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Consiglio di Stato, Sez. VI, 1/3/2018 n. 1266
Sulla pretesa creditoria da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per il suo funzionamento nei confronti della Provincia autonoma di Trento

Le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI (ora ARERA) relativamente ai territori delle Province autonome ed ai soggetti che ivi operano nella filiera del servizio idrico non vigono né si esplicano con la corrispondente latitudine apprezzabile, invece, negli altri ámbiti del territorio nazionale.
Non è plausibile affermare che all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nei confronti degli esercenti il servizio idrico nel territorio della Provincia autonoma di Trento (PAT), possa competere una contribuzione di misura esattamente pari a quella esigibile nei riguardi di analoghi esercenti aventi però sede in aree territoriali diverse del Paese. Sostenere l'opposto equivarrebbe a legittimare una locupletazione proporzionalmente indebita da parte dell'Autorità, a fronte di servizi da essa obiettivamente non resi nei riguardi del territorio della PAT.


Materia: acqua / disciplina

Pubblicato il 01/03/2018

N. 01266/2018REG.PROV.COLL.

N. 01357/2017 REG.RIC.

N. 01855/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2017, proposto dalla Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Giuffrè in Roma, Via dei Gracchi, n. 39; 

contro

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI, sede di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Novareti s.p.a. (già Dolomiti Energia s.p.a.), non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2017, proposto dalla Novareti s.p.a. (già Dolomiti Energia s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Federico Novelli, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Cicerone, n. 44; 

contro

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI, sede di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 

nei confronti di

Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio; 

per la riforma

quanto al ricorso n. 1357 del 2017:

della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione II, n. 2351/2016, resa tra le parti, concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI, dovuto per l'anno 2014;

quanto al ricorso n. 1855 del 2017:

della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione II, n. 2352/2016, resa tra le parti, concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI, dovuto per l'anno 2014.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI, sede di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Maria Chiara Lista, su delega dell'avvocato Franco Mastragostino, dello Stato Fabio Tortora, Andrea Conforto, su delega dell'avv. Fabio Todarello, e Giovanni Corbyons;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col primo ricorso in epigrafe n.r.g. 1357/2017 la Provincia autonoma di Trento (di seguito “PAT”) ha impugnato la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, n. 2351/2017, pubblicata il 13.12.2016, che – con l’onere delle spese – ha dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato nel merito il suo originario ricorso avverso:

- la determinazione del Direttore responsabile della Direzione affari generali e risorse dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito “Autorità”) n. 47 dell’1.7.2014 di “definizione delle modalità operative di versamento del contributo all’onere per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, per l’anno 2014, da parte degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, e dei servizi idrici”, nella parte in cui la stessa, al suo punto 9), ha disposto che “il versamento è dovuto anche dai soggetti esercenti servizi idrici nelle Regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige”;

- quale atto presupposto, la deliberazione dell’Autorità n. 235/2014/A del 29.5.2014 avente ad oggetto la “determinazione dell’aliquota del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovuto per l’anno 2014 dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici”.

1.1. La sentenza ha introduttivamente riepilogato che la PAT aveva esposto in fatto che:

- con deliberazione n. 235/2014/A l’Autorità aveva determinato, per l’anno 2014, il contributo dovutole nello 0,28 per mille – per gli operatori nei settori dell’energia e del gas – e nello 0,25 per mille (dei ricavi risultanti dai bilanci approvati del 2013) per i “gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono”, aggiungendo che:

-- i contributi dovevano esserle versati entro il 31.7.2014 sul suo conto corrente e che entro il 15.9.2014 dovevano esserle inviati i dati relativi alla contribuzione;

-- il Direttore degli Affari generali e risorse dell’Autorità aveva provveduto, con determinazione n. 47 dell’1.7.2014, a definire le modalità operative relative ai versamenti del contributo;

- con nota 10.6.2014, indirizzata ai Presidenti dell’Autorità e della Cassa conguaglio per il settore elettrico, il Presidente della PAT aveva sottolineato che, alla luce delle prerogative statutarie riconosciute dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’Autorità, con riferimento al servizio idrico, non aveva il potere di imporre l’applicazione di componenti tariffarie a valere sul territorio della PAT;

- in mancanza di risposta, con successiva nota n. 415072 dell’1.8.2014, l’Agenzia per la depurazione della PAT, quale Gestore degli impianti di depurazione della Provincia, aveva formalmente comunicato all’Autorità di ritenere di non dovere versare il contributo per l’anno 2014 per inapplicabilità della determinazione n. 47 dell’1.7.2014 alla PAT a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2014.

1.2. La sentenza ha poi motivato affermando, in sintesi, che:

- era fondata un’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla costituita Autorità, per non avere la PAT impugnato precedentemente anche la deliberazione dell’Autorità del 16.5.2013, n. 200 (relativa alla “determinazione dell’aliquota del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dovuto per l’anno 2013 dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei serviziidrici, e semplificazione delle modalità di versamento e comunicazione all’Autorità dei dati relativi”), il cui allegato A (recante le “modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”), premesse le fonti normative che costituivano base giuridica della pretesa al versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità, aveva precisato al suo punto 2.6 che “il versamento è dovuto anche dai soggetti esercenti il servizio idrico integrato, o una o più delle attività che lo compongono, nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige”. Ciò a maggior ragione perché l’allegato A alla predetta deliberazione n. 200/2013 aveva continuato a produrre i propri effetti fino all’approvazione del nuovo allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12.5.2016, n. 219 (recante la determinazione delle aliquote del contributo per il funzionamento dell’Autorità dovute, per l’anno 2016, dai soggetti operanti nei settori di competenza), nel cui dispositivo era specificato che “l’Allegato A della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente le modalità per il versamento e la comunicazione dei dati relativi al contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità e che sostituisce l’Allegato A della deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione 200/2013/A”. Non valeva poi a confutare questa eccezione la tesi della PAT secondo cui l’impugnazione della deliberazione n. 200/2013 non sarebbe stata necessaria alla luce del già pendente suo ricorso alla Corte Costituzionale (chiusosi con la citata sentenza n. 137/2014). Tale ricorso infatti era stato depositato nel dicembre 2012 e la relativa udienza di discussione s’era celebrata nel febbraio 2014. Pertanto l’impugnazione della delibera dell’Autorità del 2013 sarebbe stata necessaria;

- il ricorso introduttivo era comunque improcedibile giacchè l’obbligo di contribuzione non aveva subito soluzioni di continuo, atteso che il predetto allegato A alla deliberazione del 2016 si sostituiva a quello della deliberazione del 2013 che, a propria volta, si sostituiva all’omologo allegato vigente dal 2007, “ragione per cui la domanda proposta con il ricorso introduttivo, oltre ad essere inammissibile per acquiescenza alla più risalente disciplina, sarebbe comunque improcedibile in quanto l’impugnazione non potrebbe produrre alcun tipo di utilità concreta alla luce della perdurante disciplina sull’obbligo di versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità di regolazione”;

- il ricorso era peraltro infondato nel merito in quanto, come desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 256/2007 (pur se pronunciata su un caso riguardante i contributi dovuti all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici), ““le norme censurate [tra cui l’art. 1, co. 67, della l.n. 266/2005], in quanto recanti la disciplina di contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali, costituiscono, dunque, legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione)”, né, tantomeno, esse “vulnerano l'autonomia finanziaria regionale e provinciale, dato che l'introduzione della contribuzione obbligatoria a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche Regioni e Province autonome in qualità di stazioni appaltanti, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo della manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica”: una statuizione che il Collegio reputa, ai fini della decisione, chiarificatrice e dirimente. In altri termini, il contributo controverso ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, e costituisce, inoltre, espressione dell’esercizio di una competenza esclusiva statale, come tale non derogabile.”;

- cadeva conseguentemente il primo motivo di ricorso, incentrato sull’asserita violazione delle norme statutarie, a nulla rilevando che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 137/2014, avesse poi annullato le lettere e) ed o) dell’art. 3, co. 1, del DPCM 20.7.2012 (recante la individuazione delle funzioni dell’Autorità ai sensi dell’art. 21, co. 19 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 214/2011), nella parte in cui esse si riferivano anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Invero le altre disposizioni del predetto DPCM, di cui alle diverse lettere che lo componevano, erano rimaste in vita e le funzioni dell’Autorità ivi previste erano pertanto ancora operanti anche nei riguardi della PAT (giustificando di riflesso la pretesa dell’Autorità al conseguimento dei contributi in contestazione);

- cadeva infine anche il secondo motivo di ricorso (col quale si rilevava che la citata deliberazione n. 235/2014/A non aveva conferito al competente Dirigente dell’Autorità anche il compito di prevede l’estensione applicativa del contributo ai gestori idrici operanti nel territorio della PAT, onde tale estensione appariva sguarnita di una sua base giuridica) dato che, alla luce della giurisprudenza comunitaria (ancorchè afferente ad un caso riguardante i contributi per l’AGCOM), sembrava doversi “escludere che il prescritto versamento del contributo all’Autorità resistente per il proprio funzionamento integri una violazione dei citati parametri, né, tantomeno, la Provincia ricorrente ha allegato fatti o argomenti che possano deporre in senso contrario”. In più, risultava fondata la tesi dell’Autorità secondo la quale “i vari organi che concorrono alla gestione amministrativa del servizio idrico integrato in Trentino Alto Adige (ad esempio: controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano; manutenzione degli impianti di depurazione e di fognatura; rispetto dell’Ambiente) non possano affatto essere qualificati alla stregua di autorità che si sostituiscono nelle peculiari funzioni esercitate dall’AEEGSI”.

2. L’appello della PAT si affida alle seguenti censure:

a) erronea e carente motivazione quanto alla statuizione sull’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione, per l’anno 2013, della deliberazione dell’Autorità n. 200/2013 e suo allegato A - violazione dei principi sugli atti “conformativi” - errore di fatto e di diritto - erronea valutazione sulla “acquiescenza” che sarebbe stata prestata dalla PAT - erronea e mancata considerazione, quale presupposto della impugnazione proposta per la contribuzione relativa all’anno 2014, della sentenza Corte Costituzionale n. 137/2014 - perplessità e contraddittorietà manifeste della pronuncia di inammissibilità pregiudiziale rispetto alle successive statuizioni con le quali si statuisce, poi, nel merito;

b) violazione del titolo competenziale invocato a fondamento del ricorso e, in particolare, violazione della competenza primaria della PAT in materia di servizio idrico integrato come risultante dagli art. 8, nn. 1, 5, 17, 19, 24, art. 9, nn. 9 e 10, artt. 80 e 81, art. 13 dello Statuto speciale, dalle Norme di attuazione dello Statuto, di cui al d.P.R. n. 115/1973 (trasferimento alle Province di tutti i beni del demanio idrico), d.P.R. n. 381/1974 (utilizzazione acque pubbliche, opere idrauliche), d.P.R. n. 253/1977 (energia e grandi derivazioni idroelettriche) - erronea e travisata lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 256/2007 ed erronea applicazione al caso di specie, con violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 137/2014 - erronea motivazione;

c) erronea motivazione su un profilo decisivo della controversia per totale travisamento del giudicato costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2014 - falso ed erroneo supposto di diritto e consequenziale violazione delle competenze provinciali in materia di servizio idrico - perplessità e contraddittorietà manifeste rispetto alla precedente decisione della stessa sezione del Tar;

d) erronea e travisata interpretazione della giurisprudenza amministrativa sul contributo di funzionamento delle Autorità indipendenti (nel caso, di AGCOM) rispetto alla fattispecie in esame - erroneo supposto di fatto e di diritto con riferimento alla prospettazione del rapporto fra Autorità e PAT - violazione degli artt. 2 e 4 del d.lgs n. 266/1992 sui rapporti fra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali - erronea applicazione dei principi generali di vigilanza e controllo rispetto alla competenza primaria della PAT.

2.1. In sintesi, ad avviso di parte:

a.1) premesso in via generale che il sistema della contribuzione per il funzionamento dell’Autorità non può che gravare sui soggetti del mercato di riferimento, ossia sui soggetti in relazione ai quali l’Autorità svolge effettivamente attività di regolazione e disciplina, negli anni 2012-2014 si sono succedute, in materia, fonti di disciplina non lineare e chiara. Ancora nel 2012, ad esempio, l’Autorità affermava che il sistema della ‘anagrafica degli operatori’ (strumento necessario per l’individuazione dei soggetti sottoposti alle sue competenze) non si applicava ai gestori del SII operanti nelle Province di Trento e Bolzano. Con la deliberazione n. 200/2013/A s’è determinata l’aliquota di contribuzione imposta ai gestori dei servizi idrici e tuttavia questa disciplina è poi mutata di anno in anno: a volte sono state le stesse delibere a prevederne l’applicazione nei riguardi degli operatori della PAT e a volte, invece, ciò è stato previsto in un diverso provvedimento, adottato al livello dirigenziale dell’Autorità. Nel 2015, addirittura, né l’una né l’altra fonte hanno imposto alcun contributo agli operatori della PAT. Non sussiste perciò, in argomento, una disciplina generale stabile, disponendosi piuttosto, nel tempo, sempre con riferimento ad ogni anno in corso. Ciò spiega la plausibilità del fatto che l’interesse a ricorrere della PAT si è materializzato solo dopo la citata sentenza n. 137/2014 (concretizzante un oggettivo ‘fatto nuovo’) e solo a partire dalla delibera dell’Autorità del 2014 (la n. n. 235/2014/A), rinnovandosi esso poi in occasione della deliberazione n. 219/2016, anch’essa in effetti impugnata (non censurata è invece quella n. 232/2015/A in quanto priva di obblighi di contribuzione a carico dei gestori nel territorio della PAT);

b.1) i primi Giudici hanno errato nel dare rilievo, nell’ambito di questa fattispecie, al precedente costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 256/2007. E questo sia in relazione alle particolari competenze in materia della PAT – che nel proprio territorio è ‘Autorità locale per la regolazione del servizio idrico’ – sia con riferimento all’ambito oggettivo a cui può fondatamente riferirsi il contributo all’Autorità (in disparte la “non convincente qualificazione, accolta dal Tar, circa la natura di tale corrispettivo come tributo a carattere impositivo indifferenziato”). Quanto al primo aspetto, in particolare, “è rispetto al servizio idrico nel suo complesso, a fronte della elevata frammentazione gestionale sussistente fra tutti i Comuni del territorio provinciale con riferimento ai servizi di acquedotto e di fognatura, che la Provincia [tramite apposita Agenzia per la Depurazione (ADEP)] svolge ed assicura una funzione generale di impostazione, di sviluppo, di controllo, di tutela finanziaria e di vigilanza”. Quanto al secondo, in disparte la diversità della fattispecie decisa dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 256/2007, deve considerarsi che il contributo in discussione si avvicina maggiormente non tanto ad un tributo a portata generale e a gettito indifferenziato quanto ad un prelievo avente natura di ‘corrispettivo’ vis a vis le funzioni e i compiti regolatori propri dell’Autorità, che conseguentemente può gravare solo su chi è effettivo destinatario di tali funzioni e compiti;

c.1) i primi Giudici hanno altresì errato nel sottostimare la dedotta rilevanza della citata sentenza n. 137/2014 della Corte Costituzionale ed il fatto che – non a caso – del citato DPCM 20.7.2012 sono state dichiarate illegittime solo le disposizioni (di cui al relativo art. 3, co. 1, lett. e) ed o)) che letteralmente impingevano sulle competenze delle Province autonome. La Corte, peraltro, non ha dovuto cogliere tratti di illegittimità nelle norme ad esso preordinate (della l.n. 481/1995 e del d.l. n. 201/2011) per il solo motivo che esse (e le conseguenti altre disposizioni del predetto DPCM, rimaste integre) su tali competenze non incidono affatto;

d.1) la sentenza impugnata è infine erronea lì dove essa ha respinto il secondo motivo dell’originario ricorso, non cogliendo il senso della censura volta a sostenere che – in base anche a disposizioni di rango comunitario – le contribuzioni ad Autorità indipendenti devono essere comunque correlate ai soli loro ‘costi amministrativi’ sostenuti per le loro attività di regolazione. Attività che, come detto, nella fattispecie non riguardano i gestori del servizio idrico operanti nel territorio della PAT.

3. Nel giudizio d’appello s’è costituita l’Autorità, ribattendo partitamente alle tesi proposte dalla PAT ed insistendo in particolare – oltre che nell’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso – sul fatto che essa ha comunque conservato competenze generali suscettibili di esplicarsi anche nei riguardi dei gestori dislocati nel territorio della PAT, a fronte delle quali, pertanto, continua a giustificarsi il loro dovere di contribuzione, di per se stesso peraltro non scindibile in proporzione di quote (per quanto eventualmente minori) di competenze effettivamente esercitate nei confronti di detti gestori.

4. L’Autorità ha prodotto memoria del 3.4.2017 e la PAT ha prodotto memoria del 16.11.2017, cui ha fatto seguito una memoria di replica dell’Autorità del 22.11.2017. Gli scritti della parti hanno riepilogato le rispettive tesi ed insistito sulla loro fondatezza.

Alla replica dell’Autorità ha peraltro controreplicato la PAT con memoria depositata il 30.11.2017, nella quale in particolare:

- si precisa che il DPCM 29.8.2016 (ex adverso evocato a sostengo dei propri argomenti), recante disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, era stato a suo tempo adottato – previa intesa in sede di Conferenza unificata – alla espressa condizione che fossero “fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione”;

- si sottolinea che le residue attribuzioni dell’Autorità di portata generale, come tali suscettibili di esplicarsi anche nei riguardi della PAT, riguardano ‘attività normativa’, in quanto tale non suscettibile di una propria remunerazione (così come in effetti essa non veniva remunerata al tempo in cui la medesima attività veniva esplicata dai Ministeri competenti).

5. Col secondo ricorso in epigrafe n.r.g. 1855/2017 la Novareti s.p.a., già Dolomiti Reti s.p.a. (di seguito “Novareti”), ha impugnato la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, n. 2352/2016, pubblicata il 13.12.2016, che – con l’onere delle spese – ha dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato nel merito il suo originario ricorso avverso gli stessi atti indicati sub 1. supra.

5.1. La sentenza, ricordato che la Novareti aveva premesso di essere uno degli operatori del servizio idrico integrato nel territorio della PAT, gestendo in particolare l’acquedotto comunale e gli impianti ecologici di Trento, di Rovereto e di vari altri comuni della zona, ha motivato in termini sostanzialmente coincidenti con quelli riepilogati al punto 1.2. che precede.

6. L’appello della Novareti si sviluppa secondo linee argomentative che, sebbene in forma sensibilmente più sintetica, non risultano dissimili da quelle illustrate al punto 2.1. che precede.

7. Nel giudizio s’è costituita l’Autorità ribattendo partitamente alle tesi della Novareti, in particolare deducendo anche un autonomo profilo di inammissibilità dell’appello, costituito dal fatto che l’avversaria non avrebbe impugnato la statuizione della sentenza di primo grado concernente la ritenuta improcedibilità dell’originario ricorso.

8. L’Autorità ha quindi depositato memoria del 16.11.2017, cui ha replicato la Novareti con memoria del 24.11.2017 con la quale fra l’altro si obietta all’avversaria eccezione di inammissibilità dell’appello.

9. Le cause quindi, chiamate alla pubblica udienza di discussione del 5.12.2017, sono state ivi trattenute in decisione.

10. Preliminarmente occorre procedere alla riunione degli appelli in epigrafe, stante la sostanziale unitarietà della questione che forma oggetto dei ricorsi in epigrafe.

11. Va in primo luogo disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’originario ricorso della PAT formulata dall’Autorità.

Per comprenderne le ragioni vale procedere alla seguente rassegna e alle conseguenti considerazioni.

11.1. La l.n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ha previsto col suo art. 2:

- al co. 1, primo periodo, che “Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l’energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni.”;

- al co. 15, che “Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.”;

- al suo co. 38, che “All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento delle Autorità (…)

si provvede: (…)

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

11.2. A distanza di anni il d.l. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 106/2011, intitolato “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, al suo art. 10, rubricato “Servizi ai cittadini”, ha tra l’altro previsto:

- al co. 11, che “Al fine di garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata “Agenzia”.”;

- al co. 12, che “L’Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.”;

- al co. 14, che “L’Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni: (…)

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato (…) fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nell’'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti; (…)”.

L’operatività di questa agenzia, però, non risulta essere mai effettivamente decollata.

11.3. Invero, nello stesso anno 2011 il d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. “decreto Salva Italia”), ha stabilito nel suo art. 21, rubricato “Soppressione enti e organismi”, che:

- “19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

- “19-bis. All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”;

- “20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.”.

E’ possibile dunque constatare, in estrema sintesi, che, in un quadro di evoluzione settoriale (che non poteva non tenere conto altresì dell’evoluzione determinatasi in materia a livello sovranazionale) e al tempo stesso di razionalizzazione, efficientamento ed economia, le attribuzioni precedentemente affidate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono confluite nella già esistente Autorità per l’energia elettrica e il gas, che agli originariamente propri ha perciò affiancato (in pratica con l’inizio dell’anno 2012) anche le funzioni ed i compiti in tema di acqua (eppertanto di servizio idrico).

Vale poi ricordare che, per coerenza e logica conseguenza, l’art. 13, co. 13, del d.l. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 9/2014, recante “Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, ha novellato l’art. 2, co. 1, primo periodo, della l.n. 481/1995, facendolo da allora recitare così: “Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni.”.

Poi, avendo il c.d. decreto Salva Italia taciuto in argomento, è necessario altresì constatare che l’incapsulamento delle nuove attribuzioni nel perimetro di quelle della preesistente Autorità per l’energia elettrica e il gas ha determinato che, anche relativamente a quelle ulteriori (acquisite per effetto degli interventi legislativi sopra ricordati), operasse allora quel ‘limite’ di esercizio (di attribuzioni) già posto dall’art. 2, co. 15, della l.n. 481/1995, secondo il quale nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con d.P.R. n. 670/1972 e le relative norme di attuazione.

11.4. Bisogna inoltre ricordare che, in attuazione del citato art. 21, co. 19, secondo periodo, del decreto Salva Italia, è stato poi adottato il DPCM 20.7.2012 il quale, in particolare, al suo art. 3 ha operato l’individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all’Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed i cui contenuti sono stati interessati dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2014 che, in dispositivo, ha così recitato: “dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, attribuire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), poteri, compiti e funzioni all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per l’effetto, annulla le lettere e) ed o) dell’art. 3, comma 1, del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.”.

Vale con l’occasione rammentare che nell’art. 3, co. 1, del predetto DPCM le lettere e) ed o), dopo che nell’alinea del medesimo co. 1 si afferma che “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono:”, recitavano così:

e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

A propria volta l’art. 2 del DPCM 20.7.2012, rubricato “Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico”, recita così:

1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo.

La regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, persegue le seguenti finalità:

a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;

c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;

d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE.”.

11.5. Occorre infine ricordare che gli artt. 12 e 13 del citato d.P.R. n. 670/1972 rispettivamente dispongono tra l’altro che:

- “12. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(…)

I Presidenti delle Province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.”;

- “13. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.”.

11.6. Dal punto di vista delle iniziative assunte dall’Autorità in materia di contribuzioni ad essa dovute (a valle dell’evoluzione legislativa che ha interessato il perimetro delle proprie attribuzioni, anche in materia di servizi idrici), occorre poi rammentare che essa Autorità, nell’ordine (e fino a quando qui risulta d’interesse):

- con deliberazione 16.5.2013, n. 200/2013/A, ha stabilito “2. di fissare, per l'anno 2013, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità (…), dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,25 (…) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2012”. Inoltre, nell’allegato A alla predetta delibera – che evidentemente di quest’ultima condivide la natura ed il rango della fonte –, all’art. 2, rubricato “Soggetti passivi”, l’Autorità ha altresì stabilito che “2.6 Il versamento [del contributo] e` dovuto anche dai soggetti esercenti il servizio idrico integrato, o una o più delle attività che lo compongono, nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.”;

- con deliberazione 29.5.2014, n. 235/2014/A, ha stabilito “2. di confermare, per l’anno 2014, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,25 (…) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2013”. Questa delibera, a differenza di quella dell’anno precedente, non risulta accompagnata da un proprio allegato. Piuttosto si registra che con la di poco successiva determinazione dirigenziale dell’Autorità n. 47/2014 dell’1.7.2014 (provvedimento qui in contestazione), recante la “definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo all’onere per il funzionamento dell’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’anno 2014 da parte degli operatori nei settori dell’energia elettrica del gas e dei servizi idrici”, si è disposto che “9. Il versamento e` dovuto anche dai soggetti esercenti i servizi idrici nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.”;

- con deliberazione 21.5.2015, n. 232/2015/A, ha stabilito “2. di fissare, per l’anno 2015, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,25 (…) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2014”. Anche in questo anno si registra una successiva determinazione dirigenziale dell’Autorità (n. 49/DAGR/2015 del 3.7.2015) per la definizione delle modalità operative per il versamento del contributo. Tuttavia essa ha taciuto del tutto sul fatto che contribuenti dovessero, o meno, essere anche gli esercenti dei servizi idrici nella Regione Trentino Alto Adige (al punto che, a quanto emerge in particolare dagli scritti della PAT, non smentiti da quelli dell’Autorità, nell’anno 2015 gli esercenti aventi sede nel territorio della PAT non sarebbero stati considerati contribuenti né sarebbero stati destinatari di richieste di effettuazione di versamenti di contributi all’Autorità);

- con deliberazione 12.5.2016, n. 219/2016/A, ha stabilito “2. di fissare, per l’anno 2016, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,25 (…) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2015”. Nuovamente però, in quell’anno, in un allegato A alla predetta delibera – che evidentemente di quest’ultima condivide la natura ed il rango della fonte –, all’art. 2, rubricato “Soggetti passivi”, l’Autorità ha altresì stabilito che “2.6 Il versamento [del contributo] e` dovuto anche dai soggetti esercenti il servizio idrico integrato, o una o più delle attività che lo compongono, (omissis) nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.”.

11.7. L’attenzione non può non rimanere attratta dall’andamento sinusoidale del comportamento tenuto dall’Autorità a decorrere dall’anno 2013 in tema di determinazione del contributo dovutole a fronte delle sue nuove attribuzioni, perimetrate e definite col DPCM del 2012.

Per un verso essa non ha scelto (pur non risultando fattori che in ciò l’ostacolassero) di determinare l’entità del contributo in via generale e di stabilire che esso sarebbe rimasto identico per ogni esercizio successivo sino a nuova e diversa sua deliberazione in argomento. Essa piuttosto ha scelto la strada della determinazione di anno in anno della misura di detto contributo. Non deve trarre in inganno il fatto che, oggettivamente, la misura del contributo non è variata di anno in anno né da ciò inferirsi che le deliberazioni in argomento, per gli anni 2014-2016, siano state null’altro che meramente confermative di quella del 2013. Del resto, se è vero che nella deliberazione del 2014 l’Autorità ha utilizzato il verbo ‘confermare’ (per stabilire che pure in quell’anno l’aliquota di contribuzione sarebbe stata dello 0,25 per mille) è peraltro vero che negli anni 2015 e 2016 l’Autorità ha invece fatto ricorso (per le medesime finalità) al verbo ‘fissare’, identico a quello utilizzato nel 2013 quando, per la prima volta, essa ha dovuto decidere la misura dell’aliquota di contribuzione a fronte delle sue nuove attribuzioni divenute effettive a decorrere dall’anno 2012.

Per altro verso, poi, l’Autorità ha ritenuto di intervenire differentemente, di anno in anno, dal punto di vista della fonte con la quale disporre che, pure nel territorio della PAT, gli esercenti dovessero il contributo in argomento. Nel 2013, come nel 2016, essa ha ritenuto di stabilire direttamente, con atto (deliberazione) riferibile al proprio collegio di vertice, che anche detti esercenti dovessero essere contribuenti. Nel 2014 essa ha lasciato che fosse, invece, un proprio dirigente a deciderlo (attraverso propria determinazione successiva alla deliberazione di vertice con la quale si fissava la misura del contributo). Nel 2015 essa non solo ha lasciato la medesima decisione ad un proprio dirigente ma ha pure consentito che fosse tale dirigente a stabilire che, per quell’anno, gli esercenti dislocati sul territorio delle Province autonome nulla dovessero a titolo di contribuzione.

Da quanto precede si possono allora trarre due considerazioni:

- che, a decorrere dal primo esercizio (2013) in cui s’è reso necessario disporre al riguardo, l’Autorità ha ritenuto di stabilire di anno in anno la misura dell’aliquota di contribuzione e, per ciò, l’entità del corrispondente prelievo, per quanto poi, nei fatti, detta misura sia stata analogamente perpetuata di volta in volta;

- che, negli anni, diverso è stato il rango della fonte attraverso la quale i predetti esercenti il servizio idrico (nel territorio delle Province autonome e dunque della PAT) sono stati (o non sono stati, come nel 2015) inseriti nella platea dei contribuenti.

A tale ultimo riguardo, poi, si distingue in particolare l’anno 2014, l’unico (tra quelli che vengono in rilievo ai fini del presente giudizio) nel quale gli esercenti sopra detti sono divenuti contribuenti per effetto (e scelta) di una mera determinazione dirigenziale dell’Autorità (e non piuttosto per una deliberata decisione del suo collegio di vertice).

Tenuto conto della portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2014 (sulla quale si tornerà oltre, per il merito), che è stata pubblicata il 21.5.2014, non deve dunque destare sorpresa il fatto che la PAT abbia impugnato in sede giurisdizionale il primo atto dell’Autorità che, da quella data, le si sia parato innanzi con effetti pregiudizievoli, ossia in principalità la determinazione dirigenziale (dell’Autorità) n. 47 dell’1.7.2014.

Un atto questo che ha inciso sulle prerogative e sugli interessi della PAT non solo perché espressivo, nel corso dello stesso esercizio in cui sono concretizzate le affermazioni della citata sentenza n. 137/2014, della determinazione del contributo di competenza di quel medesimo anno ma altresì perchè, diversamente da quanto accaduto nel 2013, proveniente da un organo (dirigenziale) dell’Autorità non competente a decidere che tra i contribuenti dovessero figurare anche gli esercenti del servizio idrico nel territorio della PAT.

Pertanto l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso della PAT non è reputata fondata.

12. La ritenuta autonomia, di anno in anno, delle decisioni dell’Autorità in ordine alla misura dell’aliquota di contribuzione non solo determina il superamento dell’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso della PAT, nonché di quella simmetrica (a tale riguardo) riguardante l’originario ricorso della Novareti, ma anche quello dell’eccezione di inammissibilità dell’appello Novareti, sollevata dall’Autorità nel presupposto che questa società non abbia impugnato la statuizione della sentenza di primo grado concernente la ritenuta improcedibilità del suo originario ricorso di primo grado.

All’opposto, considerando che la pronuncia di improcedibilità del predetto appello recata dalla sentenza di primo grado fondava sull’asserto che l’impugnazione non avrebbe prodotto alcun tipo di utilità concreta alla luce della perdurante disciplina sull’obbligo di versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità, proprio la riscontrata autonomia (oltre che diversità del rango della fonte) dell’atto determinativo della misura del contributo per il 2014 ed inclusivo fra i contribuenti degli esercenti il servizio idrico nel territorio della PAT inducono a ritenere infondato che l’ulteriore profilo di inammissibilità sopra detto.

13. Ai fini del merito della controversia, poi, valgano le seguenti considerazioni.

13.1. Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2014 risolutive appaiono le seguenti affermazioni:

- “Sulla base delle (…) norme statutarie e di attuazione statutaria, questa Corte ha riconosciuto, fin dalla sentenza n. 412 del 1994, l’esistenza di una competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico, nell’esercizio della quale detta Provincia ha delineato minuziosamente il quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale. Essa «non si limita alla sola organizzazione e programmazione del servizio, ma comprende anche l’individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, le quali ultime costituiscono il “corrispettivo del predetto servizio” (sentenza n. 335 del 2008)» (sentenza n. 233 del 2013). Si tratta, in sostanza, della competenza, che lo statuto di autonomia riserva alla Provincia autonoma di Trento, a regolare integralmente il servizio idrico, la quale «non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, considerato che la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma (sentenza n. 357 del 2010)» (sentenza n. 233 del 2013)”;

- “Si tratta essenzialmente di funzioni e compiti che, come sostenuto dalla ricorrente, presuppongono un sistema territoriale e organizzativo del servizio che non trova riscontro nella Provincia autonoma di Trento e che costituiscono espressione di poteri regolatori anche in materia tariffaria, di vigilanza e sanzionatori che non possono ritenersi legittimamente esercitabili nei confronti delle Province autonome, sulla base delle richiamate competenze provinciali e di attuazione in tema di servizio idrico.”;

- “D’altro canto, questa Corte ha già rilevato che, «in coerenza con detti principi, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante l’individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, all’art. 4 è stabilito che “Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”» (sentenza n. 233 del 2013).”.

Ciò che dunque si ricava dagli arresti del Giudice delle leggi è che, relativamente ai territori delle Province autonome ed ai soggetti che ivi operano nella filiera del servizio idrico, di sicuro le attribuzioni dell’Autorità non vigono né si esplicano con la corrispondente latitudine apprezzabile, invece, negli altri ámbiti del territorio nazionale.

Non è questa la sede per assodare e statuire in ordine al fatto che l’intera gamma delle funzioni e compiti dell’Autorità sia complessivamente inapplicabile nei riguardi dei territori delle Province autonome.

E’ sufficiente – ai fini del presene giudizio – convenire sul fatto che, in questi territori, l’Autorità non esplica l’intero insieme delle proprie attribuzioni. Circostanza questa che, anche al netto dei ricordati precedenti del Giudice delle leggi, è certamente affermata dalla PAT in questo giudizio ma neppure smentita dalla difesa dell’Autorità, la quale infatti – in ultima analisi – difende la sua pretesa al contributo invocando pur residue e generalissime sue potestà.

Se quindi è doveroso convenire sul fatto che nel territorio della PAT l’Autorità non esercita la pienezza delle sue attribuzioni è allora altresì necessario dedurre che, sempre relativamente a quel territorio, non si realizza la pienezza del presupposto contributivo che, solo, legittima per legge la pretesa creditoria dell’Autorità.

In quest’ottica – di oggettivamente minore estensione del presupposto contributivo relativamente al territorio della PAT – allora scolora significativamente il dibattito in ordine all’esatta natura giuridica della pretesa impositiva dell’Autorità, se di natura fiscale o meno e, nel primo caso, se riconducibile alla categoria dell’imposta, della tassa ovvero di altra figura di parafiscalità.

Il punto risolutivo, invero, non sta nell’individuazione della corretta qualificazione della natura della prestazione (certamente) imposta, in quanto prevista per legge ed applicata in base ad essa. Esso sta piuttosto nella non eludibile constatazione che, a prescindere da una tale qualificazione, per certo il presupposto della prestazione imposta non coincide, per l’Autorità, riguardo al territorio delle Province autonome rispetto a quello residuo del Paese.

In carenza di identità di presupposto (o, meglio, di identità di consistenza e latitudine di tale presupposto) non è allora plausibile affermare che all’Autorità, nei confronti degli esercenti il servizio idrico nel territorio della PAT, possa competere una contribuzione di misura esattamente pari a quella esigibile nei riguardi di analoghi esercenti aventi però sede in aree territoriali diverse del Paese.

Sostenere l’opposto equivarrebbe a legittimare una locupletazione proporzionalmente indebita da parte dell’Autorità, a fronte di servizida essa obiettivamente non resi nei riguardi del territorio della PAT.

13.2. Come detto, non è qui possibile perimetrare con esattezza quali residue attribuzioni dell’Autorità siano esplicabili ed esplicate nei confronti degli esercenti il servizio idrico collocati nel territorio della PAT.

E’ tuttavia possibile affermare che, successivamente a questo giudizio, debbano piuttosto essere le parti (segnatamente la PAT e l’Autorità), in confronto fra loro e in spirito di reciproca leale collaborazione, a stabilire la minor quota di contributo (all’interno nel limite massimo comunque stabilito annualmente dall’Autorità) che spetta all’Autorità in rapporto alla minor quota residua di sue competenze (che le parti dovranno comunque fra loro accertare, quale residuo presupposto contributivo) nei confronti dei gestori operanti nel territorio della PAT.

Ciò ovviamente impregiudicata ogni diversa soluzione che, nel rispetto delle prerogative delle Province autonome, il Legislatore nazionale ritenesse di varare attraverso un’apposita norma primaria.

14. In conclusione, le sentenze impugnate devono essere riformate e, per l’effetto, in accoglimento degli originari ricorsi, deve essere annullata l’impugnata determinazione dirigenziale dell’Autorità n. 47/2014 dell’1.7.2014, relativamente peraltro al suo solo punto 9.

Non merita, di contro, disporre l’annullamento delle residue disposizioni della predetta determinazione né della deliberazione dell’Autorità n. 235/2014/A del 29.5.2014 in quanto esse, in assenza del punto 9. della citata determinazione n. 47/2014, non risultano lesive né per la PAT né per la Novareti.

14.1. Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra la PAT e l’Autorità e all’opposto, nei riguardi della Novareti, per disporne la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio liquidate, a carico dell’Autorità, in complessivi euro 6.000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, annullando la determinazione dirigenziale dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI n. 47/2014 dell’1.7.2014, relativamente peraltro al suo solo punto 9.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra la Provincia autonoma di Trento e l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI, condannando quest’ultima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, in favore della Novareti Novareti s.p.a. (già Dolomiti Energia s.p.a.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Italo Volpe Ermanno de Francisco
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO



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