocamente diretti ad operare una determinata classificazione.

4. L’accoglimento delle sopra citate censure consente di assorbire le ulteriori doglianze proposte.

Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto.

La novità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in provvedimenti impugnati.

Compensa le spese del giudizio, con refusione del contributo unificato nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

 

IL SEGRETARIO

 

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