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Corte dei conti, 21/3/2018 n. 3
Sull'affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016

L’Amministrazione può procedere all’aggiudicazione di appalti pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara solo ove ricorrano i presupposti indicati dall’art.63 del D. Lgs. n. 50/2016, che, nel caso di specie, stando a quanto affermato dalla medesima Amministrazione sotto la propria responsabilità, si devono ricondurre al comma 2, lett. b), punto 2, vale a dire all’assenza di concorrenza per motivi tecnici.

Materia: appalti / disciplina

Deliberazione n. SCCLEG/3/2018/PREV

 

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Presidente Raffaele DAINELLI;

componenti: Valeria CHIAROTTI (relatore), Maria Luisa DE CARLI, Roberto BENEDETTI, Sonia MARTELLI, Roberto MILANESCHI, Maria Teresa POLVERINO, Antonio ATTANASIO, Cinzia BARISANO, Luisa D’EVOLI, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Donatella SCANDURRA, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Massimo VALERO.

 

nell’adunanza del 9 marzo 2018

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTO l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive

modificazioni;

VISTO l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite  n.14/2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO IL Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

- Direzione generale per la motorizzazione - del 29 dicembre 2017 di approvazione dell’affidamento al R.T.I. ES (Enterprises Services) ITALIA Srl (mandataria) della fornitura dei servizi necessari alla realizzazione del Nuovo Centro Stella e all’adeguamento delle sedi periferiche dell’amministrazione nell’ambito del SPC2 (sistema pubblico di connettività);

VISTO il rilievo istruttorio in data 23 gennaio 2018 formulato dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la risposta dell’Amministrazione alle osservazioni dell’Ufficio, pervenuta in data 21 febbraio 2018;

VISTA la relazione in data 5 marzo 2018, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore, Cons.

Francesco TARGIA, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale;

VISTA la nota in data 6 marzo 2018, con la quale il Consigliere delegato del competente Ufficio di controllo, ha deferito alla Sezione il predetto atto;

VISTA l’ordinanza in data 6 marzo 2018, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio, per il giorno 9 marzo 2018;

VISTA la nota del 6 marzo 2018, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato all’Amministrazione la convocazione dell’adunanza per il giorno 9 marzo 2018;

VISTA la memoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale degli affari generali e del personale, in data 8 marzo 2018;

UDITI il relatore, il Cons. Valeria CHIAROTTI, e in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’ing. Sergio DONDOLINI, direttore generale della motorizzazione e l’arch. Maurizio VITELLI, direttore generale per la sicurezza e responsabile unico del procedimento; con l’assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario di adunanza.

Ritenuto in

 

FATTO

Il 29 dicembre 2017 è pervenuto al competente Ufficio di controllo preventivo di legittimità il decreto in pari data del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale con il quale si approva l’affidamento, disposto con nota del Direttore generale per la motorizzazione in data 28 dicembre 2017, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I. ES ITALIA Srl, mandataria) della fornitura dei servizi necessari alla realizzazione del Nuovo Centro Stella e all’adeguamento delle sedi periferiche dell’Amministrazione nell’ambito del SPC2, per un importo, comprensivo di IVA, pari ad euro 885.337,63.

Essendo emerse perplessità in ordine alla legittimità del provvedimento in esame, con nota del 23 gennaio 2018, sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai presupposti che legittimano il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art.  63, comma 2, lett. b), punto 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’Amministrazione, con nota del 19 febbraio 2018, ha fatto presente che: - con contratto del 31 dicembre 2014 sono stati affidati al RTI - ES Italia Srl ed altri – i servizi e le attività necessari per la gestione, la conduzione e la manutenzione del sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, navigazione e affari generali ed il personale, prevedendo, tra l’altro, la responsabilità del fornitore per i servizi relativi all’utenza; ai servizi di rete; alla gestione dei siti periferici, della sicurezza informatica, del sito del disaster ricovery;

- l’Amministrazione ha ritenuto di dover affidare l’adeguamento della struttura informatica del CED e la migrazione dei servizi di trasmissione dati da SPC1 a SPC2 al raggruppamento d’imprese cui è affidata la gestione del CED dipartimentale, “valutate tutte le problematiche connesse all’eventuale compresenza di più fornitori, con particolare riguardo alla sicurezza informatica, alla responsabilità per eventuali ritardi o disservizi, al rispetto dei livelli di servizio, alla continuità dei servizi, alla necessità dell’effettuazione della migrazione senza soluzione di continuità per tutti i servizi assicurati all’utenza, agli obblighi previsti dal contratto in essere, alle difficoltà tecniche, alla rendicontazione dei servizi ed alle relative verifiche da parte della competente direzione dell’esecuzione del contratto”;

- “l’affidamento ad un unico fornitore … appare configurare la situazione più idonea a scongiurare sovrapposizioni di soggetti diversi nella gestione degli apparati e nell’utilizzo di software e procedure del CED-DT”.

Al riguardo, dato che gli elementi di giudizio forniti dall’Amministrazione non  hanno consentito di superare le perplessità emerse in sede di istruttoria del decreto, la questione è stata sottoposta all’esame della Sezione del Controllo.

Nell’imminenza dell’odierna adunanza, l’Amministrazione ha prodotto una memoria nella quale ha ulteriormente specificato i motivi tecnici che, a suo avviso, qualificano il RTI attuale Gestore del CED come unico possibile soggetto affidatario delle attività e degli interventi previsti dal progetto in esame.

Nel corso dell’adunanza i rappresentanti dell’Amministrazione hanno ripercorso i termini della vicenda e hanno ribadito la richiesta di ammissione al visto e conseguente registrazione del decreto in esame.

Considerato in

 

DIRITTO

Il Collegio è chiamato ad esprimersi sulla legittimità dell’affidamento al RTI -ES ITALIA Srl (mandataria) - della fornitura dei servizi necessaria alla realizzazione del Nuovo Centro Stella e dell’adeguamento delle sedi periferiche dell’Amministrazione nell’ambito del SPC2 per un importo, comprensivo di IVA, di euro 885.337,63, approvato con Decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2017.

Prende atto, preliminarmente, il Collegio delle ragioni che hanno reso necessaria la fornitura, funzionale all’adeguamento della struttura informatica del CED-DT e alla migrazione dei servizi di trasmissione dati da SPC1 a SPC2, con contestuale assicurazione della disponibilità e della continuità del sistema, e delle argomentazioni dedotte dall’Amministrazione a sostegno della propria determinazione di affidarla al soggetto già titolare dei servizi di gestione,  conduzione e manutenzione del CED-DT in forza del contratto stipulato in data 31 dicembre 2014.

Ciò per valutare se nella fattispecie possa ritenersi legittimo aver fatto il ricorso all’affidamento diretto della fornitura in conformità a quanto disposto dall’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, che disciplina l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando la concorrenza sia assente per motivi tecnici.

In proposito, l’Amministrazione, nell’ulteriore memoria depositata in limine dell’adunanza pubblica, ha dato compiutamente conto delle ragioni tecniche consistenti e inconfutabili che supportano la scelta operata, con riguardo particolare alle implicazioni relative alla sicurezza del sistema in uso che deve, comunque, essere garantita, ed ha affermato sotto la sua responsabilità che per dette ragioni la soluzione prescelta è l’unica possibile.

I chiarimenti forniti dall’Amministrazione, con la memoria integrativa e in adunanza, consentono di superare le perplessità emerse in sede istruttoria.

 

PQM

Ammette al visto e alla conseguente registrazione l’atto in epigrafe.

Il Presidente

(Raffaele DAINELLI)

Il Relatore

(Valeria CHIAROTTI)

 

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2018

 

Il Dirigente

(Massimo BIAGI)

 

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