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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10/4/2018 n. 2161
E' rimesso all'AP. del CdS, il punto di diritto, oggetto di contrasti di giurisprud., sulle conseguenze processuali derivanti dall'errato accoglimento in primo grado dell'eccezione pregiudiziale rispetto al merito relativa alla ricevibil. del ricorso

Materia: giustizia amministrativa / processo

Pubblicato il 10/04/2018

N. 02161/2018REG.PROV.COLL.

N. 08483/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 8483 del 2017, proposto da 
Consorzio Stabile ReseArch s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio e Paolo Pittori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma lungotevere dei Mellini 24; 

contro

Multiservizi s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Penna, domiciliata ex art. 25 cod. proc. amm. presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

nei confronti

Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, in persona dell’amministratore unico in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Ferrante, in Roma, via Acherusio 18;
Impresoa s.p.a., Siciv s.r.l., non costituiti in giudizio; 

per la riforma

della sentenza T.A.R. MARCHE, sezione I, n. 748/2017, resa tra le parti, concernente il provvedimento con cui la Multiservizi s.p.a. ha confermato l’efficacia del contratto d’appalto con il Consorzio stabile Progettisti Costruttori per la realizzazione del nuovo depuratore a servizio dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola e respinto l’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Multiservizi s.p.a. e del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 99, comma 1, e 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Roberta Penna e Pietro De Luca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

1. Il Consorzio stabile ReseArch s.c.a.r.l. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche in epigrafe, con cui è stato dichiarato irricevibile il suo ricorso per l’annullamento degli atti con cui la Multiservizi s.p.a. - affidataria in house dall’Autorità d’Ambito Territoriale n. 2 (Marche - Centro Ancona) della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci - ha confermato l’efficacia del rapporto contrattuale d’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo depuratore a servizio dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola (di cui al bando pubblicato il 12 dicembre 2015) con l’aggiudicatario Consorzio stabile Progettisti Costruttori.

2. Il Consorzio ReseArch, classificatosi al secondo posto della graduatoria finale di gara, aveva sollecitato la Multiservizi ad annullare in autotutela l’aggiudicazione a favore del Consorzio stabile Progettisti Costruttori (disposta con nota n. 15817 del 2 agosto 2016). Ciò dopo avere appreso della possibile perdita dell’attestazione di qualificazione richiesta per partecipare alla gara (categoria OS22, classifica VI), nel periodo dal 18 ottobre 2016 al 25 marzo 2017, a causa della sospensione della validità della certificazione di qualità aziendale della consorziata Water Tecnology s.r.l. (certificato n. SC 08-1619 del 26 giugno 2008) da parte dell’organismo di certificazione Siciv s.r.l.; in particolare questa circostanza era comunicata dalla medesima consorziata alla Multiservizi, con nota in data 31 maggio 2017, inviata per conoscenza anche alla ricorrente.

3. Quindi, avuto riscontro negativo dalla stazione appaltante (con nota n. 13233 del 27 giugno 2017), il Consorzio ReseArch proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche per l’annullamento del diniego di autotutela dell’aggiudicazione e conferma dell’efficacia del contratto d’appalto oppostegli dalla Multiservizi.

4. Il ricorso veniva tuttavia dichiarato irricevibile, sul triplice presupposto che:

a) il Consorzio ricorrente era a conoscenza del contratto d’appalto, «atto immediatamente lesivo» dei suoi interessi, sin dalla relativa stipula in data 9 febbraio 2017, in virtù della coeva nota della Multiservizi inviatagli via p.e.c.;

b) in questo periodo «operava ancora la sospensione (…) del certificato di qualità posseduto da Water Tecnology Srl»;

c) la sospensione era conoscibile per il ricorrente, perché «resa nota al pubblico attraverso il sito www.siciv.it, messo a disposizione di ACCREDIA e delle parti interessate per le azioni del caso».

Pertanto, secondo il giudice di primo grado, a fronte di tale conoscenza, il ricorso, notificato il 30 giugno 2017, era da considerarsi tardivo, per cui in senso contrario non poteva avere rilievo il fatto che il Consorzio ReseArch avesse acquisito la conoscenza effettiva della sospensione del certificato di qualità «con la ricezione della nota del 31.5.2017 trasmessa da Water Tecnology Srl.».

Del pari il Tribunale escludeva che il diniego di annullamento in autotutela impugnato (di cui alla nota della Multiservizi del 27 giugno 2017, n. 13233, sopra citata) potesse avere determinato la riapertura dei termini per l’impugnazione, poiché «nella sostanza risulta meramente confermativa del principio secondo cui ciò che assumeva rilevanza, per la Stazione Appaltante, era la certificazione posseduta dal Consorzio aggiudicatario (…) e non le vicende riguardanti le singole consorziate cui la Stazione Appaltante resta estranea».

5. Nel proprio appello il Consorzio ReseArch contesta la dichiarazione di irricevibilità del proprio ricorso e ripropone le censure in esso contenute.

6. Si sono costituiti in resistenza la Multiservizi e il controinteressato Consorzio stabile Progettisti Costruttori.

DIRITTO

I. - Questioni pregiudiziali di rito relative all’appello: infondatezza.

I.1. La Multiservizi ha eccepito in limine l’irricevibilità dell’appello, perché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado, previsto dall’ultimo periodo dell’art. 120, comma 6-bis, del codice del processo amministrativo.

I.2. L’eccezione va respinta, in ragione del fatto che il presente giudizio non concerne le ipotesi tassative di cui al comma 2-bis della medesima disposizione del codice del processo - «esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali» - ma il diverso caso della mancata esclusione dell’aggiudicataria per perdita dei requisiti tecnico-professionali verificatasi dopo l’atto conclusivo della procedura di affidamento (sui limiti di applicabilità del rito c.d. super-speciale sulle ammissioni ed esclusioni cfr., da ultimo: Cons. Stato, V, 28 febbraio 2018, n. 1216, cui si fa integrale rinvio).

I.3. Peraltro, sotto un distinto e concorrente profilo va considerato che la medesima procedura di affidamento è stata indetta prima dell’entrata in vigore dei citati comma 2-bis e 6-bis dell’art. 120 (introdotti dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per cui il rito “super-speciale” di cui alle citate disposizioni è inapplicabile ratione temporis oltre che, come rilevato in precedenza, ratione materiae (in questo senso: Cons. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528, 25 novembre 2016, nn. 4994 e 4995; V, 5 marzo 2018, n. 1347).

I.4. Va del pari respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso e dell’appello sollevata (in memoria conclusionale) dal Consorzio Progettisti e Costruttori, per mancata notifica di questi due atti alla propria consorziata Water Technology e alla Soa Consult s.p.a., impresa di attestazione di quest’ultima.

I.5. Come controdedotto in replica dall’appellante, nel presente giudizio di impugnazione è contestato il mancato annullamento in autotutela dell’aggiudicazione al Consorzio stabile Costruttori e Progettisti della procedura di affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo depuratore a servizio dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola, e la mancata dichiarazione di inefficacia del contratto conseguentemente stipulato. Per contro, le contestazioni in ordine alla certificazione di qualità della consorziata Water Technology sono dichiaratamente svolte in via incidentale rispetto all’oggetto principale del giudizio costituito dall’atto conclusivo della gara e dal successivo contratto d’appalto.

I.6. In conseguenza di quanto ora rilevato sono parti necessarie del presente giudizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. oltre al ricorrente Consorzio Research, l’amministrazione aggiudicatrice Multiservizi s.p.a. e il solo controinteressato ed aggiudicatario Consorzio stabile Costruttori e Progettisti. L’estensione del contraddittorio agli altri soggetti costituiva per contro una mera facoltà per il medesimo Consorzio ricorrente. Questa facoltà non è tuttavia mai assurta ad obbligo perché mai ordinata dal giudice ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm. – in questo caso sì a pena di improcedibilità del ricorso – sia in primo grado che nel presente giudizio d’appello.

II – Merito dell’appello. La questione di ricevibilità del ricorso di primo grado. Fondatezza dell’appello.

II.1. L’appello del Consorzio ReseArch può dunque essere esaminato nel merito.

Le censure che l’originaria ricorrente formula nei confronti della statuizione di irricevibilità emessa dal giudice di primo grado sono fondate.

II.2. Deve premettersi al riguardo che il Tribunale amministrativo ha individuato la decorrenza del termine per proporre il ricorso nel giorno 9 febbraio 2017, in cui è stato stipulato il contratto d’appalto tra la Multiservizi e il controinteressato Consorzio Progettisti Costruttori, con contestuale comunicazione al Consorzio Reseasrch odierno appellante, sull’assunto che a questa data «operava ancora la sospensione» della certificazione di qualità posseduta dalla consorziata Water Tecnology e che di tale sospensione il Consorzio ricorrente poteva acquisire la conoscenza, poiché resa pubblica sul sito internet dell’ente certificatore Siciv.

II.3. Come tuttavia deduce in contrario il Consorzio Research questa tesi suppone innanzitutto il valore legale della pubblicità sui siti internet istituzionalidegli organismi di certificazione, non previsto in realtà da alcuna disposizione di legge. Va allora ricordato sul punto che ai sensi del sopra citato art. 41, comma 2, cod. proc. amm. al di fuori delle ipotesi di comunicazione individuale o di conoscenza comunque acquisita la pubblicazione può essere considerata come decorrenza del termine per proporre ricorso se «prevista dalla legge o in base alla legge».

II.4. In secondo luogo la tesi del Tribunale amministrativo introduce un onere indeterminato di acquisizione della conoscenza in capo alla parte circa possibili illegittimità di atti amministrativo, parimenti. Anche questo simile onere non è tuttavia imposto da alcuna norma, né tanto meno lo stesso appare conforme ai principi generali sulla diligenza nel tutelare i propri diritti gravante sul soggetto che intenda agire in giudizio e della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 1 cod. proc. amm. e 24 e 113 della Costituzione.

II.5. In ragione di quanto sinora evidenziato la conoscenza della possibile perdita dell’attestazione SOA in capo all’aggiudicatario Consorzio stabile Progettisti e Costruttori, rilevante nel caso di specie non solo ai sensi del più volte richiamato art. 41, comma 2, cod. proc. amm. ma, per lo specifico settore dei contratti pubblici, anche del conforme art. 120, comma 5, non può che essere fatta risalire al 31 maggio 2017, allorché il ricorrente ed odierno appellante Consorzio Resarch ha ricevuto la nota con cui la consorziata Water Tecnology le ha comunicato la sospensione della propria certificazione di qualità. Rispetto a questa data il ricorso è indubbiamente tempestivo, poiché spedito per la notifica il 30 giugno 2017, con osservanza quindi del termine di 30 giorni applicabile al caso di specie, in base al comma 2 del citato art. 120 del codice del processo amministrativo.

II.6. Quanto finora evidenziato rende inoltre irrilevante la questione – che il Tribunale amministrativo ha parimenti valorizzato ai fini della dichiarazione di irricevibilità del ricorso - circa il carattere di mera conferma della nota del 27 giugno 2017 (prot. n. 13233) con la quale la Multiservizi ha confermato che il rapporto contrattuale intercorrente con il Consorzio Progettisti Costruttori doveva ritenersi tuttora efficace

III – Conseguenze derivanti dall’accertamento dell’errata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado: deferimento all’Adunanza plenaria

III.1. Accertata quindi l’erroneità della dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado, occorre a questo punto domandarsi delle relative conseguenze sulla pronuncia da adottare nel presente appello.

Infatti, secondo l’orientamento tradizionale (da ultimo riaffermato da: Cons. Stato, IV, 31 luglio 2017, n. 3809; V, 23 gennaio 2018, n. 421; VI, 18 dicembre 2017, n. 5955), l’errore in questione non comporta il rinvio della causa al giudice di primo grado, ma la ritenzione del giudizio da parte del giudice di appello, nei limiti di quanto ad esso devoluto. Tuttavia, un più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa si è posto in consapevole linea di discontinuità con l’indirizzo precedente ed ha statuto che l’ipotesi in questione sarebbe invece riconducibile al caso della violazione del diritto di difesa, per il quale ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. si impone l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale amministrativo (Cons. giust. amm. Sicilia 24 gennaio 2018, n. 33; in termini analoghi, per il caso di omesso esame di una domanda: Cons. Stato, IV, 12 marzo 2018, n. 1535).

III.2. A fronte di una situazione così venutasi a creare diviene applicabile il disposto dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm., che obbliga a deferire il punto di diritto oggetto di contrasti all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato. Il deferimento in sede nomofilattica si rende necessario anche perché questa Sezione è dell’avviso che vada invece mantenuto fermo l’indirizzo tradizionale.

III.3. Quest’ultimo muove dal carattere tassativo delle cause di regressione del processo a quelle tipizzate nella disposizione da ultimo richiamata, che sembrerebbe fatto palese dall’impiego nel citato art. 105, comma 1, cod. proc. amm dell’avverbio «soltanto». Per come formulata, la disposizione in esame dovrebbe dunque precludere interpretazioni estensive dei casi in essa previsti.

III.4. A tale riguardo occorre innanzitutto sottolineare che un’errata pronuncia in rito non può automaticamente essere ritenuta lesiva del diritto di difesa in giudizio, in particolare ogniqualvolta le facoltà difensive della parte soccombente sono state comunque esercitate con pienezza, ed essa abbia potuto fare valere ragioni contrarie all’accoglimento della questione in rito poi risultata risolutiva della controversia in primo grado (in questa ipotesi si colloca il presente giudizio).

A conclusioni diverse potrebbe (rectius: deve) pervenirsi quando la questione decisiva non sia mai stata sottoposta al contraddittorio delle parti (cfr. in questo senso, tra le varie: Cons. Stato, IV, 1 settembre 2017, n. 4167, 10 luglio 2017, n. 3372, 6 febbraio 2017, n. 491; V, 16 febbraio 2017, n. 710; VI, 19 giugno 2017, n. 2974).

Se per contro la questione è stata oggetto di dibattito processuale il fatto che la stessa sia poi accolta, e per effetto di ciò l’esame del merito sia precluso, ciò costituisce una conseguenza dell’applicazione delle regole sull’ordine delle questioni sancito dagli artt. 76, comma 4, cod. proc. amm. e 276, comma 2, cod. proc. civ., che attengono alla fase di decisione della controversia ed operano quindi quando la dialettica processuale si è ormai svolta. Pertanto, la dichiarazione di irricevibilità del ricorso non si traduce in una pronuncia “a sorpresa” (o della terza via) che possa reputarsi lesiva del diritto di difesa. L’ipotesi dovrebbe invece ricadere nell’errore di diritto censurabile attraverso il rimedio tipico dell’appello.

III.5. Nella linea finora tracciata sembra porsi la giurisprudenza prevalente di questo Consiglio di Stato, che ha circoscritto i casi di annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale amministrativo (oltre al caso poc’anzi richiamato) ai seguenti:

- svolgimento del giudizio di primo grado a contraddittorio non integro, a causa della mancata notifica del ricorso a tutti i controinteressati (da ultimo: Cons. Stato, IV, giugno 2016, n. 2316; V, 23 marzo 2018, n. 1843, 7 febbraio 2018, n. 810; VI, 2 febbraio 2017, n. 451, 14 luglio 2016, n. 3142);

- sentenza resa all’esito di un’udienza di discussione la cui fissazione non è stata comunicata alla parte (di recente: Cons. Stato, V, 14 giugno 2017, n. 2897; VI, 28 luglio 2017, n. 3802, 10 aprile 2017, n. 1668);

- violazioni del diritto di difesa consumatasi con il deposito della consulenza tecnica d’ufficio, non preceduta dall’assegnazione alle parti di un termine per formulare osservazioni, il giorno stesso dell’udienza di discussione (Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2017, n. 175);

- in generale ogni violazione del contraddittorio occorsa nell’ambito di tale incombente istruttorio; ad es. per mancata comunicazione dell’avvio delle operazioni peritali, per mancanza delle stesse operazioni, e per mancato invio dello schema di relazione ai consulenti di parte (cfr. tra le altre: Cons. Stato, III, 7 febbraio 2017, n. 534);

- definizione del giudizio di primo grado con sentenza semplificata ex art. 60 cod. proc. amm. malgrado la riserva della parte di proporre ricorso incidentale o motivi aggiunti (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2018, n. 178; VI, 17 maggio 2017, n. 2345);

- applicazione al giudizio di primo grado del rito elettorale ex art. 129 cod. proc. amm. in difetto dei presupposti di relativa applicabilità (Cons. Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1328);

III.6. La casistica richiamata attiene a fattispecie indiscutibilmente riconducibili ai casi previsti dall’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. ed in particolare a quelli in cui è mancato il contraddittorio e vi è stata una compressione delle facoltà difensive della parte (si tralasciano le restanti ipotesi contemplate dalla disposizione in esame, relative alla nullità della sentenza, all’errata declinatoria di giurisdizione, pronuncia sulla competenza o dichiarazione estinzione o perenzione del giudizio, che qui non vengono in rilievo e che non pongono particolari problemi interpretativi).

Nelle ipotesi in questione non è pertanto la decisione ad essere affetta da errori, ma è il procedimento (giurisdizionale) all’esito del quale la stessa è stata emessa ad essere inficiato da vizi, i quali sono poi idonei a riverberarsi sull’atto con cui il medesimo procedimento è definito.

III.7. Si tratta in altri termini di ipotesi rientranti nel «difetto di procedura» o nel «vizio di forma», previsti nella disciplina previgente all’attuale codice del processo amministrativo: art. 35, comma 1, della legge istitutiva dei Tribunale amministrativi regionali, 6 dicembre 1971, n. 1034.

La maggiore ampiezza dei casi invece contemplati dal codice dei processo amministrativo – argomento anch’esso valorizzato dal giudice d’appello siciliano nella sentenza 24 gennaio 2018, n. 33, a sostegno del nuovo orientamento – appare invece spiegabile con l’esigenza di tipizzare meglio i casi di regressione del processo, anche attraverso il recepimento della giurisprudenza formatasi sul punto (come nel caso della declinatoria di giurisdizione: cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 8 novembre1996, n. 23).

III.8. Va poi osservato che il processo amministrativo è informato al principio del doppio grado di giudizio, che tuttavia non implica che il merito debba essere sempre esaminato in esso, ma casomai che la parte possa chiedere la revisione della decisione di primo grado, conformemente alla natura devolutiva (limitatamente ai punti della sentenza di primo grado impugnati) del mezzo dell’appello.

Il principio in questione va poi coordinato con il canone fondamentale della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 2, comma 2, cod. proc. amm., alla cui stregua sembra doversi attribuire carattere eccezionale ai casi di regressione del giudizio.

III.9. A conforto della tesi ora espressa potrebbe essere addotta proprio la specificazione dei casi di annullamento con rinvio operata dall’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. rispetto al poc’anzi richiamato art. 35, comma 1, l. n. 1034 del 1971, in particolare relativamente alla errata dichiarazione di estinzione del processo o perenzione del ricorso da parte del giudice di primo grado. Le ipotesi in questione sono previste dal comma 2 dell’art. 35 cod. proc. amm. (unitamente al caso dell’inattività delle parti), laddove nel comma 1 della medesima disposizione sono contemplate le sentenze dichiarative dell’irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso. Quindi, il fatto che queste ultime non sono richiamate dal comma 1 dell’art. 105, non potrebbe essere spiegato altrimenti che con l’intendimento del legislatore di escludere l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado nel caso in cui il Consiglio di Stato ne accerti l’erroneità.

III.10. Sotto un distinto profilo, tale omesso riferimento impedisce sul piano letterale (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) di ricondurre le medesime ipotesi al caso della violazione del diritto di difesa, che la stessa disposizione del codice del processo amministrativo ha previsto in modo espresso come causa di annullamento con rinvio distinta ed autonoma.

L’ampliamento della casistica alle pronunce con cui il Tribunale amministrativo ha dichiarato l’estinzione del giudizio o la perenzione del ricorso appare spiegabile proprio alla luce dell’eterogeneità di tali fattispecie, come del resto quelle di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso, rispetto al caso in cui «è stato leso il diritto di difesa di una delle parti». Ciò porta ad escludere che le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 35 cod. proc. amm. possano essere ricondotte a quest’ultima fattispecie e determinare pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado.

IV – Conseguenze del deferimento all’Adunanza plenaria.

IV.1. Allo stato il presente appello può quindi essere definito solo in senso parziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm., con il rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti appellate e l’accoglimento del primo motivo. Il ricorso del Consorzio Research deve quindi essere dichiarato ricevibile.

Ogni ulteriore statuizione sulle censure di merito qui riproposte dal medesimo Consorzio rimane per contro subordinata all’esito della pronuncia dell’Adunanza plenaria sul punto di diritto oggetto di contrasto, relativo alle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’errata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara ricevibile il ricorso di primo grado.

Deferisce all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il punto di diritto, oggetto di contrasti di giurisprudenza, sulle conseguenze processuali derivanti dall’errato accoglimento in primo grado dell’eccezione pregiudiziale rispetto al merito relativa alla ricevibilità del ricorso.

Riserva all’esito l’esame degli altri motivi d’appello.

Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all’Adunanza plenaria.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero Francesco Caringella
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


 

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